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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 8079 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
SA ER e e con loro elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio legale SA Striano, sito in via Irlanda P.co Anfiteatro, scala
F. S. Maria C.V.
-appellante-
e
( già , in persona del rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 53
-appellata- nonché
CP_4
-appellato contumace-
1 OGGETTO: appello avverso sent. n. 2083/2019 GdP di Santa Maria Capua
Vetere dep. 08.03.2018
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza in oggetto, con la quale il GdP
[...] di Santa Maria C.V. accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni dalla stessa promossa nei confronti dell' e del sig. Controparte_3 CP_4
In particolare, l'appellante ha contestato il capo della sentenza relativo alla
[...] quantificazione del danno, deducendo un'errata valutazione degli elementi probatori.
Si costituiva la contestando l'appello e concludendo per Controparte_5 la conferma della sentenza impugnata.
Il nonostante la regolarità della notifica, restava contumace. CP_6
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 27.05.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.c.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 cpc, sollevata da parte appellata, in quanto dall'atto introduttivo si evince chiaramente che la parte della sentenza impugnata
è quella relativa al quantum e che le motivazioni poste a fondamento dell'impugnativa vertono sull'errata valutazione degli elementi istruttori.
Ciò premesso, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: l'appellante conveniva in giudizio, innanzi al GdP di Santa Maria Capua Vetere, n.q. di cessionario del credito di , e l' Parte_2 CP_6 Controparte_3 per sentirli condannare, in solido, al risarcimento per i danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29.09.14. Instauratosi il contraddittorio, si
2 costituiva la compagnia assicuratrice, che impugnava tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito. Istruita la causa, attraverso l'escussione di un teste e l'espletamento di ctu, il GdP definiva il giudizio con sentenza n. 2083/19, con la quale accoglieva parzialmente la domanda, riducendo il quantum alla somma di euro 3.000,00 in favore dell'attore. La Parte_1 proponeva appello per la differenza tra quanto richiesto e quanto liquidato. In particolare, secondo parte appellante, il GdP non avrebbe tenuto debitamente conto della fattura depositata, in cui venivano indicati analiticamente i pezzi di ricambio sostituiti, le lavorazioni eseguite, le ore di manodopera occorse, i materiali di uso e consumo, nonché lo smaltimento rifiuti, il tutto in conformità del prezziario in vigore per le autocarrozzerie nel 2014. Secondo la tesi di parte appellante, la fattura avrebbe un valore di verso nel caso, come quello in esame, in cui ad agire non sarebbe il danneggiato, ma il cessionario del credito, anche alla luce del contenuto dispositivo di cui all'art. 149 bis del codice delle
Assicurazioni private, denominato “trasparenza delle procedure di risarcimento”, secondo cui “in caso di cessione del credito derivante dal diritto di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della l. 122/92, che ha eseguito le riparazioni”.
In realtà, codesto giudicante ritiene che la norma richiamata non escluda la necessità di dimostrare il nesso tra i danni oggetto di fattura e il sinistro, per cui la fattura di per sé, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non ha valore probatorio pieno, soprattutto se vi è contestazione sulla compatibilità dei danni di cui si chiede il ristoro e la dinamica del sinistro.
Ciò precisato, l'accoglimento dell'appello avrebbe richiesto l'accertamento della suddetta compatibilità, che, secondo quanto riferito dalla compagnia assicurativa, il ctu nominato in primo grado avrebbe ritenuto impossibile accertare.
La valutazione del motivo di appello richiederebbe la visione della ctu espletata in primo grado, del verbale di escussione del teste e della fattura, tutti documenti che non sono nella disponibilità del giudicante, tenuto conto della mancata
3 acquisizione del fascicolo d'ufficio e della mancata produzione dei fascicoli di parte di primo grado. Sul punto si precisa che, seppur il fascicolo di primo grado
è indicato nell'atto di appello come documento allegato, tuttavia non vi è prova dell'avvenuto deposito.
In ogni caso, codesto giudicante, dando atto dell'impossibilità di acquisire il fascicolo d'ufficio, ha concesso termine alle parti per la sua ricostruzione e nulla
è stato depositato.
La Suprema Corte ha chiarito che <Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale>> (Cass.
Sez. 3, Ord. n. 6645 del 13/03/2024); inoltre <<In mancanza di reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado il giudice d'appello - salvo il caso che i fatti processuali del giudizio di primo grado siano pacifici - deve concedere un termine per la sua ricostruzione e l'omissione di un tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione per cassazione in quanto comportante la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 19142 del 29/09/2005).
Considerato che, nel caso di specie, pur dando la possibilità alle parti di ricostruire il fascicolo d'ufficio nulla è stato depositato, in mancanza della documentazione precedentemente richiamata (fattura, verbale escussione teste, ctu) è preclusa la possibilità per codesto giudicante di valutare il motivo di gravame, per cui, dovendo decidere allo stato degli atti, l'appello non può che ritenersi inammissibile.
Vista l'impossibilità di acquisire il fascicolo di ufficio, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese.
PQM
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
spese compensate
Così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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