TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.. 4132/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 4132 / 2022 Ruolo Generale tra:
- Società unipersonale (C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Monza (MB), Via G.B. Stucchi n. 110, in persona dell'avv. Fausto Massimino, in qualità di
Direttore della funzione “Legal, Governance & Compliance” e procuratore speciale con poteri di rappresentanza della medesima Società, giusta procura conferita con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014, rappresentata e difesa, come da procura alle liti unita all' atto di citazione , dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Larga C.F._1
n. 23, il quale difensore indica i seguenti recapiti per tutte le future comunicazioni e notifiche di Cancelleria e a cura delle parti: indirizzo di posta elettronica certificata:
recapito di fax: 02/795416, Email_1 attrice contro
(C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma (RM), piazza Venezia n. 11 – cap 00187, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), con sede in Roma, via Controparte_3 P.IVA_3
Giuseppe Grezar n.14 – cap 00142, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), presso i cui uffici, siti in Via Freguglia n. 1, domiciliano: P.IVA_4
Email_2 parti convenute nonché contro
1 , con sede in OP
Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace e contro
Agente riscossione – prov. Milano, con sede Controparte_3 CP_5 in Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace
Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000
Conclusioni delle parti
➢ PARTE ATTRICE
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
- previo, ove occorra, accoglimento delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 18, commi 1-4, d.lgs. 10/08/2018, n. 101 per violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), con sospensione del presente giudizio ai fini della remissione della decisione alla Corte Costituzionale, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza nei termini esposti sopra,
- nonché previa, ove occorra, disapplicazione delle note GPDP prot. U.0013747 e prot. U.0013749 del
04/03/2022,
a) accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del ruolo n. 2020/009479 e della correlata cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000;
b) in ogni caso dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato ruolo n.
2020/009479 e cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000, e le ulteriori somme ivi previste a titolo di interessi di mora per ogni giorno di ritardo e per maggiori oneri di riscossione non sono dovuti dall'opponente, stante l'intervenuta prescrizione e comunque l'insussistenza di validi titoli esecutivi;
c) comunque accertare e dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui all'atto introduttivo ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dal Garante per la protezione dei dati personali per tutti i motivi indicati nel presente atto;
c) altresì dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
d) infine accertare e dichiarare che i suddetti convenuti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;
e) da ultimo e di conseguenza condannare le convenute in solido tra loro e/o in via alternativa tra loro alla restituzione delle somme corrisposte in pendenza del giudizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- condannare le controparti alla rifusione delle spese di giudizio.
2 ➢ CONVENUTO GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
“Voglia l'.mo Tribunale Adito respingere le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
Vinte le spese di lite”.
Con riserva di ulteriori allegazioni e deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.
➢ CONVENUTA (C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
in Roma,
“Voglia l'.mo Tribunale Adito respingere le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
Vinte le spese di lite”.
Con riserva di ulteriori allegazioni e deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale, peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
3 Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con separati atti di citazione notificati il 16.5.2022 ha presentato opposizione CP_1 avverso la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000 notificata a CP_1 in data 17 gennaio 2022 (doc. 1), con cui si è intimato alla medesima Società il pagamento dell'importo complessivo di € 128.549,88 (oltre gli interessi di mora e i maggiori oneri di riscossione in caso di ritardo) nel termine di 60 giorni (esteso a 180 giorni ex art. 1, co.
913, l. n. 234/2021 nella pec di trasmissione) dalla notifica in relazione al ruolo n.
2020/009479 reso esecutivo il 14/05/2020 relativo alle sanzioni amministrative del
Garante per la protezione dei dati personali relative ai verbali di accertamento e contestazione di sanzione amministrativa della Guardia di Finanza n. 56/2014 del
25/06/2014, notificato in data 17/07/2014, e n. 79/2014 del 09/10/2014, notificato il
13/10/2014.
La difesa di parte attrice ha ricostruito la vicenda che ha portato all'opposizione nei termini che seguono, come descritti nell'atto di citazione.
1. Nei giorni 9 e 10 aprile 2014 la Guardia di Finanza, su delega del Garante per la protezione dei dati personali / Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni, ha proceduto a svolgere un'attività accertativa presso la sede operativa/amministrativa della all'esito della quale ha redatto due Controparte_6 verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della legge n.
689/1981 e dell'art. 157 del d.lgs. n. 196/2003.
Trattasi dei verbali n. 56/2014 del 25/06/2014 (doc. 2) e n. 79/2014 del 09/10/2014 (doc. 3).
4 Con il primo verbale (n. 56/2014 del 25/06/2014) è stata contestata la pretesa omessa notificazione della cessazione del trattamento dei dati personali ex art. 163 d.lgs. n. 196/2003, con ulteriore rilievo della ritenuta applicazione in misura pari al doppio dei limiti minimi e massimi della sanzione ai sensi del successivo art. 164-bis, co. 3, adducendo che l'attività oggetto di contestazione ineriva ad un trattamento di dati che presentava rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.
Si è quindi prevista una sanzione minima di € 40.000,00 e una sanzione massima di € 240.000,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta pari terzo della misura massima o, se più favorevole, al doppio del minimo e, quindi, nel caso di un importo di € 80.000,00 entro 60 gg. dalla notificazione.
Con il secondo verbale (n. 79/2014 del 09/10/2014) è stata contestata la pretesa omessa o idonea informativa all'interessato ex artt. 13, commi 1 e 2, 90, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 con riguardo all'attività di sperimentazione clinica dei farmaci condotta dalla Società opponente, assumendo, di doversi far luogo all'applicazione della relativa sanzione ex art. 161 d.lgs. n. 196/2003, con aumento pari al doppio dei limiti minimi e massimi a norma dell'art. 164-bis, co. 3, del medesimo decreto.
2. non ha effettuato il pagamento in misura ridotta, non ha riconosciuto alcuna sua CP_1 responsabilità e ha anzi esplicato le proprie difese ex art. 18 della legge n. 689/1981, a mezzo di memorie scritte (docc. 4 e 5) e tramite audizione in data 11/05/2015 (v. verbale di pari data di cui al doc. 6).
3. Ciò nonostante, il Garante per la protezione dei dati personali non ha concluso i procedimenti avviati a mezzo degli atti di contestazione nn. 56 e 79/2014 suindicati, salva la notificazione in data 17/01/2022
della cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000.
4. L'odierna opponente in data 04/02/2022 ha inoltrato al Garante istanza di annullamento e cancellazione del ruolo n. 2020/009479 e di tutte le sanzioni ivi comminate per l'importo di € 128.549,88 in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento suindicata (doc. 7).
Nella specie, la medesima ha segnalato, ai fini dell'esercizio dell'autotutela richiesta, il CP_1 rilevante lasso temporale decorso dal momento della contestazione e dell'audizione, senza che le fosse notificato alcun provvedimento o ordinanza-ingiunzione motivata di rigetto delle sue difese. Ha di conseguenza obiettato il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/1981, con estinzione della pretesa creditoria diretta al pagamento delle sanzioni e dei relativi interessi richiesti a mezzo della cartella di pagamento avversata, evidenziando al riguardo l'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 5, d.lgs. n. 101/2018 che prevede l'interruzione ex lege del termine prescrizionale del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni del codice in materia di protezione di dati personali del tipo di quelle previste nei verbali di contestazioni notificate alla medesima opponente (Corte cost. 28/12/2021, n. 260).
5. Sennonché tale istanza stata respinta con nota GPDP prot. U.0013747 del 04/03/2022 (doc. 8) nel presupposto (errato, nella prospettiva di parte attrice) secondo cui la prescrizione sarebbe stata interrotta alla data del 18/12/2018 5 rinotificazione, in ragione di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 101/2018. Tale titolo deve intendersi notificato ex lege e tale passaggio produce interruttivo della prescrizione così come l'avrebbe prodotto la notifica ordinaria di titolo esecutivo validamente formatosi>>.
Con nota GPDP di pari data prot. U.0013749 (doc. 9) il Garante ha altresì richiesto all'
[...]
di voler revocare la sospensione in precedenza disposta e di procedere alla riscossione Controparte_7
delle somme iscritte al ruolo.
6. ha tempo sino al 16 luglio 2022 per il pagamento della cartella n. 068 2020 00438450 18 000 ex CP_1 art. 1, co. 913, legge n. 234/2021 (richiamata nell'accompagnatoria della medesima cartella di pagamento)
e sta procedendo a tale adempimento coatto al solo fine di evitare procedure espropriative, oltre che le relative ulteriori spese, senza quindi intendere con ciò voler prestare alcuna acquiescenza alla cartella opposta, né tanto meno rinunciare alla presente causa;
con richiesta quindi di restituzione sin d'ora delle somme pagate in pendenza del giudizio.
# # #
Queste le circostanze di fatto esposte dall'attrice nell'atto introduttivo.
In diritto l'attrice rappresenta:
- Intervenuta prescrizione del diritto di credito del Garante per la protezione dei dati personali ex art. 28 della legge n. 689/1981.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 e dell'art. 28 della legge n.
689/1981.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 42 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
- In subordine illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, del medesimo decreto legislativo in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., nonché all'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 CEDU.
Afferma parte attrice che la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000, così come tutti gli atti adottati dal GPDP riferiti in fatto, sono illegittimi e devono dichiarati nulli, inefficaci e comunque annullati, per intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito.
La cartella di pagamento è stata notificata il 17/01/2022, decorso quindi oltre un quinquennio dalla notificazione dei verbali n. 56/2014 del 25/06/2014 (doc. 2) e n. 79/2014 del 09/10/2014 (doc. 3) notificati rispettivamente il 17/07/2014 e il 13/10/2014.
La conversione ex lege dei verbali di contestazione in ordinanza-ingiunzione (che peraltro la difesa di parte attrice censura) non ha di per sé valenza di atto interruttivo della prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/1981 contrariamente a quanto propugnato dal Garante per la protezione dei dati personali.
6 Questo risulta espresso anche nella sentenza Corte costituzionale 28/12/2021, n. 260.
La difesa quindi non condivide l'impostazione dell' Ufficio secondo cui la prescrizione deve intendersi interrotta il 18/12/2018 in quanto il verbale di contestazione (i verbali sono due, ma è unica la cartella di pagamento) è divenuto ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di rinotificazione, alla suddetta data del
18/12/2018 ovvero alla data di entrata in vigore della legge, corrispondente al 19/09/2018, cui vanno aggiunti i 90 giorni accordati per il pagamento nella misura ulteriormente ridotta prevista dall'art. 18, co.
1, d.lgs. n. 101/2018.
Tale lettura dell'art. 18 ai fini di ritrarne un'interruzione ex lege della stessa prescrizione viene contestata in quanto finisce con l'esautorare indebitamente la portata della sentenza della Corte costituzionale n.
260/2021, che dichiara l'illegittimità costituzionale della prescrizione ex lege di cui al comma 5 dell'articolo medesimo.
Nel proprio atto introduttivo la difesa di parte attrice ricostruisce anche le norme di riferimento e le motivazioni alla base della pronuncia della Corte costituzionale, riportando le proprie riflessioni:
L'art. 18 d.lgs. 10/08/2018, n. 101 (edito sulla G.U.R.I. 04/09/2018, n. 205 ed entrato in vigore il
19/09/2018) regola i procedimenti del GPDP non ancora conclusi con l'adozione dell'ordinanza-
ingiunzione, ammettendo, a norma del comma 1, il (presunto) contravventore al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 18/12/2018 – si tratta del termine ricordato nella nota prot. U.0013747 del
04/03/2022).
Dispone, al comma 2, che, in assenza di pagamento nel suddetto termine, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione assumono il valore di ordinanza- ingiunzione, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive (il che non è avvenuto nel caso di specie), con ulteriore disciplina, a norma dei commi successivi, di tale contraddittorio, all'esito del quale il GPDP adotta l'ordinanza-ingiunzione o il provvedimento di archiviazione.
L'ultimo comma stabilisce che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2021 determina l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.
Tale ultimo comma è stato per l'appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 28/12/2021, n. 260 per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost..
La Corte costituzionale – la quale, anticipa subito la difesa di parte atrice, esamina nel suo complesso l'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 – riconosce che l'assimilazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della contestazione della (presunta) infrazione all'ordinanza-ingiunzione è frutto della semplificazione
(contestata) della procedura di competenza del GPDP.
7 Sottolinea al contempo due aspetti importanti, che si ritengono rilevanti anche nel caso di specie.
Innanzi tutto afferma il carattere anodino dei comportamenti descritti dai primi commi del medesimo articolo 18 per l'aspetto da essa esaminato relativo all'interruzione della prescrizione: dunque, per stessa affermazione della Consulta, anche la conversione dell'ordinanza-ingiunzione di cui si è riferito sopra,
senza necessità di rinotifica, ha di per sé valenza incerta ai fini interruttivi.
