Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
IO Lavoro
N.R.G. 440/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Baldiserra, presso il cui studio, sito in Scandale (KR), alla Via
Nazionale II Trav. n. 28, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
[...]
Parte_2
(C.F./P.I.: ), rappresentati e difesi dalla dott.ssa Domenica Togo, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l' , sito in Parte_2
, alla Via Pascoli, n. 8 Pt_2
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 15.1.2025
RAGI ONI DI FAT T O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2023, la ricorrente, quale docente di scuola secondaria di II grado, attualmente in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso I.T.I. G. Marconi, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per la mancata fruizione delle ferie riferite agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nei quali ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di Controparte_1
(289x32:360), e ai 3 giorni di riposo per festività soppresse, (9mesi di servizio :12 x 4).-
Nell'a.s. 2021/2022 ha fruito, obbligatoriamente, di 13 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale nonchè di 5 giorni di ferie richiesta a domanda rispetto ai 26,13 giorni di ferie maturati,
(294x32:360), e ai 3 giorni di riposo per festività soppresse, (9mesi di servizio :12 x 4).
Nel solo anno scolastico 2020/2021 la ricorrente ha ricevuto la monetizzazione di 2.69 giorni di ferie”.
Pag. 2 di 6 1.1. Per tale via, ha chiesto il riconoscimento delle seguenti ferie residue e festività soppresse “- per l'anno scolastico 2014/2015 ha maturato il diritto al pagamento di
14,16gg di ferie residue, ( 23,16 gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 12gg di ferie fruite); - per l'anno scolastico 2015/2016 ha maturato il diritto al pagamento di 13,92gg di ferie residue, ( 22,92gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 12gg di ferie fruite); - per l'anno scolastico 2016/2017 ha maturato il diritto al pagamento di 8,83gg di ferie residue, ( 22,83gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 17gg di ferie fruite); - per l'anno scolastico 2017/2018 ha maturato il diritto al pagamento di 11,44gg di ferie residue, (
24,44gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 16gg di ferie fruite);
- per l'anno scolastico 2018/2019 ha maturato il diritto al pagamento di 9,09gg di ferie residue. ( 24,09gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 18gg di ferie fruite); - per l'anno scolastico 2019/2020 ha maturato il diritto al pagamento di
14,89gg di ferie residue, ( 24,89gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 13gg di ferie fruite); - per l'anno scolastico 2020/2021 ha maturato il diritto al pagamento di 14gg di ferie residue, ( 25,69gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 12gg di ferie fruite – 2,69gg di ferie monetizzate); - per l'anno scolastico 2021/2022 ha maturato il diritto al pagamento di 11,13gg di ferie residue, ( 26,13gg di ferie maturate + 3gg di riposo per festività soppresse – 18gg di ferie fruite)”.
2. Con memoria depositata in data 30.12.2024 si sono costituti il Controparte_2
, e l'
[...] Controparte_3
i quali si sono opposti all'accoglimento della
[...] domanda, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. Occorre di seguito dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti i resistenti evocati in giudizio con l'eccezione del . Controparte_1
Al riguardo, deve darsi atto degli orientamenti del giudice della nomofilachia secondo i quali “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o Parte_2
il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al , non può Controparte_4
essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1
Pag. 3 di 6 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (così, Cass. civ., 32938/2021) e “Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Controparte_4
, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R.
[...]
n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (così, Cass. civ., 32166/2021). Infine, rilevanza assume l'orientamento secondo il quale “l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato”. (così, Cass. civ., 19158/ 2012).
3.2. Anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione delle pretese fatte vale, atteso che secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale”
(così, Cass. civ., 3021/2020).
3.3. Quanto alle altre questioni di merito, deve evidenziarsi come la giurisprudenza ha più volte affermato, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente
Pag. 4 di 6 il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 16715/2024;
Cass. Sez. Lavoro n. 14268/2022).
3.4. Con riferimento alla questione relativa alla monetizzazione delle festività soppresse deve farsi rinvio all'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia ai sensi del quale “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (così, Cass. civ., 8926/2024).
Per i motivi esposti, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, quest'ultima ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse maturate ma non godute, la cui quantificazione anche alla luce delle difese erariali deve ritenersi credibile, non essendovi prova di un provvedimento del dirigente scolastico che invitasse la docente a goderne con l'avviso in mancanza della perdita delle stesse.
3.5. Ciò posto, la parte ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del
15.1.2025 ha chiedo di essere autorizzata ad “effettuare una emendatio libelli, modificando il criterio di calcolo dei giorni di ferie non godute da monetizzare, utilizzando il criterio di cui alle ord. n. 16715/24 e n. 28587/2024 della Suprema Corte, ovvero il differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti a domanda”.
Tale istanza non può essere suscettibile di accoglimento in considerazione della mancata allegazione dei “gravi motivi” previsti dall'art. 420 c.p.c.
3.6. In conclusione, deve essere accolta la domanda formulata nell'atto introduttivo, con l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici come indicato nel punto
1.1) della parte motiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà per la serialità della controversia, sono liquidate sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi
Pag. 5 di 6 previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello da € 1.100,00 a € 5.200,00.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute meglio indicate nel precedente punto 1.1) della parte motiva;
- condanna il , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 657,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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