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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Trani
N. 3819 - 1/2024 R.G.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.2.2025,
esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale approvate nelle date del 18.7.2024 e 17.10.2024
dall'assemblea del avente ad Parte_1
oggetto “approvazione del computo metrico a firma dell'ing.
[...]
” ed “affidamento dei lavori edili i appalto all'impresa Pt_2
deducendo, in relazione al fumus boni Controparte_1
iuris, la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio ex art. 1135 c.c. necessario per i lavori straordinari;
la circostanza che i lavori deliberati eccedono le competenze dell'assemblea perché
interessano parti individuali dell'edificio; la convocazione dell'assemblea non rispetta i requisiti di chiarezza e trasparenza;
sono stati deliberati lavori voluttuari e non economicamente accessibili a tutti, senza il rispetto delle maggioranze previste ex lege;
in relazione al periculum in mora, la circostanza per cui l'esecuzione delle opere comporterebbe ingenti danni poiché
implicherebbe spese straordinarie senza copertura e l'avvio di lavori su parti dell'immobile che non rientrano nelle parti dell'edificio di competenza assembleare.
esaminate le difese del resistente (avv. Mascolo), che Parte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa istanza di sospensione, con vittoria di spese e competenze di fase,
1 Tribunale di Trani
ritenuto che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza atteso che, in relazione al presupposto del fumus boni
iuris, dalla documentazione in atti è dato ravvisare la ricorrenza,
in relazione alla delibera del 12.12.2024, punto 3) – all. n. 7 -
della previsione del fondo speciale obbligatorio, mentre generica è
la contestazione relativa alla invalidità della modalità di convocazione e delibera ed al mancato rispetto delle maggioranze,
infine non costituendo ragione sufficiente per la mancata esecuzione delle opere l'eccessiva onerosità delle spese richieste, il che importa altresì la considerazione della mancata ricorrenza del
periculum in mora,
esaminate, inoltre, le difese della parte resistente che, invece,
evidenziava l'indifferibilità delle opere deliberate anche in riferimento alla ricorrenza di ordinanza sindacale indirizzata al
Condominio,
P.Q.M.
letto l'art. 1137 u.c. c.c.,
rigetta l'istanza di sospensione;
spese al merito.
Si comunichi.
Trani, 22.3.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
2
N. 3819 - 1/2024 R.G.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.2.2025,
esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale approvate nelle date del 18.7.2024 e 17.10.2024
dall'assemblea del avente ad Parte_1
oggetto “approvazione del computo metrico a firma dell'ing.
[...]
” ed “affidamento dei lavori edili i appalto all'impresa Pt_2
deducendo, in relazione al fumus boni Controparte_1
iuris, la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio ex art. 1135 c.c. necessario per i lavori straordinari;
la circostanza che i lavori deliberati eccedono le competenze dell'assemblea perché
interessano parti individuali dell'edificio; la convocazione dell'assemblea non rispetta i requisiti di chiarezza e trasparenza;
sono stati deliberati lavori voluttuari e non economicamente accessibili a tutti, senza il rispetto delle maggioranze previste ex lege;
in relazione al periculum in mora, la circostanza per cui l'esecuzione delle opere comporterebbe ingenti danni poiché
implicherebbe spese straordinarie senza copertura e l'avvio di lavori su parti dell'immobile che non rientrano nelle parti dell'edificio di competenza assembleare.
esaminate le difese del resistente (avv. Mascolo), che Parte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa istanza di sospensione, con vittoria di spese e competenze di fase,
1 Tribunale di Trani
ritenuto che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza atteso che, in relazione al presupposto del fumus boni
iuris, dalla documentazione in atti è dato ravvisare la ricorrenza,
in relazione alla delibera del 12.12.2024, punto 3) – all. n. 7 -
della previsione del fondo speciale obbligatorio, mentre generica è
la contestazione relativa alla invalidità della modalità di convocazione e delibera ed al mancato rispetto delle maggioranze,
infine non costituendo ragione sufficiente per la mancata esecuzione delle opere l'eccessiva onerosità delle spese richieste, il che importa altresì la considerazione della mancata ricorrenza del
periculum in mora,
esaminate, inoltre, le difese della parte resistente che, invece,
evidenziava l'indifferibilità delle opere deliberate anche in riferimento alla ricorrenza di ordinanza sindacale indirizzata al
Condominio,
P.Q.M.
letto l'art. 1137 u.c. c.c.,
rigetta l'istanza di sospensione;
spese al merito.
Si comunichi.
Trani, 22.3.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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