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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17461 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta con il numero 49818 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c. e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roma, via Luciano Manara n. 47, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE ED OPPONENTE
e in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RI UR dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_2 tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_________________
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza di assegna-
zione di somme di denaro, emessa ex art. 553 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione gli avv.ti , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella loro qualità di creditori procedenti nelle procedure esecutive presso Parte_3 terzi r.g.e. n. 3228/2020 ed r.g.e. n. 3363/2020, riunite con ordinanza in data 05.11.2021, hanno domandato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la riforma dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 05.11.2021 a definizione delle suddette procedure esecutive riunite, e la liquidazione delle spese di esecuzione
“nella misura pari al valore medio di cui ai parametri vigenti, previsti in Euro 660,00, ed in ogni caso in misura non inferiore ad oltre ad Euro 330,00 oltre spese (pari ad € 167,60), spese generali ed accessori di legge”, con vittoria di spese non solo della fase di merito ma anche della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione de qua muove dall'assunto dell'erroneità della liquidazione del compenso di avvocato, operata nella misura di euro 413,60 complessivi dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., in quanto: a) omnicomprensiva, ossia comprendente sia le spese vive, ivi liquidate erroneamente in euro 163,60 in luogo di euro 167,60, sia il compenso di avvocato per entrambe le procedure esecutive riunite, costituito dalla somma di euro 168,59, quindi da euro 84,29 per ciascuna singola procedura esecutiva, sia gli oneri accessori di legge (rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. del 4% ed i.v.a. del 22%); b) priva di motivazione, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ivi specificamente richiamata;
c) inferiore ai minimi di legge quanto al compenso di avvocato, in violazione del d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 (“l'importo indicato si pone ampiamente sotto i minimi dei parametri vigenti, che abbiamo visto essere inderogabili, consistendo piuttosto tale liquidazione, come più avanti sarà chiaro in dettaglio, come una compensazione mascherata se non addirittura nell'omessa remunerazione del lavoro del professionista, con conseguente lesione del suo decoro e della sua dignità professionale.” – pag. 3 dell'atto di citazione), e parimenti in difformità dai principi enunciati in tema dalla Suprema
Corte; 4) errata nella determinazione delle spese vive, indicate nell'ordinanza nell'importo di euro
163,60, in luogo dell'importo esatto di euro 167,60.
2 - Si è costituita la convenuta quale debitrice esecutata, deducendo ex adverso CP_1 ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi, alla luce della correttezza e della legittimità della liquidazione delle spese di esecuzione e, in particolare, del compenso di avvocato, effettuata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione.
3 - Sebbene ritualmente citata, la convenuta non si è Controparte_2 costituita in giudizio, cosicché la stessa è da dichiarare contumace.
2 4 - Questo Tribunale, con ordinanza del 12.02.2023, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e disposto, d'ufficio, l'acquisizione dei fascicoli delle esecuzioni riunite;
quindi, con ordinanza del 10.10.2024, una volta acquisito agli atti del processo il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 3228/2020, unitamente al fascicolo r.g.e. n. 3363/2020 ad esso riunito, ha rinviato la causa all'udienza del 09.06.2025 al fine della precisazione delle conclusioni, non avendo potuto trattenere la causa in decisione a causa della gravosità del ruolo istruttorio e decisorio tanto delle esecuzioni quanto del contenzioso, aggravata ancor più dall'assegnazione sopravvenuta, d'ufficio, di dieci giudizi di merito di opposizioni esecutive (ruolo dott.ssa Aytano), da definire in via prioritaria, in ragione dell'iscrizione a ruolo risalente agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, nonché alla luce dell'assegnazione di numerosi altri procedimenti, esecutivi e contenziosi, da trattare in sostituzione dei giudici togati trasferiti;
infine, con ordinanza pronunciata in data 01.08.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della precisazione delle rispettive conclusioni a cura delle difese delle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Dall'esame degli atti acquisiti al presente giudizio e, in particolare, dell'ordinanza del
05.11.2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto all'assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate presso il terzo previa riunione della Controparte_2 procedura esecutiva r.g.e. n. 3363/2020 alla procedura esecutiva r.g.e. n. 3228/2020, disposta nella stessa data con ordinanza separata, in base a rilevati profili di connessione soggettiva ed oggettiva, risulta quanto segue. Nella suddetta ordinanza di assegnazione il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto l'importo di euro 392,06 complessivi per sorte capitale ed interessi legali “(di cui € 257,04 per R.G. 3228/2020 ed € 135,02 per R.G. 3363/2020)” e l'importo di euro 150,00 per spese di precetto, rideterminate ex officio, ed ha liquidato le spese di esecuzione, comprendenti spese vive, compenso di avvocato ed accessori di legge, nella somma di euro 413,60 complessivi “(di cui € 163,60 per spese del pignoramento)”. Ebbene, ferma restando la facoltà del giudice dell'esecuzione di disporre la riunione delle procedure esecutive per connessione soggettiva e/o oggettiva, ai sensi dell'art. 274, co. 1, c.p.c., nel caso concreto gli importi di euro 84,29 e di euro 84,29 liquidati effettivamente nella suddetta ordinanza a titolo di compenso di avvocato per ciascuno dei due procedimenti esecutivi instaurati ex art. 543 c.p.c., al netto delle spese vive di esecuzione e degli oneri accessori di legge, si pongono al di sotto del valore minimo previsto per le procedure esecutive mobiliari presso terzi, aventi valore inferiore ad euro 1.100,00, nel d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018, ossia al di sotto del valore di euro 166,00 per la fase introduttiva e per la fase di trattazione e definizione di
3 ciascuna procedura esecutiva, cosicché l'opposizione agli atti esecutivi si rivela fondata nel merito sotto questo profilo. A questo riguardo la Suprema Corte ha sancito il principio dell'inderogabilità dei valori minimi stabiliti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, nella liquidazione giudiziale del compenso di avvocato (Cass. civ., sez. II, sentenza 26.06.2024, n. 17613; Cass. civ., sez. lav., ordinanza 12.11.2025, n. 29925), anche nel caso in cui siano stipulati i cosiddetti “Protocolli di intesa” tra “Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati,
Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo” (Cass. civ., sez. II, ordinanza del
20.10.2023, n. 29184). Ora, se è vero che non è consentito al giudice di liquidare il compenso di avvocato in misura inferiore ai valori minimi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., è altrettanto vero che, in ogni caso, l'applicazione dei valori minimi rispetto ai valori medi rientra nella facoltà riconosciuta al giudice nell'art. 4, co. 1, d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018, ed è giustificata, nella fattispecie concreta, dal fatto che i creditori procedenti hanno assunto la rappresentanza processuale e la difesa di sé stessi, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. Ergo, l'importo da liquidare più correttamente a titolo di compenso di avvocato ammonta ad euro 332,00 complessivi per entrambi i procedimenti esecutivi, quale somma dei valori minimi previsti per ciascuna procedura esecutiva (euro 166,00 + euro 166,00) oltre agli accessori di legge, che a loro volta ammontano ad euro 152,42 complessivi, con la spettanza conseguente della somma totale di euro 484,42. A ciò si aggiunga che l'importo di euro 163,60, assegnato a titolo di spese vive di esecuzione per entrambe le procedure esecutive nell'ordinanza opposta, non corrisponde esattamente all'importo effettivo degli esborsi eseguiti ed ammontanti alla maggior somma di euro 167,60, cosicché l'opposizione agli atti esecutivi è fondata anche sotto questo profilo. Pertanto, a fronte delle somme dichiarate ex art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato come disponibili, ossia euro 545,84 nell'una (r.g.e. n. 3363/2020) ed euro 728,87 nell'altra procedura esecutiva (r.g.e. n. 3228/2020), a modifica dell'ordinanza emessa ex art. 553 c.p.c., l'assegnazione deve essere disposta nell'importo di euro 652,02 complessivi, a soddisfo integrale delle spese di esecuzione, relative ad entrambe le procedure esecutive riunite e comprendenti spese vive, compenso di avvocato ed accessori di legge, alla luce dell'importo disponibile, dichiarato dal terzo pignorato con le due dichiarazioni in atti.
2 - La soccombenza della parte convenuta opposta, alla luce dell'esito del CP_1 giudizio di merito (accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi con riforma parziale dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. sotto il profilo delle spese di esecuzione liquidate) ed a fronte delle difese ed eccezioni da costei proposte nel medesimo giudizio, conduce, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla condanna della stessa parte opposta alla refusione delle spese di lite.
Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori minimi previsti per lo studio della controversia, per la fase introduttiva della causa e per la fase decisoria (Cass. civ. ordinanza 20.02.2023, n. 5289), oltre che il compenso per la fase di trattazione ed istruttoria, pur in difetto di deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e pur in mancanza dello 4 svolgimento di attività istruttoria (Cass. civ., sez. lav., ordinanza 12.11.2025, n. 29925), ai sensi del d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n.
147/2022, con riferimento al giudizio ordinario di cognizione, e compresi nello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, individuato secondo l'ammontare dei crediti azionati in via esecutiva, in ragione del basso grado di complessità della causa ed alla luce dell'assunzione della rappresentanza processuale e della difesa di sé stessi, assunte dagli odierni attori. Diversamente, riguardo alla domanda di liquidazione delle spese anche della fase sommaria del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi, formulata dagli attori opponenti nell'atto di citazione, nulla è dovuto, a fronte della mancata formulazione della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione opposta, cosicché alcuna liquidazione delle stesse spese è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 06.07.2022, nella quale lo stesso ha solo assegnato il termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito, così come richiesto da costoro con l'unica istanza, ivi formulata. Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite della fase di merito rispetto alla convenuta contumace, Controparte_2
non avendo quest'ultima, quale terzo pignorato, dato causa all'opposizione agli atti
[...] esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., promosso dalla parte creditrice procedente, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data Parte_3
05.11.2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 3228/2020, riunita con la procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 3362/2020, e nei confronti della debitrice esecutata,
convenuta costituita, e del terzo pignorato CP_1 Controparte_2
convenuta contumace;
ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così
[...] decide:
1) accoglie, nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. opposta, dispone la liquidazione e l'assegnazione della somma di euro 652,02 complessivi, a soddisfo integrale delle spese di esecuzione, relative ad entrambe le procedure esecutive riunite e comprendenti spese vive, compenso di avvocato ed accessori di legge, oltre alle spese successive di copia, notificazione e registrazione dell'ordinanza di assegnazione, nei limiti della somma complessiva dichiarata disponibile ai fini delle suddette procedure esecutive dal terzo pignorato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
2) condanna la convenuta opposta costituita, a rifondere agli attori CP_1 [...]
, e , in solido, le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_3
5 presente giudizio di merito che liquida in euro 43,00 per spese vive ed in euro 332,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla convenuta contumace,
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 12.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta con il numero 49818 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c. e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roma, via Luciano Manara n. 47, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE ED OPPONENTE
e in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RI UR dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro Controparte_2 tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_________________
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza di assegna-
zione di somme di denaro, emessa ex art. 553 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione gli avv.ti , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella loro qualità di creditori procedenti nelle procedure esecutive presso Parte_3 terzi r.g.e. n. 3228/2020 ed r.g.e. n. 3363/2020, riunite con ordinanza in data 05.11.2021, hanno domandato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la riforma dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 05.11.2021 a definizione delle suddette procedure esecutive riunite, e la liquidazione delle spese di esecuzione
“nella misura pari al valore medio di cui ai parametri vigenti, previsti in Euro 660,00, ed in ogni caso in misura non inferiore ad oltre ad Euro 330,00 oltre spese (pari ad € 167,60), spese generali ed accessori di legge”, con vittoria di spese non solo della fase di merito ma anche della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione de qua muove dall'assunto dell'erroneità della liquidazione del compenso di avvocato, operata nella misura di euro 413,60 complessivi dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., in quanto: a) omnicomprensiva, ossia comprendente sia le spese vive, ivi liquidate erroneamente in euro 163,60 in luogo di euro 167,60, sia il compenso di avvocato per entrambe le procedure esecutive riunite, costituito dalla somma di euro 168,59, quindi da euro 84,29 per ciascuna singola procedura esecutiva, sia gli oneri accessori di legge (rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. del 4% ed i.v.a. del 22%); b) priva di motivazione, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ivi specificamente richiamata;
c) inferiore ai minimi di legge quanto al compenso di avvocato, in violazione del d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 (“l'importo indicato si pone ampiamente sotto i minimi dei parametri vigenti, che abbiamo visto essere inderogabili, consistendo piuttosto tale liquidazione, come più avanti sarà chiaro in dettaglio, come una compensazione mascherata se non addirittura nell'omessa remunerazione del lavoro del professionista, con conseguente lesione del suo decoro e della sua dignità professionale.” – pag. 3 dell'atto di citazione), e parimenti in difformità dai principi enunciati in tema dalla Suprema
Corte; 4) errata nella determinazione delle spese vive, indicate nell'ordinanza nell'importo di euro
163,60, in luogo dell'importo esatto di euro 167,60.
