TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.1.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 8680/2024 RG
TRA
(nata a [...] il [...], C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
), rapp.ti e difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Sergio Turrà e C.F._2
Daniela Vallifuoco, con cui elett.te domiciliano in Napoli alla Via G. Sanfelice 24 (comunicazioni alla PEC: Email_1
Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente della G. R., legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alba Di Lascio, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia 81 (comunicazioni alla PEC: egione.campania.it) Em_3 Email_4
- convenuta -
CONCLUSIONI per parte ricorrente
“condannare la in persona della G.R. p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 1.906,35 e di di € 1.377,66, interessi Parte_1 Parte_2 dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, ovvero, ove maggiore, alla rivalutazione monetaria, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori antistatari” per parte convenuta
“rigettare la domanda proposta perché inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 i ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale di
Napoli deducendo
- di essere stati immessi nel ruolo speciale ad esaurimento della convenuta ai sensi CP_1 della L.R. n. 32 del 9.7.1984 con decorrenza dall'1.9.1986;
- di essere stati posti in quiescenza in data 01/01/2019 e Parte_1 Parte_2 in data 31/07/2017;
- che con precedente ricorso, RG n. 11530/2014 depositato il 06/05/2014, chiedevano che il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli condannasse la al Controparte_1 pagamento delle somme agli stessi spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA), in ragione del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata a seguito della immissione nel ruolo ad esaurimento della Giunta della Controparte_1 dall'1.9.1986;
- che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 9290/2015 la domanda era respinta;
- che, in accoglimento del gravame interposto dai ricorrenti, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1897/2023, in accoglimento del ricorso, riconosceva il loro diritto a Par percepire la nella misura mensile di € 42,52, anziché in quella erogata pari a euro 15,67 (con una differenza mensile di € 26,85), in ragione del riconoscimento di anzianità di servizio sin dal 1.9.1986, condannando la convenuta al pagamento delle differenze maturate a tale titolo sino al 31.07.2013;
- che nonostante la predetta sentenza, la non ha proceduto ad adeguare Controparte_1
l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante come confermato nella decisione resa dalla Corte di Appello, sino alle date delle rispettive messe in quiescenza;
- che per il periodo successivo alla predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1897/2023 (che ha statuito sino al 31.07.2013) è restata immutata la situazione di fatto concretizzata dalla entità dell'elemento retributivo percepito e il criterio per la determinazione di quanto spettante ai ricorrenti mensilmente, cristallizzato dalla somma analitica indicata, per il suddetto titolo, nei conteggi allegati all'originario ricorso e "fatti propri" dalla Corte di Appello. Tanto premesso, ribadita la sussistenza dei presupposti costitutivi dei crediti rivendicati, hanno richiesto l'accertamento del diritto alla somma di cui in ricorso per le predette causali, con condanna della resistente al pagamento del dovuto per il periodo dall'1/8/2013 al 31/12/2018 per , e per il periodo dall'1/8/2013 al 31/7/2017 per Parte_1 Parte_2
come da conteggi allegati al ricorso.
[...]
Si è costituita la che ha contestato il fondamento della domanda. Controparte_1
In particolare, nel merito, ha eccepito la non applicabilità al caso in esame della disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. sul saggio di interessi dovuto, dovendo prevalere la disposizione speciale per i crediti derivanti da rapporto di impiego e previdenziale pubblicistico. La causa è stata rinviata per discussione al 30.1.2025, con termine per note illustrative.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione.
La pretesa attorea si fonda invero sulla sussistenza, non contestata, di un precedente giudicato formatosi sulla medesima questione per un periodo antecedente a quello oggetto di ricorso e deve richiamarsi, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito.
Tanto perché in caso di situazioni giuridiche di durata oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento (in termini:
Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001; sez. III n. 10420 /2002).
Venendo al caso in esame, la domanda è specificamente fondata sulla statuizione contenuta nella allegata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1897/2023, da cui si rileva che Par l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la nella misura indicata nel ricorso in esame ha costituito il presupposto logico necessario della decisione di condanna disposta dalla Corte territoriale.
