TRIB
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/05/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 83/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSSI MARCO Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
DA ( ), in persona del legale rappresentante p.t., e DA Controparte_1 P.IVA_1
) in proprio, rappresentate e difese dall'avv. BURIGANA CP_1 C.F._2
FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premesso di aver sottoscritto in Parte_1
data 19.9.2007 contratto preliminare con la società per Controparte_2
l'acquisto dell'immobile sito in Ladispoli località Cerreto, viale Mediterraneo 81/C per il quale l'attore aveva versato complessivi € 179.440,00 e che detto preliminare era dichiarato risolto con sentenza n. 742/2018 del 21.09.2018, la quale aveva pagina 1 di 7 condannato il al risarcimento del danno quantificato in € 69.574,65 oltre Pt_1
interessi legali dalla pubblicazione della decisione sino alla effettiva corresponsione e aveva altresì dichiarato l'inammissibilità della domanda restitutoria riconvenzionale svolta dall'istante in quanto tardiva, per cui era suo interesse ottenere la condanna delle convenute alla restituzione dell'importo di € 137.813,50, quantificato aggiungendo alla somma versata di € 179.440 gli interessi legali dal 1° gennaio 2008 al 31.12.2018 e sottraendo l'importo riconosciuto con sentenza alla società convenuta.
Si costituiva in giudizio e Controparte_3 Controparte_3
personalmente le quali chiedevano rigettarsi la domanda attorea e in via riconvenzionale chiedevano condannarsi l'attore al pagamento di € 103.664,87 a titolo di deprezzamento dell'immobile oggetto di causa, nonché al pagamento di €
16.838,68 pari alla differenza tra i canoni di locazione percepiti dal e Pt_1
l'indennità di occupazione riconosciuta con sentenza n. 742/2018, nonché al pagamento di ulteriori € 11.323,88 pari alle spese di finanziamento che la società convenuta aveva dovuto sostenere in data 15.02.2008 stante l'inadempimento del ricorrente. Applicata quindi in via riconvenzionale subordinata la compensazione tra i crediti dedotti dalle parti la parte convenuta chiedeva condannarsi il ricorrente al pagamento dell'importo di € 31.962,08.
Mutato il rito in ordinario, la causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali, pervenuto in via definitiva il procedimento al sottoscritto giudice e tentata infruttuosamente la conciliazione della lite, la causa è stata decisa all'udienza del 7.05.2024 con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
pagina 2 di 7 La declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal Pt_1
nel giudizio di risoluzione del contratto, infatti, non determina il formarsi del giudicato sulla medesima, stante la pronuncia in rito. Invero l'esistenza di un precedente giudizio in cui la stessa domanda è stata respinta per mancata proposizione nel termine di legge non comporta alcuna preclusione nei confronti del ricorrente, in quanto la pronuncia già resa è inidonea ad acquisire stabilità di giudicato e come tale non vincola in futuri giudizi. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo). [Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23130 del 22/10/2020].
Stante, quindi, l'ammissibilità della domanda restitutoria nel merito deve osservarsi quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver versato alla società convenuta a titolo di acconto prezzo l'importo di € 179.440, detta circostanza, oltre ad essere documentalmente provata, non è stata contestata dalla parte convenuta (che ne ha dato atto nel proprio atto di citazione nel giudizio definito con sentenza n.
742/2018).
Con sentenza n. 742/2018 questo Tribunale ha dichiarato risolto il contratto sottoscritto dalle parti in data 19.09.2007 in virtù del quale il ha effettuato il Pt_1
predetto pagamento.
pagina 3 di 7 La retroattività della risoluzione del preliminare determina l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. [Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n. 24325 secondo cui “in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed a prescindere dell'imputabilità delle inadempienze, dell'obbligo di restituire la prestazioni già ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione di indebito”].
Considerato che la sentenza n. 742/2018 ha condannato il al pagamento in Pt_1
favore della parte convenuta di € 69.574,65 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza sino al saldo e che il ricorrente non ha provveduto al pagamento del predetto importo, per cui risultano maturati sino ad oggi (ovvero dal 21.09.2018 al
7.05.2024) interessi legali per complessivi € 5.614,58, e il credito vantato dalla convenuta è pari ad € 75.189,23, applicata la compensazione impropria tra i rispettivi crediti vantati dalle parti e sottratto l'importo di € 75.189,23 dalla sorte di
179.440, in accoglimento della domanda attorea, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 104.250,77.
Applicandosi le regole dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. su detta somma sono dovuti gli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale e non dal pagamento come sostenuto dal ricorrente, atteso che il medesimo non ha dedotto né tantomeno provato la mala fede dell'accipiens richiesta dalla norma ai fini della retroattività della decorrenza dei frutti civili.
Deve di contro essere dichiarata improponibile la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e volta al riconoscimento in proprio favore di ulteriori poste risarcitorie già sottoposte al vaglio del Tribunale, sulle quali si è formato il giudicato con conseguente impossibilità di riproposizione nel presente giudizio.
pagina 4 di 7 Invero la sin dal giudizio recante RG 1482/2011 ha chiesto la Parte_2
condanna del al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del Pt_1
contratto preliminare deducendo sia il proprio diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione del bene (indennità quantificata dal Tribunale con la sentenza del 2018) sia la differenza tra il valore commerciale dell'immobile oggetto di causa al momento della conclusione del contratto e il medesimo valore al momento della domanda di risoluzione (differenza ritenuta dal Tribunale priva di idoneo supporto probatorio). Sussiste quindi un giudicato sulla domanda giudiziale e il menzionato giudicato ha efficacia di “giudicato sostanziale” sulle pretese fatte valere dall'odierna convenuta, avendo il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza
742/2018, deciso la causa nel merito e rigettato l'ulteriore domanda risarcitoria svolta dalla per assenza di supposto probatorio con riferimento alle Pt_3
poste di danno ulteriori rispetto all'indennità di occupazione riconosciuta all'esito della CTU espletata nel giudizio [sul punto, cfr. Cass. S.U. 226/2001, secondo cui
“Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti
comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile– per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un
pagina 5 di 7 giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso,
i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione –e la relativa pronuncia sia stata impugnata– il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”]. Né peraltro la parte convenuta può in questa sede dedurre ulteriori poste risarcitorie, avendo già richiesto nel giudizio instaurato nel 2011 il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del , sul quale si è formato il giudicato che copre Pt_1
quindi, quanto alla domanda risarcitoria, il dedotto e il deducibile. (cfr. Cass. civ.
Ordinanza,11 gennaio 2024, n. 1259 secondo cui “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non
dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della
“causa petendi”, fermo restando il requisito dell'identità delle persone”).
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., ai minimi tariffari stante il carattere elementare della controversia e delle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea e applicata la compensazione impropria con il credito vantato dalla Parte_4
condanna le convenute in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 104.250,77 oltre interessi legali a decorrere Parte_1
dalla domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
3) condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 7.052, oltre spese vive, IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 7 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSSI MARCO Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
DA ( ), in persona del legale rappresentante p.t., e DA Controparte_1 P.IVA_1
) in proprio, rappresentate e difese dall'avv. BURIGANA CP_1 C.F._2
FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premesso di aver sottoscritto in Parte_1
data 19.9.2007 contratto preliminare con la società per Controparte_2
l'acquisto dell'immobile sito in Ladispoli località Cerreto, viale Mediterraneo 81/C per il quale l'attore aveva versato complessivi € 179.440,00 e che detto preliminare era dichiarato risolto con sentenza n. 742/2018 del 21.09.2018, la quale aveva pagina 1 di 7 condannato il al risarcimento del danno quantificato in € 69.574,65 oltre Pt_1
interessi legali dalla pubblicazione della decisione sino alla effettiva corresponsione e aveva altresì dichiarato l'inammissibilità della domanda restitutoria riconvenzionale svolta dall'istante in quanto tardiva, per cui era suo interesse ottenere la condanna delle convenute alla restituzione dell'importo di € 137.813,50, quantificato aggiungendo alla somma versata di € 179.440 gli interessi legali dal 1° gennaio 2008 al 31.12.2018 e sottraendo l'importo riconosciuto con sentenza alla società convenuta.
Si costituiva in giudizio e Controparte_3 Controparte_3
personalmente le quali chiedevano rigettarsi la domanda attorea e in via riconvenzionale chiedevano condannarsi l'attore al pagamento di € 103.664,87 a titolo di deprezzamento dell'immobile oggetto di causa, nonché al pagamento di €
16.838,68 pari alla differenza tra i canoni di locazione percepiti dal e Pt_1
l'indennità di occupazione riconosciuta con sentenza n. 742/2018, nonché al pagamento di ulteriori € 11.323,88 pari alle spese di finanziamento che la società convenuta aveva dovuto sostenere in data 15.02.2008 stante l'inadempimento del ricorrente. Applicata quindi in via riconvenzionale subordinata la compensazione tra i crediti dedotti dalle parti la parte convenuta chiedeva condannarsi il ricorrente al pagamento dell'importo di € 31.962,08.
Mutato il rito in ordinario, la causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali, pervenuto in via definitiva il procedimento al sottoscritto giudice e tentata infruttuosamente la conciliazione della lite, la causa è stata decisa all'udienza del 7.05.2024 con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
pagina 2 di 7 La declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal Pt_1
nel giudizio di risoluzione del contratto, infatti, non determina il formarsi del giudicato sulla medesima, stante la pronuncia in rito. Invero l'esistenza di un precedente giudizio in cui la stessa domanda è stata respinta per mancata proposizione nel termine di legge non comporta alcuna preclusione nei confronti del ricorrente, in quanto la pronuncia già resa è inidonea ad acquisire stabilità di giudicato e come tale non vincola in futuri giudizi. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo). [Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23130 del 22/10/2020].
Stante, quindi, l'ammissibilità della domanda restitutoria nel merito deve osservarsi quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver versato alla società convenuta a titolo di acconto prezzo l'importo di € 179.440, detta circostanza, oltre ad essere documentalmente provata, non è stata contestata dalla parte convenuta (che ne ha dato atto nel proprio atto di citazione nel giudizio definito con sentenza n.
742/2018).
Con sentenza n. 742/2018 questo Tribunale ha dichiarato risolto il contratto sottoscritto dalle parti in data 19.09.2007 in virtù del quale il ha effettuato il Pt_1
predetto pagamento.
pagina 3 di 7 La retroattività della risoluzione del preliminare determina l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. [Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n. 24325 secondo cui “in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed a prescindere dell'imputabilità delle inadempienze, dell'obbligo di restituire la prestazioni già ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione di indebito”].
Considerato che la sentenza n. 742/2018 ha condannato il al pagamento in Pt_1
favore della parte convenuta di € 69.574,65 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza sino al saldo e che il ricorrente non ha provveduto al pagamento del predetto importo, per cui risultano maturati sino ad oggi (ovvero dal 21.09.2018 al
7.05.2024) interessi legali per complessivi € 5.614,58, e il credito vantato dalla convenuta è pari ad € 75.189,23, applicata la compensazione impropria tra i rispettivi crediti vantati dalle parti e sottratto l'importo di € 75.189,23 dalla sorte di
179.440, in accoglimento della domanda attorea, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 104.250,77.
Applicandosi le regole dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. su detta somma sono dovuti gli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale e non dal pagamento come sostenuto dal ricorrente, atteso che il medesimo non ha dedotto né tantomeno provato la mala fede dell'accipiens richiesta dalla norma ai fini della retroattività della decorrenza dei frutti civili.
Deve di contro essere dichiarata improponibile la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e volta al riconoscimento in proprio favore di ulteriori poste risarcitorie già sottoposte al vaglio del Tribunale, sulle quali si è formato il giudicato con conseguente impossibilità di riproposizione nel presente giudizio.
pagina 4 di 7 Invero la sin dal giudizio recante RG 1482/2011 ha chiesto la Parte_2
condanna del al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del Pt_1
contratto preliminare deducendo sia il proprio diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione del bene (indennità quantificata dal Tribunale con la sentenza del 2018) sia la differenza tra il valore commerciale dell'immobile oggetto di causa al momento della conclusione del contratto e il medesimo valore al momento della domanda di risoluzione (differenza ritenuta dal Tribunale priva di idoneo supporto probatorio). Sussiste quindi un giudicato sulla domanda giudiziale e il menzionato giudicato ha efficacia di “giudicato sostanziale” sulle pretese fatte valere dall'odierna convenuta, avendo il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza
742/2018, deciso la causa nel merito e rigettato l'ulteriore domanda risarcitoria svolta dalla per assenza di supposto probatorio con riferimento alle Pt_3
poste di danno ulteriori rispetto all'indennità di occupazione riconosciuta all'esito della CTU espletata nel giudizio [sul punto, cfr. Cass. S.U. 226/2001, secondo cui
“Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti
comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile– per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un
pagina 5 di 7 giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso,
i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione –e la relativa pronuncia sia stata impugnata– il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”]. Né peraltro la parte convenuta può in questa sede dedurre ulteriori poste risarcitorie, avendo già richiesto nel giudizio instaurato nel 2011 il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del , sul quale si è formato il giudicato che copre Pt_1
quindi, quanto alla domanda risarcitoria, il dedotto e il deducibile. (cfr. Cass. civ.
Ordinanza,11 gennaio 2024, n. 1259 secondo cui “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non
dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della
“causa petendi”, fermo restando il requisito dell'identità delle persone”).
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., ai minimi tariffari stante il carattere elementare della controversia e delle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea e applicata la compensazione impropria con il credito vantato dalla Parte_4
condanna le convenute in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 104.250,77 oltre interessi legali a decorrere Parte_1
dalla domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
3) condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 7.052, oltre spese vive, IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 7 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 7 di 7