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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3321/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 714/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 04/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200006604342000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TA la cartella di pagamento n. 29220200006604342000 per IRPEF-ADD.REGIONALE-
COMUNALE-IVA-IRAP- ALTRO anno 2016 e 2017, notificata il 15.11.2022 dall'Agenzia delle Entrate –
IS per la somma di € 14.989,84, oltre a sanzioni ed interessi, richiesta dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di TA.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente impugnava la cartella di pagamento a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36-bis DPR n.600/1973 ed art. 54-bis DPR n. 633/1972 delle dichiarazioni modello Unico SC 2017 per il periodo d'imposta 2016, modello IRAP 2017 per il periodo d'imposta 2016, modello IVA 2017 per il periodo d'imposta 2016 e Comunicazione liquidazione periodica
IVA IV trimestre 2017.
Eccepiva:
a) l'inesistenza giuridica della notificazione della cartella in quanto proveniente da un indirizzo pec non rientrante nei pubblici registri;
b) il difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER - agente della riscossione provincia di TA;
c) la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007 per inesistenza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento;
d) la violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 per difetto di motivazione;
e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis del DPR 633/1972 per violazione dei termini perentori per la verifica;
f) l'inesigibilità delle somme intimate per intervenuta decadenza e prescrizione;
g) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
h) l'inesigibilità delle sanzioni e degli interessi per maturata prescrizione.
2.-L'Agenzia delle Entrate IS, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso e chiamava in causa l'Agenzia delle Entrate.
3.-L'Agenzia delle Entrate costituitasi, rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
4.- La Commissione Tributaria Provinciale di TA Sez. 1, con sentenza n. 714/2024, del 28/11/2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'ADER e dell'ADE, che liquidava in €.1500,00, oltre accessori, per ciascuna parte.
4.- Il ricorrente Ricorrente_1 in data 02/07/2024 ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado sez.7 di TA per i seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 24 del D. Lgs. 546/1992
II. Violazione dell'art.
7-septies della Legge 212/2000 e Regolamento EIDAS del 23/07/2014: Inesistenza giuridica della notificazione
III. Violazione dell'art. 21-septies della Legge 241/1990: Difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER
- agente della riscossione provincia di TA
IV. Violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007: inesistenza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento
V. Violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000:difetto di motivazione
VI. Violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973: Decadenza
VII. Violazione dell'art. 112 cpc: Omessa pronuncia sul motivo n. 5 del ricorso (Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis del DPR 633/1972: carenza di presupposti)
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata.
5.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TA e ADER si sono costituiti in giudizio e chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato ,con la condanna alle spese del giudizio.
La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questo Corte nel corso dell'udienza del 26 gennaio
2026. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto previsto dall'art. 132 c. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del cpc, per ragioni di economia processuale e di scrittura i diversi motivi di appello vengono succintamente esaminati.
6.- L'appello è infondato e va respinto.
1. Sulla regolarità della costituzione e delle memorie. Correttamente i giudici di prime cure hanno dichiarato inammissibili le questioni nuove introdotte con memorie, le quali non possono modificare il thema decidendum fissato nel ricorso introduttivo. L'intervento dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi pienamente legittimo in quanto "titolare sostanziale della pretesa" , né rileva la pretesa irregolarità della sottoscrizione del Direttore, non essendo stata fornita prova di usurpazione di potere.
2. Sulla validità della notifica PEC. L'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri è priva di pregio. Come stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 15979/2022), la notifica tramite indirizzo istituzionale è valida se ha permesso al destinatario di difendersi compiutamente, come avvenuto nel caso di specie.
3. Sulla legittimazione di ADER Provinciale. ADER è subentrata a titolo universale nei rapporti di IS
Sicilia S.p.A.. La ripartizione interna tra sedi provinciali e centrali costituisce un mero aspetto organizzativo che non arreca alcun pregiudizio al contribuente.
4. Sulla decadenza e prescrizione. I termini di decadenza per la notifica della cartella (originariamente fissati al 31/12/2020 per le dichiarazioni 2017) sono stati legittimamente prorogati di 24 mesi dall'art. 68, comma
4-bis, del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"). Pertanto, la notifica avvenuta il 15/11/2022 deve considerarsi tempestiva.
5. Sulla fondatezza nel merito. L'appello non contesta efficacemente la circostanza che i ruoli derivino da imposte dichiarate dallo stesso contribuente e non versate. La cartella, in quanto atto vincolato basato su dati forniti dall'appellante, risulta adeguatamente motivata e non necessitava di preventiva comunicazione di irregolarità laddove non vi fossero incertezze sulla dichiarazione.
6. Per i motivi su esposti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 7 di TA rigetta l'appello e conferma sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€. 1.594,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore degli appellati.
