Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/03/2025, n. 8118
CASS
Ordinanza 27 marzo 2025

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Massime1

Il fermo amministrativo previsto dall'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto misura disposta a cautela di un credito tributario, non può più produrre effetti una volta emessa la sentenza, anche non passata in giudicato, che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo, venendo meno la ragione di credito della P.A..

Commentario1

  • 1Fermo auto illegittimo se la cartella viene annullata in primo grado?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/03/2025, n. 8118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8118
Data del deposito : 27 marzo 2025

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