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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3616 R.G. per l'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Parte_1 CodiceFiscale_1
De Stasio, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Itro Controparte_1 C.F._2
e dall'avv. Antonio Scarlato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso all'udienza del 1° luglio 2024 come da verbale in atti. Il P.M. ha espresso parere in data 19.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2022, proponeva nei confronti della Parte_1
coniuge domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con Controparte_1
rito concordatario, in data 27 giugno 1993, dal quale erano nati i due figli ( nato il Persona_1
3.1.1996) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni. Persona_2
1 Il ricorrente esponeva che i coniugi erano giunti ad una separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Benevento con decreto del 19 Settembre 2018, alle seguenti condizioni:
-la avrebbe abitato nella casa coniugale ubicata al I piano dello stabile sito in via San CP_1
Lorenzo 2 a San Nicola Manfredi, di proprietà del il quale avrebbe abitato nella tavernetta _1
a piano terra;
-il figlio , allora minore, era affidato ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Persona_2
presso il padre, mentre il figlio maggiorenne avrebbe abitato con la madre;
si Persona_1 precisava che l'appartamento al 1° piano e la tavernetta erano comunicanti e che, pertanto, la sistemazione dei figli era orientativa;
-il avrebbe corrisposto alla la somma di € 400,00, di cui € 200,00 per il _1 CP_1
mantenimento del figlio maggiorenne ancora non redditualmente autonomo, con lei Persona_1 convivente, ed € 200,00 quale contributo per il mantenimento della coniuge, non occupata stabilmente;
-il avrebbe, altresì, corrisposto alla la somma di € 50,00 mensili pari alla metà _1 CP_1 dell'ammontare dei buoni mensa che egli percepiva mensilmente;
-le spese straordinarie per i figli venivano poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno;
-le utenze della casa coniugale sarebbero state pagate dal _1
-veniva stabilito un diritto di visita per il figlio minore che avrebbe trascorso, in linea di massima, con la madre il sabato e la domenica, a settimane alterne, oltre a 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (tra Luglio e Agosto).
Nel ricorso il ricorrente evidenziava che il figlio era ormai economicamente Persona_3 autosufficiente, poiché esercitava l'attività commerciale di bar in San Nicola Manfredi, per cui non gli era dovuto più alcun mantenimento;
che dall'epoca della separazione egli aveva provveduto a sostenere in via esclusiva tutte le spese straordinarie per i figli;
che la , in questi anni, aveva CP_1
lavorato saltuariamente, senza mai dichiarare alcun reddito;
che, purtroppo, non era stato possibile addivenire a delle condizioni condivise ai fini della proposizione di un ricorso per divorzio congiunto.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1
civili alle seguenti condizioni:
-assegnazione della casa coniugale alla sino a quando non si sarebbe liberato l'appartamento CP_1
di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per il 50%, ubicato al 2° piano del fabbricato
(attualmente occupato);
2 -il padre avrebbe provveduto al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
economicamente non autosufficiente, con ripartizione tra i genitori solo delle spese straordinarie al
50%;
-nessun assegno di mantenimento doveva essere previsto in favore del figlio Persona_1
-il avrebbe continuato a pagare le rate del mutuo dell'appartamento al 2° piano in _1
comproprietà dei coniugi;
-che nulla fosse disposto a favore della a titolo di assegno divorzile. CP_1
Si costituiva la quale aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, confermava che il figlio era ormai economicamente autosufficiente, Persona_1
deduceva di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica, ad ore, ricavando modestissimi importi;
che durante la vita matrimoniale, durata 25 anni, assecondando la volontà del marito, si era dedicata esclusivamente alla famiglia e all'accudimento della casa e dei figli, per cui ad oggi, considerata anche la raggiunta età di 52, non era inserita nel mondo del lavoro cosicchè non aveva, di fatto, mezzi adeguati per vivere.
Tanto premesso, chiedeva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in Controparte_1 proprio favore;
di porre a carico del un assegno di € 200,00 per mantenimento del figlio _1
, convivente con sé nella casa coniugale, e ripartizione al 50% tra i genitori delle spese Persona_2
straordinarie per il ragazzo;
invocava in proprio favore il riconoscimento di un assegno divorzile di
€ 250,00 mensili.
I coniugi comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 20.12.2022 nella quale il tentativo di conciliazione falliva per opposizione di entrambi.
All'udienza il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali disponeva la revoca dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio divenuto Persona_4
economicamente autonomo;
poneva a carico del un assegno mensile di € 200,00 da _1
versare alla per il mantenimento del figlio in quanto attualmente convivente CP_1 Persona_2
con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il ragazzo;
per il resto confermava le condizioni della separazione.
Le parti depositavano le memorie integrative.
Alla I udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 14 giugno 2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Pronunciata dal Tribunale la sentenza n. 2171/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa era rimessa sul ruolo con separata ordinanza del G.I. per il prosieguo del giudizio.
