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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4938 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10/04/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Arnaldo _1 C.F._1
Faiola (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), C.F._2
Via Roma 72, giusta procura in atti;
Appellante/appellato incidentale
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo P_ C.F._3
Cantiello (C.F. ) ed Ada Palmacci (C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, Via Mirabello 15 (c/o Studio Avv. Pierluigi
Crusco), giusta procura in atti;
Appellato / Appellante in via incidentale
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Modestino Controparte_2 C.F._6
D'Aquino (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._7
Stefano Magnani in Roma, Via Paolo Emilio 56, giusta procura in atti;
Appellata / Appellante in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1618/20 del Tribunale di Latina, pubblicata in data
02/09/2020.
1 Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n° 1618/20 del Tribunale di Latina, Giudice Relatore dott. A. Gabrielli, in accoglimento dell'appello proposto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
A) accertata la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 comma I
c.p.c., della sentenza n. 1618/20 Tribunale di Latina, 1) disporre, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU. Cassazione con le sentenze n. 8230/19 e 25021/2019, come meglio dedotto in narrativa, lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente a tutti i beni rientranti nella massa, come da progetto divisionale di cui alla CTU dell'arch. del 2017 ovvero, in via Per_1
gradata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero applicabili i principi di diritto suddetti, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni contraddistinti in Catasto
Comune di Terracina Fg 178 part. 804 sub 4 e part. 1980 graffate (originariamente Fg. 178 part.
375 sub 3) ed in C.T. Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, previo accertamento, se ritenuto opportuno anche mediante CTU, della loro regolarità urbanistica, con assegnazione al sig. Pt_1
che ne è in possesso sin dall'atto di divisone del 1991, con determinazione dei conguagli in
[...]
favore degli altri coeredi, detratto il costo delle migliorie apportatevi dallo stesso sig. Pt_1
2) tener conto, nei rapporti tra i germani e che il sig.
[...] Pt_1 Controparte_2 Pt_1
ha accettato la proposta transattiva avanzata per conto della germana innanzi
[...] Controparte_2
al CTU in data 20/04/2015 e, pertanto, dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla _1 suddetta sorella la sola somma di € 25.000/00 con compensazione delle spese legali;
3) respingere le richieste avanzate dal sig. poiché infondate in fatto ed in diritto;
B) in subordine, P_
nel caso in cui non si ravvisi la nullità della sentenza n. 1618/20 Tribunale di Latina, comunque, riformare integralmente la stessa, poiché ingiusta in fatto ed in diritto, come meglio dedotto in narrativa e, per l'effetto: I. disporre, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU.
Cassazione con le sentenze n. 8230/19 e 25021/2019, lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente a tutti i beni rientranti nella massa, come da progetto divisionale di cui alla CTU dell'arch. del 2017 ovvero, in via gradata, ove si ritengano non applicabili al caso di specie i Per_1
principi di diritto sopra detti, quantomeno relativamente ai beni contraddistinti in Catasto Comune di Terracina Fg 178 part. 804 sub 4 e part. 1980 graffate (originariamente Fg. 178 part. 375 sub 3) ed in C.T. Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, previo accertamento, se ritenuto opportuno anche mediante CTU, della loro regolarità urbanistica, con assegnazione al sig. che ne è _1 in possesso sin dall'atto di divisone del 1991, con determinazione dei conguagli in favore degli altri coeredi, detratto il costo delle migliorie apportatevi dallo stesso sig. II. tener conto, _1
nei rapporti tra i germani e che il sig. ha accettato la Pt_1 Controparte_2 _1
2 proposta transattiva avanzata per conto della germana innanzi al CTU in data Controparte_2
20/04/2015 e, pertanto, dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla suddetta sorella _1 la sola somma di € 25.000/00 con compensazione delle spese legali; III. respingere le richieste avanzate dal sig. poiché infondate in fatto ed in diritto;
C) In ogni caso, con ogni P_
conseguente statuizione in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella determinazione delle quali si voglia considerare anche la condotta processuale tenuta dalle parti”.
Per l'appellato / appellante in via incidentale: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis In via pregiudiziale: -Dichiarare l'INAMMISSIBILITA' dell'appello ex art. 342 c.p.c.; -Dichiarare
l'INAMMISSIBILITA' dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; In via gradata e nel merito: Previo rigetto della istanza di sospensiva per i motivi di cui in premessa, rigettare l'appello così come proposto siccome infondato sia fattualmente che giuridicamente. 2) In caso di rigetto dell'appello principale
e permanenza in comunione del fabbricato sito in Terracina alla Via Litoranea 24,700 in Catasto al
Foglio 178, Part. 642, Sub 4, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare Controparte_2 alla restituzione, in favore dell'esponente della somma di € 12.911,41, ricevuta dalla medesima a conguaglio;
3) In via gradata e nell'ipotesi di scioglimento della comunione del bene di cui al capo che precede, Voglia la Corte d'Appello adita condannare e alla _1 Controparte_2
rifusione, in favore di , per le migliorie e per la regolarizzazione urbanistico P_
amministrativa e catastale del fabbricato, della somma di € 228.374,93 o di quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali anche della presente fase”.
Per l'appellata / appellante in via incidentale: “in via preliminare, di rito, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare nulla la sentenza impugnata per inosservanza e violazione degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 comma I c.p.c. sulla composizione del Tribunale chiamato a decidere sulla domanda e per l'effetto decidere la causa nel merito;
- Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale in relazione alla omessa pronuncia sulla domanda di determinazione della indennità per il mancato godimento dei beni comuni in possesso e goduti in modo esclusivo dalle controparti in favore della sig.ra , previa nuova CTU che espressamente si richiede, determinare CP_2
l'indennità per il mancato godimento dei beni comuni in possesso e goduti in modo esclusivo dalle controparti da parte della sig.ra ; - Sempre nel merito, ed in accoglimento dell'appello CP_2
incidentale in relazione agli immobili esclusi dalla divisione dalla sentenza impugnata, rideterminare le quote dei singoli germani comprendendo all'intero dell'asse divisionale gli immobili esclusi dalla
Sentenza di primo grado e previo accertamento, se ritenuto opportuno anche mediante CTU, della loro regolarità urbanistica, sia in quanto legittimi (terreno individuato al fondo fg 178 part. 265 quasi completamente coperto da serre -18.188,74 mq su 23.580- dal 1991 assegnato al sig. Pt_1
3 e porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 Foglio 178 part. 375 sub 3 della superficie lorda i mq. 90 utile mq 69,70 anch'essa assegnata al sig. sia, per l'intero o solo per parte Pt_1
l'immobile sito nel Comune di Terracina via Litoranea lm. 24,700 F. 178 part. 642 sub 4, cl 2 cons.
