TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 2488/2024 R.G. tra:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Galizia;
attore/opponente contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Cosimo Antonio Tondo;
convenuta/opposta oggetto: opposizione a ex artt. 615, co.1, c.p.c.; precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
ha evocato in giudizio proponendo opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 CP_1 notificatogli in data 5.9.2024 - unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio cron.17916 emessa da questo Tribunale in data 28.6.2024 -, con il quale l'odierna opposta gli ha intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Brindisi alla via Filomeno
Consiglio n.43, oggetto del contratto di locazione del 29.4.2016, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed inefficacia di questo e l'inesistenza del diritto della intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti quale comproprietario dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento della propria opposizione, contesta il diritto della intimante Parte_1 CP_1
a procedere ad esecuzione forzata, assumendo in particolare: a) la mancata individuazione nel
[...] precetto della qualità soggettiva del legittimato passivo, laddove nella vicenda l'intimato rivestiva la duplice qualità di conduttore dell'immobile oggetto dell'ordinanza di rilascio e di comproprietario dell'edificio del quale faceva parte l'unità abitativa da rilasciare, circostanza, quest'ultima che renderebbe “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”; 2) la mancanza di titolo esecutivo ad accedere all'immobile da rilasciarsi, facente parte di un edificio costituito da due unità immobiliari adiacenti e poste sullo stesso pianerottolo, essendovi una comunione indivisa tra le parti in causa relativamente all' unico portone di accesso allo stabile, all'androne, alla scala ed al lastrico solare, con conseguente inidoneità dell'ordinanza a fungere da titolo esecutivo per l'assenza “di totale carattere condannatorio” ed impossibilità per l'ufficiale giudiziario di accedere forzosamente, dovendo lo stesso agire sul diritto di comproprietà dell'opponente, in assenza di statuizione sul punto nell'ordinanza di rilascio e per non avere ad oggetto la stessa un diritto certo, liquido ed esigibile come prescritto dall'art. 474 c.p.c..
ritualmente costituitasi, ha richiesto il rigetto della avversa opposizione perché CP_1 infondata, con conferma della validità ed efficacia del titolo e dell'opposto precetto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite ed al pagamento delle spese di lite.
L'opposta ha contestato gli avversi assunti assumendo la piena validità ed efficacia del precetto impugnato, perché intimato sulla scorta di un'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. che ha natura di condanna provvisoria ed è pacificamente esecutiva, la mancanza di prova in ordine a tutte le deduzioni dell'opponente e l'infondatezza dei motivi di opposizione, sottolineando, previa ricostruzione dei singoli passaggi di proprietà che hanno nel tempo riguardato le sei unità immobiliari facenti parte dello stabile, la sua natura condominiale e la inesistenza di una comunione ereditaria su un immobile definito invece dall'opponente quale un unico edificio unifamiliare.
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co.III, c.p.c.
L'opposizione è infondata e va pertanto disattesa.
E' innanzitutto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione sopra riportato sub a), essendo appena il caso di rilevare che il soggetto destinatario del precetto è e non può che essere
, il quale era stato evocato nel procedimento di sfratto per morosità ovviamente nella Parte_1 qualità di conduttore dell'immobile che ne era oggetto e nessun dubbio può insorgere circa il soggetto cui nel titolo esecutivo viene intimato il rilascio. Né la circostanza secondo la quale il fosse anche comproprietario degli spazi comuni Pt_1 dell'edificio del quale fa parte l'appartamento da rilasciare, poteva rivestire rilevanza alcuna nel procedimento di sfratto, né era necessario che nell'ordinanza di rilascio fosse indicata la qualità dell'intimato.
Consegue che del tutto infondata è la doglianza inerente all'asserita assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del diritto portato dal titolo azionato, in violazione dell'art. 474 c.p.c., posto che: per certezza si intende infatti la precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione per consegna e rilascio, che nel caso di specie risulta esattamente individuato sia nell'ordinanza di rilascio che nella intimazione di precetto, sicchè del tutto inconferente è l'assunto secondo cui tale requisito non sussisterebbe perché non è specificata la qualità di conduttore dell'intimato; per esigibilità si intende l'assenza di sottoposizione della prestazione a termini o condizioni o altri impedimenti, che, nella fattispecie, in disparte la considerazione che neppure sono state specificatamente individuate da parte dell'opponente, non risultano dal titolo esecutivo.
D'altra parte nell'ordinanza su cui si fonda l'opposto precetto si dispone espressamente ed inequivocamente il rilascio dell'immobile indicato nella relativa intimazione, ovvero “
l'appartamento sito in Brindisi alla via Filomeno Consiglio n.43, composto di due vani, cucina e servizio, non ammobiliato e senza impianto di riscaldamento, riportato al catasto urbano di
Brindisi, partita 2034, fgl. 190, particella 488 - sub 10” e non certo delle parti condominiali in comune con altre unità del medesimo stabile, sicchè non sussiste alcun valido motivo per ritenere
“ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”.
In ordine al motivo sopra riportato sub B) e premessa l'irrilevanza della provenienza degli immobili rispettivamente di proprietà dell'opposta e dell'opponente ( se per successione o per atto tra vivi), si ribadisce - come già esposto nell'ordinanza con cui in sede cautelare si è rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione -, l'assoluta estraneità alla odierna vicenda processuale, della questione inerente alla esistenza di parti condominiali, sulle quali ciascun condomino ha i diritti ed i doveri previsti in materia, parti comuni che non incidono sulla possibilità di eseguire il rilascio forzoso di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Nè potrebbe dubitarsi della esecutività del titolo posto a fondamento dell'intimazione, per essere l'ordinanza di rilascio prevista dal secondo comma dell'art. 665 c.p.c. esecutiva ex lege né potendosi ritenere fondata la lamentata genericità del provvedimento azionato in executivis, risultando nello stesso chiaramente indicati sia l'oggetto della esecuzione forzata sia la qualità del destinatario dell'ordine di rilascio in esso contenuto. Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, avendo lo stesso fatto abuso dello strumento processuale per aver proposto una opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c., avverso un titolo di formazione giudiziale, non adducendo alcuna circostanza estintiva o modificativa sopravvenuta alla formazione del titolo, ma unicamente circostanze del tutto pretestuose ed inconferenti.
Poichè l'opposta non ha tuttavia indicato alcun danno ulteriore rispetto al pregiudizio già coperto dalla condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali, va dunque applicato il terzo comma della norma citata, determinandosi equitativamente la somma da corrispondersi in favore della parte vittoriosa in € 1.000,00.
Le spese di lite, anche di fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta ( mancanza della fase istruttoria e fase decisoria semplificata ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di €.1.000,00 a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
3) Condanna altresì , alla refusione delle spese di giudizio ( fase di merito e fase Parte_1 cautelare ) in favore di che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre R.S.G., CP_1
CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Brindisi in data 29 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta
Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo.