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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1154/2021 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA FORNARA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), e per essa nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F./P.I. , rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. MARCO ROSSI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
***
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente come da memoria ex art. 183 n. 1 comma 6 c.p.c. del 16.11.2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, revocare / annullare/ dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 288/2021, emesso dal Tribunale di Novara il 22.03.2021, RG 477/2021, Dott.ssa Casiraghi, notificato al
il 26.03.2021, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
Pt_1
accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia prestata dal;
Pt_1
pagina 1 di 13 accertate e dichiarare che nulla è dovuto dal;
Pt_1
ed in subordine
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori;
accertare e dichiarare il credito capitale dovuto dal , previa corretta imputazione dei Pt_1 pagamenti già effettuati;
ed in via di ulteriore subordine
accertare e dichiarare la misura degli interessi moratori dovuti.
accertare e dichiarare il credito capitale dovuto dal , previa corretta imputazione dei Pt_1 pagamenti già effettuati;
Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta come da memoria ex art. 183 n. 1 comma 6 c.p.c. del 18.11.2022:
“Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della Parte Opponente Controparte_1 della somma di € 42.740,67 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, depositato telematicamente in data 4.5.2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 288/2021, emesso dal Tribunale di Novara su ricorso di
[...]
e notificato in data 26.03.2021 Controparte_1
In particolare, con il ricorso depositato in sede monitoria, in data 16.02.2021,
[...]
aveva chiesto ingiungersi ad quale debitrice Controparte_1 Controparte_2 principale, e a , quale garante, la somma di € 42.740,67, residuo debito Parte_1 derivante dal finanziamento n. 20097769412718 stipulato con OM Banca S.p.a. (ceduto nel 2020 a poi rinominata , oltre CP_1 Controparte_1 interessi al convenzionale fino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in conformità alla domanda.
pagina 2 di 13 Con l'atto di opposizione, l'attore ha eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria per inosservanza dell'art. 1957 c.c., rilevando che, con la decadenza del beneficio del termine del 05.07.2019, comunicata a mezzo raccomandata a/r datata 28.11.2019 (doc. 1, parte opponente) e ricevuta dalla il 19.12.2019 (doc. 2, parte opponente), CP_2 il creditore ha reso immediatamente esigibile il pagamento delle somme, determinando la scadenza dell'obbligazione. In ogni caso, poiché il debito è nella specie ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, la fideiussione dovrebbe ritenersi estinta per le somme connesse al mancato pagamento delle rate scadenti sino a 6 mesi prima del deposito del ricorso per ingiunzione.
Parte opponente ha poi lamentato il difetto di prova scritta nel procedimento monitorio, ed in particolare:
- l'omessa produzione del contratto di finanziamento completo di tutte le condizioni generali;
- l'omessa prova dell'accettazione della richiesta di finanziamento e dell'erogazione della somma finanziata;
- l'incompletezza della certificazione ex art. 50 T.U.B. per illeggibilità della firma del sottoscrittore e per impossibilità all'individuazione del dirigente e, in ogni caso, la riconducibilità della certificazione a precedente cessionario del credito, che all'epoca della certificazione l'aveva già a propria volta ceduto;
- la non ricostruibilità, sulla base della certificazione, di quanto accaduto dal 5.7.2019 alla data della sottoscrizione (29.6.2020) e la diversa entità del debito residuo, sulla base della certificazione suddetta, rispetto a quanto risultante dalla comunicazione di cessione da a dell'8.6.2020 e Parte_3 CP_1 dalla missiva di decadenza dal beneficio del termine indirizzata alla debitrice principale su menzionata;
CP_2
- l'omessa produzione del piano di ammortamento del finanziamento;
- la mancata prova scritta delle pattuizioni relative a tasso moratorio, penale per ritardato pagamento e capitalizzazione degli interessi.
L'attore ha, pertanto, eccepito l'illiquidità del credito azionato, non essendo l'importo domandato in ingiunzione quantificabile sulla base della documentazione prodotta nel giudizio monitorio, ciò tanto più considerato che i pagamenti rateali mensili, effettuati dalla debitrice ricomprenderebbero anche una quota non finanziata a CP_2 copertura della polizza assicurativa “assicurazione sul credito cc” e una quota finanziata a copertura delle polizze “progetto protetto reddito” e “progetto protetto pagina 3 di 13 infortuni”, con la conseguenza che risulterebbe attualmente impossibile al fideiussore verificare se i pagamenti indicati come ricevuti siano stati imputati a somme realmente dovute e con l'ulteriore conseguenza che non sarebbe possibile quantificare il residuo debito né la sua esatta composizione.
Richiamando l'ordinanza della Corte UE 19/11/2015 n. C-74/15 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14828/2012, ha inoltre invocato la nullità di protezione in tema di disciplina consumeristica, censurando la potenziale abusività delle clausole relative a ammortamento alla francese, in assenza di specificazioni sul regime di capitalizzazione;
a penale per ritardato pagamento e per decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora;
a facoltatività di polizze assicurative che, di fatto, diminuiscono l'importo finanziato, divenendo una componente della rata di rimborso;
a interessi di mora calcolati su somme addebitate a titolo di interessi corrispettivi.
Parte opponente, infine, ha denunciato la nullità del contratto di finanziamento, per difetto di trasparenza sui termini essenziali del contratto in danno del consumatore ai sensi degli artt. 117, comma 4 e 125, comma 6, bis TUB, in conseguenza dell'applicazione di un TAEG pari all'11,74%, superiore a quello dichiarato, pari al 9,61 %, e per mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, nonché l'usurarietà del finanziamento per superamento del tasso soglia vigente al tempo della stipulazione del contratto di finanziamento, dal momento che nell'ipotizzato caso di mancato pagamento della prima rata si realizzerebbe un tasso moratorio del 26,20%, contro il tasso soglia del 22,30%, chiedendo l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e la declaratoria di gratuità del finanziamento.
Si è costituita tardivamente , e per essa, nella qualità di Controparte_1 mandataria , resistendo integralmente all'opposizione e Parte_2 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta ha opposto l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., avendo il fideiussore, odierno opponente, specificatamente dispensato la creditrice dal rispetto della norma predetta (art. 14, pag. 11 condizioni generali di contratto), derogabile dalle parti. Non essendo, poi, la fideiussione rilasciata dall'opponente correlata alla scadenza delle obbligazioni principali, ma al loro integrale adempimento, l'azione della creditrice non sarebbe comunque soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc.
In ordine alla insussistenza della prova scritta nel procedimento monitorio, parte opposta ha contestato la doglianza deducendo che il contratto è stato redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole (cfr. docc. 3 e 9 monitorio) e ne è stata consegnata copia al debitore. La prova di erogazione della somma finanziata sarebbe da rinvenirsi nell'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio (doc.8, fascicolo monitorio parte convenuta opposta). ha, poi, protestato la determinatezza del credito ingiunto e Controparte_1
pagina 4 di 13 l'insussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, deducendo la predeterminazione ab origine dell'importo totale da restituire, della modalità di restituzione della somma concessa a prestito e del regime di capitalizzazione indicato in contratto in 12 mesi ciascuno costituito da 30,416 giorni.
Sull'asserita vessatorietà delle clausole e conseguente nullità per violazione delle norme sulla trasparenza, parte opposta ha contestato le deduzione di parte opponente in ordine all' omessa inclusione delle penali e dei costi per l'inadempimento nel TAEG, alla luce delle determinazioni della Banca d'Italia e delle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, secondo cui nel tasso effettivo globale vanno ricompresi unicamente i costi fisiologici del finanziamento e non anche quelli derivanti da eventuali inadempienze e, quindi, meramente eventuali. Parimenti, ha contestato la doglianza di parte opponente attinente alla mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG, proprio in quanto non costituirebbe costo necessario del finanziamento, dal che conseguirebbe, al più, la nullità della relativa spesa e non il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Parte opposta, poi, alla luce di recente orientamento giurisprudenziale ha protestato la legittimità dell'avvenuta capitalizzazione degli interessi moratori, peraltro prevista dall'art. 120 comma 2 T.U.B, in quanto derivante dalla non retroattività della risoluzione del contratto di mutuo quale contratto di durata (secondo quanto disposto dall'art. 1458 cc).
Da ultimo, ha contestato il dedotto superamento del tasso soglia al tempo vigente, richiamando le condizioni economiche del finanziamento ed evidenziando come i tassi pattuiti alla stipula del contratto fossero inferiori al tasso medio praticato nel periodo di riferimento, corrispondente all'11,54 %.
Dopo rinvio dell'udienza per l'esperimento del procedimento di mediazione, con ordinanza del 5.10.2022 è stata dichiarata inammissibile la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata formulata dalla convenuta opposta (costituitasi tardivamente in data 07.03.2022) oltre la prima udienza di trattazione, all'udienza dell'8.3.2022, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. Contestualmente, su istanza delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata rinviata al 14.3.2023 per la discussione di eventuali istanze istruttorie.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 n. 1 comma 6 c.p.c., parte opponente ha eccepito la nullità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, della clausola derogatoria dell'art. 1957 contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di finanziamento (doc. 8, parte convenuta opposta).
La causa è stata istruita sulla base della sola documentazione depositata dalle parti.
pagina 5 di 13 All'udienza del 10.09.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In applicazione del principio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2 Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, che conseguentemente possono non essere trattate.
In particolare, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., indicata nell'art. 14 del contratto di finanziamento azionato (cfr. pagg. 11, doc. 8, comparsa di costituzione e risposta), in ragione della natura di consumatore del fideiussore e del carattere vessatorio della clausola stessa, risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia.
Deve, in primo luogo, risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
La medesima nozione è stata recepita dal legislatore nazionale, che, all'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005, stabilisce che “Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Spetta al giudice, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta normativa.
La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare pagina 6 di 13 l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
L'opponente ha dedotto di avere sottoscritto la fideiussione quale consumatore, assumendo la garanzia per scopi estranei alla propria attività (cfr. atto di citazione pag. 15). Parte opposta, dal canto suo, non ha né contestato, né dimostrato la diversa qualità di imprenditore del fideiussore. E', d'altra parte, documentato che egli ha sottoscritto un contratto di finanziamento personale, facendosi garante nella propria qualità di coniuge o convivente.
Deve, pertanto, ritenersi che nella fattispecie in esame il garante abbia sottoscritto le fideiussioni non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che ha agito per ragioni e scopi personali a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, anch'essa consumatrice.
Parte convenuta opposta ha eccepito che il garante ha espressamente dispensato l'istituto di credito dalla previsione di cui all'art. 1957 c.c., avendo approvato per iscritto la relativa clausola contenuta nell' art. 14 (pag. 11 condizioni generali di contratto, doc. 8), rilevando la derogabilità ad iniziativa delle parti della predetta norma codicistica, avente natura meramente dispositiva.
Va, tuttavia, accolta l'eccezione di abusività della suddetta pattuizione, riportata all'art. 14 del contratto di finanziamento (sempre doc. 8, pag. 11 condizioni generali di finanziamento, parte convenuta opposta).
Per costante orientamento giurisprudenziale, tale clausola è ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., sia ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice di Consumo.
È pacificamente ammesso, infatti, che la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. impedisce al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi questi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Parte convenuta opposta ha evidenziato che la clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte del contraente. Tanto è sufficiente per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341, co. 2 c.c., poiché la specifica attenzione implicita nell'apposita sottoscrizione elide la disparità determinata dalla predisposizione unilaterale delle condizioni pattizie, generalmente elaborate dal contraente più forte per la uniforme regolamentazione di tutti i propri rapporti del medesimo tipo.
Per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica, invece,
pagina 7 di 13 è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34, co. 5 d. lgs. n. 206/2005, ovvero che sia dimostrato, con onere a carico della parte che ha interesse all'applicazione della clausola, che, con specifico riferimento al contratto concretamente esaminato, la previsione pattizia in questione non ha determinato,
“malgrado la buona fede, … un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in quanto riequilibrata da altre previsioni, per cui, ad una valutazione effettuata “tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende” (art. 34, co. 1 cod. consumo), possa ritenersi che l'accettazione della clausola da parte del cliente non sia stata mero frutto della posizione di inferiorità in cui il cliente consumatore si sia trovato al momento della conclusione del contratto.
Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto, quale il consumatore, posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.), ma richiede una pattuizione a latere che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore. Pertanto, “in materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)” (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091).
Nel caso di specie parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. alla trattativa con il , essendosi limitata a Pt_1 dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall'art. 1341, comma 2 c.c.
Parte convenuta ha, poi, opposto che l'art. 1957 c.c. neppure sarebbe applicabile nella specie, in ragione della previsione contrattuale per cui il fideiussore si è espressamente costituito garante “fino all'estinzione del debito”, richiamando la giurisprudenza per cui, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
pagina 8 di 13 La difesa non è accoglibile.
L'art. 1957 c.c., secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, è posto a tutela della posizione del fideiussore, onde evitare che l'impegno, accessorio, del garante perduri senza termine nell'inerzia del creditore.
Perché l'obbligo di garanzia rimanga in essere, dunque, il creditore, in attuazione del generale canone di correttezza, non può trascurare di procurare tempestivamente, per quanto in sua facoltà, l'adempimento da parte del debitore principale (o, in caso di fideiussioni solidali, come si dirà, di chiedere tempestivamente, in alternativa, l'adempimento al garante), potenzialmente compromettendo la possibilità del fideiussore di rivalersi sul debitore principale, laddove nel frattempo divenuto del tutto insolvibile.
La norma stabilisce, altresì, il termine per l'attivazione del creditore, pari a sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Se il creditore ha adempito al proprio obbligo entro detto termine, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale.
La giurisprudenza, ormai costantemente, afferma il principio, richiamato da parte convenuta opposta, secondo cui nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (Cass., n. 16758/2002; n. 16836/2015; n. 26906/2023).
Tale conseguenza discende, in alcuni casi, dalla particolare natura dell'obbligazione assunta dal garante e dal particolare contesto delle reciproche obbligazioni delle parti, da cui si è ritenuto di poter ricavare, secondo le ordinarie regole di interpretazione, che il garante avesse inteso garantire non l'inadempimento in sé dell'obbligato principale, ma una più complessa situazione, come, ad esempio, l'evento della crisi del venditore/costruttore crisi, presentatasi in una nelle forme elencate in modo tassativo dalle condizioni generali di garanzia (così nel caso deciso da Cass., n. 26906/2023). In numerosi casi nei quali la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il principio, trattavasi di polizza fideiussoria, ossia di un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie, sia perché necessariamente oneroso, sia perché stipulato non tra il fideiussore e il creditore, ma di regola dall'appaltatore (debitore principale), con la compagnia assicurativa, su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); esso è strutturato come lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è né parte formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente pagina 9 di 13 caratterizzato dall'assunzione di un impegno a pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente, tenendolo indenne delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione principale, che può anche consistere in un fare infungibile (cfr. Cass. n. 3947/2010).
In questi casi, discende dalla causa sottesa all'obbligazione di garanzia che essa sia scollegata dalla scadenza dell'obbligazione principale e perduri sino al perdurare dell'inadempimento della stessa, trattandosi di negozi volti a trasferire su un terzo soggetto il rischio economico dell'inadempimento, più che ad affiancare l'obbligazione principale con analoga obbligazione, accessoria alla prima, destinata a soddisfarsi su un diverso patrimonio.
Nelle ipotesi nelle quali, invece, come nella specie, la pattuizione sia inserita nel regolamento di garanzie propriamente fideiussorie, la clausola con cui le parti convengono che la garanzia perdurerà sino a estinzione dell'obbligazione principale non è altro che un accordo, anch'esso, in deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.: in particolare, le parti convengono che l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine (Cass. n. 6073/2001; Cass. n. 6520/1996; Cass. n. 2827/1994).
In altri termini, in tal caso la clausola in questione costituisce niente altro che l'espressione in forma esplicita della sintetica previsione per cui le parti convengono la più ampia deroga possibile all'art. 1957 c.c.: norma che sarebbe derogata già incidendo sul solo termine semestrale (concordando che il creditore abbia un più ampio termine per azionare il proprio credito nei confronti del debitore principale) e che viene radicalmente neutralizzata dall'accordo circa il fatto che non sarà più necessaria, al creditore, detta azione al fine di conservare la garanzia.
La previsione, pertanto, a maggior ragione va considerata vessatoria, imitando in modo radicale, e a monte, la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di cui all'art. 14 del contratto di finanziamento n. 20097769412718 stipulato da il CP_2
17.07.2015 e sottoscritto dall'odierno opponente, nella qualità di fideiussore (doc. 8, condizioni generali contratto di finanziamento parte convenuta opposta), nella parte in cui prevede lo svincolo dell'obbligazione del garante dal termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ciò posto, occorre verificare se l'istituto di credito abbia osservato il termine pagina 10 di 13 sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Occorre, pertanto, individuare per il rapporto contrattuale azionato in sede monitoria il dies a quo della decorrenza dei sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. – coincidente con la scadenza dell'obbligazione - e conseguentemente verificare se in tale frangente temporale parte creditrice si sia adoperata al fine di impedire la decadenza dai suoi diritti.
Sulla base della documentazione versata in atti, la scadenza del rapporto azionato va fatta, definitivamente, coincidere con la data della decadenza dal beneficio del termine al 05.07.2019, comunicata alla con lettera raccomandata a/r del 28.11.2019 CP_2
e dalla stessa ricevuta il 19.12.2019 (docc. 1 – 2, parte attrice opponente). Con detta missiva, infatti, anche prescindendo dalla scadenza delle rate non pagate al relativo termine, è stato intimato il pagamento dell'intero residuo dovuto per il titolo contrattuale in esame. E', d'altra parte, l'effetto proprio della decadenza dal beneficio del termine - di cui altrimenti il debitore godrebbe - la scadenza dell'intero debito, che va integralmente e immediatamente pagato. È, quindi, a partire da tale momento che decorre il termine semestrale entro il quale parte creditrice avrebbe dovuto promuovere le iniziative giudiziali.
Al fine di accertare se il creditore abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate nel termine di cui all'art. 1957 c.c., occorre, verificare la natura della fideiussione sottoscritta dall'opponente.
Se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
diversamente, se le parti nulla hanno stabilito al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione.
Nel caso di specie, la fideiussione è di natura solidale, stante la mancata previsione espressa del beneficium excussionis (vedasi art. 14, condizioni generali finanziamento doc. 8 parte convenuta opposta) e, considerato che parte creditrice avrebbe potuto pagina 11 di 13 agire indifferentemente sia nei confronti della debitrice principale, sia del garante nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, occorre verificare se dalla documentazione prodotta in giudizio risulti prova di tale circostanza.
L'azione avrebbe dovuto concretizzarsi nella proposizione, nei confronti della debitrice o del garante, di una domanda giudiziale, non trattandosi di garanzia a prima richiesta, per la quale, invece, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente l'istanza stragiudiziale (Cass. 36343/2022; Cass. 31509/2021; Cass. 1724/2016; Cass. 22346/2017).
Risulta documentalmente provato che la creditrice originaria (OM Banca S.p.A.) ha intimato stragiudizialmente il pagamento, nei confronti della sola CP_2 in uno con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (al 05.07.2019) datata 28.11.2019 (ricevuta il 19.12.2019).
E' emerso altresì che parte convenuta opposta, con raccomandata a/r dell'08.06.2020, ricevuta dal il 05.08.2020, ha comunicato l'intervenuta cessione del credito e ha Pt_1 diffidato contestualmente al pagamento della somma di euro 60.308,57.
Solo nel marzo 2021, invece, parte creditrice ha avviato procedura monitoria per l'ingiunzione di pagamento, solidalmente, nei confronti della debitrice principale e del fideiussore.
Posto che l'art. 1957 c.c. prescrive che, onde evitare l'estinzione della fideiussione, le istanze nei confronti del debitore devono essere “diligentemente continuate”, è da ritenersi che, nel caso di mancato spontaneo adempimento da parte del debitore principale, sia necessario che la successiva azione giudiziale sia stata effettivamente e tempestivamente esperita, dal momento che lo scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 27/02/2023, n.2149; Corte d'Appello di Milano, 18 marzo 2021, n. 890; Tribunale Vicenza sez. I, 09/11/2022, n.1906).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie: difetta, infatti, la prova dell'attivazione della parte creditrice nei confronti del debitore principale attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime nei termini di cui all'art. 1957 c.c., posto che è documentalmente provato che ha agito in giudizio nei confronti del garante dopo circa due Controparte_1 anni dalla scadenza dell'obbligazione.
Da tutto ciò consegue che l'opponente deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e la parte creditrice decaduta dal pagina 12 di 13 diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del garante.
Le spese del presente giudizio di opposizione sono regolate, a norma dell'art. 91 c.p.c., secondo il principio della soccombenza.
Parte convenuta opposta va, pertanto, condannata a rifondere alla parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base delle Parte_1
Tabelle di cui al DM n. 55/2014, come novellate dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) e dell'assenza di attività istruttoria, in € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 2.900,00 per la fase decisionale, così complessivamente in € 5.800,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, cpa e iva come per legge e oltre € 286 per esborsi documentati (CU, marca da bollo); nonché
€ 536 per compensi per l'assistenza nella fase di attivazione della mediazione obbligatoria, oltre € 79,30 per le relative spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale della clausola contenuta nell'art. 14 del contratto di finanziamento n. 20097769412718 per cui è causa, limitatamente alle previsioni per cui il garante rimarrà obbligato sino a estinzione dell'obbligazione principale, costituente deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., e per cui il garante dispensa il creditore dall'osservanza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale, di cui alla medesima norma, e, conseguentemente, dichiara Controparte_1 decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 288/2021 (R.G. 477/2021) nei confronti di;
Parte_1
3) condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 5.800,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge e oltre € 286 per esborsi documentati (CU, marca da bollo); nonché € 536 per compensi per l'assistenza nella fase di attivazione della mediazione obbligatoria, oltre € 79,30 per le relative spese.