7,5 vani cat. A/2 , assegnato nel 1991 al sig. . Il tutto con determinazione dei conguagli in P_
favore degli altri coeredi. A tal fine si precisa che la sig.ra ritiene che i valori dei predetti CP_2
beni assegnati dal CTU nella perizia svolta nel giudizio di primo grado possano essere ritenuti validi
e non necessariamente rivisti a mezzo di nuova stima sul punto. - con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.03.2002 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di P_
Latina, sezione distaccata di Terracina, i fratelli germani e per sentir _1 Controparte_2
accogliere la domanda di nullità dell'atto di divisione intervenuto tra le parti nel 1991, per atto Notar di Latina, rep. 36140 – Racc. 8762, avente ad oggetto gli immobili loro pervenuti dai Per_2
genitori deceduti, stipulato in violazione dell'art. 40, L. 47/1985;
in via subordinata, chiedeva l'annullamento della divisione per errore dell'attore, ignaro in relazione all'abusività dell'immobile poi allo stesso assegnato;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dei coeredi convenuti al pagamento della rispettiva quota dei debiti ereditari relativi alla definizione della pratica di sanatoria, anche a titolo di indebito arricchimento, nella misura di 1/3 per ciascun erede del complessivo debito pari ad
27.000,00.
Il convenuto eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale della _1
Sezione di Terracina in favore della sede centrale presso il Tribunale di Latina e, in conseguenza, la nullità della notifica della citazione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, nell'ipotesi di nullità e/o annullamento dell'atto di divisione, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese sopportate dal convenuto per le migliorie al terreno allo stesso assegnato, quantificate nella somma delle allora lire
500.000.000.
, aderendo alla domanda dell'attore, non contestava la richiesta di nullità dell'atto di Controparte_2
divisione e, in via riconvenzionale, stante la divisibilità dei beni ereditati, chiedeva procedersi giudizialmente allo scioglimento della comunione, nonché la condanna delle altre parti ad un'equa indennità per il mancato utilizzo dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
In via istruttoria veniva espletato un interrogatorio formale, l'escussione testi, disposta una CTU e acquisita la produzione documentale.
4 Con sentenza parziale n. 1774/2014 il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione;
dichiarava la nullità dell'atto di divisione del 14.10.1991 ai sensi degli artt. 40 e ss. della legge n.
47/1985 e successive modifiche, e disponeva il prosieguo dell'istruttoria con la riconvocazione della
CTU, alla quale, all'udienza collegiale del 20.04.2015, venivano assegnati ulteriori quesiti, in particolare veniva richiesta la produzione della documentazione ipocatastale ventennale e l'inserimento dei dati catastali nel progetto divisionale.
Successivamente, veniva depositata una prima consulenza cui seguiva una successiva integrazione datata 03.07.2019, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1618/2020 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: “1) A parziale scioglimento della comunione assegna: a i terreni Fg. 178 particelle 290 e 670 in agro di Terracina come Controparte_2 meglio descritti in perizia d'ufficio; a i terreni Fg. 178 particelle 81, 704 e 705 _1 in agro di Terracina come meglio descritti in perizia d'ufficio; 2) Assegna a a titolo di P_ conguaglio la somma complessiva di euro 21.294,04, di cui € 1.612,80 da parte di Controparte_2
ed euro 19.681,24 da parte di oltre interessi così come specificati in motivazione. 3) _1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio relative alla richiesta di _1 nullità dell'atto a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 50,00 per P_ spese, € 7.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie;
ed alla parte
le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_2
15,00 % per spese forfettarie. 4) Compensa per il resto le spese di divisione tra le parti. Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico dei tre condividenti in parti eguali così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data _1
29/09/2020.
Si sono costituiti gli appellati e , entrambi avanzando appello incidentale. P_ Controparte_2
eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc.. P_
L'eccezione è infondata.
Nell'appello, infatti, risultano sufficientemente individuati gli snodi decisionali della sentenza impugnata ed indicate le relative doglianze ovvero contrastate le ragioni della decisione di primo grado. Motivo per il quale si può ritenere che l'appello è formulato secondo quanto indicato dalla
Suprema Corte che, con sentenza a Sezioni Unite del 16.11.2017 n. 27199, afferma che gli artt. 342
e 434 del codice di procedura civile vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere
5 una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Non è pertanto necessario che l'atto di appello debba rivestire particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Altresì, non fondata è la richiesta inammissibilità ex art. 348 bis cpc, non apparendo l'appello in astratto manifestamente privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata, decisa dal _1
Tribunale in composizione collegiale, per “nullità per inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale legittimato a decidere sulla domanda (ai sensi degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 comma I c.p.c.); motivo proposto anche dalla appellata / appellante incidentale Controparte_2
la quale chiede dichiararsi la “nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 50 bis, 50 quater e
161 comma i c.p.c sulla composizione del tribunale chiamato a decidere sulla domanda”; ed invero, motivo non contestato anche dall'altro appellato/appellante in via incidentale . P_
Le censure sono fondate.
Nel caso che ci occupa, infatti, il giudizio avente ad oggetto l'atto di divisione di beni ereditari non rientra tra le cause ex art. 50 bis cpc nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Inoltre, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione “L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita ), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 28040 del 25 novembre 2008 cfr. inoltre
Cass. Ord. 30.10.2023).
