Art. 19. Qualifiche professionali e ambiti operativi 1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonche', limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalita' italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare e' obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondita' con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI). ((1)) 2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attivita' comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, e' consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attivita' e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validita' rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneita' sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attivita' e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1 , 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9 , limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026 , limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondita' con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI). ((1)) 2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attivita' comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, e' consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attivita' e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validita' rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneita' sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attivita' e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1 , 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9 , limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026 , limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".