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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4446 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Mazzei Mercurio
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Bonaduce Nicola
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 12.09.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Torremaggiore (FG) in data 08.06.1991 con , da Controparte_1 cui si era separata giudizialmente in virtù di sentenza del Tribunale di Foggia n. 1689/2022 pubblicata in data 21.06.2022 e che dall' unione coniugale erano nati i figli (il Persona_1
23.07.2001) e (l' 08.10.1993) – chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di porre, a carico del resistente, un assegno mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio , oltre a Persona_1 contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% in favore del predetto figlio;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versandole un assegno di € 150,00 mensili.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che sussistevano le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il figlio maggiorenne conviveva Persona_1 con la madre e non era economicamente autosufficiente;
che la ricorrente era casalinga, proprietaria di due beni immobili e percepiva una pensione di invalidità civile pari a € 562,71 mensili;
che il resistente era un camionista con reddito annuo di circa € 30.000,00.
In data 06.11.2023 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le ulteriori richieste della ricorrente e, pertanto, chiedeva all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettando sia la richiesta di mantenimento formulata per il figlio , sia in favore della ricorrente, Persona_1 mancandone i presupposti.
Nello specifico, il resistente asseriva che: il figlio maggiorenne era Persona_1 economicamente autosufficiente, essendo stato assunto dal 05.07.2022 con retribuzione di circa
€ 1.000,00 mensili;
che le condizioni economiche della ricorrente erano notevolmente migliorate;
che i suoi redditi annui erano stati di euro 24.844,00 per l'anno 2020, euro 9.430,00 per l'anno 2021, euro 12.360,00 per l'anno 2022 e, inoltre, non era proprietario di beni immobili.
All'esito della prima udienza del 06.12.2023 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il precedente Giudice istruttore pronunciava l'ordinanza con la quale adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie
(percettrice di una pensione di invalidità per l'ammontare di euro 561,72), versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 150, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; • rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne Per_1
2 in ragione della raggiunta indipendenza economica, come dimostrato non solo dalle buste paga versate in Per_1 atti dal resistente ma dallo stesso certificato di disoccupazione depositato dalla ricorrente (mod. C/2 perot. n.
859641 del 23.11.2023), dal quale in realtà si evince che il figlio è stato assunto in data 5.07.2022 ed ha cessato l'incarico il 01.11.2023, ed ha pertanto lavorato ben oltre quattro mesi, costituendo tale circostanza un elemento sintomatico cui argomentare un giudizio positivo di indipendenza economica del figlio, tenuto conto oltretutto che una volta raggiunta l'autosufficienza economica (seppure transitoria) e, per l'effetto, cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori, l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”; inoltre, constatata l'assenza di istanze istruttorie, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 13.01.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
– l'odierno giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 27.09.2024) rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
******
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1689/2022, pubblicata in data 21.06.2022 e passata in giudicato.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
3 Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus ed eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1
La domanda avanzata dalla ricorrente in sede di ricorso deve intendersi rinunciata. Infatti, la stessa ha precisato le conclusioni aderendo al contenuto dell'ordinanza provvisoria del
19.12.2023, che aveva escluso il mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1 sulla scorta della raggiunta autosufficienza economica.
Nessuna statuizione va, pertanto, adottata in merito alla domanda di mantenimento per il figlio
, dal momento che la stessa, per le ragioni suesposte, deve ritenersi Persona_1 inequivocabilmente rinunciata.
Sull'assegno divorzile.
Quanto alla richiesta di mantenimento per sé (rectius “assegno divorzile”), formulata dalla Pt_1 deve osservarsi quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29
Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l. n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-
4 perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ. n. 10702/2023).
Ciò posto, vanno analizzate le attuali situazioni economico reddituali delle parti
La ricorrente è casalinga, non ha mai svolto attività lavorativa e percepisce una pensione di invalidità civile pari a euro 561,72 mensili. Inoltre, è proprietaria di due beni immobili.
Il resistente, invece, è un imprenditore trasportatore e ha dichiarato euro 24.844,00, per l'anno di imposta 2020, euro 9.430,00 per l'anno di imposta 2021, euro 12.360,00 per l'anno di imposta 2022.
Ebbene, nel caso di specie, è evidente lo squilibrio reddituale in favore dell' e - pur in CP_1 assenza di prova che, nel periodo di vita in comune, la abbia dovuto sacrificare le proprie Pt_1 ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito dello stesso, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge – deve riconoscersi l'assegno divorzile in favore della ricorrente, essendo giustificato da una esigenza meramente assistenziale, atteso che la risulta essere affetta da invalidità Pt_1 civile, per la quale percepisce un assegno mensile di soli € 561,72 e, pertanto, non gode di mezzi economici sufficientemente adeguati, né potrebbe procurarseli per ragioni oggettive stante la sua condizione di invalidità.
5 Pertanto, appare equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite - nella misura liquidata in dispositivo ex dm
55/2014 secondo i valori dello scaglione di riferimento e considerata l'attività in concreto espletata - devono porsi a carico del resistente nella misura di ½ e compensate per la restante metà.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torremaggiore (FG) il
08.06.1991 tra e (atto n. 45, parte II, serie A, anno 1991); Parte_1 Controparte_1
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT
- condanna alla refusione, nella misura di ½, delle spese di lite in favore di Controparte_1
pari a € 2.118,50 per compensi professionali, ed a € 49,00 per esborsi, oltre il 15% Parte_1 per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite per la restante metà.
Foggia, 21.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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