2 - Si è costituita la convenuta quale debitrice esecutata, deducendo ex adverso CP_1 ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi, alla luce della correttezza e della legittimità della liquidazione delle spese di esecuzione e, in particolare, del compenso di avvocato, effettuata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione.
3 - Sebbene ritualmente citata, la convenuta non si è Controparte_2 costituita in giudizio, cosicché la stessa è da dichiarare contumace.
2 4 - Questo Tribunale, con ordinanza del 12.02.2023, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e disposto, d'ufficio, l'acquisizione dei fascicoli delle esecuzioni riunite;
quindi, con ordinanza del 10.10.2024, una volta acquisito agli atti del processo il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 3228/2020, unitamente al fascicolo r.g.e. n. 3363/2020 ad esso riunito, ha rinviato la causa all'udienza del 09.06.2025 al fine della precisazione delle conclusioni, non avendo potuto trattenere la causa in decisione a causa della gravosità del ruolo istruttorio e decisorio tanto delle esecuzioni quanto del contenzioso, aggravata ancor più dall'assegnazione sopravvenuta, d'ufficio, di dieci giudizi di merito di opposizioni esecutive (ruolo dott.ssa Aytano), da definire in via prioritaria, in ragione dell'iscrizione a ruolo risalente agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, nonché alla luce dell'assegnazione di numerosi altri procedimenti, esecutivi e contenziosi, da trattare in sostituzione dei giudici togati trasferiti;
infine, con ordinanza pronunciata in data 01.08.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della precisazione delle rispettive conclusioni a cura delle difese delle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Dall'esame degli atti acquisiti al presente giudizio e, in particolare, dell'ordinanza del
05.11.2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto all'assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate presso il terzo previa riunione della Controparte_2 procedura esecutiva r.g.e. n. 3363/2020 alla procedura esecutiva r.g.e. n. 3228/2020, disposta nella stessa data con ordinanza separata, in base a rilevati profili di connessione soggettiva ed oggettiva, risulta quanto segue. Nella suddetta ordinanza di assegnazione il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto l'importo di euro 392,06 complessivi per sorte capitale ed interessi legali “(di cui € 257,04 per R.G. 3228/2020 ed € 135,02 per R.G. 3363/2020)” e l'importo di euro 150,00 per spese di precetto, rideterminate ex officio, ed ha liquidato le spese di esecuzione, comprendenti spese vive, compenso di avvocato ed accessori di legge, nella somma di euro 413,60 complessivi “(di cui € 163,60 per spese del pignoramento)”. Ebbene, ferma restando la facoltà del giudice dell'esecuzione di disporre la riunione delle procedure esecutive per connessione soggettiva e/o oggettiva, ai sensi dell'art. 274, co. 1, c.p.c., nel caso concreto gli importi di euro 84,29 e di euro 84,29 liquidati effettivamente nella suddetta ordinanza a titolo di compenso di avvocato per ciascuno dei due procedimenti esecutivi instaurati ex art. 543 c.p.c., al netto delle spese vive di esecuzione e degli oneri accessori di legge, si pongono al di sotto del valore minimo previsto per le procedure esecutive mobiliari presso terzi, aventi valore inferiore ad euro 1.100,00, nel d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018, ossia al di sotto del valore di euro 166,00 per la fase introduttiva e per la fase di trattazione e definizione di
3 ciascuna procedura esecutiva, cosicché l'opposizione agli atti esecutivi si rivela fondata nel merito sotto questo profilo. A questo riguardo la Suprema Corte ha sancito il principio dell'inderogabilità dei valori minimi stabiliti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, nella liquidazione giudiziale del compenso di avvocato (Cass. civ., sez. II, sentenza 26.06.2024, n. 17613; Cass. civ., sez. lav., ordinanza 12.11.2025, n. 29925), anche nel caso in cui siano stipulati i cosiddetti “Protocolli di intesa” tra “Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati,
Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo” (Cass. civ., sez. II, ordinanza del
20.10.2023, n. 29184). Ora, se è vero che non è consentito al giudice di liquidare il compenso di avvocato in misura inferiore ai valori minimi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., è altrettanto vero che, in ogni caso, l'applicazione dei valori minimi rispetto ai valori medi rientra nella facoltà riconosciuta al giudice nell'art. 4, co. 1, d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018, ed è giustificata, nella fattispecie concreta, dal fatto che i creditori procedenti hanno assunto la rappresentanza processuale e la difesa di sé stessi, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. Ergo, l'importo da liquidare più correttamente a titolo di compenso di avvocato ammonta ad euro 332,00 complessivi per entrambi i procedimenti esecutivi, quale somma dei valori minimi previsti per ciascuna procedura esecutiva (euro 166,00 + euro 166,00) oltre agli accessori di legge, che a loro volta ammontano ad euro 152,42 complessivi, con la spettanza conseguente della somma totale di euro 484,42. A ciò si aggiunga che l'importo di euro 163,60, assegnato a titolo di spese vive di esecuzione per entrambe le procedure esecutive nell'ordinanza opposta, non corrisponde esattamente all'importo effettivo degli esborsi eseguiti ed ammontanti alla maggior somma di euro 167,60, cosicché l'opposizione agli atti esecutivi è fondata anche sotto questo profilo. Pertanto, a fronte delle somme dichiarate ex art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato come disponibili, ossia euro 545,84 nell'una (r.g.e. n. 3363/2020) ed euro 728,87 nell'altra procedura esecutiva (r.g.e. n. 3228/2020), a modifica dell'ordinanza emessa ex art. 553 c.p.c., l'assegnazione deve essere disposta nell'importo di euro 652,02 complessivi, a soddisfo integrale delle spese di esecuzione, relative ad entrambe le procedure esecutive riunite e comprendenti spese vive, compenso di avvocato ed accessori di legge, alla luce dell'importo disponibile, dichiarato dal terzo pignorato con le due dichiarazioni in atti.
2 - La soccombenza della parte convenuta opposta, alla luce dell'esito del CP_1 giudizio di merito (accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi con riforma parziale dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. sotto il profilo delle spese di esecuzione liquidate) ed a fronte delle difese ed eccezioni da costei proposte nel medesimo giudizio, conduce, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla condanna della stessa parte opposta alla refusione delle spese di lite.
Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori minimi previsti per lo studio della controversia, per la fase introduttiva della causa e per la fase decisoria (Cass. civ. ordinanza 20.02.2023, n. 5289), oltre che il compenso per la fase di trattazione ed istruttoria, pur in difetto di deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e pur in mancanza dello 4 svolgimento di attività istruttoria (Cass. civ., sez. lav., ordinanza 12.11.2025, n. 29925), ai sensi del d.m. n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n.
147/2022, con riferimento al giudizio ordinario di cognizione, e compresi nello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, individuato secondo l'ammontare dei crediti azionati in via esecutiva, in ragione del basso grado di complessità della causa ed alla luce dell'assunzione della rappresentanza processuale e della difesa di sé stessi, assunte dagli odierni attori. Diversamente, riguardo alla domanda di liquidazione delle spese anche della fase sommaria del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi, formulata dagli attori opponenti nell'atto di citazione, nulla è dovuto, a fronte della mancata formulazione della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione opposta, cosicché alcuna liquidazione delle stesse spese è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 06.07.2022, nella quale lo stesso ha solo assegnato il termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito, così come richiesto da costoro con l'unica istanza, ivi formulata. Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite della fase di merito rispetto alla convenuta contumace, Controparte_2
non avendo quest'ultima, quale terzo pignorato, dato causa all'opposizione agli atti
[...] esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., promosso dalla parte creditrice procedente, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data Parte_3
05.11.2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 3228/2020, riunita con la procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 3362/2020, e nei confronti della debitrice esecutata,
convenuta costituita, e del terzo pignorato CP_1 Controparte_2
convenuta contumace;
ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così
[...] decide:
1) accoglie, nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. opposta, dispone la liquidazione e l'assegnazione della somma di euro 652,02 complessivi, a soddisfo integrale delle spese di esecuzione, relative ad entrambe le procedure esecutive riunite e comprendenti spese vive, compenso di avvocato ed accessori di legge, oltre alle spese successive di copia, notificazione e registrazione dell'ordinanza di assegnazione, nei limiti della somma complessiva dichiarata disponibile ai fini delle suddette procedure esecutive dal terzo pignorato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
2) condanna la convenuta opposta costituita, a rifondere agli attori CP_1 [...]
, e , in solido, le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_3
5 presente giudizio di merito che liquida in euro 43,00 per spese vive ed in euro 332,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla convenuta contumace,
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 12.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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