Per tali ragioni, il motivo di impugnazione proposto da e appare _1 Controparte_2
fondato ed allo stesso tempo esso si converte in motivo d'impugnazione e comporta che la Corte, che
è Giudice del merito, può pronunciare la nullità della sentenza impugnata non risultando necessaria la rimessione al Giudice di prime cure e procedendo all'esame degli altri motivi d'appello, dovendo ritenersi che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza di primo grado ritenendola _1
viziata per “travisamento e/o erronea interpretazione ed applicazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU. della Cassazione sentenza n. 25021/19 - omessa considerazione ed applicazione dei
6 principi di diritto enunciati dalle SS.UU della Cassazione sentenza n. 8230/2019 – omessa e/o erronea considerazione e valutazione delle risultanze istruttorie - erronea valutazione del caso concreto omessa pronucia- vizio di motivazione”.
Il punto di gravame è stato similmente proposto in via incidentale da che lamenta Controparte_2
l'“erronea interpretazione dei principi di diritto della sentenza della corte di cassazione n. 25021/2019 in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado”.
Sul punto occorre chiarire quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione prima con sentenza n.
8230 del 22.03.2019, poi con la n. 25021 del 07.10.2019.
Con il primo arresto la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità degli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico, affermando che tali atti sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell'atto siano reali (e non mendaci)
e riferibili a quell'immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato (c.d. nullità testuale). Con la seconda pronuncia, invece, la Suprema Corte ha preso posizione sulla nota disputa relativa alla natura della divisione ereditaria, affermandone l'efficacia traslativo-costitutiva e negando, di contro, che la retroattività degli effetti divisori coincida con la natura dichiarativa del negozio divisorio. In tal modo, facendo rientrare gli atti di scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti inter vivos, soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 40, comma
2, della Legge n. 47/1985.
Secondo l'appellante e l'appellata il Tribunale di Latina non avrebbe _1 Controparte_2
operato una corretta interpretazione delle sentenze della Suprema Corte, in particolare quella che si è riferita alla nullità testuale, in quanto avrebbe dovuto procedere allo scioglimento della comunione in relazione a tutti i beni, e dunque, comprendendovi anche gli immobili invece esclusi dal Giudice del primo grado, costituiti da:
1) Fabbricato contraddistinto in Catasto Comune di Terracina Fg. 178 part. 642 sub 4. Secondo la sentenza censurata “per tale fabbricato, originariamente abusivo risulta rilasciata una concessione in sanatoria n. 3087 del 30.10.2002, tuttavia dopo tale concessione il fabbricato è stato oggetto di abusi edilizi, in particolare un cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato (ora adibito ad abitazione), oltre a due tettoie ed una porcilaia tutte senza titolo abilitativo… Poiché allo stato risulta che l'immobile sia non conforme al titolo edilizio lo stesso deve essere eliminato dalla massa ereditaria e destinato a rimanere in comune…”.
2) Porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 contraddistinto in Catasto Comune di Terracina già con Fg. 178 part. 375 sub 3, (ora Fg. 178 Part 1980-804 sub 4). Secondo il Giudicante “…anche tale
7 immobile è stato oggetto di variazioni che non sono supportate da titoli edilizi, anche per questo risulta irrilevante che lo stesso potrebbe essere ridotto in pristino stato, se tale ripristino non risulti effettuato al momento della decisione. Quindi anch'esso è destinato a rimanere in comunione tra i coeredi..”;
3) Terreno contraddistinto in Catasto Terreni Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, rispetto al quale si legge in sentenza “...quasi completamente coperto da serre (18.188,74 mq su 23.580) poiché anche per le serre serve un titolo edilizio che il CTU dice essere mancante, anche se regolarizzabile, anche detto terreno non potrà essere oggetto di divisione”.
A parere di questa Corte, il motivo di appello in commento è accoglibile soltanto parzialmente.
Nello specifico, è corretta e ben argomentata la sentenza impugnata in relazione agli immobili sopra indicati ai numeri 1 e 2, che devono, pertanto, rimanere in comunione. Ciò si sostiene reputando errata l'interpretazione fornita dal e dalla sia in relazione ai principi _1 Controparte_2
enunciati dalla Suprema Corte, in particolare nella sentenza n. 8230 del 22.03.2019, sia riguardo alle risultanze istruttorie. Infatti, quanto al fabbricato contraddistinto in Catasto Comune di Terracina al
Fg. 178 part. 642 sub 4 il cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato adibito ad abitazione, unitamente alla sussistenza di due tettoie ed una porcilaia non consentono di ritenere tali fabbricati abusivi per mere difformità rispetto al titolo edilizio (concessione in sanatoria n. 3087 del 30.10.2002) sussistente per il fabbricato principale, necessitando altri distinti ed autonomi titoli per cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato adibito ad abitazione, per le due tettoie e la porcilaia.
Medesimo discorso va fatto per l'immobile indicato al punto 2 ovvero per la porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 contraddistinto in Catasto Comune di Terracina Fg. 178 part. 375 sub 3, che, come riportato nella sentenza impugnata è mancante anch'esso dei relativi titoli edilizi giustificativi delle variazioni effettuate.
Errano, pertanto, e ritenendo l'applicabilità della c.d. nullità testuale _1 Controparte_2
enunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che riguarda il trasferimento di immobili difformi rispetto al titolo edilizio e non anche, come i predetti sembrano sostenere, immobili abusivi necessitanti di un proprio autonomo titolo edilizio.
Questa Corte ritiene invece di operare discorso distinto per l'immobile di cui al numero 3, rappresentato dal terreno contraddistinto in Catasto Terreni Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, che, ricoperto prevalentemente da serre (per 18.188,74 mq su un totale di 25.380 mq) appare supportato da idonei titoli edilizi, come individuati nella ctu, quali la C.E. n.3530 del 07/03/2002 per mq 4.778, D.I.A. prot. 24394 del 17/05/2013 per mq 12.713,87, e D.I.A. in sanatoria prot. 60524/I del 20/11/2014 per mq 697,74, residuando, dunque, una minima parte (12.722,81 mq – 12.713,87
8 mq) priva del titolo edilizio in ogni caso rientrante abbondantemente nel 2% di tolleranza consentito dal T.U. ED ( DPR 380/2001 comma 2 ter dell'art. 34).
Si ritiene che la particella 265 possa essere oggetto di divisione.
Alla stregua di tale decisione, questa Corte reputa opportuno assegnare l'immobile in commento all'appellante , sia perché richiesto da quest'ultimo con il consenso della sorella _1
, sia perché l'immobile è stato utilizzato da , che vi ha anche apportato Controparte_2 _1
migliorie, dal 1991.
