Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Emma M anzionna - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 202 3 s otto il numero d 'ordine 1189, avent e per oggett o appell o avverso la sent enza n. 530/ 2023, pubbl icat a i n dat a 23/02/2023, del
Tri bunal e di Foggi a i n composi zione monocratica ,
T R A
in persona del legal e rappresent ant e pro Parte_1 tempore, rappres ent ata e di fesa dagli avv.t i Mario D'Aries e Pasqual e C aso , in virt ù, ri spettivam ent e, di m andat o in calce all a comparsa di costi tuzione nel giudi zio di prim o grado e di mandato in cal ce all 'atto di cit azione in appello, insi eme ai quali è el ettivam ent e domicili at a i n B ari all a vi a P rincipe Am edeo n.
142 presso l o st udi o dell 'avv. M ariarosari a P ell egrino
– appellante – E
in proprio e qual e esercent e l a responsabi lit à genit ori al e Controparte_1 sull a fi gli a minorenne e Persona_1 Controparte_2 el ettivam ent e domi ci liati i n Foggi a all a vi a Lust ro n. 29 presso lo studio del l 'avv.
Andrea R uocco , da cui sono rappresentat i e di fesi i n vi rtù di m andat o in cal ce all a com parsa di cost ituzione in appello
– appellati – All'udi enza coll egi ale del gi orno 15/04/ 2025 l a C ort e, preso atto del la m ancat a com pari zione dell e part i, si ris ervava .
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sentenza n. 530/ 2023, pubblicat a in dat a 23/02/2023, il Tribunale di Foggia in composi zione m onocrati ca , defi niti vam ent e pronunciando sull a dom anda propost a da in proprio e qual e esercente l a Controparte_1 responsabilit à genit ori al e s u i figli mi norenni e Controparte_2
con atto di ci tazione notificat o in dat a 16/ 05/ 2014, nei Persona_1 confront i di in persona del legale Parte_1 rappresent ant e pr o t empor e, dis att esa ogni alt ra pret esa, domanda o eccezi one, così provvedeva: 1) accogli ev a la dom anda per quant o di ragi one e, per l'effett o:
a) dichi arava che parte at tri ce aveva diri t to all a liquidazione dell a quot a soci ale di s oci o defunt o del la societ à convenuta;
b) condannava l a Controparte_2 convenut a al pagam ento , in favore di part e att ri ce, dell a somm a di € . 77.894,00, oltre int eressi al tasso l egale dal la scadenza del termi ne sem est ral e st abilito dall 'ul timo comm a dell 'art. 2289 c.c.; 2) condannava l a convenut a all a rifusione , in favore di part e att rice , dell e s pese di lit e, che li quidava i n €. 112,00 per esborsi e €. 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15%), C.P.A. ed
Proc. n. 1189/2023 R.G.A.C.C. M.P.
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I.V.A. com e per legge , con dist razi one in favore dell 'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi ant ist atario;
3) poneva l e spese di c.t.u., così com e l iqui date in corso di causa, defini tivam ent e a cari co dell a convenuta.
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O. I.B.
1. in persona del legal e rappresentant e Parte_1 pro t empor e, con at to di cit azione noti ficat o in data 22/09/2023 , proponeva appell o, nei confront i di i n propri o e quale esercent e l a Controparte_1 responsabilit à genit ori al e s ui figli mi norenni e Controparte_2
avverso l a predett a sent enza, chi edendo a quest a Cort e di Persona_1 vol er accogl iere l e s eguenti concl usioni : 1) in vi a caut elare , ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c., sospendere l 'efficaci a esecutiva dell a sentenza impugnat a;
2) nel merit o: a) in vi a princi pal e, accogli ere l 'appell o e, per l 'effett o, rigett are l a dom anda propos t a da in propri o e quale esercent e l a Controparte_1 responsabilit à geni toriale s ui fi gli minori e Controparte_2 Per_1
con at to di citazione noti fi cat o in dat a 16/05/ 2014; b) in vi a subordinat a,
[...] riform are la sent enza impugnat a e quantificare il val ore dell a quot a soci al e nell a minore somm a indi cat a in atto;
3) condannare part e appell at a al pagamento dell e spese d el prim o e del secondo grado di gi udi zio . I.B.
2. Con comparsa deposit at a in dat a 03/01/ 2024 , i n Controparte_1 propri o e qual e es ercent e la responsabilit à genitori ale su i figli minorenni e si costi tui va nel giudi zi o di Controparte_2 Persona_1 appell o, in vi a preli minare eccependo l 'i nammi ssibilit à dell 'appell o ex art . 348 bis c.p.c. e nel m eri to deducendo ne l 'infondat ezza. Pert ant o, chi edeva a ques ta Cort e di vol er così provvedere : 1) in via prel iminare , di chi arare l'i nammissibil it à dell 'appell o ai s ensi dell 'art . 348 c.p.c.; 2) n el m erit o, rigett are l 'appell o;
3) i n ogni caso, condannare l'appellant e all a rifusione dell e spese processual i, con distrazione in favore del di fens ore ant ici pat ario.
I.B.
3. Con ordinanza in dat a 06/ 02/ 2024 l a Corte rigett ava l 'i st anza di sospensione dell 'effi caci a es ecuti va della s ent enza di prim o grado avanzat a dall 'appell ante. I.B.
4. Con provvedi ment o in dat a 18/03/2025 ( pronunciat o all 'esito di udi enza coll egi al e in pari data sost ituit a dal deposito di note scritt e cont enent i l e sol e istanze e conclus ioni , ai s ensi dell 'art. 127 ter c.p.c.) l a C ort e, ri levat o che nessuna dell e parti aveva deposit ato note scritte, ai sensi dell 'art . 309 c.p.c. rinviava l a caus a all 'udi enza coll egi al e del giorno 15/04/ 2025, in presenza . I.B.
5. All 'udi enza c ollegiale del giorno 15/04/2025 l a Cort e, preso att o dell a mancata compari zione dell e parti , si ri servava .
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. L'art . 309 c.p.c. dis pone che «Se nel corso del processo nessuna dell e parti si present a all'udi enz a, il giudice provvede a norma del pri mo comma dell'articolo 181.» . L'art. 181 comm a 1° c.p.c. [nel t esto novellat o dall'art. 50 D.L. n. 112/ 2008, convertit o, con modi ficazioni, dal la L. n. 133/ 2008, applicabi le ratione t emporis nel caso in es am e] prevede che «Se nessuna dell e parti compare alla pri ma udi enza, il giudice fissa un'udienza successi va, di cui il cancelli ere dà comuni cazione all e parti cos tituit e. Se nessuna del le parti compare alla nuova udi enza, il giudice ordina che la causa sia cancell ata dal ruol o e di chi ara l'estinzione del process o .» . II.B. C iò prem ess o in punt o di di ritt o, la Cort e osserva , i n punto di fat to:
che con provvedim ento in dat a 18/03/2025 (pronunciat o all 'esito di udienza coll egi al e in pari dat a sostituit a dal deposito di note scritt e contenenti le sol e
Proc. n. 1189/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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istanze e conclusi oni , ai s ensi del l 'art. 127 t er c.p.c.) l a Cort e , ril evato che nessuna delle parti aveva deposit ato not e scritt e, ha rinviat o l a caus a all 'udi enza coll egi al e del gi orno 15/04/2025, i n presenza , ai sensi dell 'art. 309 c.p.c.;
che il predet to provvedim ento , i n dat a 19/03/2025 , è st at o rit ualm ent e com uni cato all e parti costitui te;
che, al l'udi enza coll egi al e del gi orno 15/04/2025 , nessuna dell e parti si è present at a. II.C. A quanto sopra esposto consegue che va ordinat a l a cancel lazione dell a caus a dal ruol o e va di chi arat a l 'estinzione del processo (pronunci a da assumersi nell e forme dell a s ent enza , in quanto il provvedim ento esti ntivo è adott ato da un Giudi ce col legiale ed ha nat ura decisoria , poi ché idoneo a definire i l gi udi zio1).
II.D. Non v 'è da provvedere s ull e spese processual i, poi ché , ai sensi dell 'art. 310 comm a 4° c.p.c., l e spese del processo estinto st anno a cari co dell e parti che le hanno anticipate . II.E. Nel caso i n es ame non ricorrono i presupposti di cui al l'art . 13 comm a 1° quat er del D.P.R. n. 115/2002 ( t al e comm a, inserito dal l'art. 1 comm a 17° della L. n. 228/ 2012 , reci ta: «Quando l'i mpugnazione, anche inci dent ale, è respint a integral ment e o è di chi arat a i nammi ssibile o i mprocedi bil e, la part e che l'ha proposta è t enuta a versare un ulteriore importo a titol o di contri buto unifi cato pari a quell o dovut o per la st essa impugnazione, principal e o i ncidentale, a norma del comma 1 -bis. Il gi udi ce d à at to nel provvedi ment o della sussistenza dei presupposti di cui al peri odo precedent e e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposit o dell o st es so .»), att eso che t al e disposi zione si appli ca ai soli casi – tipi ci – d el rigett o del l 'i mpugnazione o dell a sua decl arat ori a d'inamm issibilit à o improcedi bilit à2 e, t ratt andosi di misura eccezional e, l ato sensu sanzi onatori a, ess a è di st rett a int erpret azi one3 e non suscettibil e, pertanto, di int erpretazione est ensi va o anal ogi ca4.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando , nel procedim ent o n. 1189/ 2023 R.G.A.C .C., sull'appello propost o da in persona del Parte_1 legal e rappresentant e pro t empore, con atto di cit azione noti ficat o in data
22/09/2023, nei confront i di i n proprio e quale esercent e Controparte_1 la responsabi lit à genitoriale sui figli minorenni e Controparte_2
avvers o l a sentenza n. 530/2023, pubbli cat a in dat a Persona_1
23/02/2023, del Tribunale di Foggi a i n composi zione monocrat ica , così provvede: 1) dichiara l 'estinzi one del procedim ento;
2) dichiara che l e s pes e del processo stanno a cari co dell e parti che l e hanno anti cipat e;
3) dichiara l a non s ussi stenza dei presupposti dell 'art . 13 com ma 1 ° quat er del
Proc. n. 1189/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 4 d i 4 -
D.P.R . n. 115/2002 per il versam ent o, da part e dell 'appell ant e, dell 'ul teriore importo a tit olo di contri but o uni fi cato pari a quell o dovuto per l'impugnazione a norma del comm a 1 ° bis del m edesim o art icolo.
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 15/04/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 1189/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n.
34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).