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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6823 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Caccese Michele Consigliere
Dott. Ucci Pasquale Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4605/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Aristide Bravaccio (C.F. e dall'Avv. Carmela Bravaccio (C.F. C.F._1
), come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Paolo Caprile (C.F. ) come da C.F._3 mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_3 speciale con rappresentanza Dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo CP_4
De LI (C.F. ) e GI Di RU ( ), C.F._4 CodiceFiscale_5 in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
1 APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/07/2025, le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nella sua duplice qualità di surrogata ex art. 1916 c.c. e cessionaria ex Controparte_1 artt. 1260 e 1201 c.c. della società vettrice conveniva in giudizio, innanzi al CP_5
Tribunale di Torre Annunziata, la quale sub-vettrice, al fine di sentir dichiarare, Parte_1 previo accertamento dei fatti esposti, la responsabilità vettoriale, anche per colpa grave, in capo a quest'ultima, per il danneggiamento di merci occorso durante due trasporti nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno subito pari all'indennizzo erogato di complessivi € 25.074,00.
A sostegno della propria domanda, affermava che Controparte_1 Parte_2 quale società mittente, incaricava la in qualità di vettore, dell'esecuzione di Controparte_6
2 trasporti terrestri di parti meccaniche per auto, dallo stabilimento di Rivoli (TO) a quello della destinataria F.G.A. S.p.A., sito in provincia di Avellino, con consegne previste rispettivamente, per il giorno 23/04/2015 e il 15/10/2015.
La a sua volta, affidava l'esecuzione di detti trasporti al sub-vettore CP_5 Parte_1 operante come autotrasportatore per conto terzi.
Con riferimento al primo trasporto, accadeva che la merce ritirata dal sub-vettore dallo Pt_1 stabilimento della mittente in data 21/04/2015, durante il viaggio, si Parte_2 ribaltava all'interno del mezzo, con parziale danneggiamento della stessa. A fronte di tale danneggiamento, la società mittente addebitava alla vettrice Parte_2 CP_5
l'importo di € 13.330,40 a titolo di risarcimento danni.
La società vettrice assicurata con la per tale tipo di eventi, CP_5 Controparte_1 provvedeva a denunciare tempestivamente il sinistro e, a seguito di perizia, si vedeva liquidato a titolo di indennizzo la somma di € 12.574,00.
Con riferimento al secondo trasporto, le merci ritirate dal sub-vettore dallo Parte_1 stabilimento della mittente una volta giunte al luogo di consegna, venivano Parte_2 parzialmente contestate dal destinatario, in quanto risultavano bagnati 12 contenitori. Per il ripristino dei pezzi recuperabili e per la perdita degli altri, la società mittente Parte_2 addebitava alla società vettrice un costo di € 13.067,20.
[...] CP_5
2 Anche per tale danno, la società vettrice denunciava tempestivamente il sinistro alla compagnia assicurativa che provvedeva a liquidare in favore dell'assicurata la somma di € 12.500,00.
Pertanto, essendosi surrogata nei diritti del vettore in virtù degli indennizzi pagati, ai sensi dell'art. 1916 c.c., richiedeva formalmente la restituzione delle somme al Controparte_1 sub-vettore in quanto responsabile dei danni. Pt_1
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione Parte_1 dell'azione, la carenza di legittimazione attiva della e l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto della pretesa attorea.
Precisando, poi, di essere assicurata per la responsabilità civile vettoriale con l'
[...]
in relazione al primo trasporto e, con la Controparte_7 Controparte_3 in relazione al secondo trasporto, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle rispettive Compagnie assicurative, con spostamento della prima udienza.
Si costituiva la eccependo la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa Controparte_3 di L.T.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 164 e 163 comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.,
l'inesistenza e inoperatività della polizza nonché la carenza di legittimazione e titolarità attiva di
L.T.A. e la propria carenza di legittimazione passiva. Eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c., la mancata denuncia di sinistro ex art. 1913 c.c. e l'erroneità del quantum liquidato dall'attrice alla propria assicurata e, conseguentemente, l'erroneità della domanda formulata con la chiamata in garanzia.
Si costituiva, seppur tardivamente, l' eccependo la Controparte_7 prescrizione ex art. 2952 c.c., relativamente al rapporto assicurativo con la e la Parte_1 carenza di legittimazione attiva dell'attrice ai sensi dell'art. 1510 c.c., per non essere proprietaria dei beni asseritamente danneggiati.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2115/2022, emessa in data 26/09/2022 e pubblicata in pari data, accoglieva solo in parte la domanda attorea condannando la società
al pagamento in favore di della somma di € 12.500,00 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo e compensando, fra le parti tutte, le spese di giudizio.
In particolare, attesa la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, il
Tribunale riteneva provato che entrambi i trasporti su menzionati fossero stati eseguiti dalla società come sub-vettrice, in luogo della vettrice e, che nelle riferite Parte_1 CP_5 circostanze di tempo e di luogo, si fossero verificati anche i danneggiamenti alle cose
3 trasportate.
Dichiarava, inoltre, la sussistenza della legittimazione attiva dell'attrice Controparte_1 avendo provato quest'ultima di aver indennizzato la vettrice, sua assicurata, per i danni causati in occasione dei trasporti di cui sopra e di averne dato notizia al terzo responsabile, esprimendo la volontà di avvalersi del diritto di surroga, subentrando così nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Con particolare riferimento poi ai diritti derivanti dal primo trasporto, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta Parte_1
Ritenendo doversi applicare, in materia di trasporto, la prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 c.c. e considerato che il primo sinistro era avvenuto in data 21.04.2015, il Giudice di primo grado evidenziava come il termine di prescrizione annuale risultasse spirato alla data del Part 21.4.2016 con conseguente rigetto della domanda avanzata sul punto nei confronti di;
in particolare, il Tribunale evidenziava che non poteva considerarsi come interruttivo della prescrizione il documento n. 6 prodotto dalla datato 21/05/2015, che Controparte_1 seppur denominato “raccomandata”, risultava privo di ricevuta di invio oltreché dell'avviso di ricevimento;
né tantomeno potevano considerarsi valide ai fini interruttivi della prescrizione le successive lettere raccomandate a.r., a partire da quella del 16.05.2016, inviate quando ormai si era già verificata la prescrizione del diritto al risarcimento relativo al primo trasporto.
Conseguentemente, il primo Giudice considerava assorbita la domanda di garanzia proposta da Parte
nei confronti di Controparte_7
In relazione ai diritti derivanti dal secondo trasporto, invece, il Tribunale, accertava la responsabilità per il parziale bagnamento e danneggiamento del carico trasportato, in capo alla non avendo la stessa fornito alcuna prova volta a superare la presunzione di Parte_1 responsabilità sulla stessa gravante;
inoltre, il primo Giudice concludeva col ritenere non applicabile una limitazione di responsabilità in capo alla L.T.A., ravvisandosi nel caso di specie un contegno gravemente colposo, in quanto la convenuta, pur trattandosi di un operatore professionale, non era stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa il deterioramento dei beni oggetto del trasporto, evidenziando con detta condotta un'ingiustificabile negligenza nella gestione del servizio di trasporto.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti della Pt_1 ritenendo tale pretesa estinta per decorso del termine biennale di Controparte_8 prescrizione, non avendo la convenuta/chiamante fornito alcuna prova attestante l'avvenuta
4 denuncia di sinistro o altro atto equivalente utile ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi del quarto comma del citato art. 2952 c.c.; difatti, il primo atto interruttivo risultava essere la sola chiamata in garanzia, notificata alla in data 25 marzo 2019. CP_3
2. Avverso la predetta sentenza (con atto notificato in data 27/10/2022, tramite pec) ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 In primo luogo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la sua responsabilità in relazione alla seconda spedizione di merci, stante un'omessa valutazione circa l'eccezione di prescrizione e di disconoscimento della documentazione sollevate ritualmente nella comparsa di costituzione e di risposta nonché nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., primo e secondo termine;
ritiene, altresì, che a seguito della chiara eccezione di prescrizione e dell'espresso disconoscimento operato ex art. 2719 c.c. dei documenti prodotti dalla in primo grado e, precisamente, delle raccomandate di cui agli allegati 12 e Controparte_1
22, la mancata allegazione documentale in originale richiesta, equivaleva, a tutti gli effetti, ad una mancanza di prova circa la interruzione della prescrizione.
