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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6719 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...], Parte_1 ettivamente domiciliata in Aprilia, Via Giustiniano n. 4, presso C.F._1
l , avv. Antonio FRANZÈ, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] CP_1
( ), elettivamente domiciliato in Latina, Via Cicerone n. 44, presso C.F._2
l e, avv. Marco GRASSUCCI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1053/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 19 maggio 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2016 conveniva innanzi al Tribunale Parte_2
di LATINA per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 4 ottobre 1964, nel corso del quale era stata adottata la figlia (nata il [...] e adottata nello stesso anno). Persona_1
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che i coniugi, sin dal momento della separazione pronunciata con sentenza n° 1289/89 del Tribunale di Latina, avevano sempre vissuto separatamente e che non vi fosse più alcuna possibilità né reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che pertanto appariva manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Chiedeva inoltre di accertare, con riferimento alla resistente e alla figlia, la sussistenza di capacità e di mezzi economici, finanziari e patrimoniali adeguati e di dichiarare comunque l'insussistenza di ogni presupposto di legge per la concessione di assegno divorzile e di un contributo al mantenimento, rispettivamente in favore di e di Parte_1 Persona_1
Si costituiva , che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio ma che contestava le ulteriori domande proposte dal Sig. di Per_1
cui chiedeva il rigetto. Chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal Tribunale civile di Latina all'esito del giudizio R.G. 1557/83 e comunque il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, tenuto anche conto che la separazione era stata addebitata all' considerate quindi le sue mutate esigenze, Per_1
dovendo ella provvedere, unitamente al marito della figlia, al mantenimento di quest'ultima, affetta da grave sindrome psichiatrica, chiedeva che il mantenimento posto a carico dell' fosse incrementato nella misura del 30% rispetto all'entità già Per_1
stabilita all'esito del giudizio R.G. 1557/83, concluso con sentenza n° 1289/89.
2 Con ordinanza del 21 settembre 2017 il Presidente del Tribunale di Latina confermava i provvedimenti della separazione.
All'esito del giudizio - istruito mediante l'espletamento di indagini di polizia tributaria, escussione dei testimoni e nel corso del quale, il 22 gennaio 2018, veniva emessa la sentenza non definitiva n° 177/18 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 1053/22 con la quale il Tribunale di Latina dichiarava l'inammissibilità della domanda inerente al canone di locazione formulata dalla resistente;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento per la figlia formulata dalla resistente, con decorrenza dalla domanda salva l'irripetibilità degli assegni effettivamente percepiti;
disponeva che il ricorrente versasse alla resistente entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda, salva l'irripetibilità degli assegni maggiori ove effettivamente percepiti e, infine, compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 16 dicembre 2022 che, con un unico motivo, ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza n° 1053/2022 pubblicata in data 19 maggio 2022 dal Tribunale civile di Latina e, per l'effetto, rideterminare l'entità dell'assegno divorzile riconosciutole con adeguato incremento dello stesso nella misura idonea a consentirle, data anche la sua avanzata età, di vivere gli ultimi anni della propria esistenza in modo dignitoso.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto Parte_2
il rigetto;
ha inoltre proposto appello incidentale condizionato in ipotesi di accoglimento dell'avverso appello principale e di riforma dei capi della sentenza del Tribunale di Latina con i quali era stata dichiarata l'irripetibilità degli assegni percepiti dall'appellante a titolo di mantenimento della figlia, l'irripetibilità degli assegni maggiori percepiti dalla medesima appellante a titolo di mantenimento personale, nonché per sentir dichiarare che i predetti assegni, e quindi tutte le somme corrisposte dallo stesso alla ex moglie, Parte_1
, costituivano un indebito ex art. 2033 c.c. Chiedeva infine di condannare
[...] [...]
a corrispondergli tutte le somme predette, per un importo di euro Parte_1
136.000,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia ed equità, oltre interessi legali dalla data di loro percezione al saldo. 3 Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 4 novembre 2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'atto d'appello in considerazione della forte disparità reddituale e dell'età avanzata della parte ricorrente.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 10 ottobre 2024 è stato disposto che l'udienza del 21 novembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ritenuta la superiorità delle risorse dell' tenuto conto delle ragioni del venir meno Per_1
dell'unione matrimoniale e della durata della stessa nonché del contributo alla conduzione familiare fornito dalla , dedicatasi in via esclusiva alla cura della famiglia e della Pt_1
figlia, valutata altresì la condotta processuale di entrambi, in quanto inadempienti alle richieste giudiziali di deposito della documentazione fiscale dei redditi, ha riconosciuto all'appellante un assegno divorzile quantificato nell'importo di 150,00 euro mensili.
ha contestato la decisione ritenendo incongrua per difetto l'entità Parte_1
dell'assegno, censurando particolarmente l'inadeguatezza dell'importo (150,00 euro) con riguardo al contributo da lei fornito alla conduzione familiare, riconoscibile nell'onere di crescita e cura della figlia, affetta da patologia psichiatrica, su di lei gravato in via esclusiva e all'addebito della separazione accertato in capo al coniuge.
Di contro l'appellato ha dedotto, a smentita della condizione economica rappresentata dalla controparte, che successivamente alla sentenza impugnata, la aveva alienato Pt_1
a terzi la nuda proprietà dell'immobile di abitazione e che entrambi gli ex-coniugi avevano
4 alienato a terzi l'immobile in comproprietà, sito in Aprilia, via degli Ausoni, sino ad allora utilizzato come propria abitazione.
Circa il vissuto personale e di coppia ricostruibile dagli atti di entrambi i gradi di giudizio emerge quanto segue: le parti contraevano matrimonio nel 1964; adottavano nel 1972 la figlia (che Per_1
risulterà successivamente affetta da importante disturbo psichiatrico e deficit cognitivo); cessavano la convivenza coniugale nel 1983 e si separavano nel 1989 in forza di sentenza del Tribunale di Latina che dichiarava la separazione, addebitandola al marito e, tra l'altro, riconosceva alla , per lei stessa, un assegno di mantenimento pari a 2/10 Pt_1
dell'importo percepito dal coniuge a titolo di pensione. Con la sentenza di separazione veniva accertato che la non svolgeva né aveva svolto in costanza di convivenza Pt_1
coniugale attività di lavoro diverso da quello casalingo.
Successivamente alla separazione la , all'epoca ultracinquantenne, ha continuato Pt_1
a occuparsi della figlia, all'epoca ancora minorenne, e non ha avuto altre fonti di reddito rispetto all'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge.
L' già in pensione all'epoca della separazione, costituiva un nuovo nucleo Per_1
familiare.
La figlia contraeva matrimonio nel 2016 e costituiva un proprio nucleo familiare Per_1
con il coniuge e una figlia avuta da una precedente relazione.
Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione:
La , già proprietaria della ex-casa familiare sita in Aprilia, a lei assegnata in sede di Pt_1
separazione, nonché comproprietaria con il coniuge di un immobile, anch'esso sito in
Aprilia e destinato dall' a propria abitazione successivamente alla separazione, nel Per_1
corso del presente grado di giudizio, nel settembre 2022, ha alienato a terzi la nuda proprietà della casa di abitazione, ricavandone un corrispettivo di 50.000,00 euro;
unitamente all'ex- coniuge, il 31 luglio 2024, ha poi venduto l'immobile in comproprietà ricavandone, per la sua quota, un corrispettivo pari a 62.500,00 euro.
Nulla ha documentato circa la percezione di un trattamento pensionistico, che verosimilmente avrebbe potuto ottenere sin dall'età di 65 anni, né ha depositato, anche nel
5 presente grado di giudizio, i documenti richiesti dalla Corte a integrazione dell'istruttoria svoltasi in primo grado.
L' ha documentato di percepire emolumenti pensionistici pari all'importo netto Per_1
di circa 2.150,00 euro mensili (dato ricavato dagli estratti del conto corrente bancario relativi all'anno 2016); ha altresì dichiarato in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non sostenere oneri per abitazione, beneficiando a tal fine di un immobile di proprietà del figlio della propria convivente;
vale per lui quanto sopra riportato in ordine alla vendita dell'immobile in comproprietà con la ex-coniuge; anch'egli, infine, depositando unicamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non ha compiutamente adempiuto all'onere di integrazione istruttoria imposto dalla Corte.
Alla stregua dei superiori elementi la Corte deve in particolare valorizzare il comportamento processuale inadempiente dell'appellante, la quale, contestando la decisione di primo grado per ottenere l'aumento dell'assegno, aveva l'onere prioritario di sanare le lacune istruttorie a lei riconducibili, già evidenziate dal tribunale, al fine di fornire i riscontri che avrebbero consentito alla Corte una cognizione completa della sua situazione economica e, conseguentemente, l'eventuale inadeguatezza della statuizione impugnata.
Ciò non essendo avvenuto, l'importo riconosciuto dal primo giudice va ritenuto adeguato e congruo rispetto alle risorse nella disponibilità pregressa e attuale delle parti così come riscontrata.
Per effetto del rigetto dell'appello deve escludersi l'esame dell'appello incidentale proposto dall' in quanto condizionato all'eventuale opposta decisione di accoglimento Per_1
dell'appello principale.
La particolarità della situazione concreta oggetto di esame, data dall'età molto avanzata delle parti unitamente alla modestia del valore della controversia, giustificano la compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la
6 stessa impugnazione, salvi gli effetti dell'eventuale ammissione della parte al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1053/2022 così CP_1
provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale proposto dall' Per_1
-compensa tra le parti le spese processuali del presente grado;
-dà atto che sussistono i presupposti perché versi l'ulteriore Pt_1 Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, salvi gli effetti dell'eventuale ammissione della parte al gratuito patrocinio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Anna Maria PAGLIARI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6719 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...], Parte_1 ettivamente domiciliata in Aprilia, Via Giustiniano n. 4, presso C.F._1
l , avv. Antonio FRANZÈ, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] CP_1
( ), elettivamente domiciliato in Latina, Via Cicerone n. 44, presso C.F._2
l e, avv. Marco GRASSUCCI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1053/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 19 maggio 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2016 conveniva innanzi al Tribunale Parte_2
di LATINA per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 4 ottobre 1964, nel corso del quale era stata adottata la figlia (nata il [...] e adottata nello stesso anno). Persona_1
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che i coniugi, sin dal momento della separazione pronunciata con sentenza n° 1289/89 del Tribunale di Latina, avevano sempre vissuto separatamente e che non vi fosse più alcuna possibilità né reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che pertanto appariva manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Chiedeva inoltre di accertare, con riferimento alla resistente e alla figlia, la sussistenza di capacità e di mezzi economici, finanziari e patrimoniali adeguati e di dichiarare comunque l'insussistenza di ogni presupposto di legge per la concessione di assegno divorzile e di un contributo al mantenimento, rispettivamente in favore di e di Parte_1 Persona_1
Si costituiva , che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio ma che contestava le ulteriori domande proposte dal Sig. di Per_1
cui chiedeva il rigetto. Chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal Tribunale civile di Latina all'esito del giudizio R.G. 1557/83 e comunque il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, tenuto anche conto che la separazione era stata addebitata all' considerate quindi le sue mutate esigenze, Per_1
dovendo ella provvedere, unitamente al marito della figlia, al mantenimento di quest'ultima, affetta da grave sindrome psichiatrica, chiedeva che il mantenimento posto a carico dell' fosse incrementato nella misura del 30% rispetto all'entità già Per_1
stabilita all'esito del giudizio R.G. 1557/83, concluso con sentenza n° 1289/89.
2 Con ordinanza del 21 settembre 2017 il Presidente del Tribunale di Latina confermava i provvedimenti della separazione.
All'esito del giudizio - istruito mediante l'espletamento di indagini di polizia tributaria, escussione dei testimoni e nel corso del quale, il 22 gennaio 2018, veniva emessa la sentenza non definitiva n° 177/18 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 1053/22 con la quale il Tribunale di Latina dichiarava l'inammissibilità della domanda inerente al canone di locazione formulata dalla resistente;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento per la figlia formulata dalla resistente, con decorrenza dalla domanda salva l'irripetibilità degli assegni effettivamente percepiti;
disponeva che il ricorrente versasse alla resistente entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda, salva l'irripetibilità degli assegni maggiori ove effettivamente percepiti e, infine, compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 16 dicembre 2022 che, con un unico motivo, ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza n° 1053/2022 pubblicata in data 19 maggio 2022 dal Tribunale civile di Latina e, per l'effetto, rideterminare l'entità dell'assegno divorzile riconosciutole con adeguato incremento dello stesso nella misura idonea a consentirle, data anche la sua avanzata età, di vivere gli ultimi anni della propria esistenza in modo dignitoso.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto Parte_2
il rigetto;
ha inoltre proposto appello incidentale condizionato in ipotesi di accoglimento dell'avverso appello principale e di riforma dei capi della sentenza del Tribunale di Latina con i quali era stata dichiarata l'irripetibilità degli assegni percepiti dall'appellante a titolo di mantenimento della figlia, l'irripetibilità degli assegni maggiori percepiti dalla medesima appellante a titolo di mantenimento personale, nonché per sentir dichiarare che i predetti assegni, e quindi tutte le somme corrisposte dallo stesso alla ex moglie, Parte_1
, costituivano un indebito ex art. 2033 c.c. Chiedeva infine di condannare
[...] [...]
a corrispondergli tutte le somme predette, per un importo di euro Parte_1
136.000,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia ed equità, oltre interessi legali dalla data di loro percezione al saldo. 3 Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 4 novembre 2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'atto d'appello in considerazione della forte disparità reddituale e dell'età avanzata della parte ricorrente.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 10 ottobre 2024 è stato disposto che l'udienza del 21 novembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ritenuta la superiorità delle risorse dell' tenuto conto delle ragioni del venir meno Per_1
dell'unione matrimoniale e della durata della stessa nonché del contributo alla conduzione familiare fornito dalla , dedicatasi in via esclusiva alla cura della famiglia e della Pt_1
figlia, valutata altresì la condotta processuale di entrambi, in quanto inadempienti alle richieste giudiziali di deposito della documentazione fiscale dei redditi, ha riconosciuto all'appellante un assegno divorzile quantificato nell'importo di 150,00 euro mensili.
ha contestato la decisione ritenendo incongrua per difetto l'entità Parte_1
dell'assegno, censurando particolarmente l'inadeguatezza dell'importo (150,00 euro) con riguardo al contributo da lei fornito alla conduzione familiare, riconoscibile nell'onere di crescita e cura della figlia, affetta da patologia psichiatrica, su di lei gravato in via esclusiva e all'addebito della separazione accertato in capo al coniuge.
Di contro l'appellato ha dedotto, a smentita della condizione economica rappresentata dalla controparte, che successivamente alla sentenza impugnata, la aveva alienato Pt_1
a terzi la nuda proprietà dell'immobile di abitazione e che entrambi gli ex-coniugi avevano
4 alienato a terzi l'immobile in comproprietà, sito in Aprilia, via degli Ausoni, sino ad allora utilizzato come propria abitazione.
Circa il vissuto personale e di coppia ricostruibile dagli atti di entrambi i gradi di giudizio emerge quanto segue: le parti contraevano matrimonio nel 1964; adottavano nel 1972 la figlia (che Per_1
risulterà successivamente affetta da importante disturbo psichiatrico e deficit cognitivo); cessavano la convivenza coniugale nel 1983 e si separavano nel 1989 in forza di sentenza del Tribunale di Latina che dichiarava la separazione, addebitandola al marito e, tra l'altro, riconosceva alla , per lei stessa, un assegno di mantenimento pari a 2/10 Pt_1
dell'importo percepito dal coniuge a titolo di pensione. Con la sentenza di separazione veniva accertato che la non svolgeva né aveva svolto in costanza di convivenza Pt_1
coniugale attività di lavoro diverso da quello casalingo.
Successivamente alla separazione la , all'epoca ultracinquantenne, ha continuato Pt_1
a occuparsi della figlia, all'epoca ancora minorenne, e non ha avuto altre fonti di reddito rispetto all'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge.
L' già in pensione all'epoca della separazione, costituiva un nuovo nucleo Per_1
familiare.
La figlia contraeva matrimonio nel 2016 e costituiva un proprio nucleo familiare Per_1
con il coniuge e una figlia avuta da una precedente relazione.
Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione:
La , già proprietaria della ex-casa familiare sita in Aprilia, a lei assegnata in sede di Pt_1
separazione, nonché comproprietaria con il coniuge di un immobile, anch'esso sito in
Aprilia e destinato dall' a propria abitazione successivamente alla separazione, nel Per_1
corso del presente grado di giudizio, nel settembre 2022, ha alienato a terzi la nuda proprietà della casa di abitazione, ricavandone un corrispettivo di 50.000,00 euro;
unitamente all'ex- coniuge, il 31 luglio 2024, ha poi venduto l'immobile in comproprietà ricavandone, per la sua quota, un corrispettivo pari a 62.500,00 euro.
Nulla ha documentato circa la percezione di un trattamento pensionistico, che verosimilmente avrebbe potuto ottenere sin dall'età di 65 anni, né ha depositato, anche nel
5 presente grado di giudizio, i documenti richiesti dalla Corte a integrazione dell'istruttoria svoltasi in primo grado.
L' ha documentato di percepire emolumenti pensionistici pari all'importo netto Per_1
di circa 2.150,00 euro mensili (dato ricavato dagli estratti del conto corrente bancario relativi all'anno 2016); ha altresì dichiarato in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non sostenere oneri per abitazione, beneficiando a tal fine di un immobile di proprietà del figlio della propria convivente;
vale per lui quanto sopra riportato in ordine alla vendita dell'immobile in comproprietà con la ex-coniuge; anch'egli, infine, depositando unicamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non ha compiutamente adempiuto all'onere di integrazione istruttoria imposto dalla Corte.
Alla stregua dei superiori elementi la Corte deve in particolare valorizzare il comportamento processuale inadempiente dell'appellante, la quale, contestando la decisione di primo grado per ottenere l'aumento dell'assegno, aveva l'onere prioritario di sanare le lacune istruttorie a lei riconducibili, già evidenziate dal tribunale, al fine di fornire i riscontri che avrebbero consentito alla Corte una cognizione completa della sua situazione economica e, conseguentemente, l'eventuale inadeguatezza della statuizione impugnata.
Ciò non essendo avvenuto, l'importo riconosciuto dal primo giudice va ritenuto adeguato e congruo rispetto alle risorse nella disponibilità pregressa e attuale delle parti così come riscontrata.
Per effetto del rigetto dell'appello deve escludersi l'esame dell'appello incidentale proposto dall' in quanto condizionato all'eventuale opposta decisione di accoglimento Per_1
dell'appello principale.
La particolarità della situazione concreta oggetto di esame, data dall'età molto avanzata delle parti unitamente alla modestia del valore della controversia, giustificano la compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la
6 stessa impugnazione, salvi gli effetti dell'eventuale ammissione della parte al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1053/2022 così CP_1
provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale proposto dall' Per_1
-compensa tra le parti le spese processuali del presente grado;
-dà atto che sussistono i presupposti perché versi l'ulteriore Pt_1 Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, salvi gli effetti dell'eventuale ammissione della parte al gratuito patrocinio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Anna Maria PAGLIARI
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