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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.165/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/07/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. INGENITO CHIARA e DESIDERI
MARCELLA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/11/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO CATERINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 08/01/2025 le parti, premesso che dalla loro relazione erano nate le figlie (Roma, 12.05.2014) e (Roma, Per_1 Per_2
11.11.2021), riconosciute da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di mantenimento e collocamento delle figlie minori stabilite con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 02.04.2024.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione;
le figlie saranno collocate e residenti presso la madre, nella casa sita in Roma, via Pietro Giannone 27; 2)
Frequentazione paterna: il padre terrà le minori per due finesettimana al mese, dal venerdì alle ore 19 alla domenica alle ore 17 circa (con autovettura privata) quando le riporterà a casa della madre. Per ciascun mese il padre comunicherà alla madre quali finesettimana terrà le figlie con sé, entro il 5 del mese precedente, rispettando l'alternanza. Eventuali cambi o spostamenti di fine settimana verranno richiesti con almeno 2 settimane di anticipo;
3) per le vacanze scolastiche natalizie:
i giorni del 23 e del 24 dicembre con relativi pernotti con la madre e i giorni del 25 dicembre dalle ore 10,00 e del 26 dicembre con relativi pernotti con il padre ad anni alterni salvo diverso accordo concordato tra le parti;
i giorni del 30 e 31 dicembre con relativi pernotti con uno e i giorni del 1.1, dalle ore 10, e 2.1 con l'altro genitore ad anni alterni salvo diverso accordo concordato tra le parti;
4)
Vacanze pasquali: le figlie minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, i giorni del sabato santo e della domenica di Pasqua sino alle ore 19. Le figlie minori trascorreranno il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diverso accordo. Le minori trascorreranno il sabato santo, la domenica di Pasqua 2025 e il lunedì dell'Angelo con il padre. (19/20/21 aprile 2025). 5) Vacanze estive: Per i mesi di giugno, luglio e settembre le minori frequenteranno il centro estivo e la spesa verrà ripartita al 50% tra i genitori;
le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. 6) I Ponti scolastici alternati, qualora il giorno festivo coincida con il venerdi o il lunedì, sarà attribuito al genitore che gode del relativo fine settimana, solamente nel caso in cui e festività nazionali italiane anche infrasettimanali coincidano con quelle belghe (ovvero Pentecoste, il
21 luglio e 11 novembre). Nel caso in cui un giorno festivo belga dovesse coincidere col venerdì o il lunedì lo stesso verrà attribuito al padre se in concomitanza del week end dallo stesso goduto. 7) ciascun genitore autorizza l'altro, sin d'ora e senza eccezioni, ad eventuali fine settimana all'estero, o weekend lunghi, con il solo preavviso di gg 30 avendo cura il genitore che porterà con se le figlie di comunicare
2 data ed ora di partenza, luogo di temporaneo alloggio con inerente recapito telefonico, data ed ora di rientro. Le spese di viaggio delle minori verranno garantite dal genitore organizzatore del soggiorno all'estero. 8) la SI.ra si Pt_1
rende sin da ora disponibile ad accompagnare le minori a far visita nella città estera in cui risiede il padre due volte l'anno. La madre accompagnerà le minori nel viaggio di andata sopportando le spese di viaggio della medesima. Le minori faranno rientro in Italia accompagnate dal padre che sopporterà integralmente le proprie spese di viaggio. Le spese di viaggio delle minori restano a carico del SI.
8) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'assegno mensile di importo pari ad Euro 1.000,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto prescritto dal Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 che qui si intende interamente richiamato e trascritto e di cui le parti hanno avuto copia;
il costo della babysitter che si occupi di accompagnare la figlia maggiore alle attività sportive per due pomeriggi infrasettimanali, verrà ripartito fra i genitori al 70% al padre e 30% alla madre. 9) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla SI.ra . Pt_1
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di collocamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle figlie minori.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 165/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento delle minori e n conformità a quanto Per_1 Persona_3
indicato nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 05/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.165/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/07/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. INGENITO CHIARA e DESIDERI
MARCELLA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/11/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO CATERINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 08/01/2025 le parti, premesso che dalla loro relazione erano nate le figlie (Roma, 12.05.2014) e (Roma, Per_1 Per_2
11.11.2021), riconosciute da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di mantenimento e collocamento delle figlie minori stabilite con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 02.04.2024.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione;
le figlie saranno collocate e residenti presso la madre, nella casa sita in Roma, via Pietro Giannone 27; 2)
Frequentazione paterna: il padre terrà le minori per due finesettimana al mese, dal venerdì alle ore 19 alla domenica alle ore 17 circa (con autovettura privata) quando le riporterà a casa della madre. Per ciascun mese il padre comunicherà alla madre quali finesettimana terrà le figlie con sé, entro il 5 del mese precedente, rispettando l'alternanza. Eventuali cambi o spostamenti di fine settimana verranno richiesti con almeno 2 settimane di anticipo;
3) per le vacanze scolastiche natalizie:
i giorni del 23 e del 24 dicembre con relativi pernotti con la madre e i giorni del 25 dicembre dalle ore 10,00 e del 26 dicembre con relativi pernotti con il padre ad anni alterni salvo diverso accordo concordato tra le parti;
i giorni del 30 e 31 dicembre con relativi pernotti con uno e i giorni del 1.1, dalle ore 10, e 2.1 con l'altro genitore ad anni alterni salvo diverso accordo concordato tra le parti;
4)
Vacanze pasquali: le figlie minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, i giorni del sabato santo e della domenica di Pasqua sino alle ore 19. Le figlie minori trascorreranno il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diverso accordo. Le minori trascorreranno il sabato santo, la domenica di Pasqua 2025 e il lunedì dell'Angelo con il padre. (19/20/21 aprile 2025). 5) Vacanze estive: Per i mesi di giugno, luglio e settembre le minori frequenteranno il centro estivo e la spesa verrà ripartita al 50% tra i genitori;
le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. 6) I Ponti scolastici alternati, qualora il giorno festivo coincida con il venerdi o il lunedì, sarà attribuito al genitore che gode del relativo fine settimana, solamente nel caso in cui e festività nazionali italiane anche infrasettimanali coincidano con quelle belghe (ovvero Pentecoste, il
21 luglio e 11 novembre). Nel caso in cui un giorno festivo belga dovesse coincidere col venerdì o il lunedì lo stesso verrà attribuito al padre se in concomitanza del week end dallo stesso goduto. 7) ciascun genitore autorizza l'altro, sin d'ora e senza eccezioni, ad eventuali fine settimana all'estero, o weekend lunghi, con il solo preavviso di gg 30 avendo cura il genitore che porterà con se le figlie di comunicare
2 data ed ora di partenza, luogo di temporaneo alloggio con inerente recapito telefonico, data ed ora di rientro. Le spese di viaggio delle minori verranno garantite dal genitore organizzatore del soggiorno all'estero. 8) la SI.ra si Pt_1
rende sin da ora disponibile ad accompagnare le minori a far visita nella città estera in cui risiede il padre due volte l'anno. La madre accompagnerà le minori nel viaggio di andata sopportando le spese di viaggio della medesima. Le minori faranno rientro in Italia accompagnate dal padre che sopporterà integralmente le proprie spese di viaggio. Le spese di viaggio delle minori restano a carico del SI.
8) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'assegno mensile di importo pari ad Euro 1.000,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto prescritto dal Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 che qui si intende interamente richiamato e trascritto e di cui le parti hanno avuto copia;
il costo della babysitter che si occupi di accompagnare la figlia maggiore alle attività sportive per due pomeriggi infrasettimanali, verrà ripartito fra i genitori al 70% al padre e 30% alla madre. 9) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla SI.ra . Pt_1
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di collocamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle figlie minori.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 165/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento delle minori e n conformità a quanto Per_1 Persona_3
indicato nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 05/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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