Quindi apprezza l'interruzione ex lege della prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 18 in parola come un'indebita prerogativa in favore dell'Amministrazione, che rende squilibrato il rapporto tra la medesima
Amministrazione e il privato, comprimendo le ragioni di tutela del privato.
Ed infatti, egli si trova a dover reagire alla sanzione anche a notevole distanza di tempo a seguito della notificazione della cartella di pagamento, la quale, come nel caso, ben può essergli notificata decorsi oltre cinque anni (nella fattispecie sono trascorsi oltre sette anni) dalla ricezione dall'atto di contestazione.
Rinnova le considerazioni espresse nella precedente sentenza Corte costituzionale n. 151/2021, che ha già espresso di per sé critiche al termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, in quanto
<L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto
di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della
sanzione.>>.
Completa le motivazioni a supporto del giudizio di illegittimità costituzionale, sostenendo che la violazione del canone di proporzionalità si apprezza anche tenendo conto che le circostanze alla base della disciplina civilistica, cui l'art. 18, comma 5, d.lgs. n. 101/2018 fa rinvio, sono antitetiche rispetto all'interruzione ex lege contemplata dalla medesima norma. Se infatti l'interruzione ex lege opera sulla base dell'inerzia, l'interruzione civilistica postula o atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare, vale a dire incompatibili con l'inerzia, che l'iniziativa del creditore fa cessare, o comunque atti e comportamenti univoci di riconoscimento del diritto, provenienti dalla parte contro la quale il diritto può
essere fatto valere (nel caso esaminato dalla Consulta, così come nella presente fattispecie, del tutto assenti non potendosi dare alcun significato al mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta o alla mancata presentazione di memorie nei termini previsti dai commi 1-4 dell'art. 18 in esame).
Nella specie afferma testualmente che <Per converso, nel censurato art. 18, comma 5, non è dato
ravvisare alcun segno di un possibile riconoscimento del diritto dell'amministrazione da parte del privato,
rispetto al quale non è stato ancora accertato l'obbligo al pagamento della sanzione. Il privato è
semplicemente in attesa di un provvedimento amministrativo, che dia risposta alle sue contestazioni. Né
hanno alcun valore gli eventuali comportamenti descritti dai primi commi dell'art. 18, che sono successivi
alla interruzione ex lege e, dunque, sono certamente inidonei a giustificare l'istituto. In ogni caso, essi sono comportamenti anodini, privi di ogni valore tacito, tanto più che il privato non ha ricevuto alcuna
comunicazione che lo informasse sulle conseguenze delle sue azioni od omissioni.>>.
8 Conclude, quindi, anche per questo aspetto nel senso che <
ex lege della prescrizione e la ratio dell'istituto civilistico, cui l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del
2018 fa esplicito rimando, unita alla mancanza di una ragionevole giustificazione che supporti un
intervento incisivo, quale l'interruzione della prescrizione, confermano che l'intervento disposto dall'art.
18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 vìola il principio di ragionevolezza e il canone di
proporzionalità.>>.
Va soggiunto che la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2021 è stata resa in una fattispecie analoga a quella di cui è causa: anche nel caso che ha suscitato l'incidente di costituzionalità il maturare del termine di prescrizione quinquennale si collocava in data successiva al formarsi del titolo esecutivo (id est l'ordinanza-ingiunzione ex lege) e antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, si rimarca che l'interruzione ex lege della prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 18 d.lgs. n.
101/2018 è venuta meno in forza della citata sentenza n. 260/2021. In aggiunta, anche alla luce delle motivazioni a sostegno di tale pronuncia, non si può comunque annettere alcuna valenza interruttiva all'equiparazione dell'atto di contestazione all'ordinanza-ingiunzione (senza necessità di nuova notificazione) decorso il termine di 90 giorni nell'inerzia dell'interessato (che non paga e non presenta alcuna memoria difensiva). Si sostiene questo in base alla sentenza della Corte costituzionale che definisce espressamente anodini, privi di alcun valore tacito, i comportamenti contemplati dai primi commi dell'art. 18 “tanto più che il privato non ha ricevuto alcuna comunicazione che lo informasse sulle conseguenze delle sua azioni od omissioni”. In ogni caso, si propugna un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con l'art. 3 Cost. (e quindi con il principio di ragionevolezza e col canone di proporzionalità ivi desumibili) dei primi commi dell'art. 18 e, in particolare, del comma 2, nel senso che la semplificazione procedurale ivi prevista, che affranca dall'adozione di un'ordinanza-ingiunzione e da un'ulteriore notificazione, non esonera di per sé dal porre in essere regolari atti interruttivi, notificando la cartella di pagamento nel termine quinquennale dall'atto di contestazione.
Tanto più che la Corte costituzionale in tema di prescrizione ripudia chiaramente atti avulsi dal regime codicistico e soprattutto atti non portati a personale conoscenza del presunto contravventore o di cui egli sia comunque consapevole avendo riconosciuto l'addebito.
Dunque, dalla sentenza n. 260/2021 si inferisce che neppure l'assimilazione ex lege del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione, senza onere di nuova notificazione (per effetto del mancato pagamento della sanzione e della mancata presentazione di memorie difensive nei termini di cui ai commi
1-4 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018), ha effetto interruttivo del termine prescrizionale dettato dall'art. 28 l.
n. 689/1981 ovvero del termine richiamato dal successivo comma 5 dell'art. 18, da applicarsi, come noto, anche alle sanzioni di cui si verte. Ciò, in quanto difetta un atto di intimazione al pagamento notificato al debitore o comunque un riconoscimento di debito dello stesso, cui solo si può imputare tale effetto interruttivo. La normativa in esame non può cioè scardinare l'impianto del codice civile, cui si raccorda il citato art. 28, che postula comportamenti solerti e tempestivi a cura del creditore – ovvero la
9 notificazione da parte sua di un atto di intimazione di pagamento –, ovvero, in alternativa, il compimento di comportamenti univoci di riconoscimento del debito da parte del preteso obbligato.
Quindi, l'assimilazione ex lege del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione, con affrancazione dall'obbligo di ulteriore notificazione, – contrariamente a quanto assume la (nella citata nota CP_2
U.0013747) – non può interferire con la prescrizione, impedendo l'estinzione del credito vantato dal
CP_2
Si sottolinea anzi che la fattispecie che ha occasionato la decisione della n. 260/2021 è analoga alla presente fattispecie, nel senso che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 (così come dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 18
d.lgs. n. 101/2018, senza che il preteso debitore avesse adempiuto anche in misura ridotta o avesse versato memorie con ripresa dell'iter procedurale), non era ancora trascorso il quinquennio di cui all'art. 28 l. n.
689/1981. Ciò nonostante la Corte costituzionale ha esaminato la questione, nell'implicito riconoscimento della sua rilevanza, proprio perché la dispensa dalla ri-notificazione anzidetta non vale come atto interruttivo della prescrizione.
La questione si ritiene anzi piana.
Il comma 5 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 in esame ha previsto l'interruzione ex lege (dichiarata costituzionalmente illegittimo con la più volte menzionata sentenza n. 260/2018) del termine di prescrizione quinquennale proprio perché la conversione ex lege dei verbali di accertamento e contestazione non hanno tale prerogativa, anche se si prevede che essi non vadano ri-notificati.
In definitiva, forti dell'esegesi delle norme condotta dalla Consulta nella sentenza n. 260/2021, l'art. 18 va letto secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata ovvero in modo coerente con il principio di ragionevolezza e con il canone di proporzionalità ivi richiamati e alla luce dell'interpretazione sistematica delle relative norme che pure emerge dalla sentenza de qua.
L'articolo in esame semplifica (nei termini comunque contestati) il procedimento amministrativo e a tal fine affranca dal porre in essere ulteriori attività, sia di conclusione del procedimento, sia di notificazione del suo esito.
In aggiunta, mira a regolamentare il rapporto obbligatorio, prevedendo per l'appunto un'interruzione ex lege della prescrizione a norma del comma 5 dell'art 18, dichiarata illegittima dalla Corte.
Tale ulteriore previsione, espunta dall'ordinamento in forza della sentenza n. 260/2021, evidentemente non poteva annettersi di per sé ai commi 1-4 dell'art. 18 e, comunque, certamente oggi non può essere re- introdotta a mezzo di un'interpretazione dei commi medesimi che rinsaldi nella notificazione ex lege dell'ordinanza ingiunzione l'atto interruttivo della prescrizione eliminato dalla Corte costituzionale, perché ciò tradirebbe proprio la decisione della Consulta.
I commi 1-4 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 vanno quindi letti in coerenza con il principio ragionevolezza e di proporzionalità delle sanzioni amministrative, senza indebite, gravose e irragionevoli limitazioni dei diritti patrimoniali del (presunto) autore dell'illecito.
10 Aggiunge la difesa: “si obietta comunque, in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale, non ritenga di potere accordare l'invocata giustizia sulla scorta dell'interpretazione sopra propugnata delle norme di interesse, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, d.lgs. n. 101/2018 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., ove letto come assolvente il creditore dal porre in essere un atto interruttivo ex art. 2943 c.c., nella misura in cui esso giunge in tale modo a dilatare il termine prescrizionale e comunque introduce una disciplina derogatoria che attua un trattamento sperequato in favore del Garante e a discapito del presunto contravventore, senza che per contro si apprezzino le ragioni che militino per tale trattamento di favore per l'Amministrazione, come peraltro già riconosciuto dalla Consulta.
Valgono cioè al riguardo le stesse considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
260/21 più volte menzionata con riferimento al comma 5, la questione essendo la stessa a quella da essa di fatto già scrutinata ovvero la legittimità o meno di un'interruzione ex lege del termine prescrizionale.
Concludendo, per tutto quanto sopra esposto, si obietta l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale del credito oggetto della cartella di pagamento – e ancor prima l'inidoneità dell'ordinanza- ingiunzione ex lege e della relativa attività di ri-notificazione presunta ex lege – a interrompere tale termine di prescrizione quinquennale, previa rimessione, ove occorra, alla Corte Costituzionale, della questione incidentale di costituzionalità dei commi 1-4 dell'art. 18, nei termini sopra dedotti, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stesse (sempre che non si acceda già per via interpretativa a convenire per la intervenuta prescrizione, come primariamente dedotto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in parola), e ritenuta la sua non manifesta infondatezza.
# # #
Così esposte le ragioni primarie di doglianza, la difesa di parte attrice ulteriormente contesta:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 18, co. 2, della legge n. 689/1981 e dell'art. 18
d.lgs. n. 101/2018, nonché dell'art. 474 c.p.c..
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
- In subordine illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, d.lgs. n. 101/2018 in relazione agli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché all'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 CEDU.
Spiega la difesa attorea: “come accennato in fatto, gli atti di contestazione di cui ai verbali nn. 56 e
79/2014 non individuano un'ipotesi di sanzione predeterminata, ma ciascuno di essi una sanzione nella misura minima e in quella massima, consentendo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n.
689/1981 ovvero in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, del doppio della sanzioni minima.
11 non si è avvalsa della possibilità di pagamento in misura ridotta. CP_1
Si ricorda altresì che l'ordinanza-ingiunzione, risultante di norma da provvedimento espresso, oltre a dover essere motivata, deve recare la quantificazione specifica della somma dovuta.
Si applica infatti l'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981, richiamato dal comma unico dell'art. 166 d.lgs.
n. 196/2003 nel testo originario edito nella Gazzetta Uff. 29/07/2003 n. 174 (tale richiamo risulta oggi rafforzato dal combinato disposto di cui all'art. 83 Regolamento UE n. 679/2016 e ai commi 3 e 7 dell'art. 166 d.lgs. 196/2003 anche nel vigore del d.lgs. n. 101/2018 e nel testo edito in G.U. e vigente sino al
19/09/2018).
Tale previsione risulta invece violata nella misura in cui è operata una conversione ex lege dell'atto di contestazione nell'ordinanza-ingiunzione.
L'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981 dispone testualmente che:
<< L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo
che ha redatto il rapporto.>>.
L'art. 11 della medesima legge ancor prima statuisce che <Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.>>.
Sennonché l'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 101/2018 semplifica, come già esposto, il procedimento ordinario, eliminando il provvedimento espresso costituito dall'ordinanza-ingiunzione, che per fictio iuris viene ricondotto al verbale di contestazione in presenza di determinati presupposti (mancato pagamento della somma pari a due quinti del minimo edittale ai sensi del comma 1; mancata presentazione di memorie difensive ai sensi dei commi 3 e 4).
Tale meccanismo si ritiene però inattuabile nel caso di specie in cui manca la graduazione della sanzione in funzione dell'elemento soggettivo e oggettivo della violazione, la contestazione equiparata all'ordinanza ingiunzione non definisce esattamente il quantum debeatur, ma una forbice tra le sanzioni applicabili, salvo l'ulteriore indicazione della somma ridotta, che, se pagata (ma di tale opzione non si è avvalsa però dà luogo all'estinzione del procedimento sanzionatorio (con ulteriore riduzione CP_1 dell'importo ai sensi dell'art. 18, co. 1, d.lgs. n. 101/2019).
La semplificazione procedurale si rivela quindi una forzatura, impraticabile nella misura in cui manca nella contestazione la quantificazione della sanzione che si stima doversi applicare e in ogni caso contravviene alle regole di graduazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, valevole
12 anche per le sanzione del GPDP, nella misura in cui si parificano di fatto tutte le (presunte) infrazioni, quale che sia il grado di colpa dell'autore, le misure per attenuare il danno, etc..
L'art. 11 è citato è richiamato dal comma unico dell'art. 166 d.lgs. n. 196/2003 nel testo edito in G.U. e vigente sino al 19/09/2018.
Ad esso è subentrato il Regolamento UE n. 679/2016, che all'art. 83, co. 2, dispone in via ulteriormente rafforzata che:
<< Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso,
in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure.
Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare
della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
Omissis.>>.
Ancor prima di detta normazione, comunque, l'art. 6 CEDU (riferibile come noto ad ogni sanzione connotata da carattere punitivo), prescriveva e dispone che:
“Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”, dovendosi ritenere tale accertamento legale quello frutto di un provvedimento personale all'esito di un procedimento ad hoc concluso a seguito di un contraddittorio con il presunto trasgressore, di cui pure tratta il citato art. 6.
Esso al punto 3 stabilisce infatti che:
<ogni accusato ha diritto soprattutto a:>
a) essere (n.d.r. deve ritenersi personalmente) informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
omissis.>>.
La sanzione non può quindi discendere da un'equiparazione ex lege indifferenziata per tutti (a prescindere dalla specificità dei casi, dal grado di colpevolezza, dai comportamenti riparatori posti in essere, etc.) del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione. Questo perché tale equiparazione ex lege sortisce l'effetto di rendere evidentemente sterile il contraddittorio prescritto dall'art. 6, punto 3, surriportato.
Tanto più che nel caso gli atti di contestazioni originari risalenti al 2014 non prendono neppure posizione sull'entità della sanzione specifica da comminarsi nel caso concreto visto che prevedono che essa oscilli da un minimo ad un massimo, risultando altresì inevasi gli apporti difensivi a suo tempo esplicati dall'odierna opponente.
Dunque, si obietta che non ricorrevano e non sussistono nel caso gli estremi per la conversione dei verbali di accertamento e contestazione nei corrispondenti titoli esecutivi ex lege (ovvero nelle rispettive ordinanze-ingiunzione) per mancata determinazione in essi del quantum della sanzione da comminarsi ragguagliato alla (pretesa) responsabilità personale dell'opponente.
13 Il titolo esecutivo per definizione deve essere relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile ex art. 474
c.p.c.
Sennonché, come obiettato, manca il requisito legale della liquidità, nella misura in cui l'atto di contestazione non individua l'esatto importo della sanzione, ma un minimo ed un massimo, senza che la sua assimilazione ex lege ad un' “ordinanza ingiunzione” ex art. 18, co. 2, d.lgs. n. 101/2018 possa ovviare a tale carenza obiettiva.
Dunque, non è propriamente evocabile neppure la formazione di una valida ordinanza-ingiunzione ovvero di un valido titolo esecutivo per procedersi ad esecuzione coatta del credito.
In ogni caso tanto meno può inferirsi dagli atti di contestazione – aspetto primariamente rilevante nella presente causa – un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Concludendo, si obietta che nel caso non sussiste un valido titolo esecutivo, non sussistendo gli estremi per una conversione degli atti di contestazione in un'ordinanza ingiunzione. In subordine, nel caso si ritenga operante tale conversione, si assume in ogni caso anche per l'aspetto in esame l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, d.lgs. n. 101/2018 in relazione agli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Da qui il carattere tamquam non essent dei titoli esecutivi alla base della cartella di pagamento avversata.
Ed infatti, la legge-provvedimento, in cui si sostanzia la censurata assimilazione degli atti di contestazione all'ordinanza-ingiunzione, per di più senza onere di nuova notifica, si profila scelta del tutto irragionevole in una materia che sottende chiaramente un preciso iter procedimentale, il quale resta però per l'appunto inevaso in forza di tale assimilazione. Ciò avviene sulla base di una illegittima posizione di forza o meglio di un'indebita prerogativa riservata al GPDP sulla scorta degli atti di avvio del procedimento da esso non concluso rispetto alle posizioni giuridiche del privato inciso, dietro l'apparente vantaggio – che però è chiaramente insufficiente (specie nel caso di assenza di responsabilità) – di uno sconto di sanzione
(accettato o comunque imposto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.18) in favore del privato ed anzi di ogni privato, quale che sia la sua condotta, anche successivamente correttiva, l'entità della presunta infrazione e quale che sia il suo contributo psicologico.
Dunque, il procedimento resta incompiuto. In ogni caso difettano validi atti interruttivi della prescrizione,
mancando a monte una valida pretesa sanzionatoria e un valido titolo esecutivo”.
# # #
Queste, riprodotte in maniera pressochè integrale, le ragioni prospettate da parte attrice.
# # #
Per le parti convenute ATI e Controparte_2 CP_8 [...]
con sede in Roma si è costituita l'Avvocatura dello Stato. CP_3
14 Sono rimasti invece contumaci l' OP
, con sede in Milano, e l'
[...] Controparte_9
Milano con ugual sede in Milano.
[...]
Nel costituirsi la difesa erariale confuta le pretese avversarie con le seguenti motivazioni.
Nelle more del procedimento sanzionatorio è intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante
“Disposizioni per l' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” , che all'articolo 18 ha disciplinato, con una norma di carattere transitorio, la “definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali”,
prevedendo una definizione particolarmente vantaggiosa dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento Ue 2016/679 (25 maggio 2018)
mediante va “il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale” della sanzione in concreto irrogata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 19.9.2018).
Per l'ipotesi in cui la definizione agevolata non fosse andata a buon fine a causa del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine stabilito, la norma disponeva che l'atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18, L. n. 689/1981 senza obbligo di ulteriore notificazione.
In tal caso il contravventore avrebbe dovuto corrispondere l'importo comminato ab origine entro un ulteriore termine di sessanta giorni (cioè entro il 16.2.2019), salva la possibilità di dare corso all'ordinaria procedura amministrativa di contestazione della sanzione mediante la produzione di (nuove) memorie difensive.
Sulla scorta di queste premesse la difesa erariale afferma che il procedimento sanzionatorio nei confronti della odierna parte attrice rientrava nel campo di applicazione del suddetto art. 18 in quanto pendente e non ancora definito alla data del 25.5.2018.
Pertanto, in applicazione della normativa sopra richiamata, non essendo intervenuta la tempestiva definizione agevolata dell'illecito in precedenza sanzionato e non avendo l'interessata depositato nuove memorie difensive, l'atto originario di contestazione ha assunto il “valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge (N.d.R. n. 689/1981) senza obbligo di ulteriore notificazione” (ex articolo 18, comma 3, d. lgs. 101/2018).
Costituendo tale ordinanza titolo esecutivo, ex articolo 18, co. 7, L. n 689/1981, l'Autorità Garante, a fronte del perdurante inadempimento della parte attrice, ha iscritto a ruolo la somma corrispondente alla sanzione inflitta ab origine.
15 L'ordinanza-ingiunzione formatasi ex lege non è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla controparte, con la conseguenza che nel presente giudizio le contestazioni circa il merito della pretesa sanzionatoria, e in particolare quelle sollevate in ordine alle finalità del trattamento dei dati personali,
devono ritenersi inammissibili.
L' Avvocatura prende poi posizione sulle singole contestazioni di parte attrice.
Riguardo all' asserita prescrizione del credito (in data antecedente alla notifica della cartella), la difesa delle parti convenute rileva che l'articolo 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, prevede:
“1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,
comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice,
che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del
minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia il
18.12.2018].
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del
comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli
atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dal comma 1. [ossia il 19.2.2019]
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza- ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.”
Ricordato che la Società non ha ritenuto di definire in via agevolata il procedimento sanzionatorio entro il termine del 18 dicembre 2018 (cfr. art. 18, comma 1, d.lgs. n. 101/2018) né ha presentato nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019 (cfr. art. 18, comma 4, d.lgs. n. 101/2018), l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha assunto il “valore dell'ordinanza ingiunzione […] senza obbligo di ulteriore notificazione” (ex art. 18, comma 3, d. lgs.
16 2018/101), onde l'Autorità ha provveduto a iscrivere a ruolo la somma suddetta dovuta in ragione del verbale di accertamento di violazione amministrativa.
Precisa la difesa che i contravventori, per esercitare il diritto a far proseguire i procedimenti sanzionatori oggetto di definizione agevolata, avrebbero dovuto presentare nuove memorie difensive a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 ed entro il termine del 16 febbraio 2019 (in un arco temporale pari a 150 giorni, che è ben più ampio del termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981).
La norma – sostiene la difesa delle convenute - precisa espressamente che si tratta di “nuove” memorie difensive, fugando così ogni possibile dubbio in ordine alla rilevanza di memorie difensive già inviate al
Garante a seguito della contestazione di violazione suddetta. Le nuove memorie difensive, infatti, potevano essere presentate nell'arco temporale tra il 19 settembre 2019 (data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 101/2018) ed il 16 febbraio 2019 (art. 18, commi 2 e 4, cit.), circostanza che ( afferma la difesa) non si
è verificata nella vicenda in esame.
Peraltro, aggiunge la norma, “il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti (…)
o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione (…) (art. 18, comma 4, cit.).
Continua la difesa erariale : la sentenza della Corte Costituzionale n. 260 del 28.12.2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. 101/2018. consente, in questa sede, di ritenere superate tutte le ombre di “incostituzionalità” sollevate intorno all'art. 18 del d.lgs
101/2018 nella sua interezza e induce, invece, a focalizzare l'attenzione su quella parte della norma, ovvero il solo comma 5, che, effettivamente, allo stato, risulta non più applicabile proprio per la dichiarata illegittimità costituzionale.
La difesa si attesta poi sulla seguente proposizione:” la stessa eccezione di controparte è stata formulata a tenore dell'art. 28, comma 1, della legge 689/1981 che testualmente prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, presupponendo un titolo ritualmente formato, che nel caso di specie è venuto ad esistenza solo in data 18.12.2018, sì che da tale data dovrà farsi decorrere il termine quinquennale, in linea, peraltro, con il disposto delle pertinenti disposizioni del codice civile, richiamato dal comma 2, del medesimo art. 28 (cfr artt. 2935 e 2943-2945 c.c., in tema di decorso della prescrizione e interruzione della stessa).
Più precisamente ( prosegue la difesa) il titolo ritualmente formatosi con l'entrata in vigore del d.l.gs
101/2018 (19 settembre 2018), a seguito del decorso del tempo utile per il pagamento e contestuale formazione dell'ordinanza ingiunzione (18.12.2018) produce sicuramente effetto interruttivo della prescrizione giacché il titolo, una volta cristallizzatosi, doveva essere conosciuto dalla parte alla quale viene, seppur ex lege, ritualmente notificato. È da tale data, dunque, che deve farsi decorrere il periodo di prescrizione che lascia intatto il credito nel mondo giuridico tanto da poter giungere alla legittima
17 iscrizione a ruolo dello stesso con conseguente emanazione di cartella esattoriale ritualmente notificata alla Società in data 17 gennaio 2022.
La difesa fa menzione di recentissima giurisprudenza che individua nella trasformazione della originaria contestazione in ordinanza ingiunzione un passaggio fondamentale di tutto il meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori previsto dall'art. 18 che – ad avviso della difesa erariale - nei suoi primi quattro commi, resta perfettamente applicabile avendo indirettamente superato il vaglio della
Corte. E' da tale momento - sostiene la difesa - che si intendono far decorrere i termini per la parte (che dunque si presume debba conoscere gli effetti prodotti da una legge dello Stato in vigore) qualora questa intenda impugnare il provvedimento così formatosi. Ne deriva che la trasformazione ex lege dell'originaria contestazione in ordinanza ingiunzione non può non produrre alcun esito e questo a prescindere dal mancato effetto interruttivo della prescrizione ex art. 18 comma 5 su cui, ad oggi, non si può più contare.
Sintetizza la difesa erariale: in buona sostanza, nel momento in cui viene ad esistenza nel mondo giuridico un titolo validamente formatosi (contestazione trasformatasi in ordinanza/ingiunzione) così tale titolo deve intendersi notificato ex lege e tale passaggio produce effetto interruttivo della prescrizione così come l'avrebbe prodotto la notifica ordinaria di titolo esecutivo validamente formatosi. Se dunque con la notifica dell'ordinanza/ingiunzione in via ordinaria si interrompe la prescrizione, anche alla notifica dell'ordinanza /ingiunzione formatasi ex lege non può coerentemente non attribuirsi il medesimo effetto poiché l'art. 18 resta integro nel comma, 2 ovvero nella parte in cui prevede che “Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione.”
Ne deriva che il procedimento de quo, vede interrotto il termine prescrizionale alla data in cui si cristallizza il credito di cui si tratta ovvero in data 18.12.2018 termine dal quale inizia a decorrere nuovamente il termine per la prescrizione.
Alcuna prescrizione ex art. 28 L.689/81 è maturata per tardiva notifica della cartella atteso che il ruolo è CP_1 stato consegnato ad il 25.7.2020 e la notifica a controparte è avvenuta in data 17/1/2022.
Al ruolo in questione si applica l'art. 68 comma 4 bis DL 18/2021che dispone che sono prorogati (…) di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione afferenti ai carichi: relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e Controparte_9
2-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
Ne consegue – conclude la difesa delle parti convenute - che alcuna prescrizione è maturata.
La difesa contesta poi l'assunto di controparte secondo cui la cartella è ulteriormente illegittima in quanto il verbale cui la stessa fa riferimento non può assumere valore di ordinanza ingiunzione poiché nello stesso non è previsto l'importo della sanzione, ma soltanto valorizzata la sanzione minima e la 18 sanzione massima, sostenendo che , l'articolo 18 del D.Lgs n. 101/2018, dispone al, comma 2, che
“Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione
o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono
il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4,” ed al comma 3 che “Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1”, rimandando, dunque - per quanto concerne la misura della sanzione da applicare
- all'atto di contestazione.
La difesa erariale conclude pertanto che deve ritenersi corretta l'iscrizione a ruolo della somma corrispondente alla sanzione di € 128.549,88, con conseguente rigetto dell'opposizione.
# # #
Al fine di contrastare le tesi propugnate da parte convenuta, la difesa di parte attrice ha ulteriormente argomentato, in parte riprendendo tesi già proposte in citazione ( si veda memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c, del 30.10.2023).
# # #
L'interpretazione dell'art. 18 del d.lgs. 101/2018 proposta da controparte finisce con l'esautorare indebitamente la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 260/2021, che dichiara l'illegittimità costituzionale della prescrizione ex lege di cui al comma 5 dell'articolo medesimo.
(…)
La disposizione in questione è stata però poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 28/12/2021, n. 260 per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost..
Ciò in quanto il Giudice delle leggi ha evidenziato che l'assimilazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della contestazione della (presunta) infrazione all'ordinanza-ingiunzione è frutto della semplificazione della procedura di competenza del GPDP
(…)
L'assimilazione ex lege del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione, con affrancazione dall'obbligo di ulteriore notificazione, – contrariamente a quanto assume la (nella citata nota U.0013747) – non CP_2 dunque può interferire con la prescrizione, impedendo l'estinzione del credito vantato dal CP_2
L'art.. 18, in ragione proprio del pronunciamento della Consulta, va letto secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata ovvero in modo coerente con il principio di ragionevolezza e con il canone di proporzionalità ivi richiamati e alla luce dell'interpretazione sistematica delle relative norme che pure emerge dalla sentenza de qua.
(…)
Prosegue parte attrice: “si era eccepito nell'atto introduttivo che gli atti di contestazione di cui ai verbali nn.
56 e 79/2014 non individuavano un'ipotesi di sanzione predeterminata, ma ciascuno di essi una sanzione
19 nella misura minima e in quella massima, consentendo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n.
689/1981 ovvero in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, del doppio della sanzioni minima.
Ebbene, al contrario di quanto ritiene controparte, l'ordinanza-ingiunzione, risultante di norma da provvedimento espresso, oltre a dover essere motivata, deve recare la quantificazione specifica della somma dovuta.
Trova infatti applicazione l'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981, richiamato dal comma unico dell'art. 166
d.lgs. n. 196/2003 nel testo originario edito nella Gazzetta Uff. 29/07/2003 n. 174 (tale richiamo risulta oggi rafforzato dal combinato disposto di cui all'art. 83 Regolamento UE n. 679/2016 e ai commi 3 e 7 dell'art. 166
d.lgs. 196/2003 anche nel vigore del d.lgs. n. 101/2018 e nel testo edito in G.U. e vigente sino al 19/09/2018).
(…)
Nel caso di specie peraltro gli atti di contestazione originari risalenti al 2014 non prendevano neppure posizione sull'entità della sanzione specifica da comminarsi nel caso concreto visto che prevedevano che essa oscilli da un minimo ad un massimo, risultando altresì inevasi gli apporti difensivi a suo tempo esplicati dall'odierna opponente.
Ciò, laddove il titolo esecutivo per definizione deve essere relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c.
Nel caso di specie dunque il requisito della liquidità è del tutto assente, posto che appunto l'atto di contestazione non individua l'esatto importo della sanzione, ma un minimo ed un massimo, senza che la sua assimilazione ex lege ad un'“ordinanza ingiunzione” ex art. 18, co. 2, d.lgs. n. 101/2018 possa ovviare a tale carenza obiettiva.
# # #
Così riportate le contrapposte tesi sviluppate dalle difese, si deve ritenere che sia risolutiva la statuizione della Corte Costituzionale più volte menzionata dall'una e dall'altra difesa.
# # #
La Corte costituzionale , con la sentenza 23 novembre/28 dicembre 2021 n. 260 ( pres.
Coraggio, est. Navarretta) ,pubblicata in G. U. 29/12/2021 n. 52 ha così statuito:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
2) (omissis)
Dopo aver ricostruito il quadro normativo all'interno del quale si inserisce l'articolo 18 del
D. Lgs 101/2018 e richiamata la propria giurisprudenza , la Corte così ha motivato la conclusione raggiunta.
<< Dal quadro normativo tratteggiato emerge che la disposizione censurata – tramite l'interruzione automatica, ossia con il decorso di un nuovo quinquennio – finisce per ampliare ex lege il termine di cui all'art. 20 28 della legge n. 689 del 1981, rispetto al quale questa Corte ha già espresso, di recente, valutazioni critiche
(sentenza n. 151 del 2021).
Lo scenario sopra delineato evidenzia una palese violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità.
In particolare, sotto questo secondo profilo, non si ravvisa, a sostegno della disposizione censurata, alcun motivo idoneo a giustificare un livello tanto intenso di compressione della posizione del privato.
Tale non può ritenersi l'esigenza di fare fronte ai maggiori oneri derivanti per l'amministrazione dall'entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE. Per realizzare un simile obiettivo il legislatore transitorio ha già disegnato un procedimento amministrativo semplificato, che consente di addivenire ope legis all'esito dell'ordinanza-ingiunzione, meccanismo che alleggerisce notevolmente il carico dell'amministrazione e, dunque, rende irragionevole l'interruzione del decorso della prescrizione.
In altri termini, se l'esigenza di far fronte al sovraccarico di oneri amministrativi derivanti dall'entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE è la ratio sottesa alla scelta di disegnare una procedura amministrativa semplificata, viceversa, l'interruzione della prescrizione si configura come una ulteriore non giustificata prerogativa dell'amministrazione.
Del resto, anche ove il destinatario della sanzione si avvalesse della facoltà di produrre nuove memorie difensive, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018, questo non farebbe che riportare il procedimento nei binari di un percorso di normalità, che – come di regola – vedrebbe l'amministrazione confrontarsi con le ragioni di opposizione del privato.
In ogni caso, non può ritenersi che l'interruzione della prescrizione fosse necessaria a rendere possibile la nuova fase procedurale disegnata dai primi commi dell'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018. Al contrario, nella sua discrezionalità, il legislatore avrebbe ben potuto avvalersi di istituti differenti dall'interruzione, idonei ad agevolare l'amministrazione, senza incidere in maniera sproporzionata sulla posizione dei privati.
Questa stessa Corte, in differenti giudizi, ha giustificato previsioni eccezionali che prorogavano dei termini, ma lo ha fatto in presenza di condizioni che rendevano le norme censurate non contrastanti con l'art. 3 Cost.
(sentenze n. 356 del 2008 e n. 375 del 2002). Si trattava, infatti, di disposizioni dettate in materia di accertamento delle imposte, per le quali l'amministrazione è soggetta a un termine di decadenza e non solo di prescrizione, e che, inoltre, avevano stabilito una eccezionale e contenuta proroga dei termini per lo svolgimento di attività particolarmente complesse.
Al contrario, nel caso della disposizione censurata, il legislatore, violando il principio di proporzionalità, non ha selezionato, fra gli strumenti disponibili, quello più idoneo a conseguire lo scopo, determinando il minor sacrificio (sentenze n. 218, n. 202 e n. 148 del 2021, n. 119 del 2020, n. 179 e n. 20 del 2019).
Anziché, infatti, avvalersi di istituti relativi al termine che fossero proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, ha fatto ricorso ad uno strumento incisivo, quale quello dell'interruzione della prescrizione, rinviando, per il tramite del richiamo all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, alla sua disciplina civilistica.
Sennonché tale istituto si fonda su due ordini di circostanze che esprimono una ratio totalmente estranea, se non antitetica, rispetto alla logica sottesa all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, e dunque ne sottolineano ulteriormente l'irragionevolezza, anziché dare ad esso una giustificazione.
Il primo gruppo di ipotesi, che legittima l'interruzione della prescrizione, si identifica con gli atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare, vale a dire con la cessazione dell'inerzia. Al contrario, come si è già sopra evidenziato, il presupposto dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del
21 2018 consiste proprio nell'inerzia da parte del Garante, che non si è attivato per portare a compimento il procedimento amministrativo.
Il secondo gruppo di ipotesi, che ugualmente dà fondamento all'interruzione civilistica, attiene ad atti e a comportamenti univoci di riconoscimento del diritto, provenienti dalla parte contro la quale il diritto può essere fatto valere. Per converso, nel censurato art. 18, comma 5, non è dato ravvisare alcun segno di un possibile riconoscimento del diritto dell'amministrazione da parte del privato, rispetto al quale non è stato ancora accertato l'obbligo al pagamento della sanzione. Il privato è semplicemente in attesa di un provvedimento amministrativo, che dia risposta alle sue contestazioni. Né hanno alcun valore gli eventuali comportamenti descritti dai primi commi dell'art. 18, che sono successivi alla interruzione ex lege e, dunque, sono certamente inidonei a giustificare l'istituto. In ogni caso, essi sono comportamenti anodini, privi di ogni valore tacito, tanto più che il privato non ha ricevuto alcuna comunicazione che lo informasse sulle conseguenze delle sue azioni od omissioni.
L'irragionevole discrasia fra l'interruzione ex lege della prescrizione e la ratio dell'istituto civilistico, cui l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 fa esplicito rimando, unita alla mancanza di una ragionevole giustificazione che supporti un intervento incisivo, quale l'interruzione della prescrizione, confermano che l'intervento disposto dall'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 vìola il principio di ragionevolezza e il canone di proporzionalità.
# # #
Sulla scorta della sentenza della Corte si deve ritenere che sia stata eliminata dall' impianto normativo la previsione dell'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione all'interno del procedimento di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali ,il quale all'articolo 18 prevede che “l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione”.
Ne consegue la piena applicabilità dell'articolo 28 Legge 689/1981.
La Corte ha sostanzialmente censurato un impianto normativo che mentre introduce un trattamento agevolativo per chi voglia definire la propria posizione con l' Autorità ( art. 18 commi 1-4 D.Lgs 101/2018) contestualmente prevede un trattamento deteriore per chi non acceda alla definizione , avendo acquisito il diritto al riconoscimento della prescrizione.
La radicalità dell' intervento della Corte,con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, non consente di reintrodurre indirettamente la prescrizione attraverso un'interpretazione ermeneutica operata sui primi quattro commi dell'articolo 18 citato.
E' pertanto prescritto il diritto del Garante per la protezione dei dati personali a comminare la sanzione per le violazioni contestate nei verbali della Guardia di Finanza n. 56/2014 del
25/06/2014 e n. 79/2014 del 09/10/2014 .
22 L'attrice ha conseguentemente maturato il diritto al ricupero di importi eventualmente già corrisposti.
L'opposizione va quindi accolta, con le conseguenze in materia di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra CP_1 parte attrice, e Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con sede in Roma, parti convenute e nella contumacia di
[...] P.IVA_3
, con sede in Milano, OP
Milano con sede in Controparte_9
Milano:
- accoglie l'opposizione di parte attrice;
- dichiara l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- annulla la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000 in relazione al ruolo n.
2020/009479 reso esecutivo il 14/05/2020;
- dichiara non dovuto il pagamento dell'importo complessivo di € 128.549,88 (oltre gli interessi di mora e i maggiori oneri di riscossione in caso di ritardo) come intimato in cartella;
- condanna le convenute in solido tra loro alla restituzione delle somme corrisposte in pendenza del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Dichiara tenute e condanna le convenute, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege, ed oltre ad euro 786,00 per spese esenti.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, istanza , conclusione
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 7 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
23
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 4132 / 2022 Ruolo Generale tra:
- Società unipersonale (C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Monza (MB), Via G.B. Stucchi n. 110, in persona dell'avv. Fausto Massimino, in qualità di
Direttore della funzione “Legal, Governance & Compliance” e procuratore speciale con poteri di rappresentanza della medesima Società, giusta procura conferita con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014, rappresentata e difesa, come da procura alle liti unita all' atto di citazione , dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Larga C.F._1
n. 23, il quale difensore indica i seguenti recapiti per tutte le future comunicazioni e notifiche di Cancelleria e a cura delle parti: indirizzo di posta elettronica certificata:
recapito di fax: 02/795416, Email_1 attrice contro
(C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma (RM), piazza Venezia n. 11 – cap 00187, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), con sede in Roma, via Controparte_3 P.IVA_3
Giuseppe Grezar n.14 – cap 00142, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), presso i cui uffici, siti in Via Freguglia n. 1, domiciliano: P.IVA_4
Email_2 parti convenute nonché contro
1 , con sede in OP
Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace e contro
Agente riscossione – prov. Milano, con sede Controparte_3 CP_5 in Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace
Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000
Conclusioni delle parti
➢ PARTE ATTRICE
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
- previo, ove occorra, accoglimento delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 18, commi 1-4, d.lgs. 10/08/2018, n. 101 per violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), con sospensione del presente giudizio ai fini della remissione della decisione alla Corte Costituzionale, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza nei termini esposti sopra,
- nonché previa, ove occorra, disapplicazione delle note GPDP prot. U.0013747 e prot. U.0013749 del
04/03/2022,
a) accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del ruolo n. 2020/009479 e della correlata cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000;
b) in ogni caso dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato ruolo n.
2020/009479 e cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000, e le ulteriori somme ivi previste a titolo di interessi di mora per ogni giorno di ritardo e per maggiori oneri di riscossione non sono dovuti dall'opponente, stante l'intervenuta prescrizione e comunque l'insussistenza di validi titoli esecutivi;
c) comunque accertare e dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui all'atto introduttivo ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dal Garante per la protezione dei dati personali per tutti i motivi indicati nel presente atto;
c) altresì dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
d) infine accertare e dichiarare che i suddetti convenuti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;
e) da ultimo e di conseguenza condannare le convenute in solido tra loro e/o in via alternativa tra loro alla restituzione delle somme corrisposte in pendenza del giudizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- condannare le controparti alla rifusione delle spese di giudizio.
2 ➢ CONVENUTO GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
“Voglia l'.mo Tribunale Adito respingere le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
Vinte le spese di lite”.
Con riserva di ulteriori allegazioni e deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.
➢ CONVENUTA (C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
in Roma,
“Voglia l'.mo Tribunale Adito respingere le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
Vinte le spese di lite”.
Con riserva di ulteriori allegazioni e deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale, peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
3 Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con separati atti di citazione notificati il 16.5.2022 ha presentato opposizione CP_1 avverso la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000 notificata a CP_1 in data 17 gennaio 2022 (doc. 1), con cui si è intimato alla medesima Società il pagamento dell'importo complessivo di € 128.549,88 (oltre gli interessi di mora e i maggiori oneri di riscossione in caso di ritardo) nel termine di 60 giorni (esteso a 180 giorni ex art. 1, co.
913, l. n. 234/2021 nella pec di trasmissione) dalla notifica in relazione al ruolo n.
2020/009479 reso esecutivo il 14/05/2020 relativo alle sanzioni amministrative del
Garante per la protezione dei dati personali relative ai verbali di accertamento e contestazione di sanzione amministrativa della Guardia di Finanza n. 56/2014 del
25/06/2014, notificato in data 17/07/2014, e n. 79/2014 del 09/10/2014, notificato il
13/10/2014.
La difesa di parte attrice ha ricostruito la vicenda che ha portato all'opposizione nei termini che seguono, come descritti nell'atto di citazione.
1. Nei giorni 9 e 10 aprile 2014 la Guardia di Finanza, su delega del Garante per la protezione dei dati personali / Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni, ha proceduto a svolgere un'attività accertativa presso la sede operativa/amministrativa della all'esito della quale ha redatto due Controparte_6 verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della legge n.
689/1981 e dell'art. 157 del d.lgs. n. 196/2003.
Trattasi dei verbali n. 56/2014 del 25/06/2014 (doc. 2) e n. 79/2014 del 09/10/2014 (doc. 3).
4 Con il primo verbale (n. 56/2014 del 25/06/2014) è stata contestata la pretesa omessa notificazione della cessazione del trattamento dei dati personali ex art. 163 d.lgs. n. 196/2003, con ulteriore rilievo della ritenuta applicazione in misura pari al doppio dei limiti minimi e massimi della sanzione ai sensi del successivo art. 164-bis, co. 3, adducendo che l'attività oggetto di contestazione ineriva ad un trattamento di dati che presentava rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.
Si è quindi prevista una sanzione minima di € 40.000,00 e una sanzione massima di € 240.000,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta pari terzo della misura massima o, se più favorevole, al doppio del minimo e, quindi, nel caso di un importo di € 80.000,00 entro 60 gg. dalla notificazione.
Con il secondo verbale (n. 79/2014 del 09/10/2014) è stata contestata la pretesa omessa o idonea informativa all'interessato ex artt. 13, commi 1 e 2, 90, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 con riguardo all'attività di sperimentazione clinica dei farmaci condotta dalla Società opponente, assumendo, di doversi far luogo all'applicazione della relativa sanzione ex art. 161 d.lgs. n. 196/2003, con aumento pari al doppio dei limiti minimi e massimi a norma dell'art. 164-bis, co. 3, del medesimo decreto.
2. non ha effettuato il pagamento in misura ridotta, non ha riconosciuto alcuna sua CP_1 responsabilità e ha anzi esplicato le proprie difese ex art. 18 della legge n. 689/1981, a mezzo di memorie scritte (docc. 4 e 5) e tramite audizione in data 11/05/2015 (v. verbale di pari data di cui al doc. 6).
3. Ciò nonostante, il Garante per la protezione dei dati personali non ha concluso i procedimenti avviati a mezzo degli atti di contestazione nn. 56 e 79/2014 suindicati, salva la notificazione in data 17/01/2022
della cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000.
4. L'odierna opponente in data 04/02/2022 ha inoltrato al Garante istanza di annullamento e cancellazione del ruolo n. 2020/009479 e di tutte le sanzioni ivi comminate per l'importo di € 128.549,88 in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento suindicata (doc. 7).
Nella specie, la medesima ha segnalato, ai fini dell'esercizio dell'autotutela richiesta, il CP_1 rilevante lasso temporale decorso dal momento della contestazione e dell'audizione, senza che le fosse notificato alcun provvedimento o ordinanza-ingiunzione motivata di rigetto delle sue difese. Ha di conseguenza obiettato il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/1981, con estinzione della pretesa creditoria diretta al pagamento delle sanzioni e dei relativi interessi richiesti a mezzo della cartella di pagamento avversata, evidenziando al riguardo l'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 5, d.lgs. n. 101/2018 che prevede l'interruzione ex lege del termine prescrizionale del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni del codice in materia di protezione di dati personali del tipo di quelle previste nei verbali di contestazioni notificate alla medesima opponente (Corte cost. 28/12/2021, n. 260).
5. Sennonché tale istanza stata respinta con nota GPDP prot. U.0013747 del 04/03/2022 (doc. 8) nel presupposto (errato, nella prospettiva di parte attrice) secondo cui la prescrizione sarebbe stata interrotta alla data del 18/12/2018 5 rinotificazione, in ragione di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 101/2018. Tale titolo deve intendersi notificato ex lege e tale passaggio produce interruttivo della prescrizione così come l'avrebbe prodotto la notifica ordinaria di titolo esecutivo validamente formatosi>>.
Con nota GPDP di pari data prot. U.0013749 (doc. 9) il Garante ha altresì richiesto all'
[...]
di voler revocare la sospensione in precedenza disposta e di procedere alla riscossione Controparte_7
delle somme iscritte al ruolo.
6. ha tempo sino al 16 luglio 2022 per il pagamento della cartella n. 068 2020 00438450 18 000 ex CP_1 art. 1, co. 913, legge n. 234/2021 (richiamata nell'accompagnatoria della medesima cartella di pagamento)
e sta procedendo a tale adempimento coatto al solo fine di evitare procedure espropriative, oltre che le relative ulteriori spese, senza quindi intendere con ciò voler prestare alcuna acquiescenza alla cartella opposta, né tanto meno rinunciare alla presente causa;
con richiesta quindi di restituzione sin d'ora delle somme pagate in pendenza del giudizio.
# # #
Queste le circostanze di fatto esposte dall'attrice nell'atto introduttivo.
In diritto l'attrice rappresenta:
- Intervenuta prescrizione del diritto di credito del Garante per la protezione dei dati personali ex art. 28 della legge n. 689/1981.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 e dell'art. 28 della legge n.
689/1981.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 42 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
- In subordine illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, del medesimo decreto legislativo in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., nonché all'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 CEDU.
Afferma parte attrice che la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000, così come tutti gli atti adottati dal GPDP riferiti in fatto, sono illegittimi e devono dichiarati nulli, inefficaci e comunque annullati, per intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito.
La cartella di pagamento è stata notificata il 17/01/2022, decorso quindi oltre un quinquennio dalla notificazione dei verbali n. 56/2014 del 25/06/2014 (doc. 2) e n. 79/2014 del 09/10/2014 (doc. 3) notificati rispettivamente il 17/07/2014 e il 13/10/2014.
La conversione ex lege dei verbali di contestazione in ordinanza-ingiunzione (che peraltro la difesa di parte attrice censura) non ha di per sé valenza di atto interruttivo della prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/1981 contrariamente a quanto propugnato dal Garante per la protezione dei dati personali.
6 Questo risulta espresso anche nella sentenza Corte costituzionale 28/12/2021, n. 260.
La difesa quindi non condivide l'impostazione dell' Ufficio secondo cui la prescrizione deve intendersi interrotta il 18/12/2018 in quanto il verbale di contestazione (i verbali sono due, ma è unica la cartella di pagamento) è divenuto ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di rinotificazione, alla suddetta data del
18/12/2018 ovvero alla data di entrata in vigore della legge, corrispondente al 19/09/2018, cui vanno aggiunti i 90 giorni accordati per il pagamento nella misura ulteriormente ridotta prevista dall'art. 18, co.
1, d.lgs. n. 101/2018.
Tale lettura dell'art. 18 ai fini di ritrarne un'interruzione ex lege della stessa prescrizione viene contestata in quanto finisce con l'esautorare indebitamente la portata della sentenza della Corte costituzionale n.
260/2021, che dichiara l'illegittimità costituzionale della prescrizione ex lege di cui al comma 5 dell'articolo medesimo.
Nel proprio atto introduttivo la difesa di parte attrice ricostruisce anche le norme di riferimento e le motivazioni alla base della pronuncia della Corte costituzionale, riportando le proprie riflessioni:
L'art. 18 d.lgs. 10/08/2018, n. 101 (edito sulla G.U.R.I. 04/09/2018, n. 205 ed entrato in vigore il
19/09/2018) regola i procedimenti del GPDP non ancora conclusi con l'adozione dell'ordinanza-
ingiunzione, ammettendo, a norma del comma 1, il (presunto) contravventore al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 18/12/2018 – si tratta del termine ricordato nella nota prot. U.0013747 del
04/03/2022).
Dispone, al comma 2, che, in assenza di pagamento nel suddetto termine, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione assumono il valore di ordinanza- ingiunzione, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive (il che non è avvenuto nel caso di specie), con ulteriore disciplina, a norma dei commi successivi, di tale contraddittorio, all'esito del quale il GPDP adotta l'ordinanza-ingiunzione o il provvedimento di archiviazione.
L'ultimo comma stabilisce che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2021 determina l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.
Tale ultimo comma è stato per l'appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 28/12/2021, n. 260 per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost..
La Corte costituzionale – la quale, anticipa subito la difesa di parte atrice, esamina nel suo complesso l'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 – riconosce che l'assimilazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della contestazione della (presunta) infrazione all'ordinanza-ingiunzione è frutto della semplificazione
(contestata) della procedura di competenza del GPDP.
7 Sottolinea al contempo due aspetti importanti, che si ritengono rilevanti anche nel caso di specie.
Innanzi tutto afferma il carattere anodino dei comportamenti descritti dai primi commi del medesimo articolo 18 per l'aspetto da essa esaminato relativo all'interruzione della prescrizione: dunque, per stessa affermazione della Consulta, anche la conversione dell'ordinanza-ingiunzione di cui si è riferito sopra,
senza necessità di rinotifica, ha di per sé valenza incerta ai fini interruttivi.
Quindi apprezza l'interruzione ex lege della prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 18 in parola come un'indebita prerogativa in favore dell'Amministrazione, che rende squilibrato il rapporto tra la medesima
Amministrazione e il privato, comprimendo le ragioni di tutela del privato.
Ed infatti, egli si trova a dover reagire alla sanzione anche a notevole distanza di tempo a seguito della notificazione della cartella di pagamento, la quale, come nel caso, ben può essergli notificata decorsi oltre cinque anni (nella fattispecie sono trascorsi oltre sette anni) dalla ricezione dall'atto di contestazione.
Rinnova le considerazioni espresse nella precedente sentenza Corte costituzionale n. 151/2021, che ha già espresso di per sé critiche al termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, in quanto
<L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto
di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della
sanzione.>>.
Completa le motivazioni a supporto del giudizio di illegittimità costituzionale, sostenendo che la violazione del canone di proporzionalità si apprezza anche tenendo conto che le circostanze alla base della disciplina civilistica, cui l'art. 18, comma 5, d.lgs. n. 101/2018 fa rinvio, sono antitetiche rispetto all'interruzione ex lege contemplata dalla medesima norma. Se infatti l'interruzione ex lege opera sulla base dell'inerzia, l'interruzione civilistica postula o atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare, vale a dire incompatibili con l'inerzia, che l'iniziativa del creditore fa cessare, o comunque atti e comportamenti univoci di riconoscimento del diritto, provenienti dalla parte contro la quale il diritto può
essere fatto valere (nel caso esaminato dalla Consulta, così come nella presente fattispecie, del tutto assenti non potendosi dare alcun significato al mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta o alla mancata presentazione di memorie nei termini previsti dai commi 1-4 dell'art. 18 in esame).
Nella specie afferma testualmente che <Per converso, nel censurato art. 18, comma 5, non è dato
ravvisare alcun segno di un possibile riconoscimento del diritto dell'amministrazione da parte del privato,
rispetto al quale non è stato ancora accertato l'obbligo al pagamento della sanzione. Il privato è
semplicemente in attesa di un provvedimento amministrativo, che dia risposta alle sue contestazioni. Né
hanno alcun valore gli eventuali comportamenti descritti dai primi commi dell'art. 18, che sono successivi
alla interruzione ex lege e, dunque, sono certamente inidonei a giustificare l'istituto. In ogni caso, essi sono comportamenti anodini, privi di ogni valore tacito, tanto più che il privato non ha ricevuto alcuna
comunicazione che lo informasse sulle conseguenze delle sue azioni od omissioni.>>.
8 Conclude, quindi, anche per questo aspetto nel senso che <
ex lege della prescrizione e la ratio dell'istituto civilistico, cui l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del
2018 fa esplicito rimando, unita alla mancanza di una ragionevole giustificazione che supporti un
intervento incisivo, quale l'interruzione della prescrizione, confermano che l'intervento disposto dall'art.
18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 vìola il principio di ragionevolezza e il canone di
proporzionalità.>>.
Va soggiunto che la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2021 è stata resa in una fattispecie analoga a quella di cui è causa: anche nel caso che ha suscitato l'incidente di costituzionalità il maturare del termine di prescrizione quinquennale si collocava in data successiva al formarsi del titolo esecutivo (id est l'ordinanza-ingiunzione ex lege) e antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, si rimarca che l'interruzione ex lege della prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 18 d.lgs. n.
101/2018 è venuta meno in forza della citata sentenza n. 260/2021. In aggiunta, anche alla luce delle motivazioni a sostegno di tale pronuncia, non si può comunque annettere alcuna valenza interruttiva all'equiparazione dell'atto di contestazione all'ordinanza-ingiunzione (senza necessità di nuova notificazione) decorso il termine di 90 giorni nell'inerzia dell'interessato (che non paga e non presenta alcuna memoria difensiva). Si sostiene questo in base alla sentenza della Corte costituzionale che definisce espressamente anodini, privi di alcun valore tacito, i comportamenti contemplati dai primi commi dell'art. 18 “tanto più che il privato non ha ricevuto alcuna comunicazione che lo informasse sulle conseguenze delle sua azioni od omissioni”. In ogni caso, si propugna un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con l'art. 3 Cost. (e quindi con il principio di ragionevolezza e col canone di proporzionalità ivi desumibili) dei primi commi dell'art. 18 e, in particolare, del comma 2, nel senso che la semplificazione procedurale ivi prevista, che affranca dall'adozione di un'ordinanza-ingiunzione e da un'ulteriore notificazione, non esonera di per sé dal porre in essere regolari atti interruttivi, notificando la cartella di pagamento nel termine quinquennale dall'atto di contestazione.
Tanto più che la Corte costituzionale in tema di prescrizione ripudia chiaramente atti avulsi dal regime codicistico e soprattutto atti non portati a personale conoscenza del presunto contravventore o di cui egli sia comunque consapevole avendo riconosciuto l'addebito.
Dunque, dalla sentenza n. 260/2021 si inferisce che neppure l'assimilazione ex lege del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione, senza onere di nuova notificazione (per effetto del mancato pagamento della sanzione e della mancata presentazione di memorie difensive nei termini di cui ai commi
1-4 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018), ha effetto interruttivo del termine prescrizionale dettato dall'art. 28 l.
n. 689/1981 ovvero del termine richiamato dal successivo comma 5 dell'art. 18, da applicarsi, come noto, anche alle sanzioni di cui si verte. Ciò, in quanto difetta un atto di intimazione al pagamento notificato al debitore o comunque un riconoscimento di debito dello stesso, cui solo si può imputare tale effetto interruttivo. La normativa in esame non può cioè scardinare l'impianto del codice civile, cui si raccorda il citato art. 28, che postula comportamenti solerti e tempestivi a cura del creditore – ovvero la
9 notificazione da parte sua di un atto di intimazione di pagamento –, ovvero, in alternativa, il compimento di comportamenti univoci di riconoscimento del debito da parte del preteso obbligato.
Quindi, l'assimilazione ex lege del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione, con affrancazione dall'obbligo di ulteriore notificazione, – contrariamente a quanto assume la (nella citata nota CP_2
U.0013747) – non può interferire con la prescrizione, impedendo l'estinzione del credito vantato dal
CP_2
Si sottolinea anzi che la fattispecie che ha occasionato la decisione della n. 260/2021 è analoga alla presente fattispecie, nel senso che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 (così come dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 18
d.lgs. n. 101/2018, senza che il preteso debitore avesse adempiuto anche in misura ridotta o avesse versato memorie con ripresa dell'iter procedurale), non era ancora trascorso il quinquennio di cui all'art. 28 l. n.
689/1981. Ciò nonostante la Corte costituzionale ha esaminato la questione, nell'implicito riconoscimento della sua rilevanza, proprio perché la dispensa dalla ri-notificazione anzidetta non vale come atto interruttivo della prescrizione.
La questione si ritiene anzi piana.
Il comma 5 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 in esame ha previsto l'interruzione ex lege (dichiarata costituzionalmente illegittimo con la più volte menzionata sentenza n. 260/2018) del termine di prescrizione quinquennale proprio perché la conversione ex lege dei verbali di accertamento e contestazione non hanno tale prerogativa, anche se si prevede che essi non vadano ri-notificati.
In definitiva, forti dell'esegesi delle norme condotta dalla Consulta nella sentenza n. 260/2021, l'art. 18 va letto secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata ovvero in modo coerente con il principio di ragionevolezza e con il canone di proporzionalità ivi richiamati e alla luce dell'interpretazione sistematica delle relative norme che pure emerge dalla sentenza de qua.
L'articolo in esame semplifica (nei termini comunque contestati) il procedimento amministrativo e a tal fine affranca dal porre in essere ulteriori attività, sia di conclusione del procedimento, sia di notificazione del suo esito.
In aggiunta, mira a regolamentare il rapporto obbligatorio, prevedendo per l'appunto un'interruzione ex lege della prescrizione a norma del comma 5 dell'art 18, dichiarata illegittima dalla Corte.
Tale ulteriore previsione, espunta dall'ordinamento in forza della sentenza n. 260/2021, evidentemente non poteva annettersi di per sé ai commi 1-4 dell'art. 18 e, comunque, certamente oggi non può essere re- introdotta a mezzo di un'interpretazione dei commi medesimi che rinsaldi nella notificazione ex lege dell'ordinanza ingiunzione l'atto interruttivo della prescrizione eliminato dalla Corte costituzionale, perché ciò tradirebbe proprio la decisione della Consulta.
I commi 1-4 dell'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 vanno quindi letti in coerenza con il principio ragionevolezza e di proporzionalità delle sanzioni amministrative, senza indebite, gravose e irragionevoli limitazioni dei diritti patrimoniali del (presunto) autore dell'illecito.
10 Aggiunge la difesa: “si obietta comunque, in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale, non ritenga di potere accordare l'invocata giustizia sulla scorta dell'interpretazione sopra propugnata delle norme di interesse, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, d.lgs. n. 101/2018 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., ove letto come assolvente il creditore dal porre in essere un atto interruttivo ex art. 2943 c.c., nella misura in cui esso giunge in tale modo a dilatare il termine prescrizionale e comunque introduce una disciplina derogatoria che attua un trattamento sperequato in favore del Garante e a discapito del presunto contravventore, senza che per contro si apprezzino le ragioni che militino per tale trattamento di favore per l'Amministrazione, come peraltro già riconosciuto dalla Consulta.
Valgono cioè al riguardo le stesse considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
260/21 più volte menzionata con riferimento al comma 5, la questione essendo la stessa a quella da essa di fatto già scrutinata ovvero la legittimità o meno di un'interruzione ex lege del termine prescrizionale.
Concludendo, per tutto quanto sopra esposto, si obietta l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale del credito oggetto della cartella di pagamento – e ancor prima l'inidoneità dell'ordinanza- ingiunzione ex lege e della relativa attività di ri-notificazione presunta ex lege – a interrompere tale termine di prescrizione quinquennale, previa rimessione, ove occorra, alla Corte Costituzionale, della questione incidentale di costituzionalità dei commi 1-4 dell'art. 18, nei termini sopra dedotti, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stesse (sempre che non si acceda già per via interpretativa a convenire per la intervenuta prescrizione, come primariamente dedotto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in parola), e ritenuta la sua non manifesta infondatezza.
# # #
Così esposte le ragioni primarie di doglianza, la difesa di parte attrice ulteriormente contesta:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 18, co. 2, della legge n. 689/1981 e dell'art. 18
d.lgs. n. 101/2018, nonché dell'art. 474 c.p.c..
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
- In subordine illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, d.lgs. n. 101/2018 in relazione agli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché all'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 CEDU.
Spiega la difesa attorea: “come accennato in fatto, gli atti di contestazione di cui ai verbali nn. 56 e
79/2014 non individuano un'ipotesi di sanzione predeterminata, ma ciascuno di essi una sanzione nella misura minima e in quella massima, consentendo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n.
689/1981 ovvero in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, del doppio della sanzioni minima.
11 non si è avvalsa della possibilità di pagamento in misura ridotta. CP_1
Si ricorda altresì che l'ordinanza-ingiunzione, risultante di norma da provvedimento espresso, oltre a dover essere motivata, deve recare la quantificazione specifica della somma dovuta.
Si applica infatti l'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981, richiamato dal comma unico dell'art. 166 d.lgs.
n. 196/2003 nel testo originario edito nella Gazzetta Uff. 29/07/2003 n. 174 (tale richiamo risulta oggi rafforzato dal combinato disposto di cui all'art. 83 Regolamento UE n. 679/2016 e ai commi 3 e 7 dell'art. 166 d.lgs. 196/2003 anche nel vigore del d.lgs. n. 101/2018 e nel testo edito in G.U. e vigente sino al
19/09/2018).
Tale previsione risulta invece violata nella misura in cui è operata una conversione ex lege dell'atto di contestazione nell'ordinanza-ingiunzione.
L'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981 dispone testualmente che:
<< L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo
che ha redatto il rapporto.>>.
L'art. 11 della medesima legge ancor prima statuisce che <Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.>>.
Sennonché l'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 101/2018 semplifica, come già esposto, il procedimento ordinario, eliminando il provvedimento espresso costituito dall'ordinanza-ingiunzione, che per fictio iuris viene ricondotto al verbale di contestazione in presenza di determinati presupposti (mancato pagamento della somma pari a due quinti del minimo edittale ai sensi del comma 1; mancata presentazione di memorie difensive ai sensi dei commi 3 e 4).
Tale meccanismo si ritiene però inattuabile nel caso di specie in cui manca la graduazione della sanzione in funzione dell'elemento soggettivo e oggettivo della violazione, la contestazione equiparata all'ordinanza ingiunzione non definisce esattamente il quantum debeatur, ma una forbice tra le sanzioni applicabili, salvo l'ulteriore indicazione della somma ridotta, che, se pagata (ma di tale opzione non si è avvalsa però dà luogo all'estinzione del procedimento sanzionatorio (con ulteriore riduzione CP_1 dell'importo ai sensi dell'art. 18, co. 1, d.lgs. n. 101/2019).
La semplificazione procedurale si rivela quindi una forzatura, impraticabile nella misura in cui manca nella contestazione la quantificazione della sanzione che si stima doversi applicare e in ogni caso contravviene alle regole di graduazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, valevole
12 anche per le sanzione del GPDP, nella misura in cui si parificano di fatto tutte le (presunte) infrazioni, quale che sia il grado di colpa dell'autore, le misure per attenuare il danno, etc..
L'art. 11 è citato è richiamato dal comma unico dell'art. 166 d.lgs. n. 196/2003 nel testo edito in G.U. e vigente sino al 19/09/2018.
Ad esso è subentrato il Regolamento UE n. 679/2016, che all'art. 83, co. 2, dispone in via ulteriormente rafforzata che:
<< Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso,
in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure.
Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare
della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
Omissis.>>.
Ancor prima di detta normazione, comunque, l'art. 6 CEDU (riferibile come noto ad ogni sanzione connotata da carattere punitivo), prescriveva e dispone che:
“Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”, dovendosi ritenere tale accertamento legale quello frutto di un provvedimento personale all'esito di un procedimento ad hoc concluso a seguito di un contraddittorio con il presunto trasgressore, di cui pure tratta il citato art. 6.
Esso al punto 3 stabilisce infatti che:
<ogni accusato ha diritto soprattutto a:>
a) essere (n.d.r. deve ritenersi personalmente) informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
omissis.>>.
La sanzione non può quindi discendere da un'equiparazione ex lege indifferenziata per tutti (a prescindere dalla specificità dei casi, dal grado di colpevolezza, dai comportamenti riparatori posti in essere, etc.) del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione. Questo perché tale equiparazione ex lege sortisce l'effetto di rendere evidentemente sterile il contraddittorio prescritto dall'art. 6, punto 3, surriportato.
Tanto più che nel caso gli atti di contestazioni originari risalenti al 2014 non prendono neppure posizione sull'entità della sanzione specifica da comminarsi nel caso concreto visto che prevedono che essa oscilli da un minimo ad un massimo, risultando altresì inevasi gli apporti difensivi a suo tempo esplicati dall'odierna opponente.
Dunque, si obietta che non ricorrevano e non sussistono nel caso gli estremi per la conversione dei verbali di accertamento e contestazione nei corrispondenti titoli esecutivi ex lege (ovvero nelle rispettive ordinanze-ingiunzione) per mancata determinazione in essi del quantum della sanzione da comminarsi ragguagliato alla (pretesa) responsabilità personale dell'opponente.
13 Il titolo esecutivo per definizione deve essere relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile ex art. 474
c.p.c.
Sennonché, come obiettato, manca il requisito legale della liquidità, nella misura in cui l'atto di contestazione non individua l'esatto importo della sanzione, ma un minimo ed un massimo, senza che la sua assimilazione ex lege ad un' “ordinanza ingiunzione” ex art. 18, co. 2, d.lgs. n. 101/2018 possa ovviare a tale carenza obiettiva.
Dunque, non è propriamente evocabile neppure la formazione di una valida ordinanza-ingiunzione ovvero di un valido titolo esecutivo per procedersi ad esecuzione coatta del credito.
In ogni caso tanto meno può inferirsi dagli atti di contestazione – aspetto primariamente rilevante nella presente causa – un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Concludendo, si obietta che nel caso non sussiste un valido titolo esecutivo, non sussistendo gli estremi per una conversione degli atti di contestazione in un'ordinanza ingiunzione. In subordine, nel caso si ritenga operante tale conversione, si assume in ogni caso anche per l'aspetto in esame l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-4, d.lgs. n. 101/2018 in relazione agli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost., rispetto al quale opera come norma interposta l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Da qui il carattere tamquam non essent dei titoli esecutivi alla base della cartella di pagamento avversata.
Ed infatti, la legge-provvedimento, in cui si sostanzia la censurata assimilazione degli atti di contestazione all'ordinanza-ingiunzione, per di più senza onere di nuova notifica, si profila scelta del tutto irragionevole in una materia che sottende chiaramente un preciso iter procedimentale, il quale resta però per l'appunto inevaso in forza di tale assimilazione. Ciò avviene sulla base di una illegittima posizione di forza o meglio di un'indebita prerogativa riservata al GPDP sulla scorta degli atti di avvio del procedimento da esso non concluso rispetto alle posizioni giuridiche del privato inciso, dietro l'apparente vantaggio – che però è chiaramente insufficiente (specie nel caso di assenza di responsabilità) – di uno sconto di sanzione
(accettato o comunque imposto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.18) in favore del privato ed anzi di ogni privato, quale che sia la sua condotta, anche successivamente correttiva, l'entità della presunta infrazione e quale che sia il suo contributo psicologico.
Dunque, il procedimento resta incompiuto. In ogni caso difettano validi atti interruttivi della prescrizione,
mancando a monte una valida pretesa sanzionatoria e un valido titolo esecutivo”.
# # #
Queste, riprodotte in maniera pressochè integrale, le ragioni prospettate da parte attrice.
# # #
Per le parti convenute ATI e Controparte_2 CP_8 [...]
con sede in Roma si è costituita l'Avvocatura dello Stato. CP_3
14 Sono rimasti invece contumaci l' OP
, con sede in Milano, e l'
[...] Controparte_9
Milano con ugual sede in Milano.
[...]
Nel costituirsi la difesa erariale confuta le pretese avversarie con le seguenti motivazioni.
Nelle more del procedimento sanzionatorio è intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante
“Disposizioni per l' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” , che all'articolo 18 ha disciplinato, con una norma di carattere transitorio, la “definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali”,
prevedendo una definizione particolarmente vantaggiosa dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento Ue 2016/679 (25 maggio 2018)
mediante va “il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale” della sanzione in concreto irrogata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 19.9.2018).
Per l'ipotesi in cui la definizione agevolata non fosse andata a buon fine a causa del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine stabilito, la norma disponeva che l'atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18, L. n. 689/1981 senza obbligo di ulteriore notificazione.
In tal caso il contravventore avrebbe dovuto corrispondere l'importo comminato ab origine entro un ulteriore termine di sessanta giorni (cioè entro il 16.2.2019), salva la possibilità di dare corso all'ordinaria procedura amministrativa di contestazione della sanzione mediante la produzione di (nuove) memorie difensive.
Sulla scorta di queste premesse la difesa erariale afferma che il procedimento sanzionatorio nei confronti della odierna parte attrice rientrava nel campo di applicazione del suddetto art. 18 in quanto pendente e non ancora definito alla data del 25.5.2018.
Pertanto, in applicazione della normativa sopra richiamata, non essendo intervenuta la tempestiva definizione agevolata dell'illecito in precedenza sanzionato e non avendo l'interessata depositato nuove memorie difensive, l'atto originario di contestazione ha assunto il “valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge (N.d.R. n. 689/1981) senza obbligo di ulteriore notificazione” (ex articolo 18, comma 3, d. lgs. 101/2018).
Costituendo tale ordinanza titolo esecutivo, ex articolo 18, co. 7, L. n 689/1981, l'Autorità Garante, a fronte del perdurante inadempimento della parte attrice, ha iscritto a ruolo la somma corrispondente alla sanzione inflitta ab origine.
15 L'ordinanza-ingiunzione formatasi ex lege non è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla controparte, con la conseguenza che nel presente giudizio le contestazioni circa il merito della pretesa sanzionatoria, e in particolare quelle sollevate in ordine alle finalità del trattamento dei dati personali,
devono ritenersi inammissibili.
L' Avvocatura prende poi posizione sulle singole contestazioni di parte attrice.
Riguardo all' asserita prescrizione del credito (in data antecedente alla notifica della cartella), la difesa delle parti convenute rileva che l'articolo 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, prevede:
“1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,
comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice,
che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del
minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia il
18.12.2018].
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del
comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli
atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dal comma 1. [ossia il 19.2.2019]
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza- ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.”
Ricordato che la Società non ha ritenuto di definire in via agevolata il procedimento sanzionatorio entro il termine del 18 dicembre 2018 (cfr. art. 18, comma 1, d.lgs. n. 101/2018) né ha presentato nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019 (cfr. art. 18, comma 4, d.lgs. n. 101/2018), l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha assunto il “valore dell'ordinanza ingiunzione […] senza obbligo di ulteriore notificazione” (ex art. 18, comma 3, d. lgs.
16 2018/101), onde l'Autorità ha provveduto a iscrivere a ruolo la somma suddetta dovuta in ragione del verbale di accertamento di violazione amministrativa.
Precisa la difesa che i contravventori, per esercitare il diritto a far proseguire i procedimenti sanzionatori oggetto di definizione agevolata, avrebbero dovuto presentare nuove memorie difensive a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 ed entro il termine del 16 febbraio 2019 (in un arco temporale pari a 150 giorni, che è ben più ampio del termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981).
La norma – sostiene la difesa delle convenute - precisa espressamente che si tratta di “nuove” memorie difensive, fugando così ogni possibile dubbio in ordine alla rilevanza di memorie difensive già inviate al
Garante a seguito della contestazione di violazione suddetta. Le nuove memorie difensive, infatti, potevano essere presentate nell'arco temporale tra il 19 settembre 2019 (data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 101/2018) ed il 16 febbraio 2019 (art. 18, commi 2 e 4, cit.), circostanza che ( afferma la difesa) non si
è verificata nella vicenda in esame.
Peraltro, aggiunge la norma, “il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti (…)
o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione (…) (art. 18, comma 4, cit.).
Continua la difesa erariale : la sentenza della Corte Costituzionale n. 260 del 28.12.2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. 101/2018. consente, in questa sede, di ritenere superate tutte le ombre di “incostituzionalità” sollevate intorno all'art. 18 del d.lgs
101/2018 nella sua interezza e induce, invece, a focalizzare l'attenzione su quella parte della norma, ovvero il solo comma 5, che, effettivamente, allo stato, risulta non più applicabile proprio per la dichiarata illegittimità costituzionale.
La difesa si attesta poi sulla seguente proposizione:” la stessa eccezione di controparte è stata formulata a tenore dell'art. 28, comma 1, della legge 689/1981 che testualmente prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, presupponendo un titolo ritualmente formato, che nel caso di specie è venuto ad esistenza solo in data 18.12.2018, sì che da tale data dovrà farsi decorrere il termine quinquennale, in linea, peraltro, con il disposto delle pertinenti disposizioni del codice civile, richiamato dal comma 2, del medesimo art. 28 (cfr artt. 2935 e 2943-2945 c.c., in tema di decorso della prescrizione e interruzione della stessa).
Più precisamente ( prosegue la difesa) il titolo ritualmente formatosi con l'entrata in vigore del d.l.gs
101/2018 (19 settembre 2018), a seguito del decorso del tempo utile per il pagamento e contestuale formazione dell'ordinanza ingiunzione (18.12.2018) produce sicuramente effetto interruttivo della prescrizione giacché il titolo, una volta cristallizzatosi, doveva essere conosciuto dalla parte alla quale viene, seppur ex lege, ritualmente notificato. È da tale data, dunque, che deve farsi decorrere il periodo di prescrizione che lascia intatto il credito nel mondo giuridico tanto da poter giungere alla legittima
17 iscrizione a ruolo dello stesso con conseguente emanazione di cartella esattoriale ritualmente notificata alla Società in data 17 gennaio 2022.
La difesa fa menzione di recentissima giurisprudenza che individua nella trasformazione della originaria contestazione in ordinanza ingiunzione un passaggio fondamentale di tutto il meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori previsto dall'art. 18 che – ad avviso della difesa erariale - nei suoi primi quattro commi, resta perfettamente applicabile avendo indirettamente superato il vaglio della
Corte. E' da tale momento - sostiene la difesa - che si intendono far decorrere i termini per la parte (che dunque si presume debba conoscere gli effetti prodotti da una legge dello Stato in vigore) qualora questa intenda impugnare il provvedimento così formatosi. Ne deriva che la trasformazione ex lege dell'originaria contestazione in ordinanza ingiunzione non può non produrre alcun esito e questo a prescindere dal mancato effetto interruttivo della prescrizione ex art. 18 comma 5 su cui, ad oggi, non si può più contare.
Sintetizza la difesa erariale: in buona sostanza, nel momento in cui viene ad esistenza nel mondo giuridico un titolo validamente formatosi (contestazione trasformatasi in ordinanza/ingiunzione) così tale titolo deve intendersi notificato ex lege e tale passaggio produce effetto interruttivo della prescrizione così come l'avrebbe prodotto la notifica ordinaria di titolo esecutivo validamente formatosi. Se dunque con la notifica dell'ordinanza/ingiunzione in via ordinaria si interrompe la prescrizione, anche alla notifica dell'ordinanza /ingiunzione formatasi ex lege non può coerentemente non attribuirsi il medesimo effetto poiché l'art. 18 resta integro nel comma, 2 ovvero nella parte in cui prevede che “Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione.”
