TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1714/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1714/2018 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RO LA (VV) alla Via Camaldoli presso lo studio dell'Avv. Angelina Ceravolo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Zanotti Bianco n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Fasanella, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 13920179001518344000, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920080000060641000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 24.10.2018 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920179001518344000, notificata l'1.09.2017, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920080000060641000, notificata il 18.02.2008, avente ad oggetto contributi previdenziali, eccependo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella di pagamento e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva azionata.
2. In data 4.06.2019 si costituiva in giudizio l' deducendo: a) la nullità del ricorso per omessa CP_1 indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c.; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; d) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali.
3. All'udienza del 6.05.2022 veniva dichiarata la contumacia dell' la quale non aveva inteso CP_3 costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e dei verbali di causa, eseguita da parte ricorrente il 3.09.2021.
4. In data 18.01.2025 si costituiva tardivamente in giudizio l' deducendo: a) in via preliminare, CP_3 il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
b) nel merito, che i crediti oggetto della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta erano stati annullati ex lege, in virtù delle disposizioni normative contenute nel D.L. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018.
5. Con ordinanza del 27.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Preliminarmente, deve essere revocata l'ordinanza pronunciata all'udienza del 6.05.2022 nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia dell' la quale si è costituita in giudizio, sebbene CP_3 tardivamente, nella data del 18.01.2025.
7. Ciò posto, giova evidenziare che dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' (datato CP_3
16.05.2019) emerge che i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 13920179001518344000 risultavano già integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che la cartella Controparte_4 di pagamento era stata integralmente sgravata, a seguito degli stralci eseguiti in forza del D.L. n.
119/2018, convertito nella L. n. 136/2018. Pertanto, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
8. Alla luce della documentazione prodotta dall' deve essere dichiarata la cessazione della CP_3 materia del contendere.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse vadano compensate, come richiesto dall'ente della riscossione, trattandosi di controversia definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 21.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1714/2018 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RO LA (VV) alla Via Camaldoli presso lo studio dell'Avv. Angelina Ceravolo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Zanotti Bianco n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Fasanella, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 13920179001518344000, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920080000060641000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 24.10.2018 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920179001518344000, notificata l'1.09.2017, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920080000060641000, notificata il 18.02.2008, avente ad oggetto contributi previdenziali, eccependo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella di pagamento e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva azionata.
2. In data 4.06.2019 si costituiva in giudizio l' deducendo: a) la nullità del ricorso per omessa CP_1 indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c.; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; d) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali.
3. All'udienza del 6.05.2022 veniva dichiarata la contumacia dell' la quale non aveva inteso CP_3 costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e dei verbali di causa, eseguita da parte ricorrente il 3.09.2021.
4. In data 18.01.2025 si costituiva tardivamente in giudizio l' deducendo: a) in via preliminare, CP_3 il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
b) nel merito, che i crediti oggetto della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta erano stati annullati ex lege, in virtù delle disposizioni normative contenute nel D.L. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018.
5. Con ordinanza del 27.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Preliminarmente, deve essere revocata l'ordinanza pronunciata all'udienza del 6.05.2022 nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia dell' la quale si è costituita in giudizio, sebbene CP_3 tardivamente, nella data del 18.01.2025.
7. Ciò posto, giova evidenziare che dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' (datato CP_3
16.05.2019) emerge che i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 13920179001518344000 risultavano già integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che la cartella Controparte_4 di pagamento era stata integralmente sgravata, a seguito degli stralci eseguiti in forza del D.L. n.
119/2018, convertito nella L. n. 136/2018. Pertanto, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
8. Alla luce della documentazione prodotta dall' deve essere dichiarata la cessazione della CP_3 materia del contendere.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse vadano compensate, come richiesto dall'ente della riscossione, trattandosi di controversia definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 21.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino