TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 377 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cf. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via F.lli C.F._1
Rosselli n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesca Bufalini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Montefiascone (Vt) alla C.F._2
Via della Croce n. 10 presso lo studio dell'avv. Orietta Celeste, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: “Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili matrimonio contratto matrimonio in data 1° ottobre 1971 in Viterbo, trascritto – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Viterbo nell'anno 1972, al numero 288, parte due, serie A, ufficio 01; dichiarare che ricorrente entro, il 5 di ogni mese, verserà alla moglie un assegno divorzile di euro 150,00, sempre entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT. Null'altro. Spese compensate”.
Conclusioni della resistente: “Voglia l'On. Tribunale adito, verificata la impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale tra i coniugi, contraiis rejectis:
1. Rigettare l'istanza proposta dalla controparte sig i disporre a Pt_1 carico della resistente un contributo per il mantenimento di euro 150,00 mensili;
2. Confermare in via urgente, immediata e temporanea le condizioni stabilite e concordate in sede di separazione tra gli ex coniugi, disponendo che il sig. continui a versare a titolo di assegno divorzile la stessa somma Pt_1 corrisposta sino ad ora, di euro 162,00, mensili, con aggiornamento annuale I.s.t.a.t. e con obbligo per il marito di provvedere al pagamento della t.a.r.i. e alla spartizione tra coniugi delle spese per il riscaldamento e per il gas con contatori unici e con aumento annuale i.s.t.a.t., come per legge. Nel merito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in causa in data 1° ottobre 1972 nel Comune di Viterbo e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile di detto Comune al numero 288, p. 2, S A, Ufficio 01, ordinando all'Ufficiale civile di procedere alla annotazione e trascrizione della sentenza e agli incombenti di legge.
2. In via Principale: Stabilire che il sig sarà tenuto a versare entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese alla sig.r a somma di euro 162,00 al mese quale assegno CP_1 divorzile oltre aggiornamento annuale I.s.t.a.t. e a procedere al pagamento della t.a.r.i. anche dell'appartamento da quest'ultima goduto, di proprietà del figlio, con pagamento delle spese per il gas ed il riscaldamento a metà tra i coniugi con unici contatori;
3. In via subordinata e riconvenzionale, stante la richiesta del sig. di non essere più tenuto a pagare la t.a.r.i. per l'appartamento Pt_1 dalla stessa goduto e di voler procedere al distacco dei contatori delle utenze, stabile che i nuovi contatori vengano apposti a sua carico e a sue spese e che il sig sia tenuto a versare alla sig.r n assegno divorzile mensile Pt_1 CP_1 di euro 300,00 oltre aggiornamento annuale I.s.t.a.t., tenuto conto delle diverse condizioni economiche della sig.r Con vittoria di spese, competenze CP_1
e prestazioni professionali, oltre competenze di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto il 1° ottobre 1972 a Viterbo con la sig.ra
[...]
e le conseguenti statuizioni economiche fra loro. CP_1 pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Al riguardo il ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 228, anno
1972; (b) dall'unione dei coniugi sono nati i figli e Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto del decreto di omologa emesso in data
16 agosto 2021 dal Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge;
(e) i coniugi godono entrambi di redditi pensionistici, lievemente più elevato il proprio.
Ciò posto, il sig. a chiesto accogliersi, previa pronuncia della cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, le conclusioni in epigrafe riportate.
La convenuta si è costituito aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha contestato, invece, le argomentazioni di controparte circa le condizioni economiche di entrambi e chiesto di disporre in suo favore un assegno divorzile pari a quello di mantenimento, aggiornato all'attualità, pari a € 162,00 al mese, nonché l'obbligo del ricorrente di pagare, per l'appartamento da lei abitato, per intero la ta.r.i. e il 50% delle spese per gas e riscaldamento, come concordato in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16 settembre 2025, su sollecitazione del Presidente le parti hanno raggiunto un accordo per definire l'ammontare dell'assegno divorzile;
hanno quindi chiesto di convertire il rito e trattenere la causa in decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022;
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
inconciliabilità delle parti, ribadita espressamente da entrambe all'udienza presidenziale.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, si osserva che il raggiungimento dell'accordo sulla misura dell'assegno divorzile esaurisce ogni questione. Le parti hanno infatti concordato l'importo definitivo di € 225,00 al mese, annualmente rivalutabile come per legge, con esclusione di ogni ulteriore forma di contribuzione del dalle spese per la gestione dell'appartamento in cui Pt_1
vive la convenuta.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione della conversione del rito in consensuale a seguito dell'intervenuto accordo fra le parti.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni di cui in Parte_1 CP_1 CP_1
parte motiva;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
pag. 4 di 4