Ne deriva che il procedimento de quo, vede interrotto il termine prescrizionale alla data in cui si cristallizza il credito di cui si tratta ovvero in data 18.12.2018 termine dal quale inizia a decorrere nuovamente il termine per la prescrizione.
Alcuna prescrizione ex art. 28 L.689/81 è maturata per tardiva notifica della cartella atteso che il ruolo è CP_1 stato consegnato ad il 25.7.2020 e la notifica a controparte è avvenuta in data 17/1/2022.
Al ruolo in questione si applica l'art. 68 comma 4 bis DL 18/2021che dispone che sono prorogati (…) di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione afferenti ai carichi: relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e Controparte_9
2-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
Ne consegue – conclude la difesa delle parti convenute - che alcuna prescrizione è maturata.
La difesa contesta poi l'assunto di controparte secondo cui la cartella è ulteriormente illegittima in quanto il verbale cui la stessa fa riferimento non può assumere valore di ordinanza ingiunzione poiché nello stesso non è previsto l'importo della sanzione, ma soltanto valorizzata la sanzione minima e la 18 sanzione massima, sostenendo che , l'articolo 18 del D.Lgs n. 101/2018, dispone al, comma 2, che
“Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione
o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono
il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4,” ed al comma 3 che “Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1”, rimandando, dunque - per quanto concerne la misura della sanzione da applicare
- all'atto di contestazione.
La difesa erariale conclude pertanto che deve ritenersi corretta l'iscrizione a ruolo della somma corrispondente alla sanzione di € 128.549,88, con conseguente rigetto dell'opposizione.
# # #
Al fine di contrastare le tesi propugnate da parte convenuta, la difesa di parte attrice ha ulteriormente argomentato, in parte riprendendo tesi già proposte in citazione ( si veda memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c, del 30.10.2023).
# # #
L'interpretazione dell'art. 18 del d.lgs. 101/2018 proposta da controparte finisce con l'esautorare indebitamente la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 260/2021, che dichiara l'illegittimità costituzionale della prescrizione ex lege di cui al comma 5 dell'articolo medesimo.
(…)
La disposizione in questione è stata però poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 28/12/2021, n. 260 per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost..
Ciò in quanto il Giudice delle leggi ha evidenziato che l'assimilazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della contestazione della (presunta) infrazione all'ordinanza-ingiunzione è frutto della semplificazione della procedura di competenza del GPDP
(…)
L'assimilazione ex lege del verbale di contestazione all'ordinanza ingiunzione, con affrancazione dall'obbligo di ulteriore notificazione, – contrariamente a quanto assume la (nella citata nota U.0013747) – non CP_2 dunque può interferire con la prescrizione, impedendo l'estinzione del credito vantato dal CP_2
L'art.. 18, in ragione proprio del pronunciamento della Consulta, va letto secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata ovvero in modo coerente con il principio di ragionevolezza e con il canone di proporzionalità ivi richiamati e alla luce dell'interpretazione sistematica delle relative norme che pure emerge dalla sentenza de qua.
(…)
Prosegue parte attrice: “si era eccepito nell'atto introduttivo che gli atti di contestazione di cui ai verbali nn.
56 e 79/2014 non individuavano un'ipotesi di sanzione predeterminata, ma ciascuno di essi una sanzione
19 nella misura minima e in quella massima, consentendo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n.
689/1981 ovvero in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, del doppio della sanzioni minima.
Ebbene, al contrario di quanto ritiene controparte, l'ordinanza-ingiunzione, risultante di norma da provvedimento espresso, oltre a dover essere motivata, deve recare la quantificazione specifica della somma dovuta.
Trova infatti applicazione l'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981, richiamato dal comma unico dell'art. 166
d.lgs. n. 196/2003 nel testo originario edito nella Gazzetta Uff. 29/07/2003 n. 174 (tale richiamo risulta oggi rafforzato dal combinato disposto di cui all'art. 83 Regolamento UE n. 679/2016 e ai commi 3 e 7 dell'art. 166
d.lgs. 196/2003 anche nel vigore del d.lgs. n. 101/2018 e nel testo edito in G.U. e vigente sino al 19/09/2018).
(…)
Nel caso di specie peraltro gli atti di contestazione originari risalenti al 2014 non prendevano neppure posizione sull'entità della sanzione specifica da comminarsi nel caso concreto visto che prevedevano che essa oscilli da un minimo ad un massimo, risultando altresì inevasi gli apporti difensivi a suo tempo esplicati dall'odierna opponente.
Ciò, laddove il titolo esecutivo per definizione deve essere relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c.
Nel caso di specie dunque il requisito della liquidità è del tutto assente, posto che appunto l'atto di contestazione non individua l'esatto importo della sanzione, ma un minimo ed un massimo, senza che la sua assimilazione ex lege ad un'“ordinanza ingiunzione” ex art. 18, co. 2, d.lgs. n. 101/2018 possa ovviare a tale carenza obiettiva.
# # #
Così riportate le contrapposte tesi sviluppate dalle difese, si deve ritenere che sia risolutiva la statuizione della Corte Costituzionale più volte menzionata dall'una e dall'altra difesa.
# # #
La Corte costituzionale , con la sentenza 23 novembre/28 dicembre 2021 n. 260 ( pres.
Coraggio, est. Navarretta) ,pubblicata in G. U. 29/12/2021 n. 52 ha così statuito:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
2) (omissis)
Dopo aver ricostruito il quadro normativo all'interno del quale si inserisce l'articolo 18 del
D. Lgs 101/2018 e richiamata la propria giurisprudenza , la Corte così ha motivato la conclusione raggiunta.
<< Dal quadro normativo tratteggiato emerge che la disposizione censurata – tramite l'interruzione automatica, ossia con il decorso di un nuovo quinquennio – finisce per ampliare ex lege il termine di cui all'art. 20 28 della legge n. 689 del 1981, rispetto al quale questa Corte ha già espresso, di recente, valutazioni critiche
(sentenza n. 151 del 2021).
Lo scenario sopra delineato evidenzia una palese violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità.
In particolare, sotto questo secondo profilo, non si ravvisa, a sostegno della disposizione censurata, alcun motivo idoneo a giustificare un livello tanto intenso di compressione della posizione del privato.
Tale non può ritenersi l'esigenza di fare fronte ai maggiori oneri derivanti per l'amministrazione dall'entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE. Per realizzare un simile obiettivo il legislatore transitorio ha già disegnato un procedimento amministrativo semplificato, che consente di addivenire ope legis all'esito dell'ordinanza-ingiunzione, meccanismo che alleggerisce notevolmente il carico dell'amministrazione e, dunque, rende irragionevole l'interruzione del decorso della prescrizione.
In altri termini, se l'esigenza di far fronte al sovraccarico di oneri amministrativi derivanti dall'entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE è la ratio sottesa alla scelta di disegnare una procedura amministrativa semplificata, viceversa, l'interruzione della prescrizione si configura come una ulteriore non giustificata prerogativa dell'amministrazione.
Del resto, anche ove il destinatario della sanzione si avvalesse della facoltà di produrre nuove memorie difensive, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018, questo non farebbe che riportare il procedimento nei binari di un percorso di normalità, che – come di regola – vedrebbe l'amministrazione confrontarsi con le ragioni di opposizione del privato.
In ogni caso, non può ritenersi che l'interruzione della prescrizione fosse necessaria a rendere possibile la nuova fase procedurale disegnata dai primi commi dell'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018. Al contrario, nella sua discrezionalità, il legislatore avrebbe ben potuto avvalersi di istituti differenti dall'interruzione, idonei ad agevolare l'amministrazione, senza incidere in maniera sproporzionata sulla posizione dei privati.
Questa stessa Corte, in differenti giudizi, ha giustificato previsioni eccezionali che prorogavano dei termini, ma lo ha fatto in presenza di condizioni che rendevano le norme censurate non contrastanti con l'art. 3 Cost.
(sentenze n. 356 del 2008 e n. 375 del 2002). Si trattava, infatti, di disposizioni dettate in materia di accertamento delle imposte, per le quali l'amministrazione è soggetta a un termine di decadenza e non solo di prescrizione, e che, inoltre, avevano stabilito una eccezionale e contenuta proroga dei termini per lo svolgimento di attività particolarmente complesse.
Al contrario, nel caso della disposizione censurata, il legislatore, violando il principio di proporzionalità, non ha selezionato, fra gli strumenti disponibili, quello più idoneo a conseguire lo scopo, determinando il minor sacrificio (sentenze n. 218, n. 202 e n. 148 del 2021, n. 119 del 2020, n. 179 e n. 20 del 2019).
Anziché, infatti, avvalersi di istituti relativi al termine che fossero proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, ha fatto ricorso ad uno strumento incisivo, quale quello dell'interruzione della prescrizione, rinviando, per il tramite del richiamo all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, alla sua disciplina civilistica.
Sennonché tale istituto si fonda su due ordini di circostanze che esprimono una ratio totalmente estranea, se non antitetica, rispetto alla logica sottesa all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, e dunque ne sottolineano ulteriormente l'irragionevolezza, anziché dare ad esso una giustificazione.
Il primo gruppo di ipotesi, che legittima l'interruzione della prescrizione, si identifica con gli atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare, vale a dire con la cessazione dell'inerzia. Al contrario, come si è già sopra evidenziato, il presupposto dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del
21 2018 consiste proprio nell'inerzia da parte del Garante, che non si è attivato per portare a compimento il procedimento amministrativo.
Il secondo gruppo di ipotesi, che ugualmente dà fondamento all'interruzione civilistica, attiene ad atti e a comportamenti univoci di riconoscimento del diritto, provenienti dalla parte contro la quale il diritto può essere fatto valere. Per converso, nel censurato art. 18, comma 5, non è dato ravvisare alcun segno di un possibile riconoscimento del diritto dell'amministrazione da parte del privato, rispetto al quale non è stato ancora accertato l'obbligo al pagamento della sanzione. Il privato è semplicemente in attesa di un provvedimento amministrativo, che dia risposta alle sue contestazioni. Né hanno alcun valore gli eventuali comportamenti descritti dai primi commi dell'art. 18, che sono successivi alla interruzione ex lege e, dunque, sono certamente inidonei a giustificare l'istituto. In ogni caso, essi sono comportamenti anodini, privi di ogni valore tacito, tanto più che il privato non ha ricevuto alcuna comunicazione che lo informasse sulle conseguenze delle sue azioni od omissioni.
L'irragionevole discrasia fra l'interruzione ex lege della prescrizione e la ratio dell'istituto civilistico, cui l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 fa esplicito rimando, unita alla mancanza di una ragionevole giustificazione che supporti un intervento incisivo, quale l'interruzione della prescrizione, confermano che l'intervento disposto dall'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 vìola il principio di ragionevolezza e il canone di proporzionalità.
# # #
Sulla scorta della sentenza della Corte si deve ritenere che sia stata eliminata dall' impianto normativo la previsione dell'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione all'interno del procedimento di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali ,il quale all'articolo 18 prevede che “l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione”.
Ne consegue la piena applicabilità dell'articolo 28 Legge 689/1981.
La Corte ha sostanzialmente censurato un impianto normativo che mentre introduce un trattamento agevolativo per chi voglia definire la propria posizione con l' Autorità ( art. 18 commi 1-4 D.Lgs 101/2018) contestualmente prevede un trattamento deteriore per chi non acceda alla definizione , avendo acquisito il diritto al riconoscimento della prescrizione.
La radicalità dell' intervento della Corte,con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, non consente di reintrodurre indirettamente la prescrizione attraverso un'interpretazione ermeneutica operata sui primi quattro commi dell'articolo 18 citato.
E' pertanto prescritto il diritto del Garante per la protezione dei dati personali a comminare la sanzione per le violazioni contestate nei verbali della Guardia di Finanza n. 56/2014 del
25/06/2014 e n. 79/2014 del 09/10/2014 .
22 L'attrice ha conseguentemente maturato il diritto al ricupero di importi eventualmente già corrisposti.
L'opposizione va quindi accolta, con le conseguenze in materia di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra CP_1 parte attrice, e Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con sede in Roma, parti convenute e nella contumacia di
[...] P.IVA_3
, con sede in Milano, OP
Milano con sede in Controparte_9
Milano:
- accoglie l'opposizione di parte attrice;
- dichiara l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- annulla la cartella di pagamento n. 068 2020 00438450 18 000 in relazione al ruolo n.
2020/009479 reso esecutivo il 14/05/2020;
- dichiara non dovuto il pagamento dell'importo complessivo di € 128.549,88 (oltre gli interessi di mora e i maggiori oneri di riscossione in caso di ritardo) come intimato in cartella;
- condanna le convenute in solido tra loro alla restituzione delle somme corrisposte in pendenza del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Dichiara tenute e condanna le convenute, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege, ed oltre ad euro 786,00 per spese esenti.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, istanza , conclusione
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 7 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
23