Con particolare riferimento poi all'espresso disconoscimento della firma apposta in calce alla ricevuta di ritorno di cui agli allegati 12 e 22 della produzione attorea, la L.T.A. evidenzia che incombeva sulla un preciso onere di formulare istanza di verificazione, Controparte_1 qualora avesse ritenuto che la firma era riferibile al legale rapp.te della convenuta odierna appellante;
istanza di verificazione mai formulata, con conseguente inutilizzabilità del documento e carenza di prova dell'avvenuta consegna.
L'appellante, inoltre, lamenta anche che il Giudice di primo grado non avesse fornito risposta alcuna all'eccezione riguardante il fatto che le raccomandate sopra indicate non potevano costituire prova della consegna essendo state spedite ad un indirizzo diverso dalla sede legale della società; evidenzia, inoltre, che già nelle memorie di replica depositate nel corso del giudizio di primo grado aveva sottolineato che le raccomandate versate in atti dalla
[...]
relative ai sinistri del 21/04/2015 e del 15/10/2015, non potessero essere CP_1 considerate valide ai fini interruttivi della prescrizione in quanto le stesse recavano lo stesso e identico numero identificativo;
pertanto, non era dato sapere a quale sinistro si riferissero.
In particolare, le lettere raccomandate recanti n. 150486577445 del 09/06/2017 e n.
140185223980 del 20/06/2016, relative al sinistro occorso in data 21/04/2015, avevano lo stesso numero di riferimento delle raccomandate relative al trasporto del 15/10/2015 e, precisamente, n. 15048657745 del 09/06/2017 e n. 140185223980 del 20/06/2016.
5 L'appellante, a tal uopo, si domanda quale missiva di denuncia sinistro e richiesta risarcimento danni fosse contenuta nelle raccomandate di cui sopra, se quella relativa al trasporto del
21/04/2015 o quella relativa al trasporto del 15/10/2015. In assenza di idonea prova circa il contenuto delle stesse concludeva col ritenere che le raccomandate prodotte non potessero essere riferite a nessuna delle due denunce di sinistro, incombendo sul mittente l'onere di provare il contenuto delle stesse raccomandate.
Sulla base di tali premesse la L.T.A., eccependo il vizio di omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ha chiesto di:
1) Rigettare la domanda della in relazione anche all'evento del 15/10/2015 in quanto Controparte_1 prescritta, per tutti i motivi in precedenza esposti, riformulando la sentenza in tali termini “ in relazione ai diritti derivanti dal secondo trasporto, l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta/odierna appellante è fondata e pertanto deve essere accolta” con conseguente “ rigetto della domanda attorea (odierna appellata) anche in riferimento al secondo evento del 15/10/2015, per intervenuta prescrizione” ed in merito alla chiamata in garanzia della “Resta conseguentemente assorbita la chiamata in garanzia fatta sul CP_3 punto da nei confronti della;
Parte_1 Controparte_3
2) Condannare la al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali di cui all'art. 15 D.M. 585/94, I.V.A. E C.P.A. con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
2.3 Si è costituita in giudizio la eccependo l'inconsistenza difensiva Controparte_1 dell'appellante sul merito della vicenda, essendo già intervenuta una pronuncia, da parte del
Giudice di primo grado, sull'asserito decorso della prescrizione, relativamente al trasporto dell'Ottobre 2015.
