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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1609/2018, cui è stata riunita quella n. 2926/19, posta in deliberazione con provvedimento del 19 luglio 2024 e vertente
TRA
P.I. n. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Maurizio Canfora (C.F. ) C.F._1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Cristina Caricato (C.F. ) e Avv. Arnaldo Mazzacchera C.F._2
(C.F. ) C.F._3
PARTE
APPELLATA
OGGETTO: Appelli avverso la sentenza n. 1580/2018 e la sentenza n. 19982/18 emesse dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n.1580/2018 il Tribunale di Roma - in accoglimento della domanda proposta dalla che aveva agito nei Controparte_1
confronti della per ottenere - previa dichiarazione della risoluzione Parte_1
del contratto sottoscritto in data 10 agosto 2012 per la distribuzione cinematografica del film “Dracula” di - la condanna al pagamento della somma di € Persona_1
11.873.260,20 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale - ha condannato la convenuta al versamento dell'importo di € 1.358,462,80; ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla al fine di Parte_1
ottenere la risoluzione del contratto e il rimborso delle spese sostenute pari a €
109.291,99; ha posto a carico della convenuta le spese di lite.
Avverso la citata sentenza la ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“- in via immediata, con provvedimento ex artt. 283 e 351 2° comma, cod. proc. civ., ritenuto che l'esecuzione provvisoria della sentenza appellata risulterebbe gravemente lesiva e pregiudizievole dei diritti della ordinare con Parte_1
provvedimento immediato, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata n. 1580 del 23 gennaio 2018, emessa dal
Tribunale di Roma, non notificata, ovvero fissare udienza ex art. 351 2° comma, cod. proc. civ., affinché, atteso il carattere urgente della richiesta, la questione venga discussa e decisa in apposita udienza, antecedente quella che verrà fissata per la comparizione delle parti;
- in via definitiva, nel merito, in riforma della sentenza appellata n. 1580 del 23 gennaio 2018 emessa dal Tribunale di Roma, non notificata, per i motivi meglio precisati in premessa: 1 accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere dalla rispetto al contratto stipulato inter partes del Parte_1 pertanto, nulla è da questa dovuto a titolo di risarcimento del danno, né ad alcun altro titolo comunque connesso all'esecuzione del predetto contratto;
3 in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di Euro CP_1
109.291,99 oltre IVA ed interessi. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
La Corte, con provvedimento emesso in data 29 marzo 2018, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.1580/18 emessa dal
Tribunale di Roma per la parte eccedente la somma di € 200.000,00.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 al presente procedimento è stato riunito quello n. n. 2926/2019 r.g. per ragioni di connessione, attesa la valenza pregiudiziale dell'accertamento oggetto dell'odierno gravame.
Il giudizio n. 2926/19 è stato instaurato dalla che ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 19982/18 con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 19153/13 ottenuto dalla per il pagamento della somma Parte_1
di € 24.200,00 (Iva inclusa), oggetto delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato il 10 agosto 2012 e portata dall'assegno BNL n. 3029883430-20 emesso dall'opponente in data 20 novembre 2012 a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute per le spese anticipate ai fini della distribuzione del film.
Il Tribunale ha recepito l'impostazione sostenuta dalla
[...]
secondo cui l'assegno era stato emesso a mero titolo di garanzia (e Controparte_1
non anche quale acconto sulle maggiori somme dovute per le spese sostenute), e ha accolto l'opposizione ritenendo che il credito fatto valere dalla non Parte_1 fosse provato, stante la pendenza del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento della società distributrice del film.
Nella presente sede di gravame la ha chiesto, in riforma della Parte_1
sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la condanna della al pagamento dell'importo di Euro Controparte_1
24.200,00 portato dall'assegno posto a fondamento della pretesa monitoria, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha contestato Controparte_1
la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Le cause riunite sono state riservate in decisione ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta dell'11 luglio 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem alle impugnate sentenze e agli scritti difensivi delle parti.
Nel prendere le mosse dal giudizio portante, che ha carattere pregiudiziale rispetto a quello riunito, va premesso che il presente contenzioso ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto con il quale la Controparte_1
- produttrice del film “Dracula” di - ha conferito alla Persona_1 Parte_1
l'incarico di curare per suo conto la distribuzione cinematografica dell'opera, e
[...]
la conseguente pretesa risarcitoria avanzata in relazione ai danni patiti a seguito del dedotto inadempimento contrattuale;
secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice, la non ha adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 3, Parte_1
5, 6 ed 8 del contratto di distribuzione, cosicché la società produttrice con lettera datata 8 marzo 2013 si è avvalsa della clausola risolutiva espressa e ha poi agito in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 11.873.260,20 a titolo di risarcimento dei danni. Con la sentenza n. 1580/18 Tribunale ha accolto la domanda, sul presupposto che la era venuta meno all'impegno contrattualmente assunto di Parte_1
effettuare la prima uscita del film - programmata per il 22 novembre 2012 - in 200 sale cinematografiche, e ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nella minor misura di € 1.358.462,80 (frutto di una valutazione equitativa alla stregua degli incassi mediamente ottenuti dai film precedenti del medesimo regista), oltre alla rifusione delle spese di lite.
L'appello proposto dalla avverso la citata sentenza è fondato Parte_1
e merita accoglimento.
La prima censura, con la quale la società appellante assume che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'inadempimento della per effetto dell'erronea Parte_1
interpretazione delle clausole del contratto di distribuzione cinematografica, merita accoglimento.
Invero, è documentato in atti che la quale Controparte_1
produttrice del film “Dracula” di , ha conferito alla Persona_1 Parte_1
l'incarico di curare per suo conto la distribuzione cinematografica dell'opera; si legge, in particolare, all'art. 3 del contratto che “il presente incarico avrà effetto dalla data della sottoscrizione del presente contratto e scadrà dopo 18 mesi dalla data di prima uscita cinematografica in Italia” e all'art. 5 che l'obbligo di distribuzione afferisce a “un minimo di 200 […] schermi digitali nelle città capozona” con “la prima uscita cinematografica su scala nazionale il 22 novembre
2012”.
Ora, risulta pacifico che la società appellante ha adempiuto all'obbligo contrattuale di effettuare la prima uscita cinematografica, su scala nazionale, il giorno
22 novembre 2012 e dalla documentazione prodotta emerge che, alla suddetta data, il film è stato collocato in 165 schermi, comprese le città capozona.
Tali circostanze sono state confermate dal teste socio e Testimone_1
responsabile della programmazione e distribuzione della , il quale Parte_1
ha dichiarato che: “… so che il film è uscito con 165 copie la prima settimana nelle città capo-zona e negli esercizi delle zone limitrofe” e dal teste , Testimone_2
dipendente della società appellante, che ha affermato “confermo che il film per cui è causa è stato proiettato in tutti gli schermi contenuti nell'elenco che mi si mostra quale doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, documento che peraltro ho redatto io personalmente in qualità di responsabile commerciale…”
Il tenore letterale dell'art. 5 del contratto, che recita: “le scelte in ordine al piano di lancio pubblicitario e del relativo materiale saranno prese di comune accordo dalla ND con la MANDATARIA, fermo restando l'obbligo di quest'ultima di collocare il FILM su un minimo di 200 (oltre eventuali copie in 35 mm) schermi digitali nella città capozona (a tal proposito la Parte_2
appronterà apposita lista a sottoporre alla ND per la sua necessaria approvazione preventiva all'uscita cinematografica) e di effettuare la prima uscita cinematografica su scala nazionale il 22 novembre 2012...”, consente di affermare che la era gravata dall'obbligo di collocare il film in 200 schermi Parte_1
digitali nelle città capozona e di effettuare la prima uscita in data del 22 novembre
2012.
L'assunto sostenuto dalla secondo cui Controparte_1
l'opera sarebbe dovuta uscire contemporaneamente in tutte le sale, non può essere condiviso;
da un lato, l'uso della congiunzione “e” vale ad indicare che i due adempimenti prescritti all'art. 5 sono separati tra loro e, dall'altro, la previsione del termine di durata del contratto sancita dall'art. 3 in diciotto mesi sarebbe risultata superflua laddove le obbligazioni si fossero esaurite il 22 novembre 2012, in occasione della prima uscita cinematografica del film.
Secondo un'interpretazione improntata ai criteri della buona fede e della ragionevolezza, la ha dato corretto adempimento al contratto, in Parte_1
quanto ha effettuato la prima uscita del film in data 22 novembre 2012 in un numero elevato di sale, tale da coprire l'85 % della platea concordata, e nell'arco temporale contrattualmente previsto ben avrebbe potuto coprire gli ulteriori schermi mancanti;
la risoluzione anticipata del contratto azionata dall'appellata, dapprima con l'invio della lettera in data 8 marzo 2013, a distanza di meno di quattro mesi dall'uscita del film, e poi con la proposizione del presente giudizio, ha evidentemente impedito alla di completare l'adempimento delle obbligazioni assunte. Parte_1
Del pari, non sussistono gli ulteriori inadempimenti contestati dalla
[...]
ai fini dell'invocata risoluzione del contratto. Controparte_1
In particolare, per quanto riguarda l'asserita limitazione degli orari di programmazione, il contratto oggetto di causa non prevede pattuizioni in merito al numero di proiezioni giornaliere del film nelle varie sale cinematografiche, essendo peraltro noto che l'intensità della programmazione è legata soprattutto al successo in concreto riscosso.
Con riferimento alla dedotta mancata rendicontazione delle spese alla stregua del disposto degli artt. 8 e 6 del contratto di distribuzione, dalle risultanze istruttorie e, segnatamente, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra , Testimone_2
dipendente della società appellante, e , che all'epoca dei fatti Testimone_3
curava i contratti della è emerso, al contrario, che Controparte_1
la ha consegnato nel gennaio 2013 i rendiconti di spesa e le distinte Parte_1
degli incassi, i cui conteggi non sono stati, peraltro, oggetto di contestazione da parte della Controparte_1
In particolare, con la mail del 7 gennaio 2013, titolata “Distinte Incasso e
Contratti Dracula”, il ha comunicato allo che per il giorno 8 Tes_3 Tes_2
gennaio 2013 un pony express si sarebbe recato presso gli uffici della società appellante “a ritirare quanto già pronto.”
In sede di escussione, il teste ha dichiarato“… di aver Testimone_2
consegnato io personalmente alla le distinte di incasso dei cinema alla CP_1
data dell'8.1.2013.” mentre il teste , impiegato amministrativo della Tes_4 [...]
ha confermato “di aver consegnato alla i documenti contabili Parte_1 CP_1
di cui mi si legge, avvalendomi di un pony express che ho personalmente chiamato per effettuare la consegna. Mi sembra che la data sia proprio quella dell'8.1.2013 confermo altresì che tra i documenti consegnati al pony express per l'invio alla
c'era anche il doc.6 della memoria istruttoria, che mi si mostra.” CP_1
Con riferimento all'obbligo di concordare “fornitori e modalità di pagamento”, nonché di stipulare i contratti con gli esercenti delle sale cinematografiche, dalle risultanze istruttorie è emerso che la era a Controparte_1
conoscenza del contenuto degli accordi tra la società appellante ed i fornitori, così come delle spese che avrebbe dovuto sostenere.
Sono, infatti, depositati in atti lo scambio di corrispondenza intercorso nell'ottobre 2012 tra la e i fornitori esercenti The Space ed Uci Parte_1
Cinema, con l'indicazione delle condizioni economiche per il noleggio e per il lancio del film, e la fattura n. 17 del 24 ottobre 2012 (emessa dalla società appellante a seguito della consegna dell'assegno BNL per l'importo di € 24.200,00, oggetto del decreto ingiuntivo di cui si tratterà nel prosieguo) recante la dicitura “Addebito fatture Controparte_2 Controparte_3 [...]
– per pubblicità (trailer -banner- Controparte_4
cartonati etc) all'interno del Multiplex del gruppo.”
Non sussiste, infine, l'ultimo inadempimento contestato alla Parte_1
con riguardo all'errata intitolazione del film come “Dracula 3D” in luogo di
“Dracula di ”. Persona_1
Invero, dal tenore dell'art. 4 del contratto di distribuzione cinematografica, secondo cui “la ND … fornirà i materiali muniti di tutti i titoli di testa e di coda in versione italiana, esonerando espressamente la MANDATARIA da ogni responsabilità in ordine al rispetto delle proporzioni, precedenze o quant'altro” e “ consegnerà alla MANDATARIA, entro il 30 Ottobre 2012 un minimo di 30 foto di scena e/o posati a colori del che saranno liberamente utilizzate per ogni forma Pt_1
di lancio pubblicitario del ”, emerge che era la stessa società produttrice a Pt_1
fornire alla i materiali pubblicitari necessari alla distribuzione del Parte_1
film, circostanza confermata anche dal teste che, quale socio e Testimone_1
responsabile della programmazione e distribuzione della ha Parte_1 dichiarato che la aveva “ curato la produzione e la post-produzione del CP_1
film e curato, tra l'altro, la realizzazione dei manifesti e in genere del marketing.”; pertanto, alla società appellante non può essere addebitata l'errata intitolazione del film.
Da ultimo, va osservato che a nulla rileva, nella presente sede civilistica e ai fini della valutazione della condotta tenuta dalla società appellante, la circostanza che il legale rappresentante della sia stato condannato dal Tribunale di Parte_1
Roma per il reato di appropriazione indebita degli incassi ricavati dalla distribuzione del film;
invero - anche a voler prescindere dalla circostanza che la pronuncia non è definitiva - dai conteggi che saranno di seguito sviluppati in ordine alle partite di dare e di avere derivanti dall'adempimento delle obbligazioni gravanti rispettivamente sulle parti emerge che l'appellante è creditrice della
[...]
posto che le spese sostenute dalla per la Controparte_1 Parte_1
distribuzione sono risultate superiori alla quota di incassi spettanti alla società produttrice.
In conclusione, la ha adempiuto agli impegni contrattuali Parte_1
assunti in sede di stipula del contratto di distribuzione cinematografica, cosicché non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e per il riconoscimento del risarcimento del danno invocato dalla
[...]
Controparte_1
La seconda doglianza, afferente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'originaria convenuta per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della e per Controparte_1
ottenere la condanna alla rifusione delle spese sostenute per la distribuzione cinematografica del film, merita anch'essa condivisione.
E' pacifico che la tenuta in virtù del Controparte_1
disposto dell'art. 6 al rimborso delle spese sostenute dalla mandataria a titolo di costi di distribuzione cinematografica, non ha mai provveduto alla rifusione né ha contestato l'ammontare degli esborsi, così come indicati dalla società appellante nella misura complessiva di € 229.856,67.
Il mancato rimborso delle spese anticipate integra gli estremi dell'inadempimento grave e giustifica l'invocata risoluzione del contratto, considerato che per espressa previsione negoziale la restituzione doveva essere effettuata con congruo anticipo, così da consentire alla di procedere Parte_1
ai relativi pagamenti.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'appellante, occorre tenere conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 7, “a titolo di compenso per il lavoro svolto dalla MANDATARIA, la ND riconosce alla stessa sul fatturato netto come precedentemente definito all'art.
