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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 326/2024
Oggi 18/09/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. Parte_1
FINO GIANLUIGI
Per l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. FINO GIANLUIGI Parte_1
Per E_
, l'avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO
[...]
Per nessuno compare RT
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
L'avv. Pederneschi evidenzia che dall'importo indicato nel foglio di precisazione delle conclusioni (euro 359.842,39) deve essere detratto quello di euro 29.764,20 indicato nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 18/09/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 326/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Fino Gianluigi e Luigi Del Casale
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fino Parte_1 C.F._1
Gianluigi e Luigi Del Casale
- parte attrice - nei confronti di:
E_
(C.F. ), mandante di
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il NT P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Pederneschi Luca Mario
- parte convenuta -
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sardi Renato RT P.IVA_4
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 16/2024 (R.G. 2491/2023), emesso dal Tribunale di Cremona in data
5-9.01.2024 e notificato in data 11.1.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa. E ancora, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona in favore di quello di Mantova con conseguente revoca del decreto opposto.Nel merito:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2024 (R.G. 2491/2023), emesso dal Tribunale di Cremona in data
5-9.01.2024 stante la sua nullità e/o annullabilità per l'insussistenza dei presupposti documentali per la sua concessione;
2. accertare e dichiarare nullo ed illegittimo e, comunque, revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni diffusamente illustrate nella narrativa e per l'effetto sancire che gli opponenti nulla devono corrispondere alla Banca opposta in relazione ai rapporti de quibus;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della garanzia rilasciata dal Sig. e, per l'effetto, revocare la stessa con qualsiasi statuizione anche di Pt_1 inopponibilità del relativo negozio…Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte convenuta: “accogliere in via pregiudiziale e/o preliminare l'istanza di estromissione dal presente giudizio per quanto dedotto in atti;
ed all'uopo assumere ogni provvedimento necessario e utile. Ove e denegatamente l'istanza di estromissione venisse reietta, sempre in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla relativa chiamata in giudizio, e, conseguentemente, dichiarare la irritualità della opposizione al decreto ingiuntivo n.16/2024 proposta. Con conseguente declaratoria di ogni utile e necessario provvedimento in ordine al giudizio di opposizione radicato;
sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.16/2024 –
R.G.2491/2023 ex art. 648 c.p.c. sussistendone i motivi di fatto e di diritto;
quindi, ove fosse necessario trattare nel merito la causa per quanto riguarda
[...]
, già E_ Controparte_4
in via principale respingere l'opposizione e confermare il decreto
[...] ingiuntivo n.16/2024; sempre nel merito ma in via subordinata e solo nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.16/2024, accertare e dichiarare che Parte_1
P.IVA ed il garante fideiussore sig. C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1
, sono debitori verso C.F._1 E_
, già ed ora
[...] Controparte_4 di a seguito di atto di cessione di crediti, ai sensi e per gli effetti di cui RT all'art.58 del Decreto Legislativo del 01/09/1993 n.385 (T.U.B.) concluso in data
18/12/2024 con della somma di € Controparte_5
359.842,39# e per l'effetto condannarli al pagamento della somma medesima in favore di oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e comunque: accertare e RT dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di fideiussione del 22/03/2013 per quanto attiene agli effetti di garanzia del credito per cui si discute anche nella non creduta e denegata ipotesi di accertata nullità relativa delle clausole nn.5 e 6 dei contratti di fideiussione medesimi;
e dunque e per l'effetto accertare e dichiarare che in forza dei contratti di fideiussione del 22/03/2013 il sig. C.F. si è Parte_1 C.F._1 costituito garante della società P.IVA fino Parte_1 P.IVA_1 alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00#, e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. C.F. è chiamato a rifondere al soggetto titolare Parte_1 C.F._1 del credito la somma di € 359.842,39# quale soggetto terzo datore di garanzia fideiussoria ai sensi dei contratti di fideiussione del 22/03/2013. Oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria…Vinte le spese di giudizio anche di opposizione”
Per parte intervenuta: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla relativa chiamata in giudizio, e, conseguentemente, dichiarare la irritualità della opposizione al decreto ingiuntivo n.16/2024 proposta. Con conseguente declaratoria di ogni utile e necessario provvedimento in ordine al giudizio di opposizione radicato. In via principale nel merito: respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.16/2024 a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria nel merito via RT subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.16/2024, accertare e dichiarare che ed il garante fideiussore sig. , Parte_1 Parte_1 sono debitori verso la cessionaria , della somma di € 359.842,39# e per RT
l'effetto condannarli al pagamento della somma medesima oltre interessi a favore della cessionaria;
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti RT di fideiussione del 22/03/2013 per quanto attiene agli effetti di garanzia del credito per cui si discute anche nella non creduta e denegata ipotesi di accertata nullità relativa delle clausole n. 5 e n. 6 dei contratti di fideiussione medesimi;
e dunque e per l'effetto accertare e dichiarare che in forza dei contratti di fideiussione del 22/03/2013 il sig. si Parte_1
è costituito garante della società fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 480.000,00#, e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è chiamato a rifondere al soggetto titolare del credito la somma di € 359.842,39# quale soggetto terzo datore di garanzia fideiussoria ai sensi dei contratti di fideiussione del
22/03/2013, oltre interessi ex lege;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e il sig. proponevano opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante di E_ [...]
con il quale veniva ingiunto il NT pagamento della somma capitale di euro 359.842,39, in ragione del debito contratto dalla persona giuridica;
debito riconducibile alla stipulazione di due contratti di conto corrente e di un contratto di mutuo e garantito dalla persona fisica mediante la sottoscrizione di un negozio fideiussorio.
Gli attori deducevano:
- “l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona, laddove le parti nell'ambito dei contratti per cui è causa hanno devoluto la competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, luogo in cui la banca allora stipulante aveva la propria sede legale. Ed infatti, come si evince dalla stessa documentazione depositata da controparte, nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti queste ultime prevedevano, tra l'altro, che: […] per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico
Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della Banca” (cfr. doc. 4, pag. 18 e pag. 19 - doc. 5, pag. 12 di controparte) ove per “ ivi si intendeva CP_1 la con sede legale in Castel Controparte_4
Goffredo (MN), via Goito n. 2”;
- che “la a fondamento del ricorso monitorio si e limitata a produrre: (i) copia dei CP_1 contratti di conto corrente da cui trarrebbe origine la presunta esposizione debitoria e la mera certificazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993; (ii) copia del contratto di mutuo chirografario n. 926401/51. Le odierne opponenti intendono disconoscere la conformità agli originali delle predette copie ex art. 2719 c.c., e precisamente quelli identificati come allegati n. 4 – 5 e 10 prodotti da controparte”;
- che “controparte ha inutilmente duplicato i costi relativi alle spese legali laddove, come dalla stessa rilevato nell'ambito del ricorso per ingiunzione per cui e causa, già in data
22.12.2023 notificava alle odierne opponenti, quali garanti della BMC Gomme s.r.l., il decreto ingiuntivo n. 1008/2023 in relazione al quale pende dinanzi all'intestato Tribunale
(Sez. I), un giudizio di opposizione”;
- che “il contratto di finanziamento, e la provvista generata dalle aperture di credito, per cui e causa sono stati concessi: 1) in assenza della traditio, quale condizione necessaria per la configurazione di un mutuo;
2) in virtù di un motivo illecito poiché le somme sono state utilizzate per ripianare debiti pregressi di BMC non garantiti;
3) in violazione dei principi di correttezza e buona fede ed in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume, laddove i rapporti sono stati instaurati allorquando la BMC Gomme s.r.l., vera ed unica beneficiaria del finanziamento, versava in una evidente crisi finanziaria…eccepisce la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 926401, per inesistenza di causa, quale elemento necessario per la validità dei contratti medesimi. L'odierna opposta, infatti, ha concesso detto finanziamento con il solo scopo di sostituire un debito privo di garanzia contratto dalla BMC, con uno garantito dalla fideiussione rilasciata dall'AU di e Parte_1
BMC, Sig. , nonché dalla possibilità di aggredire gli immobili di proprietà Parte_1 della . In particolare, corre l'obbligo di rilevare che la somma di cui al mutuo de Parte_1 quo non è mai entrata a far parte del patrimonio della Società esponente, laddove il relativo importo è stato utilizzato che ridurre una precedente esposizione debitoria. In buona sostanza, la ha concesso il finanziamento n. 030/929543 con il solo fine di CP_1 ripianare lo scoperto del c.c. (non garantito) che presentava un saldo negativo, sostituendolo con uno garantito”;
- nel paragrafo denominato “sull'applicazione di tassi ultralegali: condizioni peggiorative”, che “la ha applicato condizioni peggiorative in violazione dei requisiti richiesti ex CP_1 lege. Infatti, i tassi applicati in costanza dei rapporti contrattuali per cui e causa, non sono stati approvati per iscritto (successivamente) nelle loro variazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1284 c.c. e dal TUB. Le comunicazioni previste dall'art. 118 TUB, infatti, non possono surrogare la forma scritta per la pattuizione del tasso ultralegale ex art. 1284
c.c. e la sua determinabilità ex art. 1346 c.c.. Ne può trovare applicazione l'art. 117 TUB in quanto i criteri di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. spiegano effetto solo in quanto essi siano operanti alla data di conclusione dello stesso, poiché solo in tale caso può presumersi che le parti abbiano inteso farvi riferimento, non esprimendo una diversa volontà, volendone gli effetti”;
- nel paragrafo denominato “sull'illegittimità degli interessi applicati dalla banca: piano di ammortamento alla francese e capitalizzazione composta”, che “dall'analisi del contratto di mutuo de quo emerge che la ha previsto e convenuto tassi a “capitalizzazione CP_1 composta, laddove indica un tasso nominale annuo e prevede un piano di ammortamento alla francese. Tale modalità di ammortamento implica l'applicazione del regime matematico della “capitalizzazione composta” e, conseguentemente, l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto, con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c.”;
- l'errata indicazione del TAEG. “Relativamente all'operazione in analisi, il
TAEG…sembra superiore rispetto a quello indicato nel contratto e nel documento di sintesi. Pertanto, il TAEG previsto contrattualmente risulta inferiore alla percentuale prevista dall'art. 117 TUB comma 8 e per tale motivo, in base a quanto stabilito dal citato articolo, l'intestato Tribunale non potrà che dichiarare nulli i contratti per cui e causa in quanto difforme ai dettami previsti della normativa di riferimento”;
- nel paragrafo denominato “sulla commissione di massimo scoperto sul c/c”, che “nel corso del presente giudizio, occorrerà verificare se la Commissione di Massimo Scoperto sia stata concordata, anche perché, prima facie, non risulterebbero pattuizioni della stessa nelle forme prescritte dalla legge, né di essa sarebbe stato fatto riferimento nelle NUB…Va rilevato che l'indicazione sui contratti bancari, della mera percentuale di calcolo (come risulta dai documenti di parte convenuta) non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 c.c. Ne consegue la nullità di detta clausola…La clausola contenente l'obbligo, posto a carico del correntista, di pagare la commissione di massimo scoperto e nulla per mancanza di causa poiché tale voce di addebito si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”; - la “nullità della fideiussione perché redatta in violazione della normativa antitrust”.
Alla stregua di quanto evidenziato, e il sig. Parte_1 Pt_1 chiedevano l'accoglimento delle domande sopraccitate.
[...]
Si costituiva in giudizio E_
, mandante di la
[...] NT quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
Interveniva nel giudizio cessionaria del diritto di credito vantato RT da , la quale si riportava E_ alle deduzioni effettuate dalla convenuta.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che, dopo la celebrazione dell'udienza del 15.10.2024, le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo.
Di talché la causa può essere decisa nel merito.
Tenuto conto delle deduzioni attoree, si osserva che:
1) deve essere rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione, le parti avrebbero attribuito al foro di
Mantova la competenza esclusiva a decidere ogni controversia originata dai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria. La tesi è infondata. Invero, nei contratti richiamati dagli attori (“doc. 4, pag. 18 e pag. 19 - doc. 5, pag. 12 di controparte”) si legge: “per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'autorità giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca”. Dall'esame della clausola emerge che i contraenti hanno voluto aggiungere un ulteriore foro di competenza a quelli previsti dalla legge. Le parti, nell'ipotesi in cui avessero voluto escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, avrebbero utilizzato il sintagma “è competente esclusivamente” o comunque avrebbero manifestato chiaramente il proposito (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, ord. n. 21010 del 2/10/2020 secondo cui: “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa”).
A ciò si aggiunga che “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”
(cfr. Cass. Civ., Sez 6 – 3 ord. n. 26910 del 26.11.2020). Nel caso di specie non vi è alcuna deduzione basata sui criteri previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c.;
2) diversamente da quanto eccepito nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., non sussiste alcuna nullità della procura conferita da
[...]
Sul Controparte_6 punto è sufficiente osservare che nel negozio del 7.12.2017 si legge: “il sottoscritto
[...]
nella suddetta qualità, e in nome e per conto della con il presente atto Pt_2 CP_1 conferisce procura speciale alla società Bcc Gestione Crediti - Società per la gestione di crediti – s.p.a…conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale: - la gestione ed il recupero dei crediti e delle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare, l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine nei confronti di tutti i soggetti a qualsiasi titolo obbligati nei confronti della Banca quali, a solo titolo esemplificativo, debitori principali, fideiussori, anche sussidiari, terzi datori di pegno e di ipoteca”. Dall'esame del negozio emerge che abbia E_ attribuito a il potere di NT
“gestire” e “recuperare” ogni credito di sua proprietà.
Considerato che
, alla data di deposito del ricorso monitorio, il credito oggetto del procedimento era di proprietà di
[...]
, che è il “debitore E_ Parte_1 principale” e che il sig. è il “fideiussore” di Parte_1 Parte_1 ha correttamente instaurato NT il giudizio in nome e per conto della mandante;
3) il disconoscimento effettuato ex art. 2719 c.c. è privo di rilevanza giuridica, in quanto e il sig. non hanno specificato quali elementi Parte_1 Parte_1 dei documenti prodotti telematicamente differiscano da quelli cartacei (cfr. Cass. Civ. Sez.
