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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2972/2024 R.G. promossa da
, n. il 20/11/1959 a NAPOLI (NA), rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. DI GENNARO CONCETTA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 10.07.2025 la trattazione scritta e che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 67%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 01.03.2024 e l'opposizione depositata in data 06.03.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede.
Il CTU nominato in fase di ATP ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Il CTU nominato ha accertato che la ricorrente è affetta da: “ Esiti di polio arto inferiore sinistro, artrosi polidistrettuale con anchilosi astragalo- calcaneare, stato ansioso depressivo ”.
Inoltre, nella relazione integrativa depositata in data 19.01.2025, con riferimento alla eccepita mancata valutazione del certificato ortopedico del 12.6.23, ha chiarito: “il suddetto certificato, sebbene non riportato nell'indice dei certificati e' stato preso in considerazione, tanto e' vero che l'obiettivita' clinica riportata sullo stesso (Esiti di PAA arto inferiore sinistro con ipotonotrofia dell'arto inferiore sinistro. Alluce valgo.
Accorciamento di cm 3 dell'arto inferiore di sinistra e deambulazione con zoppia”all.1) e' sovrapponibile all'esame obiettivo espletato dal sottoscritto e riportato alla pagina 3 della relazione medico legale […] Dal certificato ortopedico del 12.6.23 si rileva che la parte ricorrente sarebbe affetta da una lombalgia (dolore di schiena) ricorrente, per cui sarebbe stata in trattamento con un busto ortopedico. In merito non risulta agli atti: - alcuna fattura /scontrino fiscale di acquisto del suddetto busto;
- alcun esame strumentale Rx
/Tc rachide che giustifichi l'utilizzo del busto e dimostri la causa della riferita lombalgia;
- alcuna prescrizione medica curativa per la lombalgia (fisioterapia);- e soprattutto nei certificati ortopedici del 8.2.21 e 12.6.23 (unici presenti) non viene evidenziata alcuna limitazione funzionale del rachide lombare.”
In relazione alla valutazione della sindrome depressiva il CTU ha evidenziato:
“Dalle visite psichiatriche datate 12.1.21 e 14.3.23 risulterebbe che la parte ricorrente sia affetta da uno stato ansioso depressivo endogeno con deflessione del tono dell'umore, ansia libera, somatizzazioni multiple, labilita' umorale e disturbi del sonno…. Per cui le veniva prescritta terapia medica con Sertralina ed EN. Non si ritiene di condividere la diagnosi per i motivi di seguito riportati: a) Il Termine stato ansioso depressivo endogeno, per distinguerlo da quello esogeno, non e' piu' utilizzato secondo le linee guida del DSM 5 del 2014. Oggi, si descrive di un disturbo depressivo maggiore indipendentemente che essa sia di natura “endogena o esogena” (Malki, 2014); b) Il disturbo depressivo si caratterizza per sentimenti persistenti di tristezza o disperazione perdita di interesse per attività o hobby che una volta erano considerati piacevoli, inclusa l'attività sessuale, fatica, mancanza di motivazione, difficoltà a concentrarsi, pensare o prendere decisioni, difficoltà ad addormentarsi o restare addormentati isolamento sociale, pensieri di suicidio,
4 mal di testa, dolori muscolari, perdita o aumento dell'appetito. c) trattamento: La patologia richiede un trattamento sia con terapia medica, quali gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e norepinefrina (SNRI) e sia con la psicoterapia cognitivo comportamentale
(CBT) e la terapia interpersonale (IPT), che vengono allo stato ritenute come le due forme di psicoterapie più efficaci per superare la depressione maggiore (Depression Guideline
Panel, 1993; National Institute for Clinical Excellence, 2009). Orbene da una attenta lettura dei suddetti certificati emergono invece una serie di elementi di seguito riportati che fanno propendere per una diagnosi di stato ansioso depressivo senza le caratteristiche di una condizione di depressione maggiore (endogena). Infatti agli atti 1)Manca la prescrizione di un percorso psicologico. E' presente solo la prescrizione di terapia medica;
2) Assenza di monitoraggio clinico e farmacologico: I farmaci utilizzati, devono essere prescritti dal medico curante (al riguardo non risulta agli atti alcuna prescrizione) in quanto non di libero acquisto e devono essere monitorati nel tempo. Cio' a significare che la parte ricorrente doveva essere sottoposta a controlli periodici ( a distanza di meno di sei mesi) per verificare l'efficacia e l'insorgenza di eventuali effetti collaterali. Invece la visita successiva alla prima viene effettuata a distanza di 2 anni. 3) Assenza di cartella clinica del DSM di riferimento. Per il tipo ti patologia i pazienti vengono monitorati dal
DSM di appartenenza con apertura di una cartella clinica che nel caso specifico non c'e'
Tutto cio' conferma, l'ipotesi di uno stato ansioso depressivo in assenza di un trattamento farmacologico, come riferito dalla parte ricorrente, e di un trattamento psicoterapeutico”
All'esito del deposito dell'integrazione e delle ulteriori osservazioni critiche formulate dalla difesa di parte ricorrente, veniva disposta la comparizione personale del CTU per l'udienza del 07.05.2025, nel corso della quale il difensore contestava i chiarimenti resi e rilevava: “per la patologia ortopedica, l'omessa valutazione dell'anchilosi della rachide per la quale porta anche il busto” e “l'erronea valutazione della depressione per la quale andrebbe riconosciuto il 40% e non il 10% nonché la mancata valutazione dell'isterectomia”.
Il CTU ha confermato la propria valutazione medico-legale prendendo specifica posizione sulle ulteriori contestazioni: “per la patologia ortopedica sono presenti due voci inerenti la valutazione degli esiti della polio e dell'anchilosi della caviglia e artrosi
5 polidistrettuale. Per quanto riguarda la valutazione della patologia depressiva e dell'isterectomia mi riporta ai chiarimenti già resi e preciso che se si fosse trattato di una depressione importante c'è un ITER da seguire nel tempo completamente diverso come esplicato nella relazione integrativa. Per quanto riguarda la isterectomia in realtà si tratta di una salpingoannesiectomia secondaria ad una cisti ovalica con conservazione della fertilità per la ricorrente”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche all'esito dei chiarimenti forniti per tramite nota scritta e nel contraddittorio delle parti all'udienza del 7.5.2025, sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1 peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 12.07.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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