Sentenza 27 agosto 1987
Massime • 2
Anche nel rito del lavoro, ricorre l'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di vocatio in jus, non solo quando manchi totalmente la data dell'udienza di discussione nel decreto emesso dal pretore ex art. 415 cod. proc. civ., ma anche allorché vi sia assoluta incertezza sulla data medesima, valutazione questa che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se logicamente motivata. ( V 4020/83, mass n 428961).*
Nel rito speciale del lavoro, ove l'appellante non compaia all'udienza di discussione non è applicabile la disciplina prevista, nel rito ordinario, dall'art. 348 cod. proc. civ. e pertanto il giudice dell'impugnazione, non essendogli consentito il mero rinvio della causa, ne' l'immediata declaratoria di improcedibilità del gravame, deve pronunciarsi nel merito; ove invece abbia erroneamente fissato un'udienza di rinvio, si verifica una mera irregolarità processuale che non può giustificare, nel caso di mancata comparizione dell'appellante anche nella nuova udienza, la pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione, fermo rimanendo il potere-dovere del giudice di secondo grado di decidere nel merito l'impugnazione medesima. ( Conf 5063/85, mass n 442382).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/1987, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1987 |
Testo completo
Anche nel rito del lavoro, ricorre l'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di vocatio in jus, non solo quando manchi totalmente la data dell'udienza di discussione nel decreto emesso dal pretore ex art. 415 cod. proc. civ., ma anche allorché vi sia assoluta incertezza sulla data medesima, valutazione questa che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se logicamente motivata. ( V 4020/83, mass n 428961).*