Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2025, proposto da
AD NA De GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 225/2025, pubblicata il 27.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 17.06.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”;
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
e per la fissazione,
della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR BE e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato A. Caprioli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 225/2025, pubblicata il 27.01.2025, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro iscritto al n. 12118/2023, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 31.10.2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’TR intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi, nonché la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 17.06.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 10.11.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'TR intimata.
Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Lecce del 29.07.2025
Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 17.06.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della LI TR (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla LI TR del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’TR intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 225/2025, pubblicata il 27.01.2025, del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’TR debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
Deve essere, infine, respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la fissazione delle astreintes, così come proposta, apparendo ciò anche nella specie manifestamente iniquo, tenuto conto della circostanza che, per quanto le espressioni legislative “ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative” siano “espressioni piuttosto generiche”, da esse “si evince tuttavia che il legislatore sembra auspicare un uso prudente di tale istituto (anche perché nel processo amministrativo comporta, di regola, un esborso di pubblico denaro).” (cfr., T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29 gennaio 2016, n. 204).
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, il quale provvederà nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BE | RI RO |
IL SEGRETARIO