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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 4503/2025 promossa da (C.F. assistita Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fulvio Brizio
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. La ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI 001871658, notificata il 22 aprile 2025, con cui le è stato ingiunto il pagamento di
€ 11.350,50 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel periodo da dicembre 2017 a novembre 2018.
2. La ricorrente chiede, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta e, nel merito, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza opposta o comunque di annullarla e/o dichiararla priva di effetto per varie ragioni: a) innanzitutto per mancata notifica dell'atto di accertamento n. 8103.24/09/2019.0152658 del 24 settembre 2019 che costituisce atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione, in essa richiamato;
b) perché, anche ove l'accertamento risultasse notificato, il relativo credito sanzionatorio risulterebbe comunque prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
3. L' convenuto riconosce l'intervenuta prescrizione del credito CP_2 sanzionatorio, affermando che sono decorsi oltre cinque anni dalla notifica – documentata – dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 7 ottobre 2019, anche tenuto conto del periodo di sospensione imposto dalla normativa Covid.
1 4. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
5. L'art. 28 della L. 689/1981 – la cui applicabilità al caso di specie non è in discussione - prevede per i crediti da sanzioni amministrative, ivi comprese quelle conseguenti all'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il termine di prescrizione quinquennale.
6. Il dies a quo del termine di prescrizione del credito relativo alle sanzioni in questione va dunque individuato nel primo giorno successivo alla scadenza del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
7. Nel caso di specie, dal dies a quo alla data del 22 aprile 2025 di notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata sono decorsi più di 5 anni e non risultano atti intermedi interruttivi, come anche riconosciuto in memoria e in udienza dall' . CP_2
8. Avendo ad oggetto una sanzione che risulta estinta ai sensi dell'art. 14 ultimo comma legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione risulta illegittima e, come tale, va annullata.
9. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione, e la liquidazione avviene in misura prossima ai minimi per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI 001871658 notificata alla ricorrente il 22 aprile 2025;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante a rimborsare CP_1
a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 118,50 per contributo unificato, con distrazione.
Torino, 12 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 4503/2025 promossa da (C.F. assistita Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fulvio Brizio
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. La ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI 001871658, notificata il 22 aprile 2025, con cui le è stato ingiunto il pagamento di
€ 11.350,50 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel periodo da dicembre 2017 a novembre 2018.
2. La ricorrente chiede, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta e, nel merito, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza opposta o comunque di annullarla e/o dichiararla priva di effetto per varie ragioni: a) innanzitutto per mancata notifica dell'atto di accertamento n. 8103.24/09/2019.0152658 del 24 settembre 2019 che costituisce atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione, in essa richiamato;
b) perché, anche ove l'accertamento risultasse notificato, il relativo credito sanzionatorio risulterebbe comunque prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
3. L' convenuto riconosce l'intervenuta prescrizione del credito CP_2 sanzionatorio, affermando che sono decorsi oltre cinque anni dalla notifica – documentata – dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 7 ottobre 2019, anche tenuto conto del periodo di sospensione imposto dalla normativa Covid.
1 4. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
5. L'art. 28 della L. 689/1981 – la cui applicabilità al caso di specie non è in discussione - prevede per i crediti da sanzioni amministrative, ivi comprese quelle conseguenti all'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il termine di prescrizione quinquennale.
6. Il dies a quo del termine di prescrizione del credito relativo alle sanzioni in questione va dunque individuato nel primo giorno successivo alla scadenza del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
7. Nel caso di specie, dal dies a quo alla data del 22 aprile 2025 di notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata sono decorsi più di 5 anni e non risultano atti intermedi interruttivi, come anche riconosciuto in memoria e in udienza dall' . CP_2
8. Avendo ad oggetto una sanzione che risulta estinta ai sensi dell'art. 14 ultimo comma legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione risulta illegittima e, come tale, va annullata.
9. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione, e la liquidazione avviene in misura prossima ai minimi per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI 001871658 notificata alla ricorrente il 22 aprile 2025;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante a rimborsare CP_1
a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 118,50 per contributo unificato, con distrazione.
Torino, 12 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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