Decreto presidenziale 11 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
Sentenza 20 luglio 2022
Ordinanza collegiale 27 agosto 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03913/2025REG.PROV.COLL.
N. 02261/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2261 del 2023, proposto da
3G IT (Innovation Technology) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63;
contro
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 260/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l’avvocato Pierpaolo Polese in delega dell'avvocato Sara Di Cunzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Molise, la società 3G IT s.r.l. impugnava gli atti con i quali la Regione Molise aveva disposto, in autotutela, la riduzione di un contributo economico a valere sulle risorse “POR FESR Molise 2007-2013”, in precedenza erogatole a seguito della presentazione della domanda di concessione di “ incentivi per lo start up di imprese innovative e sostegno a processi di spin-off ”.
In particolare, con determinazione dirigenziale n. 94 del 7 aprile 2011 era stato inizialmente concesso alla ricorrente un contributo complessivamente pari ad euro 499.980,00, da ripartirsi nelle seguenti tranches :
- un primo acconto (per euro 174.993,00) a titolo di anticipazione, liquidato con determinazione dirigenziale n. 110 del 23 luglio 2012;
- tre erogazioni intermedie in relazione ai primi tre stati di avanzamento lavori (S.A.L.), pari rispettivamente ad euro 60.414,04, euro 139.066,66 ed euro 75.508,30, liquidati (rispettivamente) con determinazioni dirigenziali n. 193 del 3 dicembre 2012; n. 294 del 24 ottobre 2013; n. 304 del 18 dicembre 2014;
- un importo finale a saldo di euro 189.386,95, da erogarsi a seguito dei controlli da effettuarsi a cura dell’amministrazione, calcolato tenendo conto del massimale del 45% di “intensità di aiuto” ammissibile ed applicabile alle spese relative ad investimenti in sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese (PMI), quale era stata inizialmente qualificata la ricorrente.
All’esito delle verifiche condotte dagli organi di controllo incaricati (la società Sviluppo Italia Molise s.p.a. e l’Ufficio gestione, rendicontazione controlli di 1° livello della Regione Molise), l’amministrazione riteneva che la ricorrente non possedesse i requisiti delle piccole/medie imprese, in considerazione sia del numero di unità lavorative occupate nell’azienda (superiore alle 250 unità previste dalla normativa europea), sia in considerazione del rapporto di collegamento societario con un’altra grande impresa che ne controllava il capitale.
Veniva per l’effetto disposta una riduzione del massimale di finanziamento erogabile – in ragione dello status di “grande impresa” conclusivamente attribuito alla ricorrente – dall’originario 45% al 25%. Di conseguenza, l’entità complessiva dell’aiuto erogabile in favore della stessa veniva rideterminato in euro 301.531,27, a fronte dei 499.980,00 iniziali, con un saldo a debito della 3G-IT s.r.l. pari ad euro 148.450,73, somma che veniva chiesta in restituzione con i provvedimenti
impugnati.
L’impugnativa era affidata alle seguenti censure:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 7 e 10. L. n. 241/1990, ss.mm.). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 10bis L. 241/1990, ss.mm.). Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza .
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 21 nonies L. n. 241/1990 ss.mm.). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990). Violazione del principio di tutela dell’affidamento dei destinatari di atti ampliativi; del principio di stabilità dei titoli e di certezza degli effetti giuridici prodotti da atti ampliativi. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. difetto di motivazione in relazione alle esigenze di interesse pubblico .
3) Violazione e falsa applicazione della raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/ce) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del relativo
allegato. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti giuridici, sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Contraddittorietà tra atti della P.A .
Costituitasi in giudizio a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso, la Regione Molise concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 20 luglio 2022, n. 260, il giudice adito respingeva il ricorso, in primis rilevando come lo status di “grande impresa” della ricorrente (quale effetto del numero di unità lavorative occupate
superiore a 250), posto a fondamento del provvedimento di rideterminazione del suo contributo, non fosse stato adeguatamente confutato in giudizio.
Avverso tale decisione la 3G IT s.r.l. interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 comma II, 64 e 65 comma III c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi I e II, c.p.a. e dell’art. 111, comma I Cost. Difetto di motivazione .
2) Error in iudicando. Difetto di istruttoria e di motivazione. Mancata e/o erronea valutazione delle prove e degli elementi di fatto. Violazione e falsa applicazione: della raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del relativo allegato; del d.lgs. 50/2016 .
3) Error in iudicando. Difetto di istruttoria e di motivazione. Mancata e/o erronea valutazione delle prove e degli elementi di fatto. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 7 e 10 l. n. 241/1990 ss.mm). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 10bis l. 241/1990 ss.mm) .
4) Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 21 nonies l. n. 241/1990 ss.mm.). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990). Violazione del principio di tutela dell’affidamento dei destinatari di atti ampliativi.
Si costituiva in giudizio la Regione Molise, insistendo per la reiezione del gravame siccome infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello viene innanzitutto contestata la qualificazione dell’appellante quale “grande azienda”, così come riconosciuta dal primo giudice, sotto diversi profili.
In primo luogo si lamenta che la documentazione sulla quale il TAR avrebbe fondato il proprio convincimento, in realtà non sarebbe mai stata depositata in giudizio dall’amministrazione, in evidente violazione del disposto di cui agli artt. 46 e 64 Cod. proc. amm.; peraltro, anziché disporne il deposito in atti, ove ritenuti indispensabili dalla decisione della causa ( ex art. 65, comma 3 Cod. proc. amm.), il primo giudice si sarebbe limitato a richiamare in sentenza il contenuto del provvedimento impugnato, dando così implicitamente per assunto che, pur non avendo acquisito le note in esso richiamate, queste ultime fossero effettivamente esistenti e fossero state interpretate in modo corretto dall’amministrazione.
Ne discenderebbe l’illegittimità della decisione per evidente vizio istruttorio, posto che i “ puntuali dati di fatto ” cui la sentenza fa riferimento altro non sarebbero che i dati riportati unilateralmente dall’amministrazione resistente nell’atto censurato, così come dalla stessa interpretati, laddove gli stessi avrebbero invece dovuto essere autonomamente riscontrati dal giudice terzo.
Erroneamente, poi, il primo giudice avrebbe concluso che 3G IT s.r.l. non avrebbe assolto il proprio onere della prova, in quanto “ alla luce del c.d. “principio di vicinanza della prova”, […] avrebbe del tutto agevolmente potuto produrre visure camerali e/o documenti similari a dimostrazione del numero di unità di lavoro occupate, e/o della insussistenza (ovvero diversa consistenza) dei rapporti societari (in specie di controllo) in essere nel periodo in considerazione ”: al riguardo l’appellante obietta che “ né dalle visure camerali né dai bilanci, e comunque da alcun documento
“similare”, è possibile risalire al numero di unità di lavoro di un’impresa ”, fermo restando che il TAR avrebbe innanzitutto obliterato l’obbligo gravante sull’amministrazione ex art. 46 Cod. proc. amm. di “ produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio ”.
Il motivo non è fondato.
Quanto alla dedotta mancata produzione dei documenti richiamati nel provvedimento ab origine impugnato, va rilevato come gli stessi altro non fossero che una visura storica della società (alla data del 10 dicembre 2015), il prospetto per la verifica dei requisiti consegnato dalla ricorrente (datato 12 febbraio 2016) e la nota di risposta della medesima società (odierna appellante) alla richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione.
Si trattava quindi di documenti provenienti dalla stessa ricorrente o, comunque, già nella sua piena disponibilità, che dunque la stessa avrebbe ben potuto – ravvisandone l’interesse – provvedere da subito a depositare in atti; peraltro, non risultando dalle memorie prodotte in corso di causa alcuna precisa contestazione in ordine all’effettivo contenuto di tali atti, a rigore neppure sarebbe stata necessaria la loro produzione (anche da parte dell’amministrazione) ai fini probatori, ben potendo il giudice adito dare atto di quanto riportato, al riguardo, negli scritti delle parti costituite in giudizio.
Neppure sono condivisibili le considerazioni svolte dall’appellante in merito al principio della “vicinanza della prova”, in ordine, in particolare, alla possibilità della stessa di dimostrare l’effettiva entità del personale impiegato ovvero la reale natura dei rapporti societari correlati alla partecipazione societaria di 3G s.p.a. (presunta controllante).
In ragione di quanto previsto dalla Raccomandazione 6 maggio 2003 dell’Unione europea, al fine di ricondurre o meno un operatore economico nel novero delle piccole o medie imprese è necessario, tra l’altro, valutare l’esistenza di eventuali legami con altri soggetti giuridici che possano, nel caso concreto, escludere la natura di “impresa autonoma” in capo allo stesso, laddove beneficiario di provvidenze pubbliche.