1.a derivante dallo sfruttamento cinematografico in Italia del film, fin dal primo centesimo di euro, le seguenti percentuali: - 15% (quindicipercento) alla , quale compenso di Parte_2
distribuzione, fino ad un incasso sala box office pari a € 1.500.000,00; -20%
(ventipercento) alla quale compenso di distribuzione, su un incasso Parte_2
sala box office da € 1.500.000,00”.
In concreto, secondo quanto accertato dal Tribunale con statuizione che non è stata oggetto di gravame, i ricavi complessivi incassati al box office sono risultati pari a € 330.000,00; da detta somma, devono essere detratti il 59,8% - a titolo di percentuale trattenuta dagli esercenti delle sale cinematografiche - il 10% per l'Iva e il 2,10 % per i diritti della Siae;
l'incasso netto del film ammonta, quindi, a €
118.311,39.
Nel rispetto della previsione di cui all'art. 7 il citato importo di € 118.311,39 spetta alla nella misura di € 17.746,71 (quota del 15%) e alla Parte_1
nella misura di € 100.564,68 (quota dell'85%). Controparte_1
La quota di pertinenza della società produttrice per gli incassi del film, pari come detto a € 100.564,68, deve essere, quindi, detratta dalle spese sostenute dalla la quale in conclusione ha diritto a percepire l'importo di € Parte_1
129.291,99, oltre Iva (€ 229.856,67-€ 100.564,68). Prima di effettuare l'elaborazione finale dei conteggi, occorre procedere all'esame dell'appello proposto dalla (nel giudizio riunito n. Parte_1
2926/19) avverso la sentenza n. 19982/18 con la quale il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo ottenuto per la somma di € 24.200,00 (pari a € 20.000, 00, oltre Iva).
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Invero, la non ha messo in discussione Controparte_1
l'ammontare della somma portata dall'assegno consegnato alla per Parte_1
le spese da quest'ultima sostenute ai fini della distribuzione del film, ma ne ha contestato, piuttosto, la destinazione, assumendo che il titolo di credito era stato emesso a scopo di garanzia e non anche con funzione solutoria.
Ora, le risultanze istruttorie complessivamente raccolte, come sopra enunciate, inducono a ritenere che il titolo rappresentasse un acconto sulle maggiori somme dovute per le spese sostenute dalla società appellante per la distribuzione del film e, all'esito della decisione assunta nel procedimento di appello portante il n. 1609/2018
- ove il credito complessivo vantato dalla a titolo di costi di distribuzione Parte_1
è stato quantificato nella misura complessiva di € 129.291,99 - l'opposizione risulta infondata, in quanto la mandataria ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo per il rimborso di parte delle spese in concreto affrontate.
Procedendo, quindi, con i conteggi finali, l'appellante ha diritto al pagamento della residua somma di € 109.291,00 oltre Iva, ottenuta detraendo dall'importo di €
129.291,00 - pari alle spese complessive sostenute per la distribuzione del film, al netto dei ricavi spettanti alla - quello di € 20.000,00 Controparte_1
oltre Iva, già ottenuto in sede monitoria a titolo di acconto.
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto nel giudizio n. 1609/2018 e in riforma della sentenza n. 1580/18, la domanda di risoluzione del contratto e quella di condanna al risarcimento del danno proposte dalla Controparte_1
devono essere respinte;
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta
[...]
dalla il contratto deve essere risolto per inadempimento Parte_1 dell'appellata, che va condannata al pagamento della somma complessiva di €
109.291,00, oltre Iva e interessi dalla messa in mora al saldo.
In accoglimento dell'appello proposto nel giudizio n. 2926/19 e in riforma della sentenza n. 19982/18, l'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 19153/2013 deve essere respinta.
[...]
Le spese di entrambi i giudizi - nel primo e nel secondo grado - seguono l'integrale soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo nella misura compresa tra i minimi e medi tariffari in ragione della corrispondente complessità, tenendo altresì conto della circostanza che la riunione dei procedimenti di appello è avvenuta nella fase conclusiva dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento degli appelli proposti dalla in riforma della sentenza Parte_1
n. 1580/2018 e della sentenza n. 19982/18 emesse dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risoluzione del contratto di distribuzione cinematografica proposta dalla Controparte_1
2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dalla
Controparte_1
3) Dichiara la risoluzione del contratto di distribuzione cinematografica per inadempimento della Controparte_1
4) Condanna la parte appellata al pagamento della somma di € 109.291,99, oltre
Iva, in favore della a titolo di saldo delle spese di Parte_1
distribuzione, con gli interessi dalla messa in mora al saldo;
5) Rigetta l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 19153/2013 emesso dal Tribunale di Roma;
6) Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di entrambi i giudizi, che liquida per il primo grado in complessivi € 12.800,00 e per il secondo grado in complessivi € 14.650,00 di cui € 1.450,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 agosto 2012 e che, pertanto, nulla è da questa dovuto a titolo di risarcimento del danno, né ad alcun altro titolo comunque connesso all'esecuzione del predetto contratto;
2 in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare che l'eventuale inadempimento realizzato dalla è di scarsa importanza e che, Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1609/2018, cui è stata riunita quella n. 2926/19, posta in deliberazione con provvedimento del 19 luglio 2024 e vertente
TRA
P.I. n. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Maurizio Canfora (C.F. ) C.F._1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Cristina Caricato (C.F. ) e Avv. Arnaldo Mazzacchera C.F._2
(C.F. ) C.F._3
PARTE
APPELLATA
OGGETTO: Appelli avverso la sentenza n. 1580/2018 e la sentenza n. 19982/18 emesse dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n.1580/2018 il Tribunale di Roma - in accoglimento della domanda proposta dalla che aveva agito nei Controparte_1
confronti della per ottenere - previa dichiarazione della risoluzione Parte_1
del contratto sottoscritto in data 10 agosto 2012 per la distribuzione cinematografica del film “Dracula” di - la condanna al pagamento della somma di € Persona_1
11.873.260,20 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale - ha condannato la convenuta al versamento dell'importo di € 1.358,462,80; ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla al fine di Parte_1
ottenere la risoluzione del contratto e il rimborso delle spese sostenute pari a €
109.291,99; ha posto a carico della convenuta le spese di lite.
Avverso la citata sentenza la ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“- in via immediata, con provvedimento ex artt. 283 e 351 2° comma, cod. proc. civ., ritenuto che l'esecuzione provvisoria della sentenza appellata risulterebbe gravemente lesiva e pregiudizievole dei diritti della ordinare con Parte_1
provvedimento immediato, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata n. 1580 del 23 gennaio 2018, emessa dal
Tribunale di Roma, non notificata, ovvero fissare udienza ex art. 351 2° comma, cod. proc. civ., affinché, atteso il carattere urgente della richiesta, la questione venga discussa e decisa in apposita udienza, antecedente quella che verrà fissata per la comparizione delle parti;
- in via definitiva, nel merito, in riforma della sentenza appellata n. 1580 del 23 gennaio 2018 emessa dal Tribunale di Roma, non notificata, per i motivi meglio precisati in premessa: 1 accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere dalla rispetto al contratto stipulato inter partes del Parte_1 pertanto, nulla è da questa dovuto a titolo di risarcimento del danno, né ad alcun altro titolo comunque connesso all'esecuzione del predetto contratto;
3 in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di Euro CP_1
109.291,99 oltre IVA ed interessi. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
La Corte, con provvedimento emesso in data 29 marzo 2018, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.1580/18 emessa dal
Tribunale di Roma per la parte eccedente la somma di € 200.000,00.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 al presente procedimento è stato riunito quello n. n. 2926/2019 r.g. per ragioni di connessione, attesa la valenza pregiudiziale dell'accertamento oggetto dell'odierno gravame.
Il giudizio n. 2926/19 è stato instaurato dalla che ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 19982/18 con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 19153/13 ottenuto dalla per il pagamento della somma Parte_1
di € 24.200,00 (Iva inclusa), oggetto delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato il 10 agosto 2012 e portata dall'assegno BNL n. 3029883430-20 emesso dall'opponente in data 20 novembre 2012 a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute per le spese anticipate ai fini della distribuzione del film.
Il Tribunale ha recepito l'impostazione sostenuta dalla
[...]
secondo cui l'assegno era stato emesso a mero titolo di garanzia (e Controparte_1
non anche quale acconto sulle maggiori somme dovute per le spese sostenute), e ha accolto l'opposizione ritenendo che il credito fatto valere dalla non Parte_1 fosse provato, stante la pendenza del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento della società distributrice del film.
Nella presente sede di gravame la ha chiesto, in riforma della Parte_1
sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la condanna della al pagamento dell'importo di Euro Controparte_1
24.200,00 portato dall'assegno posto a fondamento della pretesa monitoria, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha contestato Controparte_1
la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Le cause riunite sono state riservate in decisione ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta dell'11 luglio 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem alle impugnate sentenze e agli scritti difensivi delle parti.
Nel prendere le mosse dal giudizio portante, che ha carattere pregiudiziale rispetto a quello riunito, va premesso che il presente contenzioso ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto con il quale la Controparte_1
- produttrice del film “Dracula” di - ha conferito alla Persona_1 Parte_1
l'incarico di curare per suo conto la distribuzione cinematografica dell'opera, e
[...]
la conseguente pretesa risarcitoria avanzata in relazione ai danni patiti a seguito del dedotto inadempimento contrattuale;
secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice, la non ha adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 3, Parte_1
5, 6 ed 8 del contratto di distribuzione, cosicché la società produttrice con lettera datata 8 marzo 2013 si è avvalsa della clausola risolutiva espressa e ha poi agito in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 11.873.260,20 a titolo di risarcimento dei danni. Con la sentenza n. 1580/18 Tribunale ha accolto la domanda, sul presupposto che la era venuta meno all'impegno contrattualmente assunto di Parte_1
effettuare la prima uscita del film - programmata per il 22 novembre 2012 - in 200 sale cinematografiche, e ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nella minor misura di € 1.358.462,80 (frutto di una valutazione equitativa alla stregua degli incassi mediamente ottenuti dai film precedenti del medesimo regista), oltre alla rifusione delle spese di lite.
L'appello proposto dalla avverso la citata sentenza è fondato Parte_1
e merita accoglimento.
La prima censura, con la quale la società appellante assume che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'inadempimento della per effetto dell'erronea Parte_1
interpretazione delle clausole del contratto di distribuzione cinematografica, merita accoglimento.
Invero, è documentato in atti che la quale Controparte_1
produttrice del film “Dracula” di , ha conferito alla Persona_1 Parte_1
l'incarico di curare per suo conto la distribuzione cinematografica dell'opera; si legge, in particolare, all'art. 3 del contratto che “il presente incarico avrà effetto dalla data della sottoscrizione del presente contratto e scadrà dopo 18 mesi dalla data di prima uscita cinematografica in Italia” e all'art. 5 che l'obbligo di distribuzione afferisce a “un minimo di 200 […] schermi digitali nelle città capozona” con “la prima uscita cinematografica su scala nazionale il 22 novembre
2012”.
Ora, risulta pacifico che la società appellante ha adempiuto all'obbligo contrattuale di effettuare la prima uscita cinematografica, su scala nazionale, il giorno
22 novembre 2012 e dalla documentazione prodotta emerge che, alla suddetta data, il film è stato collocato in 165 schermi, comprese le città capozona.
Tali circostanze sono state confermate dal teste socio e Testimone_1
responsabile della programmazione e distribuzione della , il quale Parte_1
ha dichiarato che: “… so che il film è uscito con 165 copie la prima settimana nelle città capo-zona e negli esercizi delle zone limitrofe” e dal teste , Testimone_2
dipendente della società appellante, che ha affermato “confermo che il film per cui è causa è stato proiettato in tutti gli schermi contenuti nell'elenco che mi si mostra quale doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, documento che peraltro ho redatto io personalmente in qualità di responsabile commerciale…”
Il tenore letterale dell'art. 5 del contratto, che recita: “le scelte in ordine al piano di lancio pubblicitario e del relativo materiale saranno prese di comune accordo dalla ND con la MANDATARIA, fermo restando l'obbligo di quest'ultima di collocare il FILM su un minimo di 200 (oltre eventuali copie in 35 mm) schermi digitali nella città capozona (a tal proposito la Parte_2
appronterà apposita lista a sottoporre alla ND per la sua necessaria approvazione preventiva all'uscita cinematografica) e di effettuare la prima uscita cinematografica su scala nazionale il 22 novembre 2012...”, consente di affermare che la era gravata dall'obbligo di collocare il film in 200 schermi Parte_1
digitali nelle città capozona e di effettuare la prima uscita in data del 22 novembre
2012.
L'assunto sostenuto dalla secondo cui Controparte_1
l'opera sarebbe dovuta uscire contemporaneamente in tutte le sale, non può essere condiviso;
da un lato, l'uso della congiunzione “e” vale ad indicare che i due adempimenti prescritti all'art. 5 sono separati tra loro e, dall'altro, la previsione del termine di durata del contratto sancita dall'art. 3 in diciotto mesi sarebbe risultata superflua laddove le obbligazioni si fossero esaurite il 22 novembre 2012, in occasione della prima uscita cinematografica del film.
Secondo un'interpretazione improntata ai criteri della buona fede e della ragionevolezza, la ha dato corretto adempimento al contratto, in Parte_1
quanto ha effettuato la prima uscita del film in data 22 novembre 2012 in un numero elevato di sale, tale da coprire l'85 % della platea concordata, e nell'arco temporale contrattualmente previsto ben avrebbe potuto coprire gli ulteriori schermi mancanti;
la risoluzione anticipata del contratto azionata dall'appellata, dapprima con l'invio della lettera in data 8 marzo 2013, a distanza di meno di quattro mesi dall'uscita del film, e poi con la proposizione del presente giudizio, ha evidentemente impedito alla di completare l'adempimento delle obbligazioni assunte. Parte_1
Del pari, non sussistono gli ulteriori inadempimenti contestati dalla
[...]
ai fini dell'invocata risoluzione del contratto. Controparte_1
In particolare, per quanto riguarda l'asserita limitazione degli orari di programmazione, il contratto oggetto di causa non prevede pattuizioni in merito al numero di proiezioni giornaliere del film nelle varie sale cinematografiche, essendo peraltro noto che l'intensità della programmazione è legata soprattutto al successo in concreto riscosso.
Con riferimento alla dedotta mancata rendicontazione delle spese alla stregua del disposto degli artt. 8 e 6 del contratto di distribuzione, dalle risultanze istruttorie e, segnatamente, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra , Testimone_2
dipendente della società appellante, e , che all'epoca dei fatti Testimone_3
curava i contratti della è emerso, al contrario, che Controparte_1
la ha consegnato nel gennaio 2013 i rendiconti di spesa e le distinte Parte_1
degli incassi, i cui conteggi non sono stati, peraltro, oggetto di contestazione da parte della Controparte_1
In particolare, con la mail del 7 gennaio 2013, titolata “Distinte Incasso e
Contratti Dracula”, il ha comunicato allo che per il giorno 8 Tes_3 Tes_2
gennaio 2013 un pony express si sarebbe recato presso gli uffici della società appellante “a ritirare quanto già pronto.”
In sede di escussione, il teste ha dichiarato“… di aver Testimone_2
consegnato io personalmente alla le distinte di incasso dei cinema alla CP_1
data dell'8.1.2013.” mentre il teste , impiegato amministrativo della Tes_4 [...]
ha confermato “di aver consegnato alla i documenti contabili Parte_1 CP_1
di cui mi si legge, avvalendomi di un pony express che ho personalmente chiamato per effettuare la consegna. Mi sembra che la data sia proprio quella dell'8.1.2013 confermo altresì che tra i documenti consegnati al pony express per l'invio alla
c'era anche il doc.6 della memoria istruttoria, che mi si mostra.” CP_1
Con riferimento all'obbligo di concordare “fornitori e modalità di pagamento”, nonché di stipulare i contratti con gli esercenti delle sale cinematografiche, dalle risultanze istruttorie è emerso che la era a Controparte_1
conoscenza del contenuto degli accordi tra la società appellante ed i fornitori, così come delle spese che avrebbe dovuto sostenere.
Sono, infatti, depositati in atti lo scambio di corrispondenza intercorso nell'ottobre 2012 tra la e i fornitori esercenti The Space ed Uci Parte_1
Cinema, con l'indicazione delle condizioni economiche per il noleggio e per il lancio del film, e la fattura n. 17 del 24 ottobre 2012 (emessa dalla società appellante a seguito della consegna dell'assegno BNL per l'importo di € 24.200,00, oggetto del decreto ingiuntivo di cui si tratterà nel prosieguo) recante la dicitura “Addebito fatture Controparte_2 Controparte_3 [...]
– per pubblicità (trailer -banner- Controparte_4
cartonati etc) all'interno del Multiplex del gruppo.”
Non sussiste, infine, l'ultimo inadempimento contestato alla Parte_1
con riguardo all'errata intitolazione del film come “Dracula 3D” in luogo di
“Dracula di ”. Persona_1
Invero, dal tenore dell'art. 4 del contratto di distribuzione cinematografica, secondo cui “la ND … fornirà i materiali muniti di tutti i titoli di testa e di coda in versione italiana, esonerando espressamente la MANDATARIA da ogni responsabilità in ordine al rispetto delle proporzioni, precedenze o quant'altro” e “ consegnerà alla MANDATARIA, entro il 30 Ottobre 2012 un minimo di 30 foto di scena e/o posati a colori del che saranno liberamente utilizzate per ogni forma Pt_1
di lancio pubblicitario del ”, emerge che era la stessa società produttrice a Pt_1
fornire alla i materiali pubblicitari necessari alla distribuzione del Parte_1
film, circostanza confermata anche dal teste che, quale socio e Testimone_1
responsabile della programmazione e distribuzione della ha Parte_1 dichiarato che la aveva “ curato la produzione e la post-produzione del CP_1
film e curato, tra l'altro, la realizzazione dei manifesti e in genere del marketing.”; pertanto, alla società appellante non può essere addebitata l'errata intitolazione del film.
Da ultimo, va osservato che a nulla rileva, nella presente sede civilistica e ai fini della valutazione della condotta tenuta dalla società appellante, la circostanza che il legale rappresentante della sia stato condannato dal Tribunale di Parte_1
Roma per il reato di appropriazione indebita degli incassi ricavati dalla distribuzione del film;
invero - anche a voler prescindere dalla circostanza che la pronuncia non è definitiva - dai conteggi che saranno di seguito sviluppati in ordine alle partite di dare e di avere derivanti dall'adempimento delle obbligazioni gravanti rispettivamente sulle parti emerge che l'appellante è creditrice della
[...]
posto che le spese sostenute dalla per la Controparte_1 Parte_1
distribuzione sono risultate superiori alla quota di incassi spettanti alla società produttrice.
In conclusione, la ha adempiuto agli impegni contrattuali Parte_1
assunti in sede di stipula del contratto di distribuzione cinematografica, cosicché non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e per il riconoscimento del risarcimento del danno invocato dalla
[...]
Controparte_1
La seconda doglianza, afferente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'originaria convenuta per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della e per Controparte_1
ottenere la condanna alla rifusione delle spese sostenute per la distribuzione cinematografica del film, merita anch'essa condivisione.
E' pacifico che la tenuta in virtù del Controparte_1
disposto dell'art. 6 al rimborso delle spese sostenute dalla mandataria a titolo di costi di distribuzione cinematografica, non ha mai provveduto alla rifusione né ha contestato l'ammontare degli esborsi, così come indicati dalla società appellante nella misura complessiva di € 229.856,67.
Il mancato rimborso delle spese anticipate integra gli estremi dell'inadempimento grave e giustifica l'invocata risoluzione del contratto, considerato che per espressa previsione negoziale la restituzione doveva essere effettuata con congruo anticipo, così da consentire alla di procedere Parte_1
ai relativi pagamenti.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'appellante, occorre tenere conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 7, “a titolo di compenso per il lavoro svolto dalla MANDATARIA, la ND riconosce alla stessa sul fatturato netto come precedentemente definito all'art.
