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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
nella persona del Dott. IO Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3985/2023
TRA
, (cod. fisc.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02.01.1958, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Giovanni Cofone, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2023 parte ricorrente, premesso di essere titolare di prestazione pensionistica, esponeva di aver presentato in data 08.09.2022 domanda di ricostituzione pensione per mancato riconoscimento della contribuzione CISOA.
Evidenziava che detta domanda veniva respinta dalla resistente con la seguente motivazione: “non risulta accreditata cisoa che potrebbe dar luogo alla ricostituzione della pensione”. Sottolineava di aver presentato tempestivo ricorso amministrativo avverso detta decisione e che il procedimento veniva definito con provvedimento di rigetto da parte dell' CP_2
Adiva il Tribunale, pertanto, per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla ricostituzione della pensione, mediante accredito della relativa contribuzione figurativa.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda del ricorrente con varie argomentazioni.
Eccepiva la l'inammissibilità della stessa e/o la sua improcedibilità e, nel merito, evidenziava che non risultava accreditato alcun periodo di cassa integrazione agricola utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa richiesta.
La controversia, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
**********
Devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso proposte dall' stante la regolare presentazione della domanda amministrativa e la CP_2
prova dell'attivazione dei rimedi amministrativi avverso la decisione adottata dall'istituto.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Deve essere riconosciuto il diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente con l'accredito della contribuzione figurativa per le annualità non espressamente contestate dall'istituto.
Dall'estratto contributivo in atti, in effetti, risulta che per le annualità dal 2007 al 2014 non
è stato corrisposto alcun trattamento sostitutivo salariale o integrativo della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa richiesta dal ricorrente.
Stesso dicasi per tutte le altre annualità per le quali non risulta dall'estratto contributivo l'accredito di alcun trattamento sostitutivo salariale o integrativo della retribuzione.
Diversamente deve evidenziarsi che, con riferimento alle annualità 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1997 e 1999, risulta accreditato il trattamento speciale o l'integrazione salariale agricola, che deve essere considerata ai fini della prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 27 legge 457/1972, la quale testualmente dispone che: “I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.”.
Non può trovare accoglimento la richiesta di attribuzione di 312 giornate, non essendo previsto da alcuna previsione legislativa tale possibilità, dovendosi avere riguardo, invece, al calcolo del trattamento erogato, così come previsto dalla disposizione appena sopra richiamata.
In ogni caso, occorre evidenziare che le conseguenze del riconoscimento della contribuzione per le annualità appena sopra riportate deve essere contenuto ai sensi della normativa in tema di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e ss.mm.ii. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr.
Cass. Sez. L. n. 17430 del 17.6.2021). Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato
“[..] L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta [..]”; a tale indirizzo ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123; Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2022, n. 4858;
Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2022, n. 12278).
In applicazione del citato principio di diritto, deve allora essere dichiarata la decadenza (sulla cui rilevabilità di ufficio si veda Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24750, che in motivazione espressamente evidenzia: “ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità”) limitatamente al triennio precedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 03.11.2023, ed investe quindi i ratei maturati antecedentemente il 03.11.2020.
Deve affermarsi pertanto il diritto del ricorrente alla percezione degli arretrati entro il triennio dalla presentazione della domanda giudiziale, dovendo, per il periodo precedente, dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto.
Pertanto, la domanda deve essere accolta nella misura di cui sopra.
Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. IO Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento parziale del ricorso, previo accredito in favore del ricorrente della contribuzione figurativa per i periodi relativi alle annualità 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1997 e 1999 duranti i quali ha percepito il trattamento di CISOA e conseguente rideterminazione dell'importo mensile del rateo pensionistico, condanna l' alla CP_2 ricostituzione del trattamento di pensione ed al pagamento delle differenze sul rateo mensile erogato a decorrere dal 03.11.2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. IO Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
nella persona del Dott. IO Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3985/2023
TRA
, (cod. fisc.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02.01.1958, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Giovanni Cofone, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2023 parte ricorrente, premesso di essere titolare di prestazione pensionistica, esponeva di aver presentato in data 08.09.2022 domanda di ricostituzione pensione per mancato riconoscimento della contribuzione CISOA.
Evidenziava che detta domanda veniva respinta dalla resistente con la seguente motivazione: “non risulta accreditata cisoa che potrebbe dar luogo alla ricostituzione della pensione”. Sottolineava di aver presentato tempestivo ricorso amministrativo avverso detta decisione e che il procedimento veniva definito con provvedimento di rigetto da parte dell' CP_2
Adiva il Tribunale, pertanto, per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla ricostituzione della pensione, mediante accredito della relativa contribuzione figurativa.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda del ricorrente con varie argomentazioni.
Eccepiva la l'inammissibilità della stessa e/o la sua improcedibilità e, nel merito, evidenziava che non risultava accreditato alcun periodo di cassa integrazione agricola utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa richiesta.
La controversia, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
**********
Devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso proposte dall' stante la regolare presentazione della domanda amministrativa e la CP_2
prova dell'attivazione dei rimedi amministrativi avverso la decisione adottata dall'istituto.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Deve essere riconosciuto il diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente con l'accredito della contribuzione figurativa per le annualità non espressamente contestate dall'istituto.
Dall'estratto contributivo in atti, in effetti, risulta che per le annualità dal 2007 al 2014 non
è stato corrisposto alcun trattamento sostitutivo salariale o integrativo della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa richiesta dal ricorrente.
Stesso dicasi per tutte le altre annualità per le quali non risulta dall'estratto contributivo l'accredito di alcun trattamento sostitutivo salariale o integrativo della retribuzione.
Diversamente deve evidenziarsi che, con riferimento alle annualità 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1997 e 1999, risulta accreditato il trattamento speciale o l'integrazione salariale agricola, che deve essere considerata ai fini della prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 27 legge 457/1972, la quale testualmente dispone che: “I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.”.
Non può trovare accoglimento la richiesta di attribuzione di 312 giornate, non essendo previsto da alcuna previsione legislativa tale possibilità, dovendosi avere riguardo, invece, al calcolo del trattamento erogato, così come previsto dalla disposizione appena sopra richiamata.
In ogni caso, occorre evidenziare che le conseguenze del riconoscimento della contribuzione per le annualità appena sopra riportate deve essere contenuto ai sensi della normativa in tema di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e ss.mm.ii. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr.
Cass. Sez. L. n. 17430 del 17.6.2021). Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato
“[..] L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta [..]”; a tale indirizzo ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123; Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2022, n. 4858;
Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2022, n. 12278).
In applicazione del citato principio di diritto, deve allora essere dichiarata la decadenza (sulla cui rilevabilità di ufficio si veda Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24750, che in motivazione espressamente evidenzia: “ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità”) limitatamente al triennio precedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 03.11.2023, ed investe quindi i ratei maturati antecedentemente il 03.11.2020.
Deve affermarsi pertanto il diritto del ricorrente alla percezione degli arretrati entro il triennio dalla presentazione della domanda giudiziale, dovendo, per il periodo precedente, dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto.
Pertanto, la domanda deve essere accolta nella misura di cui sopra.
Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. IO Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento parziale del ricorso, previo accredito in favore del ricorrente della contribuzione figurativa per i periodi relativi alle annualità 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1997 e 1999 duranti i quali ha percepito il trattamento di CISOA e conseguente rideterminazione dell'importo mensile del rateo pensionistico, condanna l' alla CP_2 ricostituzione del trattamento di pensione ed al pagamento delle differenze sul rateo mensile erogato a decorrere dal 03.11.2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. IO Avallone