Nel caso in esame è incontestato tra le parti che l’85% del capitale sociale di 3G IT s.r.l. fosse, all’epoca dei fatti, detenuto da un operatore terzo, ossia la società 3G s.p.a., ciò venendo ad integrare un’ipotesi di “collegamento” societario. Per l’effetto, per individuare i presupposti della natura di piccola o media impresa occorrerà avere riguardo alle unità di personale impiegate da entrambe le società.
Quanto poi alla concreta possibilità – in primis difensiva – di fornire la dimostrazione dell’esatta consistenza della forza lavoro della 3G IT s.r.l. in un dato arco di tempo, è del tutto evidente che proprio (e solamente) l’odierna appellante era (come è tuttora) il soggetto più di ogni altro consapevole della propria struttura organizzativa e degli elementi idonei a darne riscontro, con conseguente onere – nel proprio interesse – di produrli in giudizio.
Con il secondo motivo di appello viene quindi dedotto – sul presupposto che né la richiamata (in sentenza) visura storica “ estrapolata in data 10.12.2015 ”, né “ il prospetto per la verifica dei requisiti di PMI consegnato dalla ricorrente e datato 12.2.2016 ”, né infine “ la nota n. 131370 del 24/11/2016, a riscontro della quale la ricorrente ha indicato in 1080 il numero medio delle unità lavorative occupate nel periodo considerato ” fossero mai stati depositati in giudizio – che ove tale documentazione fosse stata acquisita dal Collegio, lo stesso in alcun modo “ avrebbe potuto ritenere legittimo il provvedimento gravato, «in ragione del numero di occupati all’interno della sua azienda” in quanto “superiore alle 250 unità» ”.
Ciò in quanto i dati relativi alle ULA di cui al prospetto del 12 febbraio 2016 ed alla nota n. 131370 del 24 novembre 2016 avrebbero riguardato la 3G s.p.a. e non già la 3G IT, odierna appellante; per contro, le ULA presso la 3G IT s.r.l. non avrebbero mai superato – allora come oggi – le quindici unità.
Erroneamente il primo giudice si sarebbe comunque arrestato al dato del personale senza anche tenere in conto il dato finanziario (dovendosi in particolare ricondurre al novero delle piccole imprese quelle il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro): quest’ultimo assumerebbe invero rilevanza decisiva ai sensi del 4° considerando della raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione delle microimprese, nonché delle piccole e medie imprese, a mente del quale “ […] l’introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un’impresa […] criterio del fatturato che deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l’insieme degli averi di un’impresa ed uno dei due criteri può essere superato ”.
Deduce sul punto l’appellante che la 3G IT s.r.l., tra il 2011 ed il 2016, non avrebbe mai superato il
milione di euro né nel fatturato, né come totale di bilancio, laddove – come confermato dalla nota interna della Regione del 12 ottobre 2016 – la 3G s.p.a. avrebbe un fatturato di euro 31.558.000 ed un totale di bilancio di euro 26.128.000, valori di gran lunga inferiori a quelli individuati dalla citata raccomandazione.
Inoltre, neppure la somma tra il fatturato e il totale di bilancio delle due imprese avrebbe potuto determinare il superamento dei criteri di cui alla Raccomandazione, considerato che il fatturato ed il totale di bilancio della 3G IT s.r.l. non avrebbero mai superato, nelle annualità di interesse, rispettivamente gli euro 925.891,00 e 65.079,00.
Tali dirimenti aspetti non sarebbero stati in alcun modo valutati dal giudice. Priva di pregio sarebbe pertanto la conclusione raggiunta da quest’ultimo, per cui “ essendo emersa nella specie la presenza di un socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della ricorrente, quest’ultima fa per ciò stesso parte di un gruppo societario, e pertanto non può rientrare nella definizione di P.M.I. ”.
Lo status di grande impresa non deriverebbe di per sé solo dalla partecipazione a un gruppo societario, rilevando tale circostanza unicamente nel computo dei criteri di impiego e finanziari per cui le ULA, il fatturato ed il bilancio della società beneficiaria andranno sommati quelli a quelli delle società a questa collegate.
