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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 e vertente TRA (C.F.: e P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con gli P.IVA_2 avvocati Claudia Bellachioma e Paolo Tamietti PARTE APPELLANTE E
(C.F: ), con CP_1 C.F._1
l'avvocato Giovanni Paoletti PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 892/2020 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Velletri la
[...]
per sentire accertare e Controparte_2 dichiarare che ha Controparte_2 applicato tassi usurai, riconoscere ed accertare l'invalidità dell'applicazione di interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale , delle commissioni di massimo scoperto, accertare l'effettivo saldoconto al termine del rapporto nel terzo trimestre 2006. L'attore ha dedotto di aver
1 acceso presso l'odierna convenuta un rapporto di conto corrente oggetto di finanziamento, che la banca avrebbe applicato tassi superiori al limite di legge e avrebbe applicato condizioni illegittime. Si è costituita in giudizio la Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché
[...] infondata in fatto ed in diritto. Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'rodine di esibizione ex art. 210 cpc a carico della banca e con l'espletamento di CTU contabile. Avendo questo tribunale con decreto del 24/04/2020 disposto la trattazione scritta della causa;
dato atto che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato telematicamente le note difensive autorizzate;
visto l'art. 281 sexies cpc all'udienza del 12/06/2020 ha deciso la causa come da sentenza allega al verbale di udienza».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «-accoglie la domanda attrice;
-condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 5.228,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 300,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
-pone le spese della CTU a carico della parte convenuta».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esito del giudizio «La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta». Esito della CTU «Il CTU nominato, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire, nel suo elaborato con riferimento alla verifica del rispetto delle soglie fissate dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura (G.U. 8 marzo 1996, n. 58), riferisce che applicando l'algoritmo descritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis vigenti e valutando l'incidenza delle CMS secondo quanto previsto dalla Vigilanza nella circolare 2 dicembre 2005, non sono stati rilevati sforamenti sulle soglie di legge. Con riferimento alla rideterminazione del saldaconto del rapporto contestato, secondo le condizioni economiche e di capitalizzazione, il CTU ridetermina il saldo finale del rapporto di c/c n. 9980, secondo le due ipotesi alternative sviluppate: Hp.1 mantenendo invariato il primo saldo documentato, si perviene a un saldo complessivo al momento dell'estinzione del rapporto
2 (07.06.06) pari a 4.434,48 EUR a credito del correntista;
gli interessi legali ex art. 1284 c.c. conteggiati sul saldo ricalcolato sino alla data di notifica dell'atto citazione (23.06.14) ammontano a complessivi 794,19 EUR, per un totale di 5.228,67 EUR (= 4.434,48 EUR + 794,19 EUR); Hp.2 azzerando il primo saldo documentato e le competenze relative al IV trimestre '05 e al I trimestre '06, si perviene a un saldo complessivo al momento dell'estinzione del rapporto (07.06.06) pari a 13.850,89 EUR a credito del correntista;
gli interessi legali ex art. 1284 c.c. conteggiati sul saldo ricalcolato sino alla data di notifica dell'atto citazione (23.06.14) ammontano a complessivi 2.480,63 EUR, per un totale di 16.331,52 EUR (= 13.850,89 EUR + 2.480,63 EUR). Si deve rilevare come confermato dal CTU che l'istituto non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini stabiliti dal giudicante e tale comportamento viene valutato da questo tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c.». Decisione «Si ritiene di dover applicare al caso di specie l'ipotesi prospetta dal CTU nella sua relazione Hp.1; mantenendo quindi invariato il primo saldo documentato, si perviene a un saldo complessivo al momento dell'estinzione del rapporto (07.06.06) pari a 4.434,48 EUR a credito del correntista;
gli interessi legali ex art. 1284 c.c. conteggiati sul saldo ricalcolato sino alla data di notifica dell'atto citazione (23.06.14) ammontano a complessivi 794,19 EUR, per un totale di 5.228,67 EUR (= 4.434,48 EUR + 794,19 EUR). Quindi, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 5.228,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo». Spese «Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M.55/2014 in base al valore della causa e applicando i valori minimi vista la non complessità delle questioni trattate. Pertanto la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore nella misura di € 300,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge. Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta detratta la somma già versata a titolo di acconto».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Nel merito ed in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere il presente appello promosso da e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di con il presente giudizio perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, ove la Corte ritenesse che ne sussistono i presupposti, voglia riconvocare il CTU a chiarimenti, ovvero disporre nuova CTU, al fine di correggere gli errori e le mancanze della perizia d'ufficio espletata in primo grado”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: CP_1
3 “Voglia L' On.le Corte IN VIA PRELIINARE
-Dichiarare il presente appello inammissibile ex art. 342 cpc.
-rigettare la richiesta di rinnovo di CTU, in quanto fra l'altro non richiesta nella precisazione del conclusioni. NEL MERITO Rigettare l'appello proposto dalla per Parte_1 tutte le ragioni dedotte, nel presente atto. Vittoria di spese competenze ed onorari per le quali lo scrivente si dichiara antistatario”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) Vizio di motivazione L'appellante censura, in primo luogo, il fatto che “Il Tribunale [abbia] omesso totalmente di esaminare e provvedere sulle controdeduzioni svolte dalla in corso di causa”, posto Pt_1 che già in primo grado aveva evidenziato la natura Parte_1
“esplorativa”, oltre che infondata, della domanda attorea. In particolare, la parte lamenta che non sia stato indagato l'eccepito mancato adempimento dell'onere della prova da parte del sig. , il quale avrebbe depositato “solo copia dei CP_1
“conteggi competenze” estratti conto scalare) del conto corrente n. 9980 e pochi e saltuari estratti conto”, pur essendo emerso, da quanto documentato dalla CTP, che l'attore in primo grado disponeva degli estratti conto “in forma pressoché integrale”. Il Tribunale si sarebbe quindi limitato a recepire l'esito della CTU, “omettendo totalmente di esaminare e provvedere sulle controdeduzioni svolte dalla Banca”, incorrendo, in tal modo, in un vizio di motivazione.
*** Il motivo riguardante il mancato assolvimento dell'onere della prova per la mancanza degli estratti conto dall'inizio del rapporto, va disatteso. Risulta dagli atti di causa la copia della richiesta avanzata dal della documentazione ex art. 119 TUB a mezzo CP_1 raccomandata a/r del 17.06.14, recapitata alla Banca il 23.06.14. A nulla rileva che la suddetta richiesta sia stata inoltrata
4 contemporaneamente all'introduzione del giudizio: in proposito si rimanda a quanto stabilito dalla S.C. in Cass. n. 24641 del 13/09/2021, in motivazione. Altresì, non risulta specificamente censurato il rilievo del primo giudice secondo il quale: “l'istituto non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini stabiliti dal giudicante e tale comportamento viene valutato da questo tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c.” In proposito il CTU aveva osservato: “la Banca convenuta avrebbe dovuto esibire, quanto meno, gli estratti conto a decorrere dal II trimestre '04 (incluso). Tuttavia, la non ha Pt_1 dato seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, pertanto, come disposto dal quesito, si è provveduto a sviluppare due ipotesi di calcolo alternative: Hp.1) nella prima ipotesi si è provveduto a ricalcolare il rapporto a decorrere dal III trimestre '04 (primo trimestre per il quale si dispone dell'estratto movimenti) mantenendo invariato il saldo iniziale al 30.06.04; le competenze relative al IV trimestre '05 e al I trimestre '06 sono state stornate dal saldo al 31.03.06 e riaddebitate, al netto delle CMS, al termine del conto, al fine di espungere i relativi effetti anatocistici;
Hp.2) nella seconda ipotesi si è provveduto a ricalcolare il rapporto a decorrere dal III trimestre '04 (primo trimestre per il quale si dispone dell'estratto movimenti) azzerando il saldo iniziale al 30.06.04; le competenze relative al IV trimestre '05 e al I trimestre '06, in assenza degli estratti conto sulla base dei quali procedere al relativo ricalcolo, sono state integralmente espunte”. Poiché, come si è visto, il giudice ha accolto l'ipotesi prospettata dal CTU nella sua relazione Hp.1, ossia quella più favorevole alla considerato che il saldo iniziale è negativo Pt_1 per il correntista, deve accogliersi la metodologia di calcolo seguita dall'ausiliare per il periodo successivo al saldo iniziale del 30.6.2004, stante l'inadempienza della all'ordine di Pt_1 esibizione impartito dal giudice, mentre per il periodo precedente, la mancata produzione degli estratti conto ha prodotto effetti pregiudizievoli solo a carico dell'attore, che non ha potuto provare l'addebito di somme derivante da clausole illegittime, di talché, in relazione a quest'ultimo profilo, l'appellante non ha interesse a censurare la decisione.
2) Nullità della sentenza impugnata per avere posto a base della propria decisione una consulenza tecnica d'ufficio nulla o comunque inutilizzabile
5 Con il secondo motivo di appello, la impugna la Pt_1 sentenza di primo grado per aver passivamente recepito una CTU
“assolutamente ed insanabilmente nulla e quindi o comunque inutilizzabile”.
In particolare, il CTU sarebbe “andato “ultra petitum” nel momento in cui, sviluppando l'ipotesi che prevede l'azzeramento del saldo, ha anche proceduto ad espungere le competenze del IV trim. 2005 e I trimestre 2006”.
Inoltre, il CTU avrebbe, illegittimamente, ritenuto di non dover utilizzare alcuni documenti prodotti dalla o che Pt_1 taluni fossero illegittimi, pur non avendo né la controparte né il giudice mai disconosciuto o eccepito alcunché con riguardo a tale documentazione.
La CTU sarebbe dunque nulla o comunque inutilizzabile per violazione dell'art. 194 c.p.c. e dunque la sentenza di prime cure, che ne ha accolto le conclusioni, sarebbe a sua volta, conseguentemente, nulla.
*** La prima parte del motivo va disattesa, dovendosi richiamare quanto osservato in relazione al primo motivo, sul mancato accoglimento da parte del giudice dell'ipotesi Hp.2) formulata dall'ausiliare, e, dunque, sulla mancanza di interesse dell'appellante a censurare la CTU sul punto in questione. Anche la seconda parte del motivo, in cui si censura la mancata utilizzazione, quale documento integrante la volontà contrattuale, del Foglio informativo analitico ex art. 116 TUB,
“parte 1^ operazioni di raccolta –sezione A – conti correnti liberi
– aggiornamento 01/11/2002”; del Foglio informativo analitico ex art. 116 TUB, “parte 2^ operazioni di finanziamento – sezione H
– affidamenti in c/c – aggiornamento 05/02/2003”; del Foglio informativo ex art. 116 TUB, “sezione 1.5 – aperture di credito – aggiornamento 01/07/2004”; del Foglio informativo analitico ex legge 154/92, “conti correnti servizio bancomat e POS affidamenti ordinari in conto corrente” del 13.02.95, non risulta idonea a ribaltare la decisione impugnata. In proposito, il CTU ha ritenuto che detti documenti non si potessero assimilare a un accordo tra le parti:
- trattandosi di uno strumento di pubblicità precontrattuale, sottoscritto solo dal funzionario di Banca e non dal correntista;
- per assenza di qualsivoglia riferimento al rapporto de quo;
- per assenza di qualsiasi specificazione in ordine alla forma tecnica di utilizzo dell'apercredito;
6 - per assenza di qualsiasi specificazione in ordine all'importo accordato;
-per assenza di qualsiasi specificazione in ordine alla durata della facilitazione concessa. Alle contestazioni mosse dal CTP della Banca il CTU ha risposto:
“In secondo luogo il CTP ritiene che lo scrivente avrebbe errato nel non ritenere i fogli informativi del 2002-2003-2004 alla stregua di validi contratti tra le parti poiché “[…] il correntista attore, nel momento in cui tali documenti sono stati prodotti dalla Banca e qualificati come valide pattuizioni contrattuali, non ne ha contestato né la validità né la riferibilità al rapporto in questione: le uniche contestazioni avanzate dall'attore riguardano altri documenti di sintesi “non firmati”. Pertanto, tali documenti sono da considerarsi evidentemente valide pattuizioni delle condizioni economiche: non si vede per quale motivo il CTU si debba a tutti gli effetti sostituire al Giudice concedendosi giudizi di validità giuridica che non competono all'ausiliario tecnico del Giudice” (Oss., 4). Conseguentemente il dott. chiede al CTU CP_4
“[…] quantomeno in ipotesi alternativa e per evidenti ragioni di economia processuale, di produrre un conteggio alternativo che consideri validamente pattuite tutte le condizioni economiche indicate nei documenti sottoscritti dal correntista.”. Si richiama l'attenzione del CTP sulla circostanza che esiste un principio, immanente nel nostro ordinamento, che impedisce al giudice di rimettere al proprio ausiliare la soluzione di questioni giuridiche, ma non esiste alcuna norma che espressamente impedisca al CTU di affrontare tali questioni: in ipotesi, il giudice, dopo vaglio critico, potrebbe addirittura condividere le conclusioni rassegnate dal proprio CTU in punto di diritto. Inoltre, nel diritto dell'economia - come il diritto bancario e finanziario - il discrimine tra questioni di diritto e questioni di fatto è talmente labile da doversi parlare di questioni di natura mista, nelle quali la soluzione della questione di fatto implica necessariamente la soluzione della questione giuridica. Come nel caso di specie: al fine di fornire una precisa risposta al quesito peritale è evidentemente necessario che il CTU operi un distinguo tra ciò che rappresenta un contratto e ciò che non lo è. Ciò premesso occorre rilevare che, diversamente da quanto affermato dal dott. la Banca non ha affatto qualificato i fogli CP_4 informativi prodotti come “valide pattuizione contrattuali”: è sufficiente leggere la brevissima memoria ex art 183, n. 2, c.p.c.
7 cui la banca ha prodotto tali documenti, per rilevare che la produzione documentale non è stata accompagnata da alcun commento o affermazione nel senso indicato dal CTP. Peraltro, atteso che il foglio informativo è, per definizione normativa, un mero strumento di pubblicità precontrattuale e che, comunque, dalla lettura di quelli prodotti in atti non emerge alcuna evidente espressione di volontà negoziale del correntista, non è chiaro come si possa ritenere gli stessi alla stregua di una pattuizione valida ed efficace. Infine, non appare utile il richiamo al “principio di non contestazione”, atteso che lo stesso non può trovare applicazione in merito a contratti per i quali la legge prescriva la forma scritta ad substantiam, come nel caso dei contratti bancari. Sul punto, pertanto, l'osservazione viene rigettata”. Ciò premesso, si osserva che:
-la non contestazione riguarda il fatto storico, e non la qualificazione giuridica;
-il giudice di primo grado ha chiesto al CTU nei quesiti di verificare le clausole contenute nel “contratto”, quest'ultimo genericamente indicato: è evidente che l'ausiliare, a fronte della documentazione prodotta dalla ha dovuto qualificare il Pt_1 contenuto contrattuale o meno dei suddetti fogli informativi, salva naturalmente la diversa qualificazione ad opera del giudice, che però, nel recepire la CTU, ha evidentemente fatto proprio il ragionamento dell'ausiliare sul valore non contrattuale dei fogli informativi. Ne deriva che, lungi dal potersi ravvisare la nullità della CTU, l'appellante avrebbe dovuto contrastare nel merito la risposta del CTU alle osservazioni critiche del CTP, deducendo e dimostrando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ausiliare del giudice, i suddetti fogli informativi contenevano tutti gli elementi necessari a qualificare i documenti come testi contrattuali, e non limitarsi a richiamare (inutilmente) il principio di non contestazione e a contestare il superamento dei limiti dell'incarico da parte del CTU. Il motivo, pertanto, non è idoneo a ribaltare la decisione del Tribunale in relazione al profilo in questione.
§ 5. —Le spese del grado seguono la soccombenza dall'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Paoletti, antistatario.
8
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 CP_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Paoletti, antistatario.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025. Il presidente estensore
9
), in persona del legale rappresentante p.t., con gli P.IVA_2 avvocati Claudia Bellachioma e Paolo Tamietti PARTE APPELLANTE E
(C.F: ), con CP_1 C.F._1
l'avvocato Giovanni Paoletti PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 892/2020 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Velletri la
[...]
per sentire accertare e Controparte_2 dichiarare che ha Controparte_2 applicato tassi usurai, riconoscere ed accertare l'invalidità dell'applicazione di interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale , delle commissioni di massimo scoperto, accertare l'effettivo saldoconto al termine del rapporto nel terzo trimestre 2006. L'attore ha dedotto di aver
1 acceso presso l'odierna convenuta un rapporto di conto corrente oggetto di finanziamento, che la banca avrebbe applicato tassi superiori al limite di legge e avrebbe applicato condizioni illegittime. Si è costituita in giudizio la Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché
[...] infondata in fatto ed in diritto. Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'rodine di esibizione ex art. 210 cpc a carico della banca e con l'espletamento di CTU contabile. Avendo questo tribunale con decreto del 24/04/2020 disposto la trattazione scritta della causa;
dato atto che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato telematicamente le note difensive autorizzate;
visto l'art. 281 sexies cpc all'udienza del 12/06/2020 ha deciso la causa come da sentenza allega al verbale di udienza».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «-accoglie la domanda attrice;
-condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 5.228,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 300,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
-pone le spese della CTU a carico della parte convenuta».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esito del giudizio «La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta». Esito della CTU «Il CTU nominato, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire, nel suo elaborato con riferimento alla verifica del rispetto delle soglie fissate dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura (G.U. 8 marzo 1996, n. 58), riferisce che applicando l'algoritmo descritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis vigenti e valutando l'incidenza delle CMS secondo quanto previsto dalla Vigilanza nella circolare 2 dicembre 2005, non sono stati rilevati sforamenti sulle soglie di legge. Con riferimento alla rideterminazione del saldaconto del rapporto contestato, secondo le condizioni economiche e di capitalizzazione, il CTU ridetermina il saldo finale del rapporto di c/c n. 9980, secondo le due ipotesi alternative sviluppate: Hp.1 mantenendo invariato il primo saldo documentato, si perviene a un saldo complessivo al momento dell'estinzione del rapporto
2 (07.06.06) pari a 4.434,48 EUR a credito del correntista;
gli interessi legali ex art. 1284 c.c. conteggiati sul saldo ricalcolato sino alla data di notifica dell'atto citazione (23.06.14) ammontano a complessivi 794,19 EUR, per un totale di 5.228,67 EUR (= 4.434,48 EUR + 794,19 EUR); Hp.2 azzerando il primo saldo documentato e le competenze relative al IV trimestre '05 e al I trimestre '06, si perviene a un saldo complessivo al momento dell'estinzione del rapporto (07.06.06) pari a 13.850,89 EUR a credito del correntista;
gli interessi legali ex art. 1284 c.c. conteggiati sul saldo ricalcolato sino alla data di notifica dell'atto citazione (23.06.14) ammontano a complessivi 2.480,63 EUR, per un totale di 16.331,52 EUR (= 13.850,89 EUR + 2.480,63 EUR). Si deve rilevare come confermato dal CTU che l'istituto non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini stabiliti dal giudicante e tale comportamento viene valutato da questo tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c.». Decisione «Si ritiene di dover applicare al caso di specie l'ipotesi prospetta dal CTU nella sua relazione Hp.1; mantenendo quindi invariato il primo saldo documentato, si perviene a un saldo complessivo al momento dell'estinzione del rapporto (07.06.06) pari a 4.434,48 EUR a credito del correntista;
gli interessi legali ex art. 1284 c.c. conteggiati sul saldo ricalcolato sino alla data di notifica dell'atto citazione (23.06.14) ammontano a complessivi 794,19 EUR, per un totale di 5.228,67 EUR (= 4.434,48 EUR + 794,19 EUR). Quindi, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 5.228,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo». Spese «Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M.55/2014 in base al valore della causa e applicando i valori minimi vista la non complessità delle questioni trattate. Pertanto la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore nella misura di € 300,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge. Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta detratta la somma già versata a titolo di acconto».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Nel merito ed in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere il presente appello promosso da e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di con il presente giudizio perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, ove la Corte ritenesse che ne sussistono i presupposti, voglia riconvocare il CTU a chiarimenti, ovvero disporre nuova CTU, al fine di correggere gli errori e le mancanze della perizia d'ufficio espletata in primo grado”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: CP_1
3 “Voglia L' On.le Corte IN VIA PRELIINARE
-Dichiarare il presente appello inammissibile ex art. 342 cpc.
