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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 302/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 302/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. GAZZOLA LUCIANO Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. GAZZOLA LUCIANO CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 13/01/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025:
1. I coniugi sono autosufficienti;
2. Il figlio è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e la sua Per_1 residenza viene fissata presso il padre, in Cittadella (PD), Via Rometta n. 66, int. 2; 2
I coniugi di comune accordo concordano quanto segue riguardo la permanenza del figlio con ciascuno di loro:
• Lunedì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Martedì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Mercoledì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Giovedì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Venerdì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il nonno paterno alle ore
16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 19:00, quando passano a prenderlo i nonni materni;
• Sabato rimane con i nonni materni sino alle ore 18:00, quando passa il padre a prenderlo;
• Domenica mattina sino alle ore 09:30 rimane con il padre, quando passa la madre a prenderlo, la quale il giorno dopo lo riaccompagna a scuola.
3. Ciascun genitore ha diritto di tenere con sé il figlio per un periodo, anche non continuativo, di due settimane durante le vacanze estive, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o sociali e/o personali, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
Il figlio trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali per metà con la mamma e per metà col papà, rispettivamente ad anni alternati, comprendendo il Natale o il Capodanno, ovvero la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo stesso starà con ciascuno di loro;
5. Ciascun coniuge provvederà a sostenere il cinquanta per cento delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 2.09.2012 in Cittadella (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 46, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno
2012, optando per il regime della separazione dei beni. 3
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 26/09/2017. Per_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la Part prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di prima comparizione dei coniugi dinnanzi alla Presidente del Tribunale, in data 21.6.2022, la separazione consensuale veniva omologata con
Decreto n. 4564/2022 del 21/06/2022, depositato il 22/06/2022
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta in data 21.06.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore delle stesse va Per_1 preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 2.09.2012 in Parte_1 CP_1
Cittadella (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cittadella (PD), al 46, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 302/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. GAZZOLA LUCIANO Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. GAZZOLA LUCIANO CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 13/01/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025:
1. I coniugi sono autosufficienti;
2. Il figlio è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e la sua Per_1 residenza viene fissata presso il padre, in Cittadella (PD), Via Rometta n. 66, int. 2; 2
I coniugi di comune accordo concordano quanto segue riguardo la permanenza del figlio con ciascuno di loro:
• Lunedì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Martedì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Mercoledì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Giovedì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il padre alle ore 16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 20:00 e cena, quando passa la madre a prenderlo;
• Venerdì mattina la madre porta il figlio a scuola e passa il nonno paterno alle ore
16:00 a prenderlo, con il quale rimane sino alle ore 19:00, quando passano a prenderlo i nonni materni;
• Sabato rimane con i nonni materni sino alle ore 18:00, quando passa il padre a prenderlo;
• Domenica mattina sino alle ore 09:30 rimane con il padre, quando passa la madre a prenderlo, la quale il giorno dopo lo riaccompagna a scuola.
3. Ciascun genitore ha diritto di tenere con sé il figlio per un periodo, anche non continuativo, di due settimane durante le vacanze estive, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o sociali e/o personali, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
Il figlio trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali per metà con la mamma e per metà col papà, rispettivamente ad anni alternati, comprendendo il Natale o il Capodanno, ovvero la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo stesso starà con ciascuno di loro;
5. Ciascun coniuge provvederà a sostenere il cinquanta per cento delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 2.09.2012 in Cittadella (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 46, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno
2012, optando per il regime della separazione dei beni. 3
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 26/09/2017. Per_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la Part prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di prima comparizione dei coniugi dinnanzi alla Presidente del Tribunale, in data 21.6.2022, la separazione consensuale veniva omologata con
Decreto n. 4564/2022 del 21/06/2022, depositato il 22/06/2022
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta in data 21.06.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore delle stesse va Per_1 preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 2.09.2012 in Parte_1 CP_1
Cittadella (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cittadella (PD), al 46, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato