Articolo 172 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 171 bisArticolo 107
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22 aprile 2006
Art. 172. (( 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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