-rigettare la richiesta di rinnovo di CTU, in quanto fra l'altro non richiesta nella precisazione del conclusioni. NEL MERITO Rigettare l'appello proposto dalla per Parte_1 tutte le ragioni dedotte, nel presente atto. Vittoria di spese competenze ed onorari per le quali lo scrivente si dichiara antistatario”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) Vizio di motivazione L'appellante censura, in primo luogo, il fatto che “Il Tribunale [abbia] omesso totalmente di esaminare e provvedere sulle controdeduzioni svolte dalla in corso di causa”, posto Pt_1 che già in primo grado aveva evidenziato la natura Parte_1
“esplorativa”, oltre che infondata, della domanda attorea. In particolare, la parte lamenta che non sia stato indagato l'eccepito mancato adempimento dell'onere della prova da parte del sig. , il quale avrebbe depositato “solo copia dei CP_1
“conteggi competenze” estratti conto scalare) del conto corrente n. 9980 e pochi e saltuari estratti conto”, pur essendo emerso, da quanto documentato dalla CTP, che l'attore in primo grado disponeva degli estratti conto “in forma pressoché integrale”. Il Tribunale si sarebbe quindi limitato a recepire l'esito della CTU, “omettendo totalmente di esaminare e provvedere sulle controdeduzioni svolte dalla Banca”, incorrendo, in tal modo, in un vizio di motivazione.
*** Il motivo riguardante il mancato assolvimento dell'onere della prova per la mancanza degli estratti conto dall'inizio del rapporto, va disatteso. Risulta dagli atti di causa la copia della richiesta avanzata dal della documentazione ex art. 119 TUB a mezzo CP_1 raccomandata a/r del 17.06.14, recapitata alla Banca il 23.06.14. A nulla rileva che la suddetta richiesta sia stata inoltrata
4 contemporaneamente all'introduzione del giudizio: in proposito si rimanda a quanto stabilito dalla S.C. in Cass. n. 24641 del 13/09/2021, in motivazione. Altresì, non risulta specificamente censurato il rilievo del primo giudice secondo il quale: “l'istituto non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini stabiliti dal giudicante e tale comportamento viene valutato da questo tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c.” In proposito il CTU aveva osservato: “la Banca convenuta avrebbe dovuto esibire, quanto meno, gli estratti conto a decorrere dal II trimestre '04 (incluso). Tuttavia, la non ha Pt_1 dato seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, pertanto, come disposto dal quesito, si è provveduto a sviluppare due ipotesi di calcolo alternative: Hp.1) nella prima ipotesi si è provveduto a ricalcolare il rapporto a decorrere dal III trimestre '04 (primo trimestre per il quale si dispone dell'estratto movimenti) mantenendo invariato il saldo iniziale al 30.06.04; le competenze relative al IV trimestre '05 e al I trimestre '06 sono state stornate dal saldo al 31.03.06 e riaddebitate, al netto delle CMS, al termine del conto, al fine di espungere i relativi effetti anatocistici;
Hp.2) nella seconda ipotesi si è provveduto a ricalcolare il rapporto a decorrere dal III trimestre '04 (primo trimestre per il quale si dispone dell'estratto movimenti) azzerando il saldo iniziale al 30.06.04; le competenze relative al IV trimestre '05 e al I trimestre '06, in assenza degli estratti conto sulla base dei quali procedere al relativo ricalcolo, sono state integralmente espunte”. Poiché, come si è visto, il giudice ha accolto l'ipotesi prospettata dal CTU nella sua relazione Hp.1, ossia quella più favorevole alla considerato che il saldo iniziale è negativo Pt_1 per il correntista, deve accogliersi la metodologia di calcolo seguita dall'ausiliare per il periodo successivo al saldo iniziale del 30.6.2004, stante l'inadempienza della all'ordine di Pt_1 esibizione impartito dal giudice, mentre per il periodo precedente, la mancata produzione degli estratti conto ha prodotto effetti pregiudizievoli solo a carico dell'attore, che non ha potuto provare l'addebito di somme derivante da clausole illegittime, di talché, in relazione a quest'ultimo profilo, l'appellante non ha interesse a censurare la decisione.
2) Nullità della sentenza impugnata per avere posto a base della propria decisione una consulenza tecnica d'ufficio nulla o comunque inutilizzabile
5 Con il secondo motivo di appello, la impugna la Pt_1 sentenza di primo grado per aver passivamente recepito una CTU
“assolutamente ed insanabilmente nulla e quindi o comunque inutilizzabile”.
In particolare, il CTU sarebbe “andato “ultra petitum” nel momento in cui, sviluppando l'ipotesi che prevede l'azzeramento del saldo, ha anche proceduto ad espungere le competenze del IV trim. 2005 e I trimestre 2006”.
Inoltre, il CTU avrebbe, illegittimamente, ritenuto di non dover utilizzare alcuni documenti prodotti dalla o che Pt_1 taluni fossero illegittimi, pur non avendo né la controparte né il giudice mai disconosciuto o eccepito alcunché con riguardo a tale documentazione.
La CTU sarebbe dunque nulla o comunque inutilizzabile per violazione dell'art. 194 c.p.c. e dunque la sentenza di prime cure, che ne ha accolto le conclusioni, sarebbe a sua volta, conseguentemente, nulla.
*** La prima parte del motivo va disattesa, dovendosi richiamare quanto osservato in relazione al primo motivo, sul mancato accoglimento da parte del giudice dell'ipotesi Hp.2) formulata dall'ausiliare, e, dunque, sulla mancanza di interesse dell'appellante a censurare la CTU sul punto in questione. Anche la seconda parte del motivo, in cui si censura la mancata utilizzazione, quale documento integrante la volontà contrattuale, del Foglio informativo analitico ex art. 116 TUB,
“parte 1^ operazioni di raccolta –sezione A – conti correnti liberi
– aggiornamento 01/11/2002”; del Foglio informativo analitico ex art. 116 TUB, “parte 2^ operazioni di finanziamento – sezione H
– affidamenti in c/c – aggiornamento 05/02/2003”; del Foglio informativo ex art. 116 TUB, “sezione 1.5 – aperture di credito – aggiornamento 01/07/2004”; del Foglio informativo analitico ex legge 154/92, “conti correnti servizio bancomat e POS affidamenti ordinari in conto corrente” del 13.02.95, non risulta idonea a ribaltare la decisione impugnata. In proposito, il CTU ha ritenuto che detti documenti non si potessero assimilare a un accordo tra le parti:
- trattandosi di uno strumento di pubblicità precontrattuale, sottoscritto solo dal funzionario di Banca e non dal correntista;
- per assenza di qualsivoglia riferimento al rapporto de quo;
- per assenza di qualsiasi specificazione in ordine alla forma tecnica di utilizzo dell'apercredito;
6 - per assenza di qualsiasi specificazione in ordine all'importo accordato;
-per assenza di qualsiasi specificazione in ordine alla durata della facilitazione concessa. Alle contestazioni mosse dal CTP della Banca il CTU ha risposto:
“In secondo luogo il CTP ritiene che lo scrivente avrebbe errato nel non ritenere i fogli informativi del 2002-2003-2004 alla stregua di validi contratti tra le parti poiché “[…] il correntista attore, nel momento in cui tali documenti sono stati prodotti dalla Banca e qualificati come valide pattuizioni contrattuali, non ne ha contestato né la validità né la riferibilità al rapporto in questione: le uniche contestazioni avanzate dall'attore riguardano altri documenti di sintesi “non firmati”. Pertanto, tali documenti sono da considerarsi evidentemente valide pattuizioni delle condizioni economiche: non si vede per quale motivo il CTU si debba a tutti gli effetti sostituire al Giudice concedendosi giudizi di validità giuridica che non competono all'ausiliario tecnico del Giudice” (Oss., 4). Conseguentemente il dott. chiede al CTU CP_4
“[…] quantomeno in ipotesi alternativa e per evidenti ragioni di economia processuale, di produrre un conteggio alternativo che consideri validamente pattuite tutte le condizioni economiche indicate nei documenti sottoscritti dal correntista.”. Si richiama l'attenzione del CTP sulla circostanza che esiste un principio, immanente nel nostro ordinamento, che impedisce al giudice di rimettere al proprio ausiliare la soluzione di questioni giuridiche, ma non esiste alcuna norma che espressamente impedisca al CTU di affrontare tali questioni: in ipotesi, il giudice, dopo vaglio critico, potrebbe addirittura condividere le conclusioni rassegnate dal proprio CTU in punto di diritto. Inoltre, nel diritto dell'economia - come il diritto bancario e finanziario - il discrimine tra questioni di diritto e questioni di fatto è talmente labile da doversi parlare di questioni di natura mista, nelle quali la soluzione della questione di fatto implica necessariamente la soluzione della questione giuridica. Come nel caso di specie: al fine di fornire una precisa risposta al quesito peritale è evidentemente necessario che il CTU operi un distinguo tra ciò che rappresenta un contratto e ciò che non lo è. Ciò premesso occorre rilevare che, diversamente da quanto affermato dal dott. la Banca non ha affatto qualificato i fogli CP_4 informativi prodotti come “valide pattuizione contrattuali”: è sufficiente leggere la brevissima memoria ex art 183, n. 2, c.p.c.
7 cui la banca ha prodotto tali documenti, per rilevare che la produzione documentale non è stata accompagnata da alcun commento o affermazione nel senso indicato dal CTP. Peraltro, atteso che il foglio informativo è, per definizione normativa, un mero strumento di pubblicità precontrattuale e che, comunque, dalla lettura di quelli prodotti in atti non emerge alcuna evidente espressione di volontà negoziale del correntista, non è chiaro come si possa ritenere gli stessi alla stregua di una pattuizione valida ed efficace. Infine, non appare utile il richiamo al “principio di non contestazione”, atteso che lo stesso non può trovare applicazione in merito a contratti per i quali la legge prescriva la forma scritta ad substantiam, come nel caso dei contratti bancari. Sul punto, pertanto, l'osservazione viene rigettata”. Ciò premesso, si osserva che:
-la non contestazione riguarda il fatto storico, e non la qualificazione giuridica;
-il giudice di primo grado ha chiesto al CTU nei quesiti di verificare le clausole contenute nel “contratto”, quest'ultimo genericamente indicato: è evidente che l'ausiliare, a fronte della documentazione prodotta dalla ha dovuto qualificare il Pt_1 contenuto contrattuale o meno dei suddetti fogli informativi, salva naturalmente la diversa qualificazione ad opera del giudice, che però, nel recepire la CTU, ha evidentemente fatto proprio il ragionamento dell'ausiliare sul valore non contrattuale dei fogli informativi. Ne deriva che, lungi dal potersi ravvisare la nullità della CTU, l'appellante avrebbe dovuto contrastare nel merito la risposta del CTU alle osservazioni critiche del CTP, deducendo e dimostrando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ausiliare del giudice, i suddetti fogli informativi contenevano tutti gli elementi necessari a qualificare i documenti come testi contrattuali, e non limitarsi a richiamare (inutilmente) il principio di non contestazione e a contestare il superamento dei limiti dell'incarico da parte del CTU. Il motivo, pertanto, non è idoneo a ribaltare la decisione del Tribunale in relazione al profilo in questione.
§ 5. —Le spese del grado seguono la soccombenza dall'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Paoletti, antistatario.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 CP_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Paoletti, antistatario.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025. Il presidente estensore
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