Ebbene la non ha allegato modifiche della situazione di fatto o del Controparte_1 quadro giuridico di riferimento in relazione al periodo oggetto della presente domanda. Pertanto, pacifico e non contestato che nel periodo per cui è causa, e segnatamente dall'1/8/2013 sino alle date di collocamento in quiescenza dei ricorrenti, cui si riferiscono i conteggi allegati al ricorso, la non ha adeguato l'ammontare della Ria dovuta e CP_1 nella misura accertata dalla suindicata sentenza (pari a € 42,52 mensili), ai ricorrenti spettano le conseguenti differenze economiche tra quanto ricevuto a tale titolo (pari a euro 15,67 mensili) e quanto sarebbe invece loro spettato, quantificate in € 26,85 mensili.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi contenuti in ricorso in quanto congruamente formulati, in relazione all'importo differenziale dovuto, e comunque non contestati dall'Ente convenuto. Deve pertanto accogliersi il ricorso con la condanna della resistente al pagamento del dovuto, per quanto sopra, per una somma pari
- a euro 1.906,35 per il periodo dall'1.8.2013 al 31.12.2018 per Parte_1
- a euro 1.377,66 per il periodo dall'1.8.2013 al 31.7.2017 per . Parte_2
Deve invece ritenersi non fondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere la condanna al pagamento della maggiorazione delle somme dovute, nella misura del saggio di interesse legale maggiorato (previsto per il ritardo nell'adempimento delle transazioni commerciali) secondo la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.. Come condivisibilmente argomentato in altre pronunce rese da codesto Tribunale (cfr. sentenza giud. Ruoppolo n. 267/2025), deve in proposito osservarsi che, sebbene dalle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione nn. 12449 del 2024 e n. 12974 del 2024 non si evinca la risoluzione delle questioni specifiche e rilevanti nel caso in esame, pur poste a fondamento del rinvio pregiudiziale – in particolare dal provvedimento di rimessione del tribunale di Parma, in riferimento al rapporto tra la disciplina speciale dettata per i crediti di lavoro privato e la suddetta previsione codicistica -, risulta chiaramente argomentato in esse – v. in particolare Cass. n. 12449\2024, nel terzo paragrafo della motivazione - che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Da quanto precede deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione del tasso maggiorato di cui al 4° comma dell'art. 1284, è richiesto l'accertamento della sussistenza di presupposti ulteriori rispetto all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, che le Sezioni Unite citate individuano rispettivamente nell'assenza di una determinazione negoziale della misura degli interessi, nell'individuazione del momento di proposizione della domanda giudiziale e, soprattutto, nella “natura della fonte dell'obbligazione”: che, dicono le Sezioni Unite, può essere “la più varia” e richiede perciò uno “specifico accertamento da parte del giudice della cognizione”, che concerne “la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio” e può condurre ad esiti differenti a seconda che si tratti di “obbligazioni contrattuali” o “derivanti da responsabilità extracontrattuale” o ancora “crediti di lavoro”, per i quali, ricordano ancora le Sezioni Unite, vale la “specifica disciplina” di cui all'art. 429, comma 3°, c.p.c.-. Deve quindi ritenersi che, secondo le suddette argomentazioni, non basta che il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria sia sanzionato con gli interessi legali perché possa automaticamente scattare, a far data dalla domanda giudiziale, l'obbligo di pagamento degli interessi maggiorati di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., essendo necessario, piuttosto, indagare anzitutto quale sia la “natura” dell'obbligazione di cui si discute e verificare se l'attribuzione degli interessi maggiorati sia con essa compatibile. Con peculiare riguardo alla speciale disciplina approntata per la tutela dei crediti retributivi da lavoro privato va, del resto, evidenziato che la previsione di cui all'art. 429 comma 3
c.p.c. contempla un meccanismo sanzionatorio – c.d. pena privata –, imponendo al datore di lavoro un aggravio con il cumulo degli interessi sul capitale via via rivalutato, rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta e che l'applicazione indiscriminata dell'ulteriore meccanismo sanzionatorio sotteso alla maggiorazione degli interessi previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., comporterebbe un cumulo sproporzionato di pene private, che potrebbe essere sospettabile di incostituzionalità per irrazionalità manifesta.
Deve infatti ritenersi che la ratio della modifica della previsione codicistica risiede, come da lavori preparatori del decreto legge n. 132 del 2014, vada ravvisata nell'esigenza di
“evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato” e che la disposizione introduce uno strumento sanzionatorio - vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto – per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
Esclusa per quanto sopra la cumulabilità dei due meccanismi sanzionatori, con applicazione, in ragione della sua specialità, della sola disciplina dei crediti di lavoro privato, va ritenuto che, nel caso di specie – crediti retributivi da pubblico impiego – trova applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 che contempla un meccanismo liquidatorio affatto diverso e privo della natura sanzionatoria di quello di cui all'art. 429 comma 3 c.p.c.. Tale previsione risulta costituzionalmente legittima – si veda Corte Costituzionale n.82\2003- in relazione al fatto che si tratta di fattispecie diversa, nella quale “la possibilità di lucrare con investimenti finanziari l'eventuale differenza tra il rendimento dell'investimento ed il tasso di svalutazione deve reputarsi esclusa per le pubbliche amministrazioni, le quali – anche quando agiscono iure privatorum – sono tenute, nell'attuazione del rapporto obbligatorio, ad una condotta improntata “al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”. Tali argomenti fondati sulla specialità della disciplina applicabile ai crediti di lavoro e in particolare a quelli derivanti da pubblico impiego inducono a ritenere non applicabile la norma codicistica in esame e al rigetto della pretesa di parte ricorrente sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da e con ricorso del 10.4.2024, Parte_1 Parte_4 così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto condanna la a Controparte_1 pagare in favore di la somma di € 1.906,35 a titolo di differenze RIA per Parte_1 il periodo dall'1.8.2013 al 31.12.2018, e in favore di la somma di € Parte_2
1.377,66 a titolo di differenze RIA per il periodo dall'1.8.2013 al 31.7.2017, oltre interessi legali, o in alternativa rivalutazione monetaria se maggiore, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese Controparte_1 processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, rimborso C.U., IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Napoli 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.1.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 8680/2024 RG
TRA
(nata a [...] il [...], C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
), rapp.ti e difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Sergio Turrà e C.F._2
Daniela Vallifuoco, con cui elett.te domiciliano in Napoli alla Via G. Sanfelice 24 (comunicazioni alla PEC: Email_1
Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente della G. R., legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alba Di Lascio, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia 81 (comunicazioni alla PEC: egione.campania.it) Em_3 Email_4
- convenuta -
CONCLUSIONI per parte ricorrente
“condannare la in persona della G.R. p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 1.906,35 e di di € 1.377,66, interessi Parte_1 Parte_2 dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, ovvero, ove maggiore, alla rivalutazione monetaria, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori antistatari” per parte convenuta
“rigettare la domanda proposta perché inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 i ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale di
Napoli deducendo
- di essere stati immessi nel ruolo speciale ad esaurimento della convenuta ai sensi CP_1 della L.R. n. 32 del 9.7.1984 con decorrenza dall'1.9.1986;
- di essere stati posti in quiescenza in data 01/01/2019 e Parte_1 Parte_2 in data 31/07/2017;
- che con precedente ricorso, RG n. 11530/2014 depositato il 06/05/2014, chiedevano che il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli condannasse la al Controparte_1 pagamento delle somme agli stessi spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA), in ragione del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata a seguito della immissione nel ruolo ad esaurimento della Giunta della Controparte_1 dall'1.9.1986;
- che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 9290/2015 la domanda era respinta;
- che, in accoglimento del gravame interposto dai ricorrenti, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1897/2023, in accoglimento del ricorso, riconosceva il loro diritto a Par percepire la nella misura mensile di € 42,52, anziché in quella erogata pari a euro 15,67 (con una differenza mensile di € 26,85), in ragione del riconoscimento di anzianità di servizio sin dal 1.9.1986, condannando la convenuta al pagamento delle differenze maturate a tale titolo sino al 31.07.2013;
- che nonostante la predetta sentenza, la non ha proceduto ad adeguare Controparte_1
l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante come confermato nella decisione resa dalla Corte di Appello, sino alle date delle rispettive messe in quiescenza;
- che per il periodo successivo alla predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1897/2023 (che ha statuito sino al 31.07.2013) è restata immutata la situazione di fatto concretizzata dalla entità dell'elemento retributivo percepito e il criterio per la determinazione di quanto spettante ai ricorrenti mensilmente, cristallizzato dalla somma analitica indicata, per il suddetto titolo, nei conteggi allegati all'originario ricorso e "fatti propri" dalla Corte di Appello. Tanto premesso, ribadita la sussistenza dei presupposti costitutivi dei crediti rivendicati, hanno richiesto l'accertamento del diritto alla somma di cui in ricorso per le predette causali, con condanna della resistente al pagamento del dovuto per il periodo dall'1/8/2013 al 31/12/2018 per , e per il periodo dall'1/8/2013 al 31/7/2017 per Parte_1 Parte_2
come da conteggi allegati al ricorso.
[...]
Si è costituita la che ha contestato il fondamento della domanda. Controparte_1
In particolare, nel merito, ha eccepito la non applicabilità al caso in esame della disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. sul saggio di interessi dovuto, dovendo prevalere la disposizione speciale per i crediti derivanti da rapporto di impiego e previdenziale pubblicistico. La causa è stata rinviata per discussione al 30.1.2025, con termine per note illustrative.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione.
La pretesa attorea si fonda invero sulla sussistenza, non contestata, di un precedente giudicato formatosi sulla medesima questione per un periodo antecedente a quello oggetto di ricorso e deve richiamarsi, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito.
Tanto perché in caso di situazioni giuridiche di durata oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento (in termini:
Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001; sez. III n. 10420 /2002).
Venendo al caso in esame, la domanda è specificamente fondata sulla statuizione contenuta nella allegata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1897/2023, da cui si rileva che Par l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la nella misura indicata nel ricorso in esame ha costituito il presupposto logico necessario della decisione di condanna disposta dalla Corte territoriale.
Ebbene la non ha allegato modifiche della situazione di fatto o del Controparte_1 quadro giuridico di riferimento in relazione al periodo oggetto della presente domanda. Pertanto, pacifico e non contestato che nel periodo per cui è causa, e segnatamente dall'1/8/2013 sino alle date di collocamento in quiescenza dei ricorrenti, cui si riferiscono i conteggi allegati al ricorso, la non ha adeguato l'ammontare della Ria dovuta e CP_1 nella misura accertata dalla suindicata sentenza (pari a € 42,52 mensili), ai ricorrenti spettano le conseguenti differenze economiche tra quanto ricevuto a tale titolo (pari a euro 15,67 mensili) e quanto sarebbe invece loro spettato, quantificate in € 26,85 mensili.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi contenuti in ricorso in quanto congruamente formulati, in relazione all'importo differenziale dovuto, e comunque non contestati dall'Ente convenuto. Deve pertanto accogliersi il ricorso con la condanna della resistente al pagamento del dovuto, per quanto sopra, per una somma pari
- a euro 1.906,35 per il periodo dall'1.8.2013 al 31.12.2018 per Parte_1
- a euro 1.377,66 per il periodo dall'1.8.2013 al 31.7.2017 per . Parte_2
Deve invece ritenersi non fondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere la condanna al pagamento della maggiorazione delle somme dovute, nella misura del saggio di interesse legale maggiorato (previsto per il ritardo nell'adempimento delle transazioni commerciali) secondo la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.. Come condivisibilmente argomentato in altre pronunce rese da codesto Tribunale (cfr. sentenza giud. Ruoppolo n. 267/2025), deve in proposito osservarsi che, sebbene dalle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione nn. 12449 del 2024 e n. 12974 del 2024 non si evinca la risoluzione delle questioni specifiche e rilevanti nel caso in esame, pur poste a fondamento del rinvio pregiudiziale – in particolare dal provvedimento di rimessione del tribunale di Parma, in riferimento al rapporto tra la disciplina speciale dettata per i crediti di lavoro privato e la suddetta previsione codicistica -, risulta chiaramente argomentato in esse – v. in particolare Cass. n. 12449\2024, nel terzo paragrafo della motivazione - che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Da quanto precede deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione del tasso maggiorato di cui al 4° comma dell'art. 1284, è richiesto l'accertamento della sussistenza di presupposti ulteriori rispetto all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, che le Sezioni Unite citate individuano rispettivamente nell'assenza di una determinazione negoziale della misura degli interessi, nell'individuazione del momento di proposizione della domanda giudiziale e, soprattutto, nella “natura della fonte dell'obbligazione”: che, dicono le Sezioni Unite, può essere “la più varia” e richiede perciò uno “specifico accertamento da parte del giudice della cognizione”, che concerne “la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio” e può condurre ad esiti differenti a seconda che si tratti di “obbligazioni contrattuali” o “derivanti da responsabilità extracontrattuale” o ancora “crediti di lavoro”, per i quali, ricordano ancora le Sezioni Unite, vale la “specifica disciplina” di cui all'art. 429, comma 3°, c.p.c.