5, sent. n. 16557 del 20/6/2019 secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”);
4) l'eccezione relativa all'abusivo frazionamento del credito è manifestamente infondata, giacché il diritto di credito posto a fondamento della richiesta d'ingiunzione oggetto del decreto ingiuntivo n. 1008/2023 – Tribunale di Cremona non è riconducibile all'esecuzione di alcun contratto prodotto dalla convenuta in questo procedimento e interessa anche un terzo soggetto. Di talché il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1008/2023 – Tribunale di Cremona non riguarda i negozi fondanti il decreto ingiuntivo n.
16/2024 – Tribunale di Cremona, coinvolge soggetti ulteriori rispetto a quelli presenti in questo giudizio, presuppone la valutazione di differenti fatti costitutivi e non può generare alcun contrasto di giudicati;
5) diversamente da quanto asserito nell'atto di citazione, dall'analisi del documento attoreo n. 6 emerge che l'importo mutuato è stato trasferito sul conto corrente intestato a
[...]
La massa monetaria non è stata utilizzata per estinguere un debito Parte_1 della BMC Gomme s.r.l. ma per diminuire l'esposizione debitoria dell'attrice collegata all'esecuzione di un rapporto di conto corrente. In un ordinamento in cui vige il principio di autoresponsabilità e di libera iniziativa economica, è meritevole di tutela l'operazione finanziaria finalizzata alla razionalizzazione del debito mediante una ridistribuzione nel tempo delle somme da pagare. Invero, il soggetto che si trovi nell'impossibilità di corrispondere immediatamente una certa massa monetaria a un istituto di credito, e che, quindi, verosimilmente, sia tenuto a pagare rilevanti interessi moratori, ha certamente un concreto interesse alla stipulazione di un contratto di mutuo a un tasso corrispettivo minore rispetto a quello moratorio e a impiegare la somma mutuata per estinguere delle obbligazioni gravose. È opportuno precisare che il contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, si perfeziona, non solo mediante la consegna delle cose al mutuatario, ma anche attraverso il conseguimento da parte dello stesso della materiale disponibilità dei beni. Nel caso di specie, il doc. n. 6 di parte attrice dimostra l'effettiva erogazione dell'importo mutuato e l'allegazione relativa all'estinzione dei pregressi debiti prova il conseguimento della materiale disponibilità della somma;
6) il trasferimento di denaro effettuato da in favore di BMC Parte_1
Gomme s.r.l., oltre a essere una circostanza allegata in modo manifestamente generico, costituisce una scelta imputabile esclusivamente all'attrice. Verosimilmente la scelta è stata compiuta, in quanto il sig. era il legale rappresentante e proprietario delle Parte_1 quote delle predette persone giuridiche, l'azione imprenditoriale delle società era caratterizzata da sinergia e aveva garantito l'adempimento Parte_1 delle obbligazioni assunte da BMC Gomme s.r.l., sicché aveva un interesse diretto all'estinzione dei debiti contratti dalla persona garantita;
7) sono manifestamente generiche tutte le doglianze formulate nel paragrafo denominato
“sull'applicazione di tassi ultralegali: condizioni peggiorative”. Gli attori non hanno allegato alcuna specifica circostanza, non hanno richiamato alcuna clausola contrattuale e non hanno esposto alcun dato. Neppure è indicato il rapporto negoziale oggetto delle generiche doglianze. È opportuno sottolineare che il giudice deve comprendere i fatti costitutivi della pretesa esaminando gli atti introduttivi del giudizio, senza dovere ricercare le circostanze rilevanti al fine del decidere nei documenti depositati. Ragionare diversamente annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato;
8) sono manifestamente generiche le doglianze formulate nel paragrafo denominato
“sull'illegittimità degli interessi applicati dalla banca: piano di ammortamento alla francese e capitalizzazione composta”. È opportuno sottolineare comunque che: a) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(cfr. Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 15130 del 29.5.2024); b) il piano di ammortamento del contratto di mutuo costruito “alla francese” non nasconde alcun fenomeno anatocistico illegittimo. Gli interessi che non possono produrre interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. sono quelli “scaduti” e non quelli semplicemente pattuiti in un contratto. L'utilizzo dell'aggettivo “scaduti” è espressione di una precisa scelta legislativa che, circoscrivendo la rilevanza della disposizione sopraccitata esclusivamente ad ipotesi in cui sussistono interessi esigibili, persegue lo scopo di tutelare il debitore e di equilibrare le prestazioni contrattuali nella fase patologica del rapporto, impedendo una crescita esponenziale del debito attraverso la capitalizzazione degli interessi e la produzione di interessi sulla somma capitalizzata. Nell'ipotesi in cui gli interessi siano solamente pattuiti, l'art. 1283 c.c. non può trovare applicazione, in quanto è mancante un presupposto previsto dalla legge e non sussiste alcuna motivazione in virtù della quale sia necessario operare un'interpretazione estensiva o analogica della norma, poiché il debitore ha liberamente concordato con l'istituto di credito l'ammontare degli interessi da corrispondere ed è già tutelato da eccessive o illegittime pretese di quest'ultimo dalla disciplina prevista in tema d'usura. È irrilevante comprendere quale sia procedimento algebrico di determinazione della quota d'interesse delle singole rate poiché l'ammontare individuato è uno e uno soltanto e per le parti interessate il risultato ottenuto dall'operazione non produce alcun effetto differente rispetto a quello derivante dall'espressa indicazione numerica di quel risultato (è indifferente che la quota d'interesse sia indicata con il numero x ovvero che x sia il risultato di un'operazione algebrica). In conclusione, è da escludersi che la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. possa applicarsi al piano di ammortamento alla francese, considerata l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto;
9) l'eccezione di “nullità” dei contratti per erronea indicazione del TAEG deve essere rigettata per manifesta genericità dell'asserzione, poiché e Parte_1 il sig. non hanno allegato alcuna specifica circostanza, non hanno indicato il Parte_1
TAEG presente nel contratto né quello ipoteticamente corretto, non hanno esposto il procedimento algebrico utilizzato al fine accertare l'asserita ignota difformità e non hanno specificato le voci di spesa prese in considerazione nella sconosciuta operazione di confronto;
10) sono manifestamente generiche tutte le doglianze formulate nel paragrafo denominato
“sulla commissione di massimo scoperto sul c/c”. Gli attori non hanno allegato alcuna specifica circostanza, non hanno richiamato alcuna clausola contrattuale e non hanno esposto alcun dato. Neppure è indicato il rapporto negoziale oggetto delle generiche doglianze. Le asserzioni sono anche contradditorie, giacché sussiste incompatibilità logica tra l'asserzione relativa all'omessa pattuizione di una clausola e quella relativa alla pattuizione di una clausola di contenuto indeterminato. Il giudice ha il dovere di valutare la fondatezza di una pretesa in rapporto ai fatti costitutivi allegati dalla parte e non ha il potere di disporre degli accertamenti generici finalizzati a ricercare la sussistenza di ipotetici profili di illegittimità nello svolgimento del rapporto contrattuale. Gli attori non sostengono alcuna specifica tesi e non avanzano alcuna specifica pretesa. Le richieste formulate sulla base di considerazioni di carattere generico, su ipotesi o dubbi non possono essere accolte e neppure possono legittimare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio;
11) deve essere rigettata la doglianza relativa all'invalidità del negozio fideiussorio, stante l'inserimento nel testo contrattuale di alcune clausole di contenuto conforme a quelle predisposte dall'ABI, che costituiscono manifestazione di un illegittimo accordo anticoncorrenziale.
In primo luogo, il sig. sul quale cui grava l'onere di provare l'esistenza Parte_1 dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole oggetto dell'intesa, non ha prodotto in giudizio il citato schema ABI né l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia. È, pertanto, indimostrata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole di cui al negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI;
In secondo luogo, nel caso in cui la parte avesse provato la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole del negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI, il negozio stipulato non sarebbe totalmente nullo. Infatti, le parti, nella circostanza in cui avessero conosciuto la nullità delle pattuizioni, avrebbero comunque concluso l'accordo, poiché lo stesso era finalizzato esclusivamente a incrementare la tutela dell'istituto bancario in rapporto al rischio d'insolvenza della società Parte_1
.
[...]
In terzo luogo, qualora la fideiussione sia prestata – come nella presente fattispecie – senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. si verifica nell'ipotesi in cui il creditore, entro il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale ovvero contro i fideiussori (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord.
n. 24296 del 16/10/2017 secondo cui: “giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia.
Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no.
La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario. La menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore. Com'è noto, infatti, il fideiussore è obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Sez. 3, Sentenza
n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995, Rv. 493165;
Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del
06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza, possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta,
a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”). Nel caso di specie, la natura dell'istanza che la creditrice doveva rivolgere al sig. Parte_1
è stata prevista dagli interessati, in quanto l'art. 5 del negozio fideiussorio prevede espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. In estrema sintesi i contraenti hanno stabilito che la finalità di conoscenza evidenziata dalla Suprema Corte di Cassazione doveva essere raggiunta mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell'istituto di credito. L'obbligazione garantita dal sig. è scaduta in data 23.6.2023 (cfr. doc. n. 13 ricorso Parte_1 monitorio). Nel caso in cui la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” fosse invalida e dovesse applicarsi la disciplina prevista dalla legge in tema di decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, la richiesta di pagamento ricevuta dall'attore nel mese di giugno 2023 e il deposito del ricorso monitorio del 14.12.2023 avrebbero impedito il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 13078 del 21.5.2008: “va per completezza di disamina rilevato che è senz'altro esatto - come affermato dalla ricorrente mediante il richiamo di Cass., n. 10574/2003 - che l'art. 1957 c.c., comma 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale. Epperò questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n.
7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s,u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Tale tesi va senz'altro condivisa. Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del selve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c. Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”).
Ciò detto, si rileva che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è riconducibile a tre differenti rapporti negoziali stipulati da Parte_1
Nello specifico l'importo di euro 171,89 è riconducibile all'esecuzione del contratto di conto corrente n. 14376, l'importo di euro 223.567,36 è riconducibile all'esecuzione del contratto di conto corrente n. 12015 e quello di euro 136.103,14 è riconducibile all'omessa restituzione della somma mutuata in data 14.12.2017. Il sig. ha garantito Parte_1
l'adempimento delle obbligazioni derivanti da siffatti negozi “sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 480.000,00”.
Il credito vantato dalla convenuta non è stato specificamente contestato ed è provato.
In merito al credito collegato ai negozi di conto corrente, la convenuta ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore dell'attore e siffatti documenti non sono stati oggetto di alcuna contestazione. Invero se l'istituto di credito può provare l'ammontare del credito originato da un rapporto di conto corrente dando evidenza dell'andamento del rapporto con decorrenza dall'inizio dello stesso, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto dal momento in cui non il saldo di conto corrente è pari a 0, è ovvio che l'istituto di credito possa anche dimostrare l'ammontare del credito originato da siffatto rapporto dando evidenza dell'andamento dello stesso con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore del correntista, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto da un momento meno favorevole rispetto al momento del saldo 0.
In merito al credito originato dal negozio di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposta, attrice sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete agli opponenti, convenuti sostanziali, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”). Nel caso di specie la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio il documento n. 10 del ricorso monitorio. La questione relativa all'effettiva corresponsione della somma mutuata è stata trattata al punto 5) e la scadenza del termine di restituzione della massa monetaria, oltre a costituire una circostanza non contestata, è dimostrata dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al documento n. 13 del fascicolo monitorio. A fronte della prova del trasferimento della somma mutuata e dell'allegazione della convenuta in merito all'altrui inadempimento – inadempimento consistente nell'omessa restituzione della somma mutuata maggiorata degli interessi pattuiti e delle spese concordate – era onere dell'attrice dimostrare il corretto adempimento delle prestazioni. e il sig. non hanno allegato Parte_1 Parte_1
l'esistenza di alcun pagamento né hanno rappresentato che l'inadempimento origina da impossibilità della prestazione.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. la convenuta ha allegato l'intervenuta riscossione della somma di euro
29.764,20. Di talché e il sig. devono essere Parte_1 Parte_1 condannati a corrispondere a cessionaria del diritto di credito RT originariamente spettante a E_ [
, la somma di euro 330.078,19 (euro 359.842,39 – euro 29.764,20), oltre
[...] interessi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data del
24.6.2023, giorno successivo alla scadenza delle obbligazioni, sino al saldo.
Le questioni non dedotte dalle parti negli atti introduttivi del giudizio o nelle memorie n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. non devono essere esaminate dal giudicante, il quale è tenuto a rilevare d'ufficio esclusivamente le questioni emergenti dagli atti del processo e non quelle che presuppongo il compimento di accertamenti istruttori ovvero l'approfondita analisi della documentazione depositata nel procedimento al fine di ricercare l'esistenza di collegamenti tra le pretese formulate dalle parti e il contenuto dei documenti. Nello specifico, si rileva che la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. è finalizzata “a replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti” e a “proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria n 1)” e non ad avanzare nuove doglianze che potevano e dovevano essere avanzate nell'atto introduttivo del giudizio. Di talché, la doglianza attorea, avanzata per la prima volta nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., secondo cui nel rapporto di conto corrente n. 12015
“l' opposto ha capitalizzato gli interessi secondo una periodicità non conforme alla CP_7 legislazione vigente tempo per tempo”, oltre ad essere generica, perché sostanzialmente rinvia a un documento, è inammissibile per tardività.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le altre questioni prospettate dalla convenuta e dall'intervenuta sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'infondatezza dell'opposizione alla data di notificazione dell'atto di citazione.
Le spese di lite tra gli attori e parte intervenuta sono interamente compensate, poiché la cessione del diritto di credito nelle more del procedimento non può aggravare la posizione processuale del soggetto ceduto, il quale non ha potere di interferire nella cessione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e il sig. in solido tra loro, a Parte_1 Parte_1 corrispondere a la somma di euro 330.078,19, oltre interessi, nella RT misura del tasso legale, dalla data del 24.6.2023 sino al saldo.
- condanna e il sig. alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_1 di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano, tenuto conto della fase monitoria, in euro 634,00 per spese esenti e in euro 18.780,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra gli attori e l'intervenuta.
Cremona, 18/09/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 326/2024
Oggi 18/09/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. Parte_1
FINO GIANLUIGI
Per l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. FINO GIANLUIGI Parte_1
Per E_
, l'avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO
[...]
Per nessuno compare RT
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
L'avv. Pederneschi evidenzia che dall'importo indicato nel foglio di precisazione delle conclusioni (euro 359.842,39) deve essere detratto quello di euro 29.764,20 indicato nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 18/09/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 326/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Fino Gianluigi e Luigi Del Casale
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fino Parte_1 C.F._1
Gianluigi e Luigi Del Casale
- parte attrice - nei confronti di:
E_
(C.F. ), mandante di
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il NT P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Pederneschi Luca Mario
- parte convenuta -
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sardi Renato RT P.IVA_4
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 16/2024 (R.G. 2491/2023), emesso dal Tribunale di Cremona in data
5-9.01.2024 e notificato in data 11.1.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa. E ancora, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona in favore di quello di Mantova con conseguente revoca del decreto opposto.Nel merito:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2024 (R.G. 2491/2023), emesso dal Tribunale di Cremona in data
5-9.01.2024 stante la sua nullità e/o annullabilità per l'insussistenza dei presupposti documentali per la sua concessione;
2. accertare e dichiarare nullo ed illegittimo e, comunque, revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni diffusamente illustrate nella narrativa e per l'effetto sancire che gli opponenti nulla devono corrispondere alla Banca opposta in relazione ai rapporti de quibus;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della garanzia rilasciata dal Sig. e, per l'effetto, revocare la stessa con qualsiasi statuizione anche di Pt_1 inopponibilità del relativo negozio…Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte convenuta: “accogliere in via pregiudiziale e/o preliminare l'istanza di estromissione dal presente giudizio per quanto dedotto in atti;
ed all'uopo assumere ogni provvedimento necessario e utile. Ove e denegatamente l'istanza di estromissione venisse reietta, sempre in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla relativa chiamata in giudizio, e, conseguentemente, dichiarare la irritualità della opposizione al decreto ingiuntivo n.16/2024 proposta. Con conseguente declaratoria di ogni utile e necessario provvedimento in ordine al giudizio di opposizione radicato;
sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.16/2024 –
R.G.2491/2023 ex art. 648 c.p.c. sussistendone i motivi di fatto e di diritto;
quindi, ove fosse necessario trattare nel merito la causa per quanto riguarda
[...]
, già E_ Controparte_4
in via principale respingere l'opposizione e confermare il decreto
[...] ingiuntivo n.16/2024; sempre nel merito ma in via subordinata e solo nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.16/2024, accertare e dichiarare che Parte_1
P.IVA ed il garante fideiussore sig. C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1
, sono debitori verso C.F._1 E_
, già ed ora
[...] Controparte_4 di a seguito di atto di cessione di crediti, ai sensi e per gli effetti di cui RT all'art.58 del Decreto Legislativo del 01/09/1993 n.385 (T.U.B.) concluso in data
18/12/2024 con della somma di € Controparte_5
359.842,39# e per l'effetto condannarli al pagamento della somma medesima in favore di oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e comunque: accertare e RT dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di fideiussione del 22/03/2013 per quanto attiene agli effetti di garanzia del credito per cui si discute anche nella non creduta e denegata ipotesi di accertata nullità relativa delle clausole nn.5 e 6 dei contratti di fideiussione medesimi;
e dunque e per l'effetto accertare e dichiarare che in forza dei contratti di fideiussione del 22/03/2013 il sig. C.F. si è Parte_1 C.F._1 costituito garante della società P.IVA fino Parte_1 P.IVA_1 alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00#, e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. C.F. è chiamato a rifondere al soggetto titolare Parte_1 C.F._1 del credito la somma di € 359.842,39# quale soggetto terzo datore di garanzia fideiussoria ai sensi dei contratti di fideiussione del 22/03/2013. Oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria…Vinte le spese di giudizio anche di opposizione”
Per parte intervenuta: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla relativa chiamata in giudizio, e, conseguentemente, dichiarare la irritualità della opposizione al decreto ingiuntivo n.16/2024 proposta. Con conseguente declaratoria di ogni utile e necessario provvedimento in ordine al giudizio di opposizione radicato. In via principale nel merito: respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.16/2024 a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria nel merito via RT subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.16/2024, accertare e dichiarare che ed il garante fideiussore sig. , Parte_1 Parte_1 sono debitori verso la cessionaria , della somma di € 359.842,39# e per RT
l'effetto condannarli al pagamento della somma medesima oltre interessi a favore della cessionaria;
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti RT di fideiussione del 22/03/2013 per quanto attiene agli effetti di garanzia del credito per cui si discute anche nella non creduta e denegata ipotesi di accertata nullità relativa delle clausole n. 5 e n. 6 dei contratti di fideiussione medesimi;
e dunque e per l'effetto accertare e dichiarare che in forza dei contratti di fideiussione del 22/03/2013 il sig. si Parte_1
è costituito garante della società fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 480.000,00#, e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è chiamato a rifondere al soggetto titolare del credito la somma di € 359.842,39# quale soggetto terzo datore di garanzia fideiussoria ai sensi dei contratti di fideiussione del
22/03/2013, oltre interessi ex lege;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e il sig. proponevano opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante di E_ [...]
con il quale veniva ingiunto il NT pagamento della somma capitale di euro 359.842,39, in ragione del debito contratto dalla persona giuridica;
debito riconducibile alla stipulazione di due contratti di conto corrente e di un contratto di mutuo e garantito dalla persona fisica mediante la sottoscrizione di un negozio fideiussorio.
Gli attori deducevano:
- “l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona, laddove le parti nell'ambito dei contratti per cui è causa hanno devoluto la competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, luogo in cui la banca allora stipulante aveva la propria sede legale. Ed infatti, come si evince dalla stessa documentazione depositata da controparte, nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti queste ultime prevedevano, tra l'altro, che: […] per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico
Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della Banca” (cfr. doc. 4, pag. 18 e pag. 19 - doc. 5, pag. 12 di controparte) ove per “ ivi si intendeva CP_1 la con sede legale in Castel Controparte_4
Goffredo (MN), via Goito n. 2”;
- che “la a fondamento del ricorso monitorio si e limitata a produrre: (i) copia dei CP_1 contratti di conto corrente da cui trarrebbe origine la presunta esposizione debitoria e la mera certificazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993; (ii) copia del contratto di mutuo chirografario n. 926401/51. Le odierne opponenti intendono disconoscere la conformità agli originali delle predette copie ex art. 2719 c.c., e precisamente quelli identificati come allegati n. 4 – 5 e 10 prodotti da controparte”;
- che “controparte ha inutilmente duplicato i costi relativi alle spese legali laddove, come dalla stessa rilevato nell'ambito del ricorso per ingiunzione per cui e causa, già in data
22.12.2023 notificava alle odierne opponenti, quali garanti della BMC Gomme s.r.l., il decreto ingiuntivo n. 1008/2023 in relazione al quale pende dinanzi all'intestato Tribunale
(Sez. I), un giudizio di opposizione”;
- che “il contratto di finanziamento, e la provvista generata dalle aperture di credito, per cui e causa sono stati concessi: 1) in assenza della traditio, quale condizione necessaria per la configurazione di un mutuo;
2) in virtù di un motivo illecito poiché le somme sono state utilizzate per ripianare debiti pregressi di BMC non garantiti;
3) in violazione dei principi di correttezza e buona fede ed in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume, laddove i rapporti sono stati instaurati allorquando la BMC Gomme s.r.l., vera ed unica beneficiaria del finanziamento, versava in una evidente crisi finanziaria…eccepisce la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 926401, per inesistenza di causa, quale elemento necessario per la validità dei contratti medesimi. L'odierna opposta, infatti, ha concesso detto finanziamento con il solo scopo di sostituire un debito privo di garanzia contratto dalla BMC, con uno garantito dalla fideiussione rilasciata dall'AU di e Parte_1
BMC, Sig. , nonché dalla possibilità di aggredire gli immobili di proprietà Parte_1 della . In particolare, corre l'obbligo di rilevare che la somma di cui al mutuo de Parte_1 quo non è mai entrata a far parte del patrimonio della Società esponente, laddove il relativo importo è stato utilizzato che ridurre una precedente esposizione debitoria. In buona sostanza, la ha concesso il finanziamento n. 030/929543 con il solo fine di CP_1 ripianare lo scoperto del c.c. (non garantito) che presentava un saldo negativo, sostituendolo con uno garantito”;
- nel paragrafo denominato “sull'applicazione di tassi ultralegali: condizioni peggiorative”, che “la ha applicato condizioni peggiorative in violazione dei requisiti richiesti ex CP_1 lege. Infatti, i tassi applicati in costanza dei rapporti contrattuali per cui e causa, non sono stati approvati per iscritto (successivamente) nelle loro variazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1284 c.c. e dal TUB. Le comunicazioni previste dall'art. 118 TUB, infatti, non possono surrogare la forma scritta per la pattuizione del tasso ultralegale ex art. 1284
c.c. e la sua determinabilità ex art. 1346 c.c.. Ne può trovare applicazione l'art. 117 TUB in quanto i criteri di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. spiegano effetto solo in quanto essi siano operanti alla data di conclusione dello stesso, poiché solo in tale caso può presumersi che le parti abbiano inteso farvi riferimento, non esprimendo una diversa volontà, volendone gli effetti”;
- nel paragrafo denominato “sull'illegittimità degli interessi applicati dalla banca: piano di ammortamento alla francese e capitalizzazione composta”, che “dall'analisi del contratto di mutuo de quo emerge che la ha previsto e convenuto tassi a “capitalizzazione CP_1 composta, laddove indica un tasso nominale annuo e prevede un piano di ammortamento alla francese. Tale modalità di ammortamento implica l'applicazione del regime matematico della “capitalizzazione composta” e, conseguentemente, l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto, con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c.”;
- l'errata indicazione del TAEG. “Relativamente all'operazione in analisi, il
TAEG…sembra superiore rispetto a quello indicato nel contratto e nel documento di sintesi. Pertanto, il TAEG previsto contrattualmente risulta inferiore alla percentuale prevista dall'art. 117 TUB comma 8 e per tale motivo, in base a quanto stabilito dal citato articolo, l'intestato Tribunale non potrà che dichiarare nulli i contratti per cui e causa in quanto difforme ai dettami previsti della normativa di riferimento”;
- nel paragrafo denominato “sulla commissione di massimo scoperto sul c/c”, che “nel corso del presente giudizio, occorrerà verificare se la Commissione di Massimo Scoperto sia stata concordata, anche perché, prima facie, non risulterebbero pattuizioni della stessa nelle forme prescritte dalla legge, né di essa sarebbe stato fatto riferimento nelle NUB…Va rilevato che l'indicazione sui contratti bancari, della mera percentuale di calcolo (come risulta dai documenti di parte convenuta) non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 c.c. Ne consegue la nullità di detta clausola…La clausola contenente l'obbligo, posto a carico del correntista, di pagare la commissione di massimo scoperto e nulla per mancanza di causa poiché tale voce di addebito si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”; - la “nullità della fideiussione perché redatta in violazione della normativa antitrust”.
Alla stregua di quanto evidenziato, e il sig. Parte_1 Pt_1 chiedevano l'accoglimento delle domande sopraccitate.
[...]
Si costituiva in giudizio E_
, mandante di la
[...] NT quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
Interveniva nel giudizio cessionaria del diritto di credito vantato RT da , la quale si riportava E_ alle deduzioni effettuate dalla convenuta.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che, dopo la celebrazione dell'udienza del 15.10.2024, le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo.
Di talché la causa può essere decisa nel merito.
Tenuto conto delle deduzioni attoree, si osserva che:
1) deve essere rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione, le parti avrebbero attribuito al foro di
Mantova la competenza esclusiva a decidere ogni controversia originata dai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria. La tesi è infondata. Invero, nei contratti richiamati dagli attori (“doc. 4, pag. 18 e pag. 19 - doc. 5, pag. 12 di controparte”) si legge: “per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'autorità giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca”. Dall'esame della clausola emerge che i contraenti hanno voluto aggiungere un ulteriore foro di competenza a quelli previsti dalla legge. Le parti, nell'ipotesi in cui avessero voluto escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, avrebbero utilizzato il sintagma “è competente esclusivamente” o comunque avrebbero manifestato chiaramente il proposito (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, ord. n. 21010 del 2/10/2020 secondo cui: “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa”).
A ciò si aggiunga che “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”
(cfr. Cass. Civ., Sez 6 – 3 ord. n. 26910 del 26.11.2020). Nel caso di specie non vi è alcuna deduzione basata sui criteri previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c.;
2) diversamente da quanto eccepito nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., non sussiste alcuna nullità della procura conferita da
[...]
Sul Controparte_6 punto è sufficiente osservare che nel negozio del 7.12.2017 si legge: “il sottoscritto
[...]
nella suddetta qualità, e in nome e per conto della con il presente atto Pt_2 CP_1 conferisce procura speciale alla società Bcc Gestione Crediti - Società per la gestione di crediti – s.p.a…conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale: - la gestione ed il recupero dei crediti e delle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare, l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine nei confronti di tutti i soggetti a qualsiasi titolo obbligati nei confronti della Banca quali, a solo titolo esemplificativo, debitori principali, fideiussori, anche sussidiari, terzi datori di pegno e di ipoteca”. Dall'esame del negozio emerge che abbia E_ attribuito a il potere di NT
“gestire” e “recuperare” ogni credito di sua proprietà.
Considerato che
, alla data di deposito del ricorso monitorio, il credito oggetto del procedimento era di proprietà di
[...]
, che è il “debitore E_ Parte_1 principale” e che il sig. è il “fideiussore” di Parte_1 Parte_1 ha correttamente instaurato NT il giudizio in nome e per conto della mandante;
3) il disconoscimento effettuato ex art. 2719 c.c. è privo di rilevanza giuridica, in quanto e il sig. non hanno specificato quali elementi Parte_1 Parte_1 dei documenti prodotti telematicamente differiscano da quelli cartacei (cfr. Cass. Civ. Sez.
5, sent. n. 16557 del 20/6/2019 secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”);
4) l'eccezione relativa all'abusivo frazionamento del credito è manifestamente infondata, giacché il diritto di credito posto a fondamento della richiesta d'ingiunzione oggetto del decreto ingiuntivo n. 1008/2023 – Tribunale di Cremona non è riconducibile all'esecuzione di alcun contratto prodotto dalla convenuta in questo procedimento e interessa anche un terzo soggetto. Di talché il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1008/2023 – Tribunale di Cremona non riguarda i negozi fondanti il decreto ingiuntivo n.
16/2024 – Tribunale di Cremona, coinvolge soggetti ulteriori rispetto a quelli presenti in questo giudizio, presuppone la valutazione di differenti fatti costitutivi e non può generare alcun contrasto di giudicati;
5) diversamente da quanto asserito nell'atto di citazione, dall'analisi del documento attoreo n. 6 emerge che l'importo mutuato è stato trasferito sul conto corrente intestato a
[...]
La massa monetaria non è stata utilizzata per estinguere un debito Parte_1 della BMC Gomme s.r.l. ma per diminuire l'esposizione debitoria dell'attrice collegata all'esecuzione di un rapporto di conto corrente. In un ordinamento in cui vige il principio di autoresponsabilità e di libera iniziativa economica, è meritevole di tutela l'operazione finanziaria finalizzata alla razionalizzazione del debito mediante una ridistribuzione nel tempo delle somme da pagare. Invero, il soggetto che si trovi nell'impossibilità di corrispondere immediatamente una certa massa monetaria a un istituto di credito, e che, quindi, verosimilmente, sia tenuto a pagare rilevanti interessi moratori, ha certamente un concreto interesse alla stipulazione di un contratto di mutuo a un tasso corrispettivo minore rispetto a quello moratorio e a impiegare la somma mutuata per estinguere delle obbligazioni gravose. È opportuno precisare che il contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, si perfeziona, non solo mediante la consegna delle cose al mutuatario, ma anche attraverso il conseguimento da parte dello stesso della materiale disponibilità dei beni. Nel caso di specie, il doc. n. 6 di parte attrice dimostra l'effettiva erogazione dell'importo mutuato e l'allegazione relativa all'estinzione dei pregressi debiti prova il conseguimento della materiale disponibilità della somma;
6) il trasferimento di denaro effettuato da in favore di BMC Parte_1
Gomme s.r.l., oltre a essere una circostanza allegata in modo manifestamente generico, costituisce una scelta imputabile esclusivamente all'attrice. Verosimilmente la scelta è stata compiuta, in quanto il sig. era il legale rappresentante e proprietario delle Parte_1 quote delle predette persone giuridiche, l'azione imprenditoriale delle società era caratterizzata da sinergia e aveva garantito l'adempimento Parte_1 delle obbligazioni assunte da BMC Gomme s.r.l., sicché aveva un interesse diretto all'estinzione dei debiti contratti dalla persona garantita;
7) sono manifestamente generiche tutte le doglianze formulate nel paragrafo denominato
“sull'applicazione di tassi ultralegali: condizioni peggiorative”. Gli attori non hanno allegato alcuna specifica circostanza, non hanno richiamato alcuna clausola contrattuale e non hanno esposto alcun dato. Neppure è indicato il rapporto negoziale oggetto delle generiche doglianze. È opportuno sottolineare che il giudice deve comprendere i fatti costitutivi della pretesa esaminando gli atti introduttivi del giudizio, senza dovere ricercare le circostanze rilevanti al fine del decidere nei documenti depositati. Ragionare diversamente annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato;
8) sono manifestamente generiche le doglianze formulate nel paragrafo denominato
“sull'illegittimità degli interessi applicati dalla banca: piano di ammortamento alla francese e capitalizzazione composta”. È opportuno sottolineare comunque che: a) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(cfr. Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 15130 del 29.5.2024); b) il piano di ammortamento del contratto di mutuo costruito “alla francese” non nasconde alcun fenomeno anatocistico illegittimo. Gli interessi che non possono produrre interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. sono quelli “scaduti” e non quelli semplicemente pattuiti in un contratto. L'utilizzo dell'aggettivo “scaduti” è espressione di una precisa scelta legislativa che, circoscrivendo la rilevanza della disposizione sopraccitata esclusivamente ad ipotesi in cui sussistono interessi esigibili, persegue lo scopo di tutelare il debitore e di equilibrare le prestazioni contrattuali nella fase patologica del rapporto, impedendo una crescita esponenziale del debito attraverso la capitalizzazione degli interessi e la produzione di interessi sulla somma capitalizzata. Nell'ipotesi in cui gli interessi siano solamente pattuiti, l'art. 1283 c.c. non può trovare applicazione, in quanto è mancante un presupposto previsto dalla legge e non sussiste alcuna motivazione in virtù della quale sia necessario operare un'interpretazione estensiva o analogica della norma, poiché il debitore ha liberamente concordato con l'istituto di credito l'ammontare degli interessi da corrispondere ed è già tutelato da eccessive o illegittime pretese di quest'ultimo dalla disciplina prevista in tema d'usura. È irrilevante comprendere quale sia procedimento algebrico di determinazione della quota d'interesse delle singole rate poiché l'ammontare individuato è uno e uno soltanto e per le parti interessate il risultato ottenuto dall'operazione non produce alcun effetto differente rispetto a quello derivante dall'espressa indicazione numerica di quel risultato (è indifferente che la quota d'interesse sia indicata con il numero x ovvero che x sia il risultato di un'operazione algebrica). In conclusione, è da escludersi che la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. possa applicarsi al piano di ammortamento alla francese, considerata l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto;
9) l'eccezione di “nullità” dei contratti per erronea indicazione del TAEG deve essere rigettata per manifesta genericità dell'asserzione, poiché e Parte_1 il sig. non hanno allegato alcuna specifica circostanza, non hanno indicato il Parte_1
TAEG presente nel contratto né quello ipoteticamente corretto, non hanno esposto il procedimento algebrico utilizzato al fine accertare l'asserita ignota difformità e non hanno specificato le voci di spesa prese in considerazione nella sconosciuta operazione di confronto;
10) sono manifestamente generiche tutte le doglianze formulate nel paragrafo denominato
“sulla commissione di massimo scoperto sul c/c”. Gli attori non hanno allegato alcuna specifica circostanza, non hanno richiamato alcuna clausola contrattuale e non hanno esposto alcun dato. Neppure è indicato il rapporto negoziale oggetto delle generiche doglianze. Le asserzioni sono anche contradditorie, giacché sussiste incompatibilità logica tra l'asserzione relativa all'omessa pattuizione di una clausola e quella relativa alla pattuizione di una clausola di contenuto indeterminato. Il giudice ha il dovere di valutare la fondatezza di una pretesa in rapporto ai fatti costitutivi allegati dalla parte e non ha il potere di disporre degli accertamenti generici finalizzati a ricercare la sussistenza di ipotetici profili di illegittimità nello svolgimento del rapporto contrattuale. Gli attori non sostengono alcuna specifica tesi e non avanzano alcuna specifica pretesa. Le richieste formulate sulla base di considerazioni di carattere generico, su ipotesi o dubbi non possono essere accolte e neppure possono legittimare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio;
11) deve essere rigettata la doglianza relativa all'invalidità del negozio fideiussorio, stante l'inserimento nel testo contrattuale di alcune clausole di contenuto conforme a quelle predisposte dall'ABI, che costituiscono manifestazione di un illegittimo accordo anticoncorrenziale.
In primo luogo, il sig. sul quale cui grava l'onere di provare l'esistenza Parte_1 dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole oggetto dell'intesa, non ha prodotto in giudizio il citato schema ABI né l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia. È, pertanto, indimostrata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole di cui al negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI;
In secondo luogo, nel caso in cui la parte avesse provato la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole del negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI, il negozio stipulato non sarebbe totalmente nullo. Infatti, le parti, nella circostanza in cui avessero conosciuto la nullità delle pattuizioni, avrebbero comunque concluso l'accordo, poiché lo stesso era finalizzato esclusivamente a incrementare la tutela dell'istituto bancario in rapporto al rischio d'insolvenza della società Parte_1
.
[...]
In terzo luogo, qualora la fideiussione sia prestata – come nella presente fattispecie – senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. si verifica nell'ipotesi in cui il creditore, entro il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale ovvero contro i fideiussori (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord.
n. 24296 del 16/10/2017 secondo cui: “giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia.
Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no.
La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario. La menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore. Com'è noto, infatti, il fideiussore è obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Sez. 3, Sentenza
n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995, Rv. 493165;
Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del
06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza, possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta,
a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”). Nel caso di specie, la natura dell'istanza che la creditrice doveva rivolgere al sig. Parte_1
è stata prevista dagli interessati, in quanto l'art. 5 del negozio fideiussorio prevede espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. In estrema sintesi i contraenti hanno stabilito che la finalità di conoscenza evidenziata dalla Suprema Corte di Cassazione doveva essere raggiunta mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell'istituto di credito. L'obbligazione garantita dal sig. è scaduta in data 23.6.2023 (cfr. doc. n. 13 ricorso Parte_1 monitorio). Nel caso in cui la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” fosse invalida e dovesse applicarsi la disciplina prevista dalla legge in tema di decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, la richiesta di pagamento ricevuta dall'attore nel mese di giugno 2023 e il deposito del ricorso monitorio del 14.12.2023 avrebbero impedito il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 13078 del 21.5.2008: “va per completezza di disamina rilevato che è senz'altro esatto - come affermato dalla ricorrente mediante il richiamo di Cass., n. 10574/2003 - che l'art. 1957 c.c., comma 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale. Epperò questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n.
7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s,u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Tale tesi va senz'altro condivisa. Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del selve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c. Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”).
Ciò detto, si rileva che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è riconducibile a tre differenti rapporti negoziali stipulati da Parte_1
Nello specifico l'importo di euro 171,89 è riconducibile all'esecuzione del contratto di conto corrente n. 14376, l'importo di euro 223.567,36 è riconducibile all'esecuzione del contratto di conto corrente n. 12015 e quello di euro 136.103,14 è riconducibile all'omessa restituzione della somma mutuata in data 14.12.2017. Il sig. ha garantito Parte_1
l'adempimento delle obbligazioni derivanti da siffatti negozi “sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 480.000,00”.
Il credito vantato dalla convenuta non è stato specificamente contestato ed è provato.
In merito al credito collegato ai negozi di conto corrente, la convenuta ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore dell'attore e siffatti documenti non sono stati oggetto di alcuna contestazione. Invero se l'istituto di credito può provare l'ammontare del credito originato da un rapporto di conto corrente dando evidenza dell'andamento del rapporto con decorrenza dall'inizio dello stesso, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto dal momento in cui non il saldo di conto corrente è pari a 0, è ovvio che l'istituto di credito possa anche dimostrare l'ammontare del credito originato da siffatto rapporto dando evidenza dell'andamento dello stesso con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore del correntista, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto da un momento meno favorevole rispetto al momento del saldo 0.
In merito al credito originato dal negozio di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposta, attrice sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete agli opponenti, convenuti sostanziali, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”). Nel caso di specie la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio il documento n. 10 del ricorso monitorio. La questione relativa all'effettiva corresponsione della somma mutuata è stata trattata al punto 5) e la scadenza del termine di restituzione della massa monetaria, oltre a costituire una circostanza non contestata, è dimostrata dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al documento n. 13 del fascicolo monitorio. A fronte della prova del trasferimento della somma mutuata e dell'allegazione della convenuta in merito all'altrui inadempimento – inadempimento consistente nell'omessa restituzione della somma mutuata maggiorata degli interessi pattuiti e delle spese concordate – era onere dell'attrice dimostrare il corretto adempimento delle prestazioni. e il sig. non hanno allegato Parte_1 Parte_1
l'esistenza di alcun pagamento né hanno rappresentato che l'inadempimento origina da impossibilità della prestazione.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. la convenuta ha allegato l'intervenuta riscossione della somma di euro
29.764,20. Di talché e il sig. devono essere Parte_1 Parte_1 condannati a corrispondere a cessionaria del diritto di credito RT originariamente spettante a E_ [
, la somma di euro 330.078,19 (euro 359.842,39 – euro 29.764,20), oltre
[...] interessi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data del
24.6.2023, giorno successivo alla scadenza delle obbligazioni, sino al saldo.
Le questioni non dedotte dalle parti negli atti introduttivi del giudizio o nelle memorie n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. non devono essere esaminate dal giudicante, il quale è tenuto a rilevare d'ufficio esclusivamente le questioni emergenti dagli atti del processo e non quelle che presuppongo il compimento di accertamenti istruttori ovvero l'approfondita analisi della documentazione depositata nel procedimento al fine di ricercare l'esistenza di collegamenti tra le pretese formulate dalle parti e il contenuto dei documenti. Nello specifico, si rileva che la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. è finalizzata “a replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti” e a “proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria n 1)” e non ad avanzare nuove doglianze che potevano e dovevano essere avanzate nell'atto introduttivo del giudizio. Di talché, la doglianza attorea, avanzata per la prima volta nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., secondo cui nel rapporto di conto corrente n. 12015
“l' opposto ha capitalizzato gli interessi secondo una periodicità non conforme alla CP_7 legislazione vigente tempo per tempo”, oltre ad essere generica, perché sostanzialmente rinvia a un documento, è inammissibile per tardività.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le altre questioni prospettate dalla convenuta e dall'intervenuta sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'infondatezza dell'opposizione alla data di notificazione dell'atto di citazione.
Le spese di lite tra gli attori e parte intervenuta sono interamente compensate, poiché la cessione del diritto di credito nelle more del procedimento non può aggravare la posizione processuale del soggetto ceduto, il quale non ha potere di interferire nella cessione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e il sig. in solido tra loro, a Parte_1 Parte_1 corrispondere a la somma di euro 330.078,19, oltre interessi, nella RT misura del tasso legale, dalla data del 24.6.2023 sino al saldo.
- condanna e il sig. alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_1 di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano, tenuto conto della fase monitoria, in euro 634,00 per spese esenti e in euro 18.780,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra gli attori e l'intervenuta.
Cremona, 18/09/2025
Il giudice
Daniele Moro