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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti ConSIliere
Dott.ssa Donatella Draetta ConSIliere relatore riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1910/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bianco, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 dall'avv. Emanuele Maggio e dall'avv. Donatella Calì,
PEC: e Email_2 Email_3
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
Accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformulare nei capi impugnati e per i motivi spiegati la Sentenza n. 1735/2023 (R.G. 764/2019) depositata il 7
Aprile 2023 del Tribunale di Palermo e per effetto della superiore riforma, nel merito
Disporre l'affidamento condiviso del piccolo adottando ogni provvedimento volto Per_1
1 a garantire il diritto alla bi-genitorialità nel superiore interesse del minore, ed adottando ogni altro opportuno e consequenziale provvedimento. Porre a carico del SI. quale Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore un importo non superiore ad € 150,00 Per_1
mensili oltre spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il minore da porre al
70% a carico della ed al 30% a carico del SI. disponendo che l'Assegno Unico CP_1 Pt_1
sia ripartito in parti uguali tra i genitori Condannare la resistente alle spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
- rigettare l'appello promosso dal SI. in quanto inammissibile e/o Parte_1
improcedibile e/o comunque assolutamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1735/2023 resa dal
Tribunale di Palermo, Prima Sezione Civile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 7 aprile 2023, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 CP_1
Palermo ha definitivamente pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Palermo il 28/04/2011; ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore (nato a [...] il [...]) alla madre, Persona_2
con collocamento presso la stessa e facoltà di visita del padre secondo accordi liberamente stretti dalle parti;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo CP_1 mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero importo del c.d. Assegno Unico;
ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 7 novembre 2023, lamentando in due motivi l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1
in violazione del diritto alla bigenitorialità costituzionalmente garantito;
nonché nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere all'appellata un assegno a titolo di
2 contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 250,00 mensili, e ha Per_1
ripartito le spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuna delle parti, erroneamente valutandone le capacità economiche.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'11 giugno 2024, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 marzo 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento e deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1
alla madre, in violazione del diritto alla bigenitorialità costituzionalmente garantito.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe basato la suddetta statuizione esclusivamente sul rifiuto del minore di incontrare il padre Per_1
presso lo Spazio Neutro, in mancanza di istruttoria o nuovi approfondimenti, ritenuta esaustiva la CTU espletata nel corso del giudizio di separazione, quando il minore aveva quattro anni.
8. L'appellante ha, altresì, dedotto l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'atteggiamento ostruzionistico della rispetto all'instaurazione di un rapporto padre CP_1
- figlio, che avrebbe determinato e alimentato il rifiuto del minore alla frequentazione con il padre, nonché l'omessa motivazione sull' inidoneità educativa dell'appellante stesso, necessaria ai fini della statuizione di affidamento esclusivo.
9. Appare opportuno premettere che, “in tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore,
3 richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio” (v. Cass. civ. Sez. I Ord., n. 21425/2022).
Pertanto, in tema di affidamento dei figli minorenni, può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. Civ. ord. n. 1645/2022).
10. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve rilevarsi che la CTU disposta da questa Corte ed espletata dal Dott. , giusta nomina del 26/07/2024, con Persona_3
argomentazioni puntuali e condivisibili, ha dato atto che nessuno dei due genitori presenta profili impeditivi rispetto all'esercizio della genitorialità, seppur con le differenze del caso.
Invero, con riferimento all'odierna appellata il Consulente tecnico afferma che “La SI.ra
ha dimostrato con i fatti di essere stata in grado di crescere in modo adeguato. CP_1 Per_1
Il minore, oltre che sano, è infatti molto gentile e ben educato e presenta un carattere pacato
e sensibile, che gli consentirà un pieno accesso nella società degli adulti se adeguatamente seguito anche nel corso delle superiori.”
Quanto all'appellante, se, da un lato, non si rileva la sussistenza di caratteristiche impeditive rispetto alla possibilità di svolgere adeguatamente il ruolo di genitore, dall'altro è evidente che lo stesso sia meno capace ed autorevole della SI.ra , la quale si dimostra adeguata CP_1 al suo ruolo. Ed invero, la CTU dà atto che “le competenze genitoriali del SI. sono Pt_1 decisamente più limitate in confronto a quelle della SI.ra ”, una differenza, questa, CP_1
riconducibile oltre che al modo in cui la storia familiare si è sviluppata, alla limitata capacità dell'appellante di comprendere le reali eSIenze di e fornire risposte adeguate. Per_1
Nel corso dei colloqui che il minore ha svolto con il Consulente tecnico, infatti, ha Per_1
avuto modo di raccontare episodi della sua vita che hanno contribuito a fondare e alimentare il suo rifiuto di relazionarsi con il padre e con la relativa famiglia d'origine, tra cui si annoverano i racconti di presunti maltrattamenti subìti dalla zia e dalla cugina, di incontri con il padre durante i quali veniva portato in “grotte buie”, di un episodio di macellazione di un animale a cui si è rifiutato di assistere o ancora dei rifiuti del padre a concedergli semplici autorizzazioni, come quella per partecipare alla foto di classe.
4 L'appellante tende a considerare i fatti raccontati dal figlio come falsità indotte dall'appellata, dimostrando un'inadeguatezza ed incapacità che, secondo il Consulente tecnico, “si concretizza nell'assenza di strategie adeguate nel riavvicinamento a e nella Per_1
tendenza ad assegnare alla tutte le colpe e a sé stesso il solo ruolo di vittima. Mentre CP_1
la SI.ra riconosce i propri difetti e i limiti che caratterizzano la sua posizione rispetto CP_1
al rapporto padre-figlio, il SI. appare incapace ad assegnarsi qualsivoglia limite o Pt_1
difetto, essendo il suo pensiero del tutto saturato dalla convinzione che tutto si sia originato dall'opera della ex moglie”.
La CTU evidenzia, altresì, che il SI. “presenta limiti nella sua capacità di Pt_1
comprendere la prospettiva del figlio e per questo rischia di non essere in grado di affrontare in modo adeguato la sfida del riconquistare la sua fiducia.”
Appare comunque opportuno rilevare che il minore nel corso dei colloqui con il Per_1
Consulente tecnico ha aperto alla possibilità di tornare a relazionarsi con il padre, subordinandola, tuttavia, ad un cambio di