-. Deve quindi ritenersi che, secondo le suddette argomentazioni, non basta che il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria sia sanzionato con gli interessi legali perché possa automaticamente scattare, a far data dalla domanda giudiziale, l'obbligo di pagamento degli interessi maggiorati di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., essendo necessario, piuttosto, indagare anzitutto quale sia la “natura” dell'obbligazione di cui si discute e verificare se l'attribuzione degli interessi maggiorati sia con essa compatibile. Con peculiare riguardo alla speciale disciplina approntata per la tutela dei crediti retributivi da lavoro privato va, del resto, evidenziato che la previsione di cui all'art. 429 comma 3
c.p.c. contempla un meccanismo sanzionatorio – c.d. pena privata –, imponendo al datore di lavoro un aggravio con il cumulo degli interessi sul capitale via via rivalutato, rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta e che l'applicazione indiscriminata dell'ulteriore meccanismo sanzionatorio sotteso alla maggiorazione degli interessi previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., comporterebbe un cumulo sproporzionato di pene private, che potrebbe essere sospettabile di incostituzionalità per irrazionalità manifesta.
Deve infatti ritenersi che la ratio della modifica della previsione codicistica risiede, come da lavori preparatori del decreto legge n. 132 del 2014, vada ravvisata nell'esigenza di
“evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato” e che la disposizione introduce uno strumento sanzionatorio - vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto – per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
Esclusa per quanto sopra la cumulabilità dei due meccanismi sanzionatori, con applicazione, in ragione della sua specialità, della sola disciplina dei crediti di lavoro privato, va ritenuto che, nel caso di specie – crediti retributivi da pubblico impiego – trova applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 che contempla un meccanismo liquidatorio affatto diverso e privo della natura sanzionatoria di quello di cui all'art. 429 comma 3 c.p.c.. Tale previsione risulta costituzionalmente legittima – si veda Corte Costituzionale n.82\2003- in relazione al fatto che si tratta di fattispecie diversa, nella quale “la possibilità di lucrare con investimenti finanziari l'eventuale differenza tra il rendimento dell'investimento ed il tasso di svalutazione deve reputarsi esclusa per le pubbliche amministrazioni, le quali – anche quando agiscono iure privatorum – sono tenute, nell'attuazione del rapporto obbligatorio, ad una condotta improntata “al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”. Tali argomenti fondati sulla specialità della disciplina applicabile ai crediti di lavoro e in particolare a quelli derivanti da pubblico impiego inducono a ritenere non applicabile la norma codicistica in esame e al rigetto della pretesa di parte ricorrente sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da e con ricorso del 10.4.2024, Parte_1 Parte_4 così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto condanna la a Controparte_1 pagare in favore di la somma di € 1.906,35 a titolo di differenze RIA per Parte_1 il periodo dall'1.8.2013 al 31.12.2018, e in favore di la somma di € Parte_2
1.377,66 a titolo di differenze RIA per il periodo dall'1.8.2013 al 31.7.2017, oltre interessi legali, o in alternativa rivalutazione monetaria se maggiore, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese Controparte_1 processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, rimborso C.U., IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Napoli 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile