Articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 261
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 settembre 1991
Art. 6. Decorrenza dei benefici accessori 1. Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , alla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e alla legge 29 dicembre 1990, n. 422 , gli assegni stessi, concorrendo le condizioni di legge, sono concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico gia' conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di notifica del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico, anche quando si tratti di provvedimenti che dispongono piu' favorevoli assegnazioni tabellari.
2. La presente disposizione si applica anche ai casi eventualmente gia' definiti in modo difforme; per tali casi la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari adotta il nuovo piu' favorevole provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.
Note all'art. 6:
- Per il titolo del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 si veda la precedente nota all'art. 1.
- La legge n. 834/1981 reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981".
- La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
- La legge n. 422/1990 reca: "Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991
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