Sentenza 27 luglio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2004, n. 14136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14136 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 247/01 del Tribunale di MESSINA, depositata il 20/09/01 - R.G.N. 353/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/02/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO
che con ricorso al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, RI AN conveniva in giudizio i Ministeri dell'interno e del tesoro onde ottenere la condanna alla corresponsione di un'indennità d'accompagnamento;
che, costituitisi i convenuti, la domanda veniva rigettata con decisione riformata con sentenza del 20 settembre 2001 dal Tribunale di Messina, il quale accoglieva la domanda nei confronti del solo Ministero del tesoro, unico appellato;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione quest'ultimo Ministero mentre l'intimata AN non si è costituita. CONSIDERATO
che con l'unico motivo, rubricato sotto i numeri 1 e 2, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 l. n. 18 del 1980 e del D.P.R.. n. 698 del 1994, osservando che la sentenza di condanna avrebbe dovuto essere emessa nei confronti del Ministero dell'interno, assente nel giudizio d'appello;
che il motivo è fondato poiché nel caso di specie si versa, pacificamente e ratione temporis, in ipotesi di applicazione del d.P.R. cit., mentre, come si legge nella sentenza impugnata, l'attrice chiese non il mero accertamento delle sue condizioni sanitarie bensì la condanna al pagamento dell'indennità d'accompagnamento;
che, come hanno stabilito le Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 483 del 2000, la condanna alla prestazione per invalidità civile deve in tal caso essere emessa nei confronti del Ministero dell'interno, che nel caso di specie era stato convenuto in giudizio ma nei cui confronti non fu integrato il contraddittorio, come dovuto, nel grado d'appello;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catania la quale provvederà per l'integrazione del contraddittorio e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Catania, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004