Così deciso in TA , nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
L'Estensore ll Presidente
Dr.Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3321/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 714/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 04/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200006604342000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TA la cartella di pagamento n. 29220200006604342000 per IRPEF-ADD.REGIONALE-
COMUNALE-IVA-IRAP- ALTRO anno 2016 e 2017, notificata il 15.11.2022 dall'Agenzia delle Entrate –
IS per la somma di € 14.989,84, oltre a sanzioni ed interessi, richiesta dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di TA.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente impugnava la cartella di pagamento a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36-bis DPR n.600/1973 ed art. 54-bis DPR n. 633/1972 delle dichiarazioni modello Unico SC 2017 per il periodo d'imposta 2016, modello IRAP 2017 per il periodo d'imposta 2016, modello IVA 2017 per il periodo d'imposta 2016 e Comunicazione liquidazione periodica
IVA IV trimestre 2017.
Eccepiva:
a) l'inesistenza giuridica della notificazione della cartella in quanto proveniente da un indirizzo pec non rientrante nei pubblici registri;
b) il difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER - agente della riscossione provincia di TA;
c) la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007 per inesistenza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento;
d) la violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 per difetto di motivazione;
e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis del DPR 633/1972 per violazione dei termini perentori per la verifica;
f) l'inesigibilità delle somme intimate per intervenuta decadenza e prescrizione;
g) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
h) l'inesigibilità delle sanzioni e degli interessi per maturata prescrizione.
2.-L'Agenzia delle Entrate IS, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso e chiamava in causa l'Agenzia delle Entrate.
3.-L'Agenzia delle Entrate costituitasi, rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
4.- La Commissione Tributaria Provinciale di TA Sez. 1, con sentenza n. 714/2024, del 28/11/2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'ADER e dell'ADE, che liquidava in €.1500,00, oltre accessori, per ciascuna parte.
4.- Il ricorrente Ricorrente_1 in data 02/07/2024 ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado sez.7 di TA per i seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 24 del D. Lgs. 546/1992
II. Violazione dell'art.
7-septies della Legge 212/2000 e Regolamento EIDAS del 23/07/2014: Inesistenza giuridica della notificazione
III. Violazione dell'art. 21-septies della Legge 241/1990: Difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER
- agente della riscossione provincia di TA
IV. Violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007: inesistenza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento
V. Violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000:difetto di motivazione
VI. Violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973: Decadenza
VII. Violazione dell'art. 112 cpc: Omessa pronuncia sul motivo n. 5 del ricorso (Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis del DPR 633/1972: carenza di presupposti)
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata.
5.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TA e ADER si sono costituiti in giudizio e chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato ,con la condanna alle spese del giudizio.
La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questo Corte nel corso dell'udienza del 26 gennaio
2026. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto previsto dall'art. 132 c. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del cpc, per ragioni di economia processuale e di scrittura i diversi motivi di appello vengono succintamente esaminati.
6.- L'appello è infondato e va respinto.
1. Sulla regolarità della costituzione e delle memorie. Correttamente i giudici di prime cure hanno dichiarato inammissibili le questioni nuove introdotte con memorie, le quali non possono modificare il thema decidendum fissato nel ricorso introduttivo. L'intervento dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi pienamente legittimo in quanto "titolare sostanziale della pretesa" , né rileva la pretesa irregolarità della sottoscrizione del Direttore, non essendo stata fornita prova di usurpazione di potere.
2. Sulla validità della notifica PEC. L'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri è priva di pregio. Come stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 15979/2022), la notifica tramite indirizzo istituzionale è valida se ha permesso al destinatario di difendersi compiutamente, come avvenuto nel caso di specie.
3. Sulla legittimazione di ADER Provinciale. ADER è subentrata a titolo universale nei rapporti di IS
Sicilia S.p.A.. La ripartizione interna tra sedi provinciali e centrali costituisce un mero aspetto organizzativo che non arreca alcun pregiudizio al contribuente.
4. Sulla decadenza e prescrizione. I termini di decadenza per la notifica della cartella (originariamente fissati al 31/12/2020 per le dichiarazioni 2017) sono stati legittimamente prorogati di 24 mesi dall'art. 68, comma
4-bis, del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"). Pertanto, la notifica avvenuta il 15/11/2022 deve considerarsi tempestiva.
5. Sulla fondatezza nel merito. L'appello non contesta efficacemente la circostanza che i ruoli derivino da imposte dichiarate dallo stesso contribuente e non versate. La cartella, in quanto atto vincolato basato su dati forniti dall'appellante, risulta adeguatamente motivata e non necessitava di preventiva comunicazione di irregolarità laddove non vi fossero incertezze sulla dichiarazione.
6. Per i motivi su esposti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 7 di TA rigetta l'appello e conferma sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€. 1.594,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore degli appellati.
Così deciso in TA , nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
L'Estensore ll Presidente
Dr.Gaetano Costa Dr. David Salvucci