1.a derivante dallo sfruttamento cinematografico in Italia del film, fin dal primo centesimo di euro, le seguenti percentuali: - 15% (quindicipercento) alla , quale compenso di Parte_2
distribuzione, fino ad un incasso sala box office pari a € 1.500.000,00; -20%
(ventipercento) alla quale compenso di distribuzione, su un incasso Parte_2
sala box office da € 1.500.000,00”.
In concreto, secondo quanto accertato dal Tribunale con statuizione che non è stata oggetto di gravame, i ricavi complessivi incassati al box office sono risultati pari a € 330.000,00; da detta somma, devono essere detratti il 59,8% - a titolo di percentuale trattenuta dagli esercenti delle sale cinematografiche - il 10% per l'Iva e il 2,10 % per i diritti della Siae;
l'incasso netto del film ammonta, quindi, a €
118.311,39.
Nel rispetto della previsione di cui all'art. 7 il citato importo di € 118.311,39 spetta alla nella misura di € 17.746,71 (quota del 15%) e alla Parte_1
nella misura di € 100.564,68 (quota dell'85%). Controparte_1
La quota di pertinenza della società produttrice per gli incassi del film, pari come detto a € 100.564,68, deve essere, quindi, detratta dalle spese sostenute dalla la quale in conclusione ha diritto a percepire l'importo di € Parte_1
129.291,99, oltre Iva (€ 229.856,67-€ 100.564,68). Prima di effettuare l'elaborazione finale dei conteggi, occorre procedere all'esame dell'appello proposto dalla (nel giudizio riunito n. Parte_1
2926/19) avverso la sentenza n. 19982/18 con la quale il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo ottenuto per la somma di € 24.200,00 (pari a € 20.000, 00, oltre Iva).
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Invero, la non ha messo in discussione Controparte_1
l'ammontare della somma portata dall'assegno consegnato alla per Parte_1
le spese da quest'ultima sostenute ai fini della distribuzione del film, ma ne ha contestato, piuttosto, la destinazione, assumendo che il titolo di credito era stato emesso a scopo di garanzia e non anche con funzione solutoria.
Ora, le risultanze istruttorie complessivamente raccolte, come sopra enunciate, inducono a ritenere che il titolo rappresentasse un acconto sulle maggiori somme dovute per le spese sostenute dalla società appellante per la distribuzione del film e, all'esito della decisione assunta nel procedimento di appello portante il n. 1609/2018
- ove il credito complessivo vantato dalla a titolo di costi di distribuzione Parte_1
è stato quantificato nella misura complessiva di € 129.291,99 - l'opposizione risulta infondata, in quanto la mandataria ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo per il rimborso di parte delle spese in concreto affrontate.
Procedendo, quindi, con i conteggi finali, l'appellante ha diritto al pagamento della residua somma di € 109.291,00 oltre Iva, ottenuta detraendo dall'importo di €
129.291,00 - pari alle spese complessive sostenute per la distribuzione del film, al netto dei ricavi spettanti alla - quello di € 20.000,00 Controparte_1
oltre Iva, già ottenuto in sede monitoria a titolo di acconto.
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto nel giudizio n. 1609/2018 e in riforma della sentenza n. 1580/18, la domanda di risoluzione del contratto e quella di condanna al risarcimento del danno proposte dalla Controparte_1
devono essere respinte;
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta
[...]
dalla il contratto deve essere risolto per inadempimento Parte_1 dell'appellata, che va condannata al pagamento della somma complessiva di €
109.291,00, oltre Iva e interessi dalla messa in mora al saldo.
In accoglimento dell'appello proposto nel giudizio n. 2926/19 e in riforma della sentenza n. 19982/18, l'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 19153/2013 deve essere respinta.
[...]
Le spese di entrambi i giudizi - nel primo e nel secondo grado - seguono l'integrale soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo nella misura compresa tra i minimi e medi tariffari in ragione della corrispondente complessità, tenendo altresì conto della circostanza che la riunione dei procedimenti di appello è avvenuta nella fase conclusiva dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento degli appelli proposti dalla in riforma della sentenza Parte_1
n. 1580/2018 e della sentenza n. 19982/18 emesse dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risoluzione del contratto di distribuzione cinematografica proposta dalla Controparte_1
2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dalla
Controparte_1
3) Dichiara la risoluzione del contratto di distribuzione cinematografica per inadempimento della Controparte_1
4) Condanna la parte appellata al pagamento della somma di € 109.291,99, oltre
Iva, in favore della a titolo di saldo delle spese di Parte_1
distribuzione, con gli interessi dalla messa in mora al saldo;
5) Rigetta l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 19153/2013 emesso dal Tribunale di Roma;
6) Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di entrambi i giudizi, che liquida per il primo grado in complessivi € 12.800,00 e per il secondo grado in complessivi € 14.650,00 di cui € 1.450,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 agosto 2012 e che, pertanto, nulla è da questa dovuto a titolo di risarcimento del danno, né ad alcun altro titolo comunque connesso all'esecuzione del predetto contratto;
2 in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare che l'eventuale inadempimento realizzato dalla è di scarsa importanza e che, Parte_1