Si procedeva all'escussione dei testi e, all'esito dell'attività istruttoria, la causa era riservata alla decisione del Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che, alla pronuncia della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono seguono le ulteriori statuizioni sul mantenimento del figlio Per_2
[...
e in merito alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Si evidenzia che alla luce delle deduzioni e delle conclusioni delle parti non vi è contrasto in merito all'assegnazione della casa familiare a favore di poiché convivente con il figlio Controparte_1
maggiorenne , di anni 21, non autonomo economicamente, come dedotto da entrambi i Persona_2
genitori, il quale convive con la madre.
L'assegnazione del godimento della casa familiare a favore della trova il suo fondamento CP_1 nell'art. 337 sexies c.c. che dispone che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli ( minori o maggiorenni non economicamente autonomi) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare.
E' altresì pacifico che il figlio maggiorenne è ormai economicamente autonomo per Persona_4
cui nessun obbligo di mantenimento sussiste a carico del padre.
-il mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
Non è in contestazione la circostanza che il figlio , di anni 21, non sia autonomo Persona_2
economicamente.
In sede di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale, il padre ha concluso per la conferma dell'assegno di € 200,00 posto a suo carico a titolo di mantenimento del figlio con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel presente giudizio, ma ha Persona_2
chiesto al Tribunale di prevedere che detto assegno sia versato direttamente in favore del figlio maggiorenne e non in favore della madre Controparte_1
Diversamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha insistito nella Controparte_1
domanda di versamento di detto assegno in proprio favore per l'importo di € 200,00.
In merito deve affermarsi che è legittimata ad agire in giudizio per la Controparte_1 corresponsione da parte dell'altro genitore al contributo al mantenimento del figlio . Persona_2
Va, infatti, evidenziato che l'art. 337 septies c.c. prevede che tale assegno è versato all'avente
4 diritto e costui è, in via concorrente con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, anche il genitore convivente con quest'ultimo ( cfr. Cassazione civile n. 359/2014).
Sussistendo il presupposto necessario della convivenza - il genitore può continuare a percepire l'assegno di contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne che non sia ancora in grado di provvedere in modo autonomo ai suoi bisogni;
questa legittimazione concorrente del genitore viene meno nel momento in cui cessi l'inerzia del figlio, che provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno.
Nel caso di specie, nessuna domanda è stata avanzata in tal senso da Parte_2
L'istruttoria ha fornito la prova che quest'ultimo vive stabilmente con la madre e il fratello nella casa familiare. Persona_3
Ed invero tale circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale dallo stesso e dal fratello Parte_2 Controparte_2
Tanto premesso, posto che è provato che convive con il figlio e che Controparte_1 Persona_2 quest'ultimo non è intervenuto nel presente giudizio per avanzare domanda di versamento diretto nelle sue mani dell'assegno di mantenimento dovuto da padre, va confermato che l'assegno di €
200,00 dovuto da per il mantenimento del figlio deve essere Parte_1 Persona_2
versato in favore di Controparte_1
Deve altresì confermarsi la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie da sostenere per le esigenze del figlio . Persona_2
-la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
ha avanzato domanda di assegno divorzile e con la memoria integrativa ha
[...] chiesto a tale titolo l'importo di € 500,00 mensili, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.
A sostegno della domanda la resistente ha dedotto di lavorare saltuariamente e senza vincoli contrattuali, effettuando lavori domestici ad ore, dai quali ricava un reddito modesto non superiore a
200/300 euro mensili;
che dall'epoca della separazione alcuna concreta occasione di lavoro si era presentata tenuto conto della difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, avendo ormai un'età non più giovane (allo stato 54 anni) e della mancanza di qualifica professionale
La resistente ha altresì evidenziato che sin dall'inizio del matrimonio e durante la convivenza matrimoniale, assecondando la volontà del marito, non aveva mai lavorato per dedicarsi all'accudimento della casa e dei figli, anche in ragione del fatto che il marito sino all'anno 2003 lavorava a Roma e faceva rientro presso la casa familiare ogni 15 giorni.
5 La resistente, pertanto, sosteneva di non avere concreta possibilità di procurarsi messi adeguati, di non avere dato causa al fallimento del matrimonio, durato 25 anni, né di avere ostacolato la ricostituzione del consorzio familiare.
si è opposto a tale domanda deducendo che, rispetto all'epoca della Parte_1
separazione, la propria posizione economica era peggiorata in quanto aveva dovuto rinegoziare il mutuo contratto per l'acquisto di un appartamento in comproprietà con la moglie ( immobile diverso dalla casa familiare) poiché aveva sostenuto le spese necessarie per l'apertura dell'esercizio commerciale di bar del figlio che pertanto la rata di rimborso del mutuo, da lui Persona_3 pagata per intero, originariamente di € 450,00 era aumentata ad € 600,00.
Deduceva, altresì, che con la separazione consensuale si era impegnato a pagare le spese delle utenze della casa familiare assegnata alla le quali, di recente, erano aumentate in modo CP_1 significativo rispetto all'epoca della separazione;
che aveva sempre sostenuto interamente le spese per le esigenze straordinarie dei figli poiché la non le aveva mai rimborsato nulla;
di essere CP_1 gravato anche della rata mensile di € 129,00 di rimborso di un finanziamento contratto per l'autovettura in uso al figlio . Persona_2
Nella comparsa conclusionale il in servizio presso la Polizia di Stato, ha altresì dedotto _1
che a causa di problemi di salute, attualmente, svolgeva solo mansioni amministrative e non poteva più svolgere lavoro straordinario per cui la propria retribuzione mensile era pari allo stipendio base di € 1900,00 e non percepiva più gli emolumenti per il lavoro straordinario, pari in media ad €
320,00 mensili, né i ticket mensa.