Novara, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1154/2021 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA FORNARA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), e per essa nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F./P.I. , rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. MARCO ROSSI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
***
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente come da memoria ex art. 183 n. 1 comma 6 c.p.c. del 16.11.2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, revocare / annullare/ dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 288/2021, emesso dal Tribunale di Novara il 22.03.2021, RG 477/2021, Dott.ssa Casiraghi, notificato al
il 26.03.2021, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
Pt_1
accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia prestata dal;
Pt_1
pagina 1 di 13 accertate e dichiarare che nulla è dovuto dal;
Pt_1
ed in subordine
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori;
accertare e dichiarare il credito capitale dovuto dal , previa corretta imputazione dei Pt_1 pagamenti già effettuati;
ed in via di ulteriore subordine
accertare e dichiarare la misura degli interessi moratori dovuti.
accertare e dichiarare il credito capitale dovuto dal , previa corretta imputazione dei Pt_1 pagamenti già effettuati;
Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta come da memoria ex art. 183 n. 1 comma 6 c.p.c. del 18.11.2022:
“Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della Parte Opponente Controparte_1 della somma di € 42.740,67 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, depositato telematicamente in data 4.5.2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 288/2021, emesso dal Tribunale di Novara su ricorso di
[...]
e notificato in data 26.03.2021 Controparte_1
In particolare, con il ricorso depositato in sede monitoria, in data 16.02.2021,
[...]
aveva chiesto ingiungersi ad quale debitrice Controparte_1 Controparte_2 principale, e a , quale garante, la somma di € 42.740,67, residuo debito Parte_1 derivante dal finanziamento n. 20097769412718 stipulato con OM Banca S.p.a. (ceduto nel 2020 a poi rinominata , oltre CP_1 Controparte_1 interessi al convenzionale fino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in conformità alla domanda.
pagina 2 di 13 Con l'atto di opposizione, l'attore ha eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria per inosservanza dell'art. 1957 c.c., rilevando che, con la decadenza del beneficio del termine del 05.07.2019, comunicata a mezzo raccomandata a/r datata 28.11.2019 (doc. 1, parte opponente) e ricevuta dalla il 19.12.2019 (doc. 2, parte opponente), CP_2 il creditore ha reso immediatamente esigibile il pagamento delle somme, determinando la scadenza dell'obbligazione. In ogni caso, poiché il debito è nella specie ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, la fideiussione dovrebbe ritenersi estinta per le somme connesse al mancato pagamento delle rate scadenti sino a 6 mesi prima del deposito del ricorso per ingiunzione.
Parte opponente ha poi lamentato il difetto di prova scritta nel procedimento monitorio, ed in particolare:
- l'omessa produzione del contratto di finanziamento completo di tutte le condizioni generali;
- l'omessa prova dell'accettazione della richiesta di finanziamento e dell'erogazione della somma finanziata;
- l'incompletezza della certificazione ex art. 50 T.U.B. per illeggibilità della firma del sottoscrittore e per impossibilità all'individuazione del dirigente e, in ogni caso, la riconducibilità della certificazione a precedente cessionario del credito, che all'epoca della certificazione l'aveva già a propria volta ceduto;
- la non ricostruibilità, sulla base della certificazione, di quanto accaduto dal 5.7.2019 alla data della sottoscrizione (29.6.2020) e la diversa entità del debito residuo, sulla base della certificazione suddetta, rispetto a quanto risultante dalla comunicazione di cessione da a dell'8.6.2020 e Parte_3 CP_1 dalla missiva di decadenza dal beneficio del termine indirizzata alla debitrice principale su menzionata;
CP_2
- l'omessa produzione del piano di ammortamento del finanziamento;
- la mancata prova scritta delle pattuizioni relative a tasso moratorio, penale per ritardato pagamento e capitalizzazione degli interessi.
L'attore ha, pertanto, eccepito l'illiquidità del credito azionato, non essendo l'importo domandato in ingiunzione quantificabile sulla base della documentazione prodotta nel giudizio monitorio, ciò tanto più considerato che i pagamenti rateali mensili, effettuati dalla debitrice ricomprenderebbero anche una quota non finanziata a CP_2 copertura della polizza assicurativa “assicurazione sul credito cc” e una quota finanziata a copertura delle polizze “progetto protetto reddito” e “progetto protetto pagina 3 di 13 infortuni”, con la conseguenza che risulterebbe attualmente impossibile al fideiussore verificare se i pagamenti indicati come ricevuti siano stati imputati a somme realmente dovute e con l'ulteriore conseguenza che non sarebbe possibile quantificare il residuo debito né la sua esatta composizione.
Richiamando l'ordinanza della Corte UE 19/11/2015 n. C-74/15 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14828/2012, ha inoltre invocato la nullità di protezione in tema di disciplina consumeristica, censurando la potenziale abusività delle clausole relative a ammortamento alla francese, in assenza di specificazioni sul regime di capitalizzazione;
a penale per ritardato pagamento e per decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora;
a facoltatività di polizze assicurative che, di fatto, diminuiscono l'importo finanziato, divenendo una componente della rata di rimborso;
a interessi di mora calcolati su somme addebitate a titolo di interessi corrispettivi.
Parte opponente, infine, ha denunciato la nullità del contratto di finanziamento, per difetto di trasparenza sui termini essenziali del contratto in danno del consumatore ai sensi degli artt. 117, comma 4 e 125, comma 6, bis TUB, in conseguenza dell'applicazione di un TAEG pari all'11,74%, superiore a quello dichiarato, pari al 9,61 %, e per mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, nonché l'usurarietà del finanziamento per superamento del tasso soglia vigente al tempo della stipulazione del contratto di finanziamento, dal momento che nell'ipotizzato caso di mancato pagamento della prima rata si realizzerebbe un tasso moratorio del 26,20%, contro il tasso soglia del 22,30%, chiedendo l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e la declaratoria di gratuità del finanziamento.
Si è costituita tardivamente , e per essa, nella qualità di Controparte_1 mandataria , resistendo integralmente all'opposizione e Parte_2 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta ha opposto l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., avendo il fideiussore, odierno opponente, specificatamente dispensato la creditrice dal rispetto della norma predetta (art. 14, pag. 11 condizioni generali di contratto), derogabile dalle parti. Non essendo, poi, la fideiussione rilasciata dall'opponente correlata alla scadenza delle obbligazioni principali, ma al loro integrale adempimento, l'azione della creditrice non sarebbe comunque soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc.
In ordine alla insussistenza della prova scritta nel procedimento monitorio, parte opposta ha contestato la doglianza deducendo che il contratto è stato redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole (cfr. docc. 3 e 9 monitorio) e ne è stata consegnata copia al debitore. La prova di erogazione della somma finanziata sarebbe da rinvenirsi nell'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio (doc.8, fascicolo monitorio parte convenuta opposta). ha, poi, protestato la determinatezza del credito ingiunto e Controparte_1
pagina 4 di 13 l'insussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, deducendo la predeterminazione ab origine dell'importo totale da restituire, della modalità di restituzione della somma concessa a prestito e del regime di capitalizzazione indicato in contratto in 12 mesi ciascuno costituito da 30,416 giorni.
Sull'asserita vessatorietà delle clausole e conseguente nullità per violazione delle norme sulla trasparenza, parte opposta ha contestato le deduzione di parte opponente in ordine all' omessa inclusione delle penali e dei costi per l'inadempimento nel TAEG, alla luce delle determinazioni della Banca d'Italia e delle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, secondo cui nel tasso effettivo globale vanno ricompresi unicamente i costi fisiologici del finanziamento e non anche quelli derivanti da eventuali inadempienze e, quindi, meramente eventuali. Parimenti, ha contestato la doglianza di parte opponente attinente alla mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG, proprio in quanto non costituirebbe costo necessario del finanziamento, dal che conseguirebbe, al più, la nullità della relativa spesa e non il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Parte opposta, poi, alla luce di recente orientamento giurisprudenziale ha protestato la legittimità dell'avvenuta capitalizzazione degli interessi moratori, peraltro prevista dall'art. 120 comma 2 T.U.B, in quanto derivante dalla non retroattività della risoluzione del contratto di mutuo quale contratto di durata (secondo quanto disposto dall'art. 1458 cc).
Da ultimo, ha contestato il dedotto superamento del tasso soglia al tempo vigente, richiamando le condizioni economiche del finanziamento ed evidenziando come i tassi pattuiti alla stipula del contratto fossero inferiori al tasso medio praticato nel periodo di riferimento, corrispondente all'11,54 %.
Dopo rinvio dell'udienza per l'esperimento del procedimento di mediazione, con ordinanza del 5.10.2022 è stata dichiarata inammissibile la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata formulata dalla convenuta opposta (costituitasi tardivamente in data 07.03.2022) oltre la prima udienza di trattazione, all'udienza dell'8.3.2022, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. Contestualmente, su istanza delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata rinviata al 14.3.2023 per la discussione di eventuali istanze istruttorie.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 n. 1 comma 6 c.p.c., parte opponente ha eccepito la nullità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, della clausola derogatoria dell'art. 1957 contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di finanziamento (doc. 8, parte convenuta opposta).
La causa è stata istruita sulla base della sola documentazione depositata dalle parti.
pagina 5 di 13 All'udienza del 10.09.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In applicazione del principio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2 Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, che conseguentemente possono non essere trattate.
In particolare, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., indicata nell'art. 14 del contratto di finanziamento azionato (cfr. pagg. 11, doc. 8, comparsa di costituzione e risposta), in ragione della natura di consumatore del fideiussore e del carattere vessatorio della clausola stessa, risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia.
Deve, in primo luogo, risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
La medesima nozione è stata recepita dal legislatore nazionale, che, all'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005, stabilisce che “Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Spetta al giudice, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta normativa.
La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare pagina 6 di 13 l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
L'opponente ha dedotto di avere sottoscritto la fideiussione quale consumatore, assumendo la garanzia per scopi estranei alla propria attività (cfr. atto di citazione pag. 15). Parte opposta, dal canto suo, non ha né contestato, né dimostrato la diversa qualità di imprenditore del fideiussore. E', d'altra parte, documentato che egli ha sottoscritto un contratto di finanziamento personale, facendosi garante nella propria qualità di coniuge o convivente.
Deve, pertanto, ritenersi che nella fattispecie in esame il garante abbia sottoscritto le fideiussioni non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che ha agito per ragioni e scopi personali a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, anch'essa consumatrice.
Parte convenuta opposta ha eccepito che il garante ha espressamente dispensato l'istituto di credito dalla previsione di cui all'art. 1957 c.c., avendo approvato per iscritto la relativa clausola contenuta nell' art. 14 (pag. 11 condizioni generali di contratto, doc. 8), rilevando la derogabilità ad iniziativa delle parti della predetta norma codicistica, avente natura meramente dispositiva.
Va, tuttavia, accolta l'eccezione di abusività della suddetta pattuizione, riportata all'art. 14 del contratto di finanziamento (sempre doc. 8, pag. 11 condizioni generali di finanziamento, parte convenuta opposta).
Per costante orientamento giurisprudenziale, tale clausola è ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., sia ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice di Consumo.
