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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3916 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 20/05/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. GIANNI FORGIONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIANFRANCO CAGGIANO, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al decreto Pt_1 ingiuntivo n. 890/2022 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 14.886,54, oltre interessi al minor tasso legale, da determinarsi sul capitale residuo di € 12.988,68,
a far data dal 16.10.2021 sino al soddisfo, in virtù del prestito personale n. 22279245 del 27/02/2020) eccependo:
- Il difetto di prova del credito ingiunto non avendo valore probatorio in questa sede l'estratto ex art. 50 TUB;
- La violazione della legge n. 108/1996 e ss., in quanto i tassi debitori del contratto di conto corrente superano il c.d. tasso di soglia;
1 - L'invalidità dei contratti prodotti dalla convenuta, in quanto mai sottoscritti di proprio pugno dall'opponente e non concordati con la sottolineando CP_1 come le clausole richiamate non rispettano i requisiti di chiarezza, forma e contenuto richiesti dall'art. 117 TUB e siano mancanti dell'indicazione del TAE;
- L' illegittimità dell'applicazione trimestrale degli interessi, assenza di anatocismo equitativo ed indeterminatezza della c.m.s. applicata.
Costituitasi in giudizio, ontestava l'avversa opposizione, Controparte_1 evidenziando la legittimità del provvedimento monitorio ed – in particolare –
l'infondatezza del disconoscimento, stante i plurimi addebiti eseguiti negli anni sul conto corrente dell'opponente non contestati;
stante il plurimo richiamo ad elementi non afferenti all'oggetto del procedimento in questione, parte opposta chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.3 per lite temeraria e abuso di diritto.
Con ordinanza del 23.12.2023 veniva accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., formulata da parte opposta, e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. su specifica istanza di parte opponente.
Scaduti i termini istruttori (di cui si avvaleva solo parte opposta) entrambe le parti chiedevano direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.05.2025, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni della sola parte opposta (che si riportava ai propri atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (di cui si avvaleva solo parte opposta).
DIRITTO
L'opposizione è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
Con l'ordinanza del 23.12.2023, infatti, la sottoscritta aveva già evidenziato che il credito azionato trovava fondamento in un contratto di prestito personale n. 22279245 del 27/02/2020, solo parzialmente rimborsato, come da estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB ed – invece – “le molteplici contestazioni sollevate dall'opponente – invece – per lo più attengono ad un conto corrente (e, quindi, non sono inerenti al credito oggetto di causa), mentre il disconoscimento della sottoscrizione viene formulato solo e direttamente tra le conclusioni ed – in particolare
– al punto 3, in via meramente gradata e – del resto – lo stesso contrasta con l'omessa contestazione dell'intervenuto pagamento di diverse rate: secondo la ricostruzione di
2 parte opposta, infatti, la avrebbe regolarmente pagato ben 13 rate (cfr. lista Pt_1 movimenti allegata alla comparsa di costituzione e risposta), circostanza non compatibile con la dedotta omessa sottoscrizione del contratto di finanziamento;
aggiungasi che la medesima opponente ammetteva di aver avuto diversi rapporti con la
(cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione ove si legge: avendo avuto – ndr la CP_1
- rapporti contrattuali con la in altri ambiti e per altre e ben diverse Pt_1 CP_1 operazioni)”.
Come già evidenziato, a seguito di detta ordinanza parte opponente non si avvaleva dei termini istruttori pur richiesti e all'udienza successiva si limitava a richiedere direttamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, senza contestare in alcun modo le citate argomentazioni rese a sostegno dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
Parte opponente, poi, non presenziava all'udienza di precisazione delle conclusioni, né si avvaleva dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pur concessi, dimostrando così un totale disinteresse al prosieguo del giudizio e – soprattutto – totale acquiescenza a quanto argomentato dalla sottoscritta in sede cautelare, di talchè non appare necessario aggiungere alcunchè al fine di rigettare l'opposizione spiegata, soprattutto in considerazione del fatto che dalla documentazione depositata da parte opposta si evince la non usurarietà del tasso di interesse applicato e la non abusività delle clausole applicate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo ex
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 890/2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ex. art. 648 c.p.c.;
2) Condanna al rimborso in favore di parte opposta delle Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
3 Benevento, 09/12/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione del dott. Stefano Orlacchio tirocinante ex art. 73 dlvo 69/13
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