Tanto premesso il rassegnava le seguenti conclusioni: _1
-revocare l'assegno di mantenimento previsto a favore della con conferma del pagamento a CP_1
suo carico delle spese delle utenze della casa familiare assegnata alla moglie;
-in alternativa confermare l'assegno di mantenimento in favore della resistente, ponendo a carico di quest'ultima le spese delle utenze della casa familiare da lei abitata;
-in via ulteriormente subordinata porre le spese di detta abitazione a carico di entrambe le parti al
50%
-revocare, inoltre, l'obbligo di corrispondere alla l'importo di € 50,00 mensili pari alla metà CP_1 dell'ammontare dei buoni mensa che egli percepiva mensilmente, concordato con la separazione consensuale, considerato che egli dal mese di aprile 2023 non percepiva più tali buoni.
Orbene, l'assegno divorzile è invero ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17).
6 La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza può essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. 2 e
29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La verifica e la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Procedendo al caso in esame, dalle risultanze processuali emerge che , Parte_1 dipendente a tempo indeterminato del nell'anno di Controparte_3 imposta 2022 ha percepito un reddito lordo di € 36.907,13 con un'imposta netta pari ad € 7986,36.
Va evidenziato che il ricorrente non ha documentato di avere subito decurtazioni reddituali.
7 E' documentato che il ricorrente è gravato attualmente della rata mensile della rata di rimborso del mutuo pari a circa € 600,00 mensili, il cui piano di ammortamento scade a giugno 2035, nonché della rata di € 129,00 mensile di rimborso di un contratto di finanziamento stipulato nell'agosto
2022.
Inoltre non è contestato che, come concordato in sede di separazione consensuale, il è _1
gravato anche del pagamento delle spese delle utenze della casa familiare abitata dalla coniuge e dai figli.
Diversamente è pacifico che non svolge attività lavorativa regolare e non ha un Controparte_1
reddito fisso. Non è stato provato che la resistente tragga dai lavori di assistenza domestica delle entrate che la rendono autosufficiente.
Tuttavia deve essere considerato che la , allo stato, non è gravata da spese abitative in quanto CP_1
ha il godimento della casa familiare.
Alla luce di tali elementi in ordine alla situazione lavorativa ed economica delle parti, deve affermarsi che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente è meritevole di accoglimento.
Ed invero deve osservarsi che, nel caso di specie, il riconoscimento dell'assegno divorzile trova la sua giustificazione in ragione della funzione assistenziale di tale assegno.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha sottolineato che
“L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cassazione civile 11/10/2024 n.26520).
Orbene, nel caso in esame, sebbene la resistente non abbia provato che lo squilibrio attuale tra la propria situazione economica e quella del sia l'effetto del proprio sacrificio a favore delle _1
esigenze familiari, tuttavia, deve essere considerato che, di fatto, attualmente è Controparte_1
priva di reddito fisso, trae un guadagno modesto da lavori saltuari e la sua unica entrata è costituita dall'assegno di mantenimento
La resistente non risulta inserita stabilmente e proficuamente nel mondo lavorativo, per cui deve ritenersi, considerata anche la sua età ( 54 anni) e della mancanza di qualifica professionale, che ella
8 potrà eventualmente svolgere attività lavorativa saltuaria tale da non assicurarle fonti di reddito significative.
Pertanto il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente si giustifica, considerata anche la durata ultraventennale del matrimonio, proprio per soddisfare esigenze strettamente assistenziali dell'avente diritto.
Nella determinazione del quantum dell'assegno va osservato che, in mancanza di accordo tra le parti, il Tribunale non può disporre che il provveda al pagamento delle utenze della casa _1
familiare di cui ha il godimento la la quale vi abita insieme ai due figli. CP_1
Pertanto, secondo le regole di diritto comune, le spese di gestione della casa familiare devono gravare su chi ne ha il godimento e, quindi, a carico della . CP_1
In considerazione di ciò e tenuto conto del reddito del il quale, tuttavia, ha dimostrato di _1 essere gravato da significativi oneri economici per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa in comproprietà con la moglie, si ritiene congruo fissare l'assegno divorzile spettante a in € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Controparte_1
versare, entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità indicate dalla beneficiaria.
In considerazione della natura del giudizio, sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-conferma l'assegnazione del godimento della casa familiare sita a San Nicola Manfredi a
[...]
CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico di da Parte_1
versare a per il mantenimento del figlio maggiorenne , oltre al 50% Controparte_1 Persona_2
delle spese straordinarie;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale assegno divorzile, l'importo Parte_1 di € 400,00 mensili in favore di annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, Controparte_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla beneficiaria, secondo le modalità che saranno da quest'ultima indicate;
-compensa le spese processuali.
Benevento, 28 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
9 Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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