È pacificamente ammesso, infatti, che la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. impedisce al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi questi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Parte convenuta opposta ha evidenziato che la clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte del contraente. Tanto è sufficiente per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341, co. 2 c.c., poiché la specifica attenzione implicita nell'apposita sottoscrizione elide la disparità determinata dalla predisposizione unilaterale delle condizioni pattizie, generalmente elaborate dal contraente più forte per la uniforme regolamentazione di tutti i propri rapporti del medesimo tipo.
Per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica, invece,
pagina 7 di 13 è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34, co. 5 d. lgs. n. 206/2005, ovvero che sia dimostrato, con onere a carico della parte che ha interesse all'applicazione della clausola, che, con specifico riferimento al contratto concretamente esaminato, la previsione pattizia in questione non ha determinato,
“malgrado la buona fede, … un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in quanto riequilibrata da altre previsioni, per cui, ad una valutazione effettuata “tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende” (art. 34, co. 1 cod. consumo), possa ritenersi che l'accettazione della clausola da parte del cliente non sia stata mero frutto della posizione di inferiorità in cui il cliente consumatore si sia trovato al momento della conclusione del contratto.
Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto, quale il consumatore, posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.), ma richiede una pattuizione a latere che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore. Pertanto, “in materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)” (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091).
Nel caso di specie parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. alla trattativa con il , essendosi limitata a Pt_1 dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall'art. 1341, comma 2 c.c.
Parte convenuta ha, poi, opposto che l'art. 1957 c.c. neppure sarebbe applicabile nella specie, in ragione della previsione contrattuale per cui il fideiussore si è espressamente costituito garante “fino all'estinzione del debito”, richiamando la giurisprudenza per cui, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
pagina 8 di 13 La difesa non è accoglibile.
L'art. 1957 c.c., secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, è posto a tutela della posizione del fideiussore, onde evitare che l'impegno, accessorio, del garante perduri senza termine nell'inerzia del creditore.
Perché l'obbligo di garanzia rimanga in essere, dunque, il creditore, in attuazione del generale canone di correttezza, non può trascurare di procurare tempestivamente, per quanto in sua facoltà, l'adempimento da parte del debitore principale (o, in caso di fideiussioni solidali, come si dirà, di chiedere tempestivamente, in alternativa, l'adempimento al garante), potenzialmente compromettendo la possibilità del fideiussore di rivalersi sul debitore principale, laddove nel frattempo divenuto del tutto insolvibile.
La norma stabilisce, altresì, il termine per l'attivazione del creditore, pari a sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Se il creditore ha adempito al proprio obbligo entro detto termine, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale.
La giurisprudenza, ormai costantemente, afferma il principio, richiamato da parte convenuta opposta, secondo cui nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (Cass., n. 16758/2002; n. 16836/2015; n. 26906/2023).
Tale conseguenza discende, in alcuni casi, dalla particolare natura dell'obbligazione assunta dal garante e dal particolare contesto delle reciproche obbligazioni delle parti, da cui si è ritenuto di poter ricavare, secondo le ordinarie regole di interpretazione, che il garante avesse inteso garantire non l'inadempimento in sé dell'obbligato principale, ma una più complessa situazione, come, ad esempio, l'evento della crisi del venditore/costruttore crisi, presentatasi in una nelle forme elencate in modo tassativo dalle condizioni generali di garanzia (così nel caso deciso da Cass., n. 26906/2023). In numerosi casi nei quali la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il principio, trattavasi di polizza fideiussoria, ossia di un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie, sia perché necessariamente oneroso, sia perché stipulato non tra il fideiussore e il creditore, ma di regola dall'appaltatore (debitore principale), con la compagnia assicurativa, su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); esso è strutturato come lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è né parte formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente pagina 9 di 13 caratterizzato dall'assunzione di un impegno a pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente, tenendolo indenne delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione principale, che può anche consistere in un fare infungibile (cfr. Cass. n. 3947/2010).
In questi casi, discende dalla causa sottesa all'obbligazione di garanzia che essa sia scollegata dalla scadenza dell'obbligazione principale e perduri sino al perdurare dell'inadempimento della stessa, trattandosi di negozi volti a trasferire su un terzo soggetto il rischio economico dell'inadempimento, più che ad affiancare l'obbligazione principale con analoga obbligazione, accessoria alla prima, destinata a soddisfarsi su un diverso patrimonio.
Nelle ipotesi nelle quali, invece, come nella specie, la pattuizione sia inserita nel regolamento di garanzie propriamente fideiussorie, la clausola con cui le parti convengono che la garanzia perdurerà sino a estinzione dell'obbligazione principale non è altro che un accordo, anch'esso, in deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.: in particolare, le parti convengono che l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine (Cass. n. 6073/2001; Cass. n. 6520/1996; Cass. n. 2827/1994).
In altri termini, in tal caso la clausola in questione costituisce niente altro che l'espressione in forma esplicita della sintetica previsione per cui le parti convengono la più ampia deroga possibile all'art. 1957 c.c.: norma che sarebbe derogata già incidendo sul solo termine semestrale (concordando che il creditore abbia un più ampio termine per azionare il proprio credito nei confronti del debitore principale) e che viene radicalmente neutralizzata dall'accordo circa il fatto che non sarà più necessaria, al creditore, detta azione al fine di conservare la garanzia.
La previsione, pertanto, a maggior ragione va considerata vessatoria, imitando in modo radicale, e a monte, la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di cui all'art. 14 del contratto di finanziamento n. 20097769412718 stipulato da il CP_2
17.07.2015 e sottoscritto dall'odierno opponente, nella qualità di fideiussore (doc. 8, condizioni generali contratto di finanziamento parte convenuta opposta), nella parte in cui prevede lo svincolo dell'obbligazione del garante dal termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ciò posto, occorre verificare se l'istituto di credito abbia osservato il termine pagina 10 di 13 sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Occorre, pertanto, individuare per il rapporto contrattuale azionato in sede monitoria il dies a quo della decorrenza dei sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. – coincidente con la scadenza dell'obbligazione - e conseguentemente verificare se in tale frangente temporale parte creditrice si sia adoperata al fine di impedire la decadenza dai suoi diritti.
Sulla base della documentazione versata in atti, la scadenza del rapporto azionato va fatta, definitivamente, coincidere con la data della decadenza dal beneficio del termine al 05.07.2019, comunicata alla con lettera raccomandata a/r del 28.11.2019 CP_2
e dalla stessa ricevuta il 19.12.2019 (docc. 1 – 2, parte attrice opponente). Con detta missiva, infatti, anche prescindendo dalla scadenza delle rate non pagate al relativo termine, è stato intimato il pagamento dell'intero residuo dovuto per il titolo contrattuale in esame. E', d'altra parte, l'effetto proprio della decadenza dal beneficio del termine - di cui altrimenti il debitore godrebbe - la scadenza dell'intero debito, che va integralmente e immediatamente pagato. È, quindi, a partire da tale momento che decorre il termine semestrale entro il quale parte creditrice avrebbe dovuto promuovere le iniziative giudiziali.
Al fine di accertare se il creditore abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate nel termine di cui all'art. 1957 c.c., occorre, verificare la natura della fideiussione sottoscritta dall'opponente.
Se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
diversamente, se le parti nulla hanno stabilito al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione.
Nel caso di specie, la fideiussione è di natura solidale, stante la mancata previsione espressa del beneficium excussionis (vedasi art. 14, condizioni generali finanziamento doc. 8 parte convenuta opposta) e, considerato che parte creditrice avrebbe potuto pagina 11 di 13 agire indifferentemente sia nei confronti della debitrice principale, sia del garante nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, occorre verificare se dalla documentazione prodotta in giudizio risulti prova di tale circostanza.
L'azione avrebbe dovuto concretizzarsi nella proposizione, nei confronti della debitrice o del garante, di una domanda giudiziale, non trattandosi di garanzia a prima richiesta, per la quale, invece, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente l'istanza stragiudiziale (Cass. 36343/2022; Cass. 31509/2021; Cass. 1724/2016; Cass. 22346/2017).
Risulta documentalmente provato che la creditrice originaria (OM Banca S.p.A.) ha intimato stragiudizialmente il pagamento, nei confronti della sola CP_2 in uno con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (al 05.07.2019) datata 28.11.2019 (ricevuta il 19.12.2019).
E' emerso altresì che parte convenuta opposta, con raccomandata a/r dell'08.06.2020, ricevuta dal il 05.08.2020, ha comunicato l'intervenuta cessione del credito e ha Pt_1 diffidato contestualmente al pagamento della somma di euro 60.308,57.
Solo nel marzo 2021, invece, parte creditrice ha avviato procedura monitoria per l'ingiunzione di pagamento, solidalmente, nei confronti della debitrice principale e del fideiussore.
Posto che l'art. 1957 c.c. prescrive che, onde evitare l'estinzione della fideiussione, le istanze nei confronti del debitore devono essere “diligentemente continuate”, è da ritenersi che, nel caso di mancato spontaneo adempimento da parte del debitore principale, sia necessario che la successiva azione giudiziale sia stata effettivamente e tempestivamente esperita, dal momento che lo scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 27/02/2023, n.2149; Corte d'Appello di Milano, 18 marzo 2021, n. 890; Tribunale Vicenza sez. I, 09/11/2022, n.1906).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie: difetta, infatti, la prova dell'attivazione della parte creditrice nei confronti del debitore principale attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime nei termini di cui all'art. 1957 c.c., posto che è documentalmente provato che ha agito in giudizio nei confronti del garante dopo circa due Controparte_1 anni dalla scadenza dell'obbligazione.
Da tutto ciò consegue che l'opponente deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e la parte creditrice decaduta dal pagina 12 di 13 diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del garante.
Le spese del presente giudizio di opposizione sono regolate, a norma dell'art. 91 c.p.c., secondo il principio della soccombenza.
Parte convenuta opposta va, pertanto, condannata a rifondere alla parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base delle Parte_1
Tabelle di cui al DM n. 55/2014, come novellate dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) e dell'assenza di attività istruttoria, in € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 2.900,00 per la fase decisionale, così complessivamente in € 5.800,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, cpa e iva come per legge e oltre € 286 per esborsi documentati (CU, marca da bollo); nonché
€ 536 per compensi per l'assistenza nella fase di attivazione della mediazione obbligatoria, oltre € 79,30 per le relative spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale della clausola contenuta nell'art. 14 del contratto di finanziamento n. 20097769412718 per cui è causa, limitatamente alle previsioni per cui il garante rimarrà obbligato sino a estinzione dell'obbligazione principale, costituente deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., e per cui il garante dispensa il creditore dall'osservanza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale, di cui alla medesima norma, e, conseguentemente, dichiara Controparte_1 decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 288/2021 (R.G. 477/2021) nei confronti di;
Parte_1
3) condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 5.800,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge e oltre € 286 per esborsi documentati (CU, marca da bollo); nonché € 536 per compensi per l'assistenza nella fase di attivazione della mediazione obbligatoria, oltre € 79,30 per le relative spese.
Novara, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido
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