Art. 22. (Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi)
Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1976. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1976. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".