A ciò aggiungasi che, la 3G s.p.a., ancorché socia di maggioranza della 3G IT s.r.l., non rivestirebbe alcuna carica all’interno di quest’ultima, beneficiaria del finanziamento; la controllata, inoltre, non avrebbe sino ad oggi ridistribuito gli utili ai soci (tra cui 3G s.p.a.) ma li avrebbe costantemente reinvestiti nell’attività svolta, con la conseguenza che neppure sotto tale profilo la 3G s.p.a. avrebbe potuto avvantaggiarsi del predetto finanziamento.
Anche l’assimilazione operata dal TAR della procedura in esame ad una concorsuale – con conseguente applicabilità ad essa dei principi di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 – avrebbe dato conto, ove correttamente applicata, delle ragioni dell’appellante, offrendo l’art. 3, comma primo, lett. aa) del predetto decreto legislativo una definizione più ampia di PMI rispetto a quella di cui alla citata Raccomandazione (in particolare laddove, nella verifica dei criteri di qualificazione, gli unici parametri da tenere in considerazione sarebbero quelli espressamente elencati e riferiti al singolo
operatore economico unicamente considerato, senza procedere ad ulteriori indagini sugli eventuali rapporti finanziari da esso intrattenuti con altre imprese). La richiamata definizione del Codice dei contratti pubblici avrebbe infatti fatto riferimento ai soli criteri di cui all’articolo 2 della citata Raccomandazione e non anche – a differenza del decreto ministeriale del 18 aprile 2005 – alla disciplina di cui all’articolo 3 riferita alle imprese “autonome”, “associate” e “collegate”.
Del resto, conclude l’appellante, la partecipazione alla procedura era espressamente destinata, oltre che alle “ start up ” anche alle “ spin off ” di imprese innovative (intendendosi per “ spin off ” quella strategia di ristrutturazione aziendale che dà origine a una nuova impresa nata per scorporamento da un’altra di dimensioni maggiori, che condivide con la prima la compagine sociale).
Neppure questo motivo può essere accolto, per le ragioni già esposte in ordine a quello precedente.
Va innanzitutto esclusa la possibilità di ricorrere, nel caso di specie, alla nozione di piccola e media impresa desumibile dall’allora vigente Codice dei contratti pubblici (in particolare, dall’art. l’art. 3, comma primo, lett. aa del d.lgs. n. 50 del 2016), vertendosi in tema di concessione di agevolazioni ai sensi del POR FERS 2007- 2013: come già detto in precedenza, la fonte giuridica cui attingere ai predetto fine qualificatorio è dunque solamente la Raccomandazione 6 maggio 2003 2003/361/CE, che ai sensi dell’art. 1 “ riguarda la definizione delle micro imprese, delle piccole imprese delle medie imprese utilizzate nelle politiche comunitarie applicata all’interno della (allora) Comunità e dello Spazio economico europeo ”.
Tale Raccomandazione, si ripete, prevede il limite massimo di partecipazione nel capitale sociale di altra impresa al 25% ed il limite massimo di 250 unità di occupati affinché un'impresa autonoma possa rientrare nell'alveo delle PMI: nel caso di specie, essendo l’85% del capitale sociale di 3G IT s.r.l. posseduto dalla controllante 3G s.p.a., si era in presenza, nell’ottica del diritto eurounitario, di una fattispecie di “imprese associate”, per le quali doveva procedersi alla considerazione complessiva (o cumulativa) delle predette risorse.
L’art. 2 ( Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese ) dell’Allegato alla predetta Raccomandazione chiarisce, nel primo comma, che “ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR ”.
Quindi, ai sensi del successivo art. 3, “ 1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle) […] ”.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 cpv, quindi, al fine di determinare i dati dell'impresa (finanziari e relativi al personale) “ Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata ”.
L’utilizzo della congiunzione “ oppure ” all’art. 2 citato denota che i requisiti ivi previsti sono tra loro alternativi, essendo quindi sufficiente, a far venire meno la qualifica di PMI, il superamento di uno solo di essi. Ne consegue l’irrilevanza, ai fini su cui attualmente si verte, delle obiezioni di parte appellante in merito al fatturato annuo o al bilancio annuo registrato dalle imprese controllante e controllata, da ritenersi “associate” ai sensi del richiamato art. 3.
Con il terzo motivo di appello viene quindi riproposta la censura secondo cui l’amministrazione avrebbe violato gli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, stante il mancato avviso di avvio del procedimento finalizzato al riesame, in autotutela, del quantum del finanziamento inizialmente concesso, in senso deteriore per la beneficiaria.
Ribadisce inoltre l’obiezione secondo cui la rideterminazione del contributo non era stata preceduta dalla comunicazione di un preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, in tal modo risultando illegittima.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Quanto al primo profilo di doglianza, la ridefinizione dell’importo della sovvenzione accordata alla società appellante non può dirsi frutto di un nuovo procedimento amministrativo attivato ex officio , ancorché a distanza di tempo dalla richiesta del contributo regionale, ma si colloca pur sempre nell’ambito del procedimento attivato da quest’ultima, conseguendo alla verifica dei presupposti per il riconoscimento della qualità di PMI in capo alla società richiedente.
Invero, come correttamente rileva il primo giudice, il provvedimento impugnato non ha respinto l’istanza del privato, ma semplicemente ne ha ridotto l’importo richiesto e inizialmente accordato, concedendo comunque il finanziamento.
Alla luce di tali considerazioni va quindi respinto anche l’ulteriore argomento di censura, relativo alla mancata comunicazione dell’avviso ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, poiché l’attività posta in essere dall'amministrazione si colloca pur sempre nell’ambio del medesimo procedimento, ossia una procedura comparativa sorta per effetto dell’istanza di finanziamento: in tale contesto, infatti, è lo stesso art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ad escludere che l’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza possa applicarsi alle procedure concorsuali.
Infine, con il quarto motivo di appello la 3G IT s.r.l. censura la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che “ l’attività di autotutela posta in essere dall’Amministrazione è di certo intervenuta entro il termine “ragionevole” prefissato dalla norma ex adverso invocata (art. 21 nonies), che non avrebbe potuto che decorrere dall’esito dei controlli che la Regione era tenuta ad effettuare in base alla disciplina posta a base della concessione del finanziamento ”. Ciò in quanto l’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 prevede che “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati […] ”.
Nel caso in esame, l’effettiva corresponsione della somma inizialmente riconosciuta alla 3G IT s.r.l. era avvenuta a mezzo di cinque tranches di pagamento, l’ultima delle quali (a saldo) al termine dei controlli effettuati nel 2011. Solo dopo sei anni l’amministrazione agiva in autotutela per la revoca di parte del contributo versato, sul presupposto che in base ai parametri legali fissati dalla normativa europea beneficiaria del contributo non possedesse i requisiti per essere qualificata come PMI, dovendo piuttosto essere ricompresa nel novero delle grandi imprese.
Al riguardo, deduce ancora in replica l’appellante che l’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 è chiaro nel prevedere che il termine ragionevole per l’annullamento di un provvedimento in autotutela decorre “ dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ” e non altrimenti; per contro non potrebbe sostenersi, come fa il primo giudice, che il detto termine decorra piuttosto dall’avvio dei controlli, “ in quanto l’Amministrazione non decideva di non erogare il saldo sulla base dei controlli prescritti dal Disciplinare, ma esercitando, a tutti gli effetti di legge, il proprio potere di autotutela rivalutando un elemento essenziale per la determinazione di intensità di aiuto assunta ben sei anni prima ”.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Risulta infatti dagli atti – come bene evidenziato già dal giudice di prime cure – che l’odierna appellante aveva presentato solo in data 20 aprile 2015 la documentazione riferita alla richiesta del saldo finale, documentazione successivamente integrata il 13 novembre 2015 alla luce delle richieste formulate dai competenti organismi di controllo.
Questi ultimi, all’esito dei controlli di rito, con nota del 12 ottobre 2016 determinavano quindi in euro 189.386,95 l'ammontare del contributo concedibile a saldo.
Ne consegue, dati alla mano, che l’impugnata determina dirigenziale n. 6179 del 2016 era stata ancora tempestivamente adottata in data 13 dicembre 2016: il “termine ragionevole” di cui all’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 non poteva infatti che decorrere dall’esito dei controlli cui era tenuta la Regione, in virtù di quanto previsto dalla lex specialis di procedura, controlli che peraltro presupponevano, per poter essere efficacemente svolti, l’integrale produzione, ad opera della beneficiaria, della documentazione in questione.
Questione, questa, che non risulta contrastata dall’appellante neppure nella sua memoria di replica.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO