TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 368/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LO GATTO GIOVANNA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2018, l'Avv. iscritto Parte_1 all'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 439 2017 00 00 80 69 88000 emesso dall' in data 9 dicembre 2017, per CP_1
l'importo di € 645,44, relativo a contributi asseritamente dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2010.
2. Il ricorrente deduceva, da un lato, l'illegittimità della pretesa contributiva in quanto fondata su un'erronea iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26,
1 della legge n. 335/1995, atteso che lo stesso, quale avvocato iscritto alla Cassa Forense, aveva già assolto l'obbligo contributivo mediante versamento del contributo integrativo.
Dall'altro lato, eccepiva espressamente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, in quanto riferito a prestazioni dell'anno 2010 e notificato solo nel dicembre
2017.
3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. L' , nel contestare CP_1 CP_2
l'eccezione di prescrizione, sosteneva che, in assenza di versamenti di contribuzione soggettiva alla Cassa professionale di appartenenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata restava fermo, e che il versamento del solo contributo integrativo non esonerava il professionista dall'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione . CP_1
4. Le parti non hanno articolato istanze istruttorie. La causa, trattenuta a decisione all'udienza fissata, è stata decisa sulla base degli atti.
5. Il ricorso è fondato.
6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale, sollevata in modo espresso dal ricorrente.
7. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata dell' sono soggetti a prescrizione CP_1 quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto trattasi di contributi non coperti da denuncia o accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 30344/2018; Cass. civ., sez. lav., n. 4283/2021).
8. Nel caso in esame, l' pretende il pagamento di contributi relativi all'anno 2010, CP_1 mentre l'avviso di addebito è stato notificato solo in data 9 dicembre 2017, ossia oltre il termine di cinque anni decorrente dal 31 dicembre 2010.
9. Non risultano atti interruttivi idonei a sospendere o interrompere il decorso della prescrizione. Né l' ha prodotto alcuna documentazione che attesti l'emissione o la CP_1
notifica di atti interruttivi nel quinquennio.
10. La pretesa contributiva deve, pertanto, ritenersi prescritta.
11. Tale statuizione assorbe ogni ulteriore profilo di doglianza dedotto dal ricorrente, incluso quello concernente la contestata iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata.
2 12. Stante la totale assenza in giudizio della parte ricorrente si ritiene equo compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 439 2017 00 00 80 69
88000 notificato in data 9 dicembre 2017.
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 06/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 368/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LO GATTO GIOVANNA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2018, l'Avv. iscritto Parte_1 all'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 439 2017 00 00 80 69 88000 emesso dall' in data 9 dicembre 2017, per CP_1
l'importo di € 645,44, relativo a contributi asseritamente dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2010.
2. Il ricorrente deduceva, da un lato, l'illegittimità della pretesa contributiva in quanto fondata su un'erronea iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26,
1 della legge n. 335/1995, atteso che lo stesso, quale avvocato iscritto alla Cassa Forense, aveva già assolto l'obbligo contributivo mediante versamento del contributo integrativo.
Dall'altro lato, eccepiva espressamente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, in quanto riferito a prestazioni dell'anno 2010 e notificato solo nel dicembre
2017.
3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. L' , nel contestare CP_1 CP_2
l'eccezione di prescrizione, sosteneva che, in assenza di versamenti di contribuzione soggettiva alla Cassa professionale di appartenenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata restava fermo, e che il versamento del solo contributo integrativo non esonerava il professionista dall'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione . CP_1
4. Le parti non hanno articolato istanze istruttorie. La causa, trattenuta a decisione all'udienza fissata, è stata decisa sulla base degli atti.
5. Il ricorso è fondato.
6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale, sollevata in modo espresso dal ricorrente.
7. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata dell' sono soggetti a prescrizione CP_1 quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto trattasi di contributi non coperti da denuncia o accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 30344/2018; Cass. civ., sez. lav., n. 4283/2021).
8. Nel caso in esame, l' pretende il pagamento di contributi relativi all'anno 2010, CP_1 mentre l'avviso di addebito è stato notificato solo in data 9 dicembre 2017, ossia oltre il termine di cinque anni decorrente dal 31 dicembre 2010.
9. Non risultano atti interruttivi idonei a sospendere o interrompere il decorso della prescrizione. Né l' ha prodotto alcuna documentazione che attesti l'emissione o la CP_1
notifica di atti interruttivi nel quinquennio.
10. La pretesa contributiva deve, pertanto, ritenersi prescritta.
11. Tale statuizione assorbe ogni ulteriore profilo di doglianza dedotto dal ricorrente, incluso quello concernente la contestata iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata.
2 12. Stante la totale assenza in giudizio della parte ricorrente si ritiene equo compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 439 2017 00 00 80 69
88000 notificato in data 9 dicembre 2017.
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 06/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3