Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 4070/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n. 799/2019 del
07/05/2019, iscritto al n. 4070/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(P.IVA. ) con sede in Milano al Corso Parte_1 P.IVA_1
Sempione n.39, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Ricciardi (C.F. ); C.F._1
Appellante
E
(P.IVA ) con sede legale in Benevento alla Via Pio IX, in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi (C.F.
); C.F._2
Appellata
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_2 C.F._3 ivi residente alla c.da San Vitale;
Appellato contumace
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Benevento, l' , la e Parte_1 Controparte_3 CP_2
al fine di sentire condannare i primi due convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla
[...] propria autovettura BMW (tg. EP384BG) a seguito del sinistro verificatosi l'11 settembre 2014 alle ore 08,35 circa sull'autostrada A16 al km 132+708. Nella prospettazione attorea la predetta autovettura, nell'effettuare una manovra di sorpasso, veniva in collisione con il semirimorchio (tg
KH 3220EB) di un autoarticolato (tg. KH7565BA), di proprietà della e Controparte_3
condotto da che lo precedeva nella marcia, terminando la sua corsa contro la CP_4 barriera New Jersey. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza, nella fattispecie de qua, dei presupposti e delle condizioni richiesti dall'art. 126 del Codice delle Assicurazioni e succ. integrazioni;
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato tg. KH7565BA di proprietà della
nella causazione del sinistro de quo e quindi dei danni dell'auto subiti Controparte_3 dall'istante per non aver rispettato le norme che regolano la circolazione stradale;
3) Contr conseguentemente condannare i convenuti nonché la soc. al pagamento Controparte_3 in favore dell'istante di tutti i danni riportati dalla propria autovettura in conseguenza del sinistro de quo, indicati in Euro 35.346,80 come da perizia di parte e fatture allegate, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà determinata secondo
Giustizia, ovvero subordinatamente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione da dì del sinistro al saldo effettivo, il tutto entro la somma di tra Euro 26.000,00 e 52.000,00; 4) condannare
i sopra indicati convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% oltre Iva e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Si costituiva, altresì, il che spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il CP_2
risarcimento delle lesioni subite in conseguenza del sinistro.
Con sentenza n. 799/2019 il Tribunale di Benevento così statuiva: “1. dichiara responsabile del sinistro, in misura dei due terzi, la;
2. condanna l' CP_3 CP_3 Parte_1
e la , solidalmente, a pagare alla la somma di
[...] Controparte_3 CP_1
euro 21.333,33, oltre agli accessori da calcolarsi come esposto nel paragrafo 6 della motivazione, con decorrenza dall'11 Settembre 2014; 3. rigetta la domanda di 4. Controparte_2
2 NRG 4070/2019
condanna l' e la , in solido, a rifondere alla Parte_1 Controparte_3
le spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 per compensi ed in euro per esborsi, oltre CP_1 al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Marika SANTORO;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' e della , in solido;
6. condanna Parte_1 Controparte_3
a rifondere all' le spese di lite, liquidate in euro Controparte_2 Parte_1
2.430,00 per compensi ed in euro 589,40 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv.
Massimiliano RICCIARDI;
7. dichiara non doversi provvedere circa le spese di lite, nel rapporto tra e la ”. Controparte_2 Controparte_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di citazione Parte_1
notificato alla e a , chiedendo la riforma della sentenza CP_1 Controparte_2 impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In linea principale accertarsi la totale erroneità ed irregolarità della sentenza impugnata per essere stata pronunciata da un Tribunale incompetente come precisato immediatamente nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto nel libello introduttivo e primo atto di citazione agisce la sola a mezzo dell'Avv. Santoro CP_1
persona giuridica e quindi in palese violazione delle disposizione di cui agli art.li 18-19-20 c.p.c. coniugate anche con il codice del consumo;
2) palese violazione del principio dispositivo della prova in quanto non è mai stato effettuato alcun dovuto accertamento sul quantum debeatur, nonostante non vi fosse alcun documento legalmente utile per la quantificazione di euro 21.333,33, come fatto concretizzando un inedito arricchimento sul quantum debeatur, in base ad una decisione avvenuta su una ctu falsata e fondata su motivi completamente diversi dai principi della cinematica
e del cds con esplicita richiesta di rinnovazione della stessa;
3)Palese violazione del D.M.
10/03/2015 sulla liquidazione della spese, provato per tabulas dall'esame della decisione. Pertanto si conclude in linea principale per la riforma integrale della sentenza impugnata di primo grado n.
799/2019 relativa al giudizio rubricato al numero r.g. 1016/2015, in linea subordinata e del tutto gradata quantomeno per una diversa distribuzione della concorsualità nella misura di quantomeno
2/3 della responsabilità da attribuirsi all'attore con in ogni caso la condanna alle spese del
per il doppio grado di giudizio condannarsi da pronunciarsi a carico del CP_2 CP_2
quale legale rapp.pt. della , attore principale del primo grado di giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale civile di Benevento e del in proprio anch'esso attore in quel giudizio”. CP_2
Con comparsa depositata il 10 marzo 2020 si è costituita la che ha così concluso: CP_1
“1) Rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rapp.p.t. nei Parte_1
3 NRG 4070/2019
suoi confronti perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e perché la sentenza di 1°
è immune da censure;
2) Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere rigettando integralmente ogni avversa domanda dell'appellante nei confronti dell'odierno esponente;
3) Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del presente grado oltre IVA e C.N.P.A nelle aliquote di legge”.
Alla prima udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l.
18/2020, la Corte ha dichiarato la contumacia del ed ha ordinato l'integrazione del CP_2
contraddittorio nei confronti della , quale litisconsorte necessario, entro il Controparte_6
termine perentorio del 31 dicembre 2020, rinviando all'udienza del 13 luglio 2021.
All'udienza del 13 luglio 2021 la Corte ha rilevato il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita tramite raccomandata internazionale nei confronti della
[...]
ed ha rinviato la causa all'udienza del 19 dicembre 2023 per la precisazione delle CP_6
conclusioni.
All'udienza del 24 dicembre 2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 II comma c.p.c. in quanto non è stato integrato il contraddittorio nei confronti della , società estera (bulgara) Controparte_3
proprietaria del veicolo danneggiate, litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Al riguardo, a parere della Corte, non sussistono ragioni per discostarsi dal principio secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato
l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005” (cfr. ord. Cass. Civ. 15637/2024).
Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di sinistro in cui sia coinvolto un veicolo straniero, in quanto l'art. 126 comma 2 lett. c) del codice delle assicurazioni private richiama espressamente l'art. 144.
4 NRG 4070/2019
Ebbene, nel caso in esame, non vi è prova dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della essendosi l'appellante limitato a depositare copia della ricevuta di invio Controparte_3
della raccomandata internazionale senza il relativo avviso di ricevimento.
Sul punto va ricordato che nel caso di notificazione o comunicazione di atto a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007, non vanno osservate formalità diverse o maggiori rispetto a quelle previste dall'ordinamento italiano vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri
(cfr. Cass. Civ. 10189/2024).
Dunque, l'appellante avrebbe dovuto depositare l'avviso di ricevimento il quale, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, è l'unico documento idoneo a provare l'intervenuta consegna dell'atto, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì
l'inesistenza della notificazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti della delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi CP_1
in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022), tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme liquidate nella sentenza di primo grado (€ 21.333,33), nei seguenti importi:
Fase di studio: € 800,00
Fase introduttiva: € 700,00
Fase istruttoria: € 1.100,00
Fase decisionale: € 1.500,00
Totale: € 4.100,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
5 NRG 4070/2019
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 799/2019 pronunziata dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del secondo CP_1 grado di giudizio che liquida in € 4.100,00 per compensi ed € 615,00 per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 6.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6