In particolare, in relazione a tale sinistro l'appellata evidenzia di aver provveduto a depositare lettere raccomandate, datate 13/05/2016, 18/05/2016, 20/06/2016 e 09/06/2017, tutte Part sottoscritte da soggetti evidentemente incaricati da a ricevere la corrispondenza e, pertanto, tutte debitamente ricevute, precisando, quindi, che la tesi secondo cui tutte le Part raccomandate in atti non sarebbero state ricevute da ma da soggetti diversi era da considerarsi del tutto inconsistente.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sulle ricevute delle raccomandate indirizzate a perché a dire dell'appellante non riconducibili Pt_1 all'amministratore, in quanto trattavasi di eccezione nuova non sollevata nei tempi e nei modi proceduralmente previsti dal giudizio di primo grado e, quindi, in quanto tale, non poteva
6 trovare ingresso nel giudizio di secondo grado.
Ritenendo poi il contenuto delle missive prodotte idoneo a interrompere il termine prescrizionale, chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta da Controparte_1 controparte.
Si è costituita in giudizio, altresì, la contestando i motivi Controparte_3 dell'appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale. In particolare, l'appellata eccepisce l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado sull'eccezione di carenza di Part legittimazione e titolarità attiva di e sulla propria carenza di legittimazione passiva.
A tal uopo, la compagnia assicurativa evidenzia come, sin dal primo atto difensivo, avesse Part eccepito l'inesistenza di una polizza assicurativa stipulata con la , riportante la numerazione
104497336, a copertura del periodo che va dal 19/06/2015 al 19/06/2016 e, come per tale presunta polizza, mancasse qualsivoglia prova documentale di avvenuto pagamento. Precisa, inoltre, come la polizza richiamata recante n. 104497336 risultasse intestata a persona diversa e, precisamente, ad un certo e, come la stessa avesse ad oggetto la copertura Persona_1 assicurativa di un'autovettura ad uso privato.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, la insiste affinché sia Controparte_3
Part dichiarata la carenza di legittimazione attiva della e il proprio difetto di legittimazione Part passiva per non aver la prodotto alcuna polizza assicurativa stipulata a copertura del periodo relativamente al quale si sarebbe verificato il lamentato sinistro. Inoltre, la compagnia assicurativa ha eccepito l'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c dell'atto di appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente alla parte non impugnata nonché
l'intervenuta prescrizione del diritto di LTA di agire nei confronti della
[...] non avendo mai la stessa denunciato il sinistro o inoltrato validi atti Controparte_3 interruttivi della prescrizione ed avendo notificato direttamente l'atto di chiamata in causa in data 25/03/2019 e, dunque, quando già era ampiamente decorso il termine di prescrizione biennale.
In conclusione, così ha concluso: Controparte_3
1. In accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare, la erroneità della sentenza nr.
2115/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata dott. Del Sorbo, emessa, depositata e resa pubblica in data 26 settembre 2022 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della e passiva della Parte_1 per i motivi esposti e per l'effetto riformulare la sentenza in tali termini “in Controparte_8
7 Parte accoglimento della eccezione sollevata dalla di difetto di legittimazione attiva della e CP_3
Parte passiva della stessa rigetta la domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della in quanto infondata”. CP_3
2. Sull'appello principale - accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello proposto dalla avverso la sentenza nr. 2115/2022 del Tribunale di Torre Annunziata dott. Parte_1
Vincenzo Del Sorbo, emessa in data 26 settembre 2022, depositata e resa pubblica in pari data, perché viola l'art. 348 bis c.p.c. (secondo filtro) in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e per l'effetto rigettarlo in fatto e in diritto per tutti motivi meglio esposti nel presente atto. - accertare e dichiarare che la ha prestato acquiescenza tacita ex art. 329, comma 2, c.p.c. alla Parte_1 sentenza nr. 2115/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata dott. Vincenzo Del Sorbo, emessa in data 26 settembre 2022, depositata e resa pubblica in pari data, nella parte non impugnata e per i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto sempre nel merito rigettare l'atto di appello. 3)
In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, respingere comunque l'appello avversario per tutti i motivi in atti e quindi: - dichiarare comunque la avvenuta prescrizione del diritto azionato da nei confronti della ai sensi dell'art. 2952 del Parte_1 Controparte_8
Codice Civile;
- in ogni caso, respingere la domanda promossa da nei confronti della Parte_1 per infondatezza, difetto di prova, nonché per inoperatività della Controparte_3 garanzia assicurativa come meglio argomentato in atti;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, contenere l'ammontare dell'eventuale condanna della convenuta nei limiti di quanto risulterà provato, detratte la franchigia e le limitazioni previste in polizza, nonché le limitazioni previste dalla legge;
- condannare in ogni caso al pagamento Parte_1 delle spese e del compenso professionale in favore della
[...]
nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, Controparte_9 preferiva rimanere contumace nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 09/07/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3.L'appello principale proposto da è infondato ed in quanto tale va rigettato. Parte_1
In relazione al primo motivo di appello con cui l'appellante lamenta un'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'eccezione di disconoscimento della documentazione prodotta da appare doveroso richiamare il principio consolidato nella Controparte_1 giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere
8 la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive ( Corte di Cass. n. 28096/2009 e n. 9533/2022).
Il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone, quindi, che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficiente il ricorso a clausole di stile né generiche osservazioni (Cass. 16557/2019 e n.
14279/21).
Il disconoscimento, infatti, deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto, o in alternativa le parti aggiunte.
Ciò posto, va rilevato che il disconoscimento della documentazione depositata telematicamente da è stato effettuato dalla convenuta odierna appellante in modo non Controparte_1 chiaro e circostanziato ma con clausole di stile e generiche.
Lo stesso dicasi anche in relazione al disconoscimento della firma apposta in calce alle ricevute di ritorno di cui agli allegati 12 e 22 della produzione attorea;
eccezione generica oltreché tardiva perché proposta oltre il primo atto difensivo successivo alla produzione in giudizio di tale documentazione che, quindi, secondo quanto previsto dall'art. 215 c.p.c., deve ritenersi giudizialmente riconosciuta.
Per quel che concerne, poi, l'eccezione riguardante la circostanza che le raccomandate di cui agli allegati 12 e 22 della produzione attorea non potessero costituire prova della consegna degli atti interruttivi della prescrizione, essendo state spedite ad un indirizzo diverso dalla sede legale della società, va evidenziato come secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notifica non è da considerarsi nulla laddove, seppur non eseguita presso la sede legale, sia stata eseguita presso la sede effettiva da intendersi come il
“luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del
9 compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente” ( Cass. 12/03/2009 n. 6021 e
Cass. n. 28527 dell'11/11/24).
Ora, rilevato che le suddette raccomandate sono state spedite all'indirizzo dell'Unità locale della Parte
, risultante da visura camerale in atti, l'invio delle stesse ad un indirizzo diverso da quello della sede legale della società è da ritenersi valido a tutti gli effetti, pertanto, anche tale doglianza
è del tutto infondata. Analogamente risulta valida la notifica avvenuta presso il domicilio dell'Amministratore unico in quanto, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, la notifica può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società
(legale e/o effettiva) ovvero, quando in essa siano specificati residenza, domicilio o dimora abituale, alla persona fisica che la rappresenta (Cass. Civ. I Sez. 1455/2017 del 10/05/17 e sentenza n. 22086/17).
Sempre in relazione al primo motivo di appello con cui l'appellante lamenta anche un'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure circa l'eccezione di intervenuta prescrizione in relazione all'evento di cui al secondo trasporto, occorso in data 15/10/2015, va rilevato come anche tale doglianza sia da considerarsi infondata ed in quanto tale non meritevole di accoglimento alcuno, stante la produzione agli atti di causa, di atti tempestivi idonei ad interrompere la prescrizione. Parte In particolare, va evidenziato come l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla si fondi principalmente sulla inidoneità degli atti sopra indicati ad interrompere il termine prescrizionale perché diretti ad un indirizzo diverso da quello della sede della società convenuta e perché ritirati da un soggetto non riconducibile a detta società, con conseguente disconoscimento della firma apposta su di esse.
Ora, accertata e appurata l'idoneità di tali atti ad interrompere la prescrizione per tutti i motivi di cui si è già ampiamente discorso, va evidenziato come la ulteriore e nuova contestazione Parte mossa dalla , circa il fatto che le raccomandate relative al sinistro del 15/10/2015 avevano lo stesso numero identificativo delle raccomandate relative al sinistro del 21/04/2015, appare, di per sé, irrilevante ai fini della prova della effettiva interruzione del termine di prescrizione del diritto azionato da Controparte_1
Analizzando la documentazione in oggetto depositata nel primo grado di giudizio dall'attrice appare evidente che non si tratta di due diverse ricevute di spedizione e di consegna aventi i medesimi numeri di serie ma, in realtà dei medesimi documenti che risultano prodotti da sia come allegato sub 12 che sub 22. Controparte_1
10 In particolare, la compagnia assicurativa ha prodotto, al momento della propria costituzione in giudizio, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata avente n. 140185223980, spedita in data 20/06/2016 e ricevuta il 24.6.2016 e dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
150486577445, spedita il 12/06/2017 e consegnata il 16.6.2017, nonché delle rispettive richieste di pagamento delle somme oggetto di lite sia relative al sinistro occorso in data
21/04/2015, sia relative al trasporto del 15/10/2015.
Secondo la giurisprudenza consolidata sia di legittimità che di merito (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 15/01/2025, n. 964) la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento.
Tuttavia, nel caso di specie la L.T.A. non ha mai nemmeno contestato effettivamente il contenuto dei plichi relativi alle raccomandate sopra indicate, limitandosi a porsi una generica domanda in ordine a tale contenuto e, comunque, senza assolvere alla prova, su di essa gravante, di dimostrare che il contenuto di quelle raccomandate fosse diverso da quello indicato dalla controparte.
Consegue a quanto premesso che, attesa la valida interruzione del termine previsto dall'art. 2951 c.c. a mezzo delle missive sopra indicate, l'eccezione di prescrizione formulata dalla Pt_1 in relazione ai danni relativi al trasporto effettuato in data 15.10.2016 è infondata e l'appello deve essere rigettato.
In relazione all'appello incidentale proposto da va ricordato Controparte_3 che, secondo il principio della ragione più liquida, la domanda può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita (Cass. civ. n. 26242-3/2014 e conff.).
In particolare, l'appellante non ha formulato nessuna censura alla parte della sentenza in Pt_1 cui è stata dichiarata la prescrizione del diritto posto a base della domanda di garanzia proposta nei confronti della CP_3
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione preclude e rende superflua, anche in questo grado di giudizio, la valutazione nel merito della domanda di manleva, rendendo irrilevanti eventuali
11 altre eccezioni o difese sollevate dalle parti, inclusa quella sulla validità del contratto e sulla legittimazione attiva e passiva. Né, invero, la ha formulato uno Controparte_3 specifico motivo di appello relativo alla decisione del primo Giudice di compensare tra tutte le parti le spese di lite.
Alla luce di tutto quanto premesso, risulta superfluo l'esame di tutti gli altri motivi di doglianza formulati dall'appellante in via incidentale.
4. Nei rapporti tra e le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di
Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
Al contrario, considerato che nessun motivo di appello era stato proposto da in Pt_1 relazione alla posizione della tra le suddette parti le spese di Controparte_3 lite possono essere integralmente compensate anche in questo grado di giudizio.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
2115/2022, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26/09/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€ 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
Controparte_3
12 4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, lì 22.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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