Ferme le assegnazioni disposte con la sentenza nulla, avverso le quali non risultano contestazioni, in ragione di tale assegnazione, a titolo di conguaglio, dovrà versare ai fratelli e _1 P_
un terzo del valore del terreno in discorso, come quantificato dalla ctu pari ad euro CP_2
112.005,00, già detratto il costo delle migliorie e, quindi a favore di ognuno la quota di euro
37.335,00.
In relazione, invece, al motivo di appello incidentale proposto dalla per “omessa Controparte_2
pronuncia sulla richiesta di condanna delle controparti al pagamento in proprio favore di un'indennità per il mancato godimento dei beni comuni in possesso e goduti in modo esclusivo dalle controparti” deve evidenziarsi che, come accertato nel giudizio di primo grado, ed invero riconosciuto anche dai fratelli, non vi è dubbio che la sia stata il soggetto maggiormente pregiudicato dalla Controparte_2
divisione ereditaria. La stessa, infatti, ha dovuto inserire nella divisione la quota in denaro ricevuta quale conguaglio nel 1991, debitamente rivalutata (50.000.000 di lire rivalutati in euro 47.626,50) mentre gli altri germani, che hanno ricevuto ed utilizzato immobili dal valore più consistente, e peraltro operato abusi causando l'indivisibilità degli stessi, nulla hanno apportato alla comunione ed alla divisione a titolo di mancato godimento degli stessi della quota spettante alla sorella.
Sul punto si deve anche precisare come, da un lato, la stessa abbia ammesso nella Controparte_2
comparsa conclusionale del primo grado di aver ricevuto somme di denaro da parte del P_
(senza invero specificarne per chiarezza gli importi), dall'altro, come il fratello intenda Pt_1
riconoscerle la somma di euro 25.000,00 (accettata dal predetto dietro proposta transattiva della sorella) riproposta anche in appello, seppur non richiesta in tale sede dalla ma neanche all'uopo CP_2
contestata. In ragione di tali valutazioni, questa Corte ritiene corretto disporre il versamento da parte del in favore della sorella la somma di euro 25.000,00 a titolo di indennità _1 CP_2 per il mancato godimento dell'immobile goduto dal '91 sino ad oggi ovvero all'odierna decisione di
(ri)assegnazione del cespite al predetto;
mentre, in relazione alla richiesta avanzata dalla CP_2
nei confronti del fratello , si ritiene che possa disporsi, a fronte della buona fede delle
[...] P_ parti in relazione alla divisione del '91, e del riconoscimento operato dalla di aver ricevuto CP_2
somme dal predetto fratello, la compensazione tra la somma a titolo di indennità per il mancato
9 godimento sino ad oggi dell'immobile utilizzato solo dal fratello e quella ricevuta a titolo di conguaglio dalla medesima nel '91, come nel tempo rivalutata.
Per quanto sopra, questa Corte non ritiene di accogliere la richiesta di restituzione della somma di lire
25.000.000 (ora € 12.911,41) avanzata con appello incidentale da nei confronti della P_
sorella avendo il predetto goduto, seppur in buona fede sino alla sentenza parziale emessa CP_2
nel primo grado, in via esclusiva del fabbricato assegnatogli in sede di divisione, ed invero ad oggi continuare senza titolo a goderne.
Priva di pregio per questa Corte risulta la richiesta di condanna di e _1 Controparte_2
avanzata dal alla rifusione per le migliorie e per la regolarizzazione urbanistico P_
amministrativa e catastale apportate al fabbricato assegnatogli in sede di divisione ovvero alla porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 contraddistinto in Catasto Comune di Terracina già con
Fg. 178 part. 375 sub 3 (ora Fg 178 Part 1980- 804 sub 4).
Invero con la decisione che oggi si conferma tale bene non appare avere i requisiti necessari alla divisione in quanto non in regola per via di abusi dal medesimo operati, anche perché, come correttamente indicato dal Tribunale, tali valutazioni potranno essere effettuate con la eventuale e futura divisione se ed in quanto regolarizzato urbanisticamente.
Infine, in relazione al terzo ed ultimo motivo di appello proposto dall'appellante principale Pt_1
relativo alla statuizione sulla liquidazione delle spese legali deve ritenersi che l'esito
[...]
complessivo della lite comporti la compensazione delle spese processuali sia di primo che di secondo grado.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo P_
unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sugli appelli _1
incidentali proposti ds e avverso la sentenza n. 1618/20 del Tribunale di Latina, P_ CP_2
pubblicata in data 02/09/2020, così provvede:
1-dichiara nulla la sentenza di primo grado e conferma nel merito le seguenti disposizioni “A parziale scioglimento della comunione assegna: a i terreni Fg. 178 particelle 290 e 670 Controparte_2 in agro di Terracina come meglio descritti in perizia d'ufficio; a i terreni Fg. _1
178 particelle 81, 704 e 705 in agro di Terracina come meglio descritti in perizia d'ufficio; 2)
Assegna a a titolo di conguaglio la somma complessiva di euro 21.294,04 , di cui € P_
10 1.612,80 da parte di ed euro 19.681,24 da parte di oltre interessi Controparte_2 _1
così come specificati in motivazione ( Somme maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di instaurazione del presente giudizio sulle somme di anno in anno devalutate.).
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico dei tre condividenti in parti eguali così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.”.
2-assegna a il Terreno contraddistinto in Catasto Terreni Comune di Terracina Fg. _1
178 part. 265;
3-per quanto sopra, assegna a ed a a titolo di conguaglio sul predetto P_ Controparte_2
bene la somma ciascuno di euro 37.335,00 da parte di oltre interessi legali decorrenti _1
dalla data di instaurazione del presente giudizio sulle somme devalutate a tale data e rivalutate di anno in anno oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
4- accoglie l'appello incidentale di disponendo in suo favore il versamento da parte Controparte_2
del della somma di euro 25.000,00 e compensando con il la somma _1 P_ ricevuta a titolo di conguaglio nel '91;
5- rigetta l'appello incidentale proposto da;
P_
6- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
7- compensa le spese legali di entrambi i gradi del grado tra tutte le parti.
Roma, 26.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
.
11
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4938 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10/04/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Arnaldo _1 C.F._1
Faiola (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), C.F._2
Via Roma 72, giusta procura in atti;
Appellante/appellato incidentale
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo P_ C.F._3
Cantiello (C.F. ) ed Ada Palmacci (C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, Via Mirabello 15 (c/o Studio Avv. Pierluigi
Crusco), giusta procura in atti;
Appellato / Appellante in via incidentale
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Modestino Controparte_2 C.F._6
D'Aquino (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._7
Stefano Magnani in Roma, Via Paolo Emilio 56, giusta procura in atti;
Appellata / Appellante in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1618/20 del Tribunale di Latina, pubblicata in data
02/09/2020.
1 Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n° 1618/20 del Tribunale di Latina, Giudice Relatore dott. A. Gabrielli, in accoglimento dell'appello proposto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
A) accertata la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 comma I
c.p.c., della sentenza n. 1618/20 Tribunale di Latina, 1) disporre, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU. Cassazione con le sentenze n. 8230/19 e 25021/2019, come meglio dedotto in narrativa, lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente a tutti i beni rientranti nella massa, come da progetto divisionale di cui alla CTU dell'arch. del 2017 ovvero, in via Per_1
gradata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero applicabili i principi di diritto suddetti, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni contraddistinti in Catasto
Comune di Terracina Fg 178 part. 804 sub 4 e part. 1980 graffate (originariamente Fg. 178 part.
375 sub 3) ed in C.T. Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, previo accertamento, se ritenuto opportuno anche mediante CTU, della loro regolarità urbanistica, con assegnazione al sig. Pt_1
che ne è in possesso sin dall'atto di divisone del 1991, con determinazione dei conguagli in
[...]
favore degli altri coeredi, detratto il costo delle migliorie apportatevi dallo stesso sig. Pt_1
2) tener conto, nei rapporti tra i germani e che il sig.
[...] Pt_1 Controparte_2 Pt_1
ha accettato la proposta transattiva avanzata per conto della germana innanzi
[...] Controparte_2
al CTU in data 20/04/2015 e, pertanto, dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla _1 suddetta sorella la sola somma di € 25.000/00 con compensazione delle spese legali;
3) respingere le richieste avanzate dal sig. poiché infondate in fatto ed in diritto;
B) in subordine, P_
nel caso in cui non si ravvisi la nullità della sentenza n. 1618/20 Tribunale di Latina, comunque, riformare integralmente la stessa, poiché ingiusta in fatto ed in diritto, come meglio dedotto in narrativa e, per l'effetto: I. disporre, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU.
Cassazione con le sentenze n. 8230/19 e 25021/2019, lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente a tutti i beni rientranti nella massa, come da progetto divisionale di cui alla CTU dell'arch. del 2017 ovvero, in via gradata, ove si ritengano non applicabili al caso di specie i Per_1
principi di diritto sopra detti, quantomeno relativamente ai beni contraddistinti in Catasto Comune di Terracina Fg 178 part. 804 sub 4 e part. 1980 graffate (originariamente Fg. 178 part. 375 sub 3) ed in C.T. Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, previo accertamento, se ritenuto opportuno anche mediante CTU, della loro regolarità urbanistica, con assegnazione al sig. che ne è _1 in possesso sin dall'atto di divisone del 1991, con determinazione dei conguagli in favore degli altri coeredi, detratto il costo delle migliorie apportatevi dallo stesso sig. II. tener conto, _1
nei rapporti tra i germani e che il sig. ha accettato la Pt_1 Controparte_2 _1
2 proposta transattiva avanzata per conto della germana innanzi al CTU in data Controparte_2
20/04/2015 e, pertanto, dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla suddetta sorella _1 la sola somma di € 25.000/00 con compensazione delle spese legali; III. respingere le richieste avanzate dal sig. poiché infondate in fatto ed in diritto;
C) In ogni caso, con ogni P_
conseguente statuizione in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella determinazione delle quali si voglia considerare anche la condotta processuale tenuta dalle parti”.
Per l'appellato / appellante in via incidentale: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis In via pregiudiziale: -Dichiarare l'INAMMISSIBILITA' dell'appello ex art. 342 c.p.c.; -Dichiarare
l'INAMMISSIBILITA' dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; In via gradata e nel merito: Previo rigetto della istanza di sospensiva per i motivi di cui in premessa, rigettare l'appello così come proposto siccome infondato sia fattualmente che giuridicamente. 2) In caso di rigetto dell'appello principale
e permanenza in comunione del fabbricato sito in Terracina alla Via Litoranea 24,700 in Catasto al
Foglio 178, Part. 642, Sub 4, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare Controparte_2 alla restituzione, in favore dell'esponente della somma di € 12.911,41, ricevuta dalla medesima a conguaglio;
3) In via gradata e nell'ipotesi di scioglimento della comunione del bene di cui al capo che precede, Voglia la Corte d'Appello adita condannare e alla _1 Controparte_2
rifusione, in favore di , per le migliorie e per la regolarizzazione urbanistico P_
amministrativa e catastale del fabbricato, della somma di € 228.374,93 o di quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali anche della presente fase”.
Per l'appellata / appellante in via incidentale: “in via preliminare, di rito, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare nulla la sentenza impugnata per inosservanza e violazione degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 comma I c.p.c. sulla composizione del Tribunale chiamato a decidere sulla domanda e per l'effetto decidere la causa nel merito;
- Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale in relazione alla omessa pronuncia sulla domanda di determinazione della indennità per il mancato godimento dei beni comuni in possesso e goduti in modo esclusivo dalle controparti in favore della sig.ra , previa nuova CTU che espressamente si richiede, determinare CP_2
l'indennità per il mancato godimento dei beni comuni in possesso e goduti in modo esclusivo dalle controparti da parte della sig.ra ; - Sempre nel merito, ed in accoglimento dell'appello CP_2
incidentale in relazione agli immobili esclusi dalla divisione dalla sentenza impugnata, rideterminare le quote dei singoli germani comprendendo all'intero dell'asse divisionale gli immobili esclusi dalla
Sentenza di primo grado e previo accertamento, se ritenuto opportuno anche mediante CTU, della loro regolarità urbanistica, sia in quanto legittimi (terreno individuato al fondo fg 178 part. 265 quasi completamente coperto da serre -18.188,74 mq su 23.580- dal 1991 assegnato al sig. Pt_1
3 e porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 Foglio 178 part. 375 sub 3 della superficie lorda i mq. 90 utile mq 69,70 anch'essa assegnata al sig. sia, per l'intero o solo per parte Pt_1
l'immobile sito nel Comune di Terracina via Litoranea lm. 24,700 F. 178 part. 642 sub 4, cl 2 cons.
7,5 vani cat. A/2 , assegnato nel 1991 al sig. . Il tutto con determinazione dei conguagli in P_
favore degli altri coeredi. A tal fine si precisa che la sig.ra ritiene che i valori dei predetti CP_2
beni assegnati dal CTU nella perizia svolta nel giudizio di primo grado possano essere ritenuti validi
e non necessariamente rivisti a mezzo di nuova stima sul punto. - con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.03.2002 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di P_
Latina, sezione distaccata di Terracina, i fratelli germani e per sentir _1 Controparte_2
accogliere la domanda di nullità dell'atto di divisione intervenuto tra le parti nel 1991, per atto Notar di Latina, rep. 36140 – Racc. 8762, avente ad oggetto gli immobili loro pervenuti dai Per_2
genitori deceduti, stipulato in violazione dell'art. 40, L. 47/1985;
in via subordinata, chiedeva l'annullamento della divisione per errore dell'attore, ignaro in relazione all'abusività dell'immobile poi allo stesso assegnato;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dei coeredi convenuti al pagamento della rispettiva quota dei debiti ereditari relativi alla definizione della pratica di sanatoria, anche a titolo di indebito arricchimento, nella misura di 1/3 per ciascun erede del complessivo debito pari ad
27.000,00.
Il convenuto eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale della _1
Sezione di Terracina in favore della sede centrale presso il Tribunale di Latina e, in conseguenza, la nullità della notifica della citazione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, nell'ipotesi di nullità e/o annullamento dell'atto di divisione, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese sopportate dal convenuto per le migliorie al terreno allo stesso assegnato, quantificate nella somma delle allora lire
500.000.000.
, aderendo alla domanda dell'attore, non contestava la richiesta di nullità dell'atto di Controparte_2
divisione e, in via riconvenzionale, stante la divisibilità dei beni ereditati, chiedeva procedersi giudizialmente allo scioglimento della comunione, nonché la condanna delle altre parti ad un'equa indennità per il mancato utilizzo dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
In via istruttoria veniva espletato un interrogatorio formale, l'escussione testi, disposta una CTU e acquisita la produzione documentale.
4 Con sentenza parziale n. 1774/2014 il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione;
dichiarava la nullità dell'atto di divisione del 14.10.1991 ai sensi degli artt. 40 e ss. della legge n.
47/1985 e successive modifiche, e disponeva il prosieguo dell'istruttoria con la riconvocazione della
CTU, alla quale, all'udienza collegiale del 20.04.2015, venivano assegnati ulteriori quesiti, in particolare veniva richiesta la produzione della documentazione ipocatastale ventennale e l'inserimento dei dati catastali nel progetto divisionale.
Successivamente, veniva depositata una prima consulenza cui seguiva una successiva integrazione datata 03.07.2019, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1618/2020 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: “1) A parziale scioglimento della comunione assegna: a i terreni Fg. 178 particelle 290 e 670 in agro di Terracina come Controparte_2 meglio descritti in perizia d'ufficio; a i terreni Fg. 178 particelle 81, 704 e 705 _1 in agro di Terracina come meglio descritti in perizia d'ufficio; 2) Assegna a a titolo di P_ conguaglio la somma complessiva di euro 21.294,04, di cui € 1.612,80 da parte di Controparte_2
ed euro 19.681,24 da parte di oltre interessi così come specificati in motivazione. 3) _1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio relative alla richiesta di _1 nullità dell'atto a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 50,00 per P_ spese, € 7.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie;
ed alla parte
le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_2
15,00 % per spese forfettarie. 4) Compensa per il resto le spese di divisione tra le parti. Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico dei tre condividenti in parti eguali così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data _1
29/09/2020.
Si sono costituiti gli appellati e , entrambi avanzando appello incidentale. P_ Controparte_2
eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc.. P_
L'eccezione è infondata.
Nell'appello, infatti, risultano sufficientemente individuati gli snodi decisionali della sentenza impugnata ed indicate le relative doglianze ovvero contrastate le ragioni della decisione di primo grado. Motivo per il quale si può ritenere che l'appello è formulato secondo quanto indicato dalla
Suprema Corte che, con sentenza a Sezioni Unite del 16.11.2017 n. 27199, afferma che gli artt. 342
e 434 del codice di procedura civile vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere
5 una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Non è pertanto necessario che l'atto di appello debba rivestire particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Altresì, non fondata è la richiesta inammissibilità ex art. 348 bis cpc, non apparendo l'appello in astratto manifestamente privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata, decisa dal _1
Tribunale in composizione collegiale, per “nullità per inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale legittimato a decidere sulla domanda (ai sensi degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 comma I c.p.c.); motivo proposto anche dalla appellata / appellante incidentale Controparte_2
la quale chiede dichiararsi la “nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 50 bis, 50 quater e
161 comma i c.p.c sulla composizione del tribunale chiamato a decidere sulla domanda”; ed invero, motivo non contestato anche dall'altro appellato/appellante in via incidentale . P_
Le censure sono fondate.
Nel caso che ci occupa, infatti, il giudizio avente ad oggetto l'atto di divisione di beni ereditari non rientra tra le cause ex art. 50 bis cpc nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Inoltre, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione “L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita ), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 28040 del 25 novembre 2008 cfr. inoltre
Cass. Ord. 30.10.2023).
Per tali ragioni, il motivo di impugnazione proposto da e appare _1 Controparte_2
fondato ed allo stesso tempo esso si converte in motivo d'impugnazione e comporta che la Corte, che
è Giudice del merito, può pronunciare la nullità della sentenza impugnata non risultando necessaria la rimessione al Giudice di prime cure e procedendo all'esame degli altri motivi d'appello, dovendo ritenersi che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza di primo grado ritenendola _1
viziata per “travisamento e/o erronea interpretazione ed applicazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU. della Cassazione sentenza n. 25021/19 - omessa considerazione ed applicazione dei
6 principi di diritto enunciati dalle SS.UU della Cassazione sentenza n. 8230/2019 – omessa e/o erronea considerazione e valutazione delle risultanze istruttorie - erronea valutazione del caso concreto omessa pronucia- vizio di motivazione”.
Il punto di gravame è stato similmente proposto in via incidentale da che lamenta Controparte_2
l'“erronea interpretazione dei principi di diritto della sentenza della corte di cassazione n. 25021/2019 in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado”.
Sul punto occorre chiarire quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione prima con sentenza n.
8230 del 22.03.2019, poi con la n. 25021 del 07.10.2019.
Con il primo arresto la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità degli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico, affermando che tali atti sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell'atto siano reali (e non mendaci)
e riferibili a quell'immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato (c.d. nullità testuale). Con la seconda pronuncia, invece, la Suprema Corte ha preso posizione sulla nota disputa relativa alla natura della divisione ereditaria, affermandone l'efficacia traslativo-costitutiva e negando, di contro, che la retroattività degli effetti divisori coincida con la natura dichiarativa del negozio divisorio. In tal modo, facendo rientrare gli atti di scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti inter vivos, soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 40, comma
2, della Legge n. 47/1985.
Secondo l'appellante e l'appellata il Tribunale di Latina non avrebbe _1 Controparte_2
operato una corretta interpretazione delle sentenze della Suprema Corte, in particolare quella che si è riferita alla nullità testuale, in quanto avrebbe dovuto procedere allo scioglimento della comunione in relazione a tutti i beni, e dunque, comprendendovi anche gli immobili invece esclusi dal Giudice del primo grado, costituiti da:
1) Fabbricato contraddistinto in Catasto Comune di Terracina Fg. 178 part. 642 sub 4. Secondo la sentenza censurata “per tale fabbricato, originariamente abusivo risulta rilasciata una concessione in sanatoria n. 3087 del 30.10.2002, tuttavia dopo tale concessione il fabbricato è stato oggetto di abusi edilizi, in particolare un cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato (ora adibito ad abitazione), oltre a due tettoie ed una porcilaia tutte senza titolo abilitativo… Poiché allo stato risulta che l'immobile sia non conforme al titolo edilizio lo stesso deve essere eliminato dalla massa ereditaria e destinato a rimanere in comune…”.
2) Porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 contraddistinto in Catasto Comune di Terracina già con Fg. 178 part. 375 sub 3, (ora Fg. 178 Part 1980-804 sub 4). Secondo il Giudicante “…anche tale
7 immobile è stato oggetto di variazioni che non sono supportate da titoli edilizi, anche per questo risulta irrilevante che lo stesso potrebbe essere ridotto in pristino stato, se tale ripristino non risulti effettuato al momento della decisione. Quindi anch'esso è destinato a rimanere in comunione tra i coeredi..”;
3) Terreno contraddistinto in Catasto Terreni Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, rispetto al quale si legge in sentenza “...quasi completamente coperto da serre (18.188,74 mq su 23.580) poiché anche per le serre serve un titolo edilizio che il CTU dice essere mancante, anche se regolarizzabile, anche detto terreno non potrà essere oggetto di divisione”.
A parere di questa Corte, il motivo di appello in commento è accoglibile soltanto parzialmente.
Nello specifico, è corretta e ben argomentata la sentenza impugnata in relazione agli immobili sopra indicati ai numeri 1 e 2, che devono, pertanto, rimanere in comunione. Ciò si sostiene reputando errata l'interpretazione fornita dal e dalla sia in relazione ai principi _1 Controparte_2
enunciati dalla Suprema Corte, in particolare nella sentenza n. 8230 del 22.03.2019, sia riguardo alle risultanze istruttorie. Infatti, quanto al fabbricato contraddistinto in Catasto Comune di Terracina al
Fg. 178 part. 642 sub 4 il cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato adibito ad abitazione, unitamente alla sussistenza di due tettoie ed una porcilaia non consentono di ritenere tali fabbricati abusivi per mere difformità rispetto al titolo edilizio (concessione in sanatoria n. 3087 del 30.10.2002) sussistente per il fabbricato principale, necessitando altri distinti ed autonomi titoli per cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato adibito ad abitazione, per le due tettoie e la porcilaia.
Medesimo discorso va fatto per l'immobile indicato al punto 2 ovvero per la porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 contraddistinto in Catasto Comune di Terracina Fg. 178 part. 375 sub 3, che, come riportato nella sentenza impugnata è mancante anch'esso dei relativi titoli edilizi giustificativi delle variazioni effettuate.
Errano, pertanto, e ritenendo l'applicabilità della c.d. nullità testuale _1 Controparte_2
enunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che riguarda il trasferimento di immobili difformi rispetto al titolo edilizio e non anche, come i predetti sembrano sostenere, immobili abusivi necessitanti di un proprio autonomo titolo edilizio.
Questa Corte ritiene invece di operare discorso distinto per l'immobile di cui al numero 3, rappresentato dal terreno contraddistinto in Catasto Terreni Comune di Terracina Fg. 178 part. 265, che, ricoperto prevalentemente da serre (per 18.188,74 mq su un totale di 25.380 mq) appare supportato da idonei titoli edilizi, come individuati nella ctu, quali la C.E. n.3530 del 07/03/2002 per mq 4.778, D.I.A. prot. 24394 del 17/05/2013 per mq 12.713,87, e D.I.A. in sanatoria prot. 60524/I del 20/11/2014 per mq 697,74, residuando, dunque, una minima parte (12.722,81 mq – 12.713,87
8 mq) priva del titolo edilizio in ogni caso rientrante abbondantemente nel 2% di tolleranza consentito dal T.U. ED ( DPR 380/2001 comma 2 ter dell'art. 34).
Si ritiene che la particella 265 possa essere oggetto di divisione.
Alla stregua di tale decisione, questa Corte reputa opportuno assegnare l'immobile in commento all'appellante , sia perché richiesto da quest'ultimo con il consenso della sorella _1
, sia perché l'immobile è stato utilizzato da , che vi ha anche apportato Controparte_2 _1
migliorie, dal 1991.
Ferme le assegnazioni disposte con la sentenza nulla, avverso le quali non risultano contestazioni, in ragione di tale assegnazione, a titolo di conguaglio, dovrà versare ai fratelli e _1 P_
un terzo del valore del terreno in discorso, come quantificato dalla ctu pari ad euro CP_2
112.005,00, già detratto il costo delle migliorie e, quindi a favore di ognuno la quota di euro
37.335,00.
In relazione, invece, al motivo di appello incidentale proposto dalla per “omessa Controparte_2
pronuncia sulla richiesta di condanna delle controparti al pagamento in proprio favore di un'indennità per il mancato godimento dei beni comuni in possesso e goduti in modo esclusivo dalle controparti” deve evidenziarsi che, come accertato nel giudizio di primo grado, ed invero riconosciuto anche dai fratelli, non vi è dubbio che la sia stata il soggetto maggiormente pregiudicato dalla Controparte_2
divisione ereditaria. La stessa, infatti, ha dovuto inserire nella divisione la quota in denaro ricevuta quale conguaglio nel 1991, debitamente rivalutata (50.000.000 di lire rivalutati in euro 47.626,50) mentre gli altri germani, che hanno ricevuto ed utilizzato immobili dal valore più consistente, e peraltro operato abusi causando l'indivisibilità degli stessi, nulla hanno apportato alla comunione ed alla divisione a titolo di mancato godimento degli stessi della quota spettante alla sorella.
Sul punto si deve anche precisare come, da un lato, la stessa abbia ammesso nella Controparte_2
comparsa conclusionale del primo grado di aver ricevuto somme di denaro da parte del P_
(senza invero specificarne per chiarezza gli importi), dall'altro, come il fratello intenda Pt_1
riconoscerle la somma di euro 25.000,00 (accettata dal predetto dietro proposta transattiva della sorella) riproposta anche in appello, seppur non richiesta in tale sede dalla ma neanche all'uopo CP_2
contestata. In ragione di tali valutazioni, questa Corte ritiene corretto disporre il versamento da parte del in favore della sorella la somma di euro 25.000,00 a titolo di indennità _1 CP_2 per il mancato godimento dell'immobile goduto dal '91 sino ad oggi ovvero all'odierna decisione di
(ri)assegnazione del cespite al predetto;
mentre, in relazione alla richiesta avanzata dalla CP_2
nei confronti del fratello , si ritiene che possa disporsi, a fronte della buona fede delle
[...] P_ parti in relazione alla divisione del '91, e del riconoscimento operato dalla di aver ricevuto CP_2
somme dal predetto fratello, la compensazione tra la somma a titolo di indennità per il mancato
9 godimento sino ad oggi dell'immobile utilizzato solo dal fratello e quella ricevuta a titolo di conguaglio dalla medesima nel '91, come nel tempo rivalutata.
Per quanto sopra, questa Corte non ritiene di accogliere la richiesta di restituzione della somma di lire
25.000.000 (ora € 12.911,41) avanzata con appello incidentale da nei confronti della P_
sorella avendo il predetto goduto, seppur in buona fede sino alla sentenza parziale emessa CP_2
nel primo grado, in via esclusiva del fabbricato assegnatogli in sede di divisione, ed invero ad oggi continuare senza titolo a goderne.
Priva di pregio per questa Corte risulta la richiesta di condanna di e _1 Controparte_2
avanzata dal alla rifusione per le migliorie e per la regolarizzazione urbanistico P_
amministrativa e catastale apportate al fabbricato assegnatogli in sede di divisione ovvero alla porzione di fabbricato rurale ex podere 1996 contraddistinto in Catasto Comune di Terracina già con
Fg. 178 part. 375 sub 3 (ora Fg 178 Part 1980- 804 sub 4).
Invero con la decisione che oggi si conferma tale bene non appare avere i requisiti necessari alla divisione in quanto non in regola per via di abusi dal medesimo operati, anche perché, come correttamente indicato dal Tribunale, tali valutazioni potranno essere effettuate con la eventuale e futura divisione se ed in quanto regolarizzato urbanisticamente.
Infine, in relazione al terzo ed ultimo motivo di appello proposto dall'appellante principale Pt_1
relativo alla statuizione sulla liquidazione delle spese legali deve ritenersi che l'esito
[...]
complessivo della lite comporti la compensazione delle spese processuali sia di primo che di secondo grado.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo P_
unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sugli appelli _1
incidentali proposti ds e avverso la sentenza n. 1618/20 del Tribunale di Latina, P_ CP_2
pubblicata in data 02/09/2020, così provvede:
1-dichiara nulla la sentenza di primo grado e conferma nel merito le seguenti disposizioni “A parziale scioglimento della comunione assegna: a i terreni Fg. 178 particelle 290 e 670 Controparte_2 in agro di Terracina come meglio descritti in perizia d'ufficio; a i terreni Fg. _1
178 particelle 81, 704 e 705 in agro di Terracina come meglio descritti in perizia d'ufficio; 2)
Assegna a a titolo di conguaglio la somma complessiva di euro 21.294,04 , di cui € P_
10 1.612,80 da parte di ed euro 19.681,24 da parte di oltre interessi Controparte_2 _1
così come specificati in motivazione ( Somme maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di instaurazione del presente giudizio sulle somme di anno in anno devalutate.).
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico dei tre condividenti in parti eguali così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.”.
2-assegna a il Terreno contraddistinto in Catasto Terreni Comune di Terracina Fg. _1
178 part. 265;
3-per quanto sopra, assegna a ed a a titolo di conguaglio sul predetto P_ Controparte_2
bene la somma ciascuno di euro 37.335,00 da parte di oltre interessi legali decorrenti _1
dalla data di instaurazione del presente giudizio sulle somme devalutate a tale data e rivalutate di anno in anno oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
4- accoglie l'appello incidentale di disponendo in suo favore il versamento da parte Controparte_2
del della somma di euro 25.000,00 e compensando con il la somma _1 P_ ricevuta a titolo di conguaglio nel '91;
5- rigetta l'appello incidentale proposto da;
P_
6- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
7- compensa le spese legali di entrambi i gradi del grado tra tutte le parti.
Roma, 26.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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