Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4376 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA RAFFAELE CALABRIA 22, 18 82100 BENEVENTO Italia presso lo studio dell'Avv.CARMEN GERARDA VETRONE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Parisi (CF CP_1
) ( posta C.F._1 E_1
t) per procura generale alle Email_2 liti in data 22.3.24 a rogito dr. notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in TO alla via Michele Foschini n. 28 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell . CP_2
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.10.2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver presentato già altri CP_1 ricorsi avverso provvedimenti di recupero indebito relativo a reddito di cittadinanza, e che era stata emessa la sentenza n.419\2024, avverso la quale pendeva appello;
che recentemente la Corte di Giustizia Europea si era pronunziata con riferimento al requisito della residenza decennale rilevando che gli Stati membri non potevano prorogare il periodo di permanenza per i cittadini di un paese terzo soggiornante di
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che, in ogni caso, il requisito della cittadinanza era stato pienamente assolto in forza della permanenza continuativa in Italia, come da certificazioni prodotte, dal momento che contava la dimora abituale e non l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente;
che, in ogni caso, la normativa sul reddito di cittadinanza era stata abrogata, sia quanto alle fattispecie di reato che agli obblighi di restituzione;
che l' CP_1 illegittimamente inviava le richieste di restituzione, pur in pendenza del giudizio di appello;
che il prelievo sulla pensione non poteva superare il minimo vitale, portato ad €1.000 e, nel caso in esame, la pensione ammontava ad €300, inoltre era affetto da grave patologia e con figlia e moglie a carico.
Concludeva chiedendo annullare il provvedimento di recupero somme indebitamente percepite per reddito di cittadinanza n.138264.
Regolarmente costituito Controparte_3
eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne
[...] chiedeva il rigetto, rilevando che l'Ente agiva per il recupero dei ratei del Reddito di Cittadinanza percepiti nel periodo novembre 2020- marzo 2021, in reitera di diffida precedente inviata l'11.8.2023; che la sentenza n.334\24 aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di revoca del beneficio e che la pendenza dell'appello non precludeva all'Ente la possibilità di agire esecutivamente, avendo, peraltro, detta sentenza, ad oggetto periodi diversi;
che il periodo attualmente oggetto di recupero era relativo ad una domanda autorizzata prima del decorso del termine di 18 mesi di cui all'art.7 DL 4/2019, imposto dalla legge in ipotesi di precedenti revoche. La causa veniva decisa, sulla scorta della documentazione acquisita, con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve chiarirsi, in punto di fatto, in presenza di un ricorso estremamente sintetico, che, come si legge nel provvedimento di recupero somme indebitamente percepite per reddito di cittadinanza n.138264 del 09.10.2024, la fattispecie attiene al recupero delle somme percepite nel periodo novembre 2020-marzo 2021, e consegue ad una revoca dipesa dal fatto che, stante la precedente revoca intervenuta per la mancanza del requisito della residenza decennale ed oggetto della sentenza n.334\24, non poteva essere concesso il beneficio se non decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca.
Recita l'art.7 co.11 del Decreto Legge del 28/01/2019 - N. 4 “11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo
2 familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Ne consegue che, nel caso in esame, non appaiono conferenti le considerazioni sviluppate in ricorso e relative alla pronunzia della Corte giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112, intervenuta recentemente sulla materia, affermando il principio secondo il quale
“L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di due procedimenti penali per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza)”. Quanto all'azionabilità del credito in pendenza di appello alla sentenza n.419\24, trattasi di sentenza che, confermando la legittimità della prima revoca e del recupero dell'indebito, rigettava il ricorso proposto dal Parte_1
La pendenza delll'appello, dunque, peraltro riferito ad altro provvedimento di revoca ed altri periodi di fruizione del beneficio, non precludeva all' il diritto di agire per il recupero delle somme CP_1 indebitamente corrisposte, con riferimento ad altra domanda che presentava altra tipologia di vizio.
Del tutto ininfluenti le argomentazioni relative all'abrogazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza o relativa ai reati penali, per i quali valgono principi diversi (art.2 co.2 c.p.), fattispecie estranea al caso in oggetto, al quale continua a trovare applicazione la normativa prevvigente in carenza dei requisiti necessari per il godimento e indicati in domanda per i quali continua a trovare applicazione la normativa previgente D.L. n.4\2019 con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Peraltro in base alla disciplina transitoria, art.13 D.L. 04.05.2023 n.48, i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di
3 cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decretolegge n. 4 del 2019 comma 1 “Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (comma 3).
Infine, quanto alla pignorabilità della pensione, l'art.545 c.p.c. VII, dispone “. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge (5)". La Suprema Corte ha chiarito, in tema di indebito, che l' , CP_1 salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, legge n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del D.L. n. 83 del 2015, conv., con modif., dalla legge n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21 bis del D.L. n. 115 del 2022, conv. dalla legge n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando Controparte_4
l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di CP_1 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive (Cass., Sez. L, n. 26580 dell'11 ottobre 2024).
Pacifico, dunque, il recupero appare legittimo. Da tutto quanto esposto, consegue il rigetto della domanda. Ricorrono grvi motivi per compensare le spese, atteso il reddito dichiarato ai sensi dell'art.152 disp.att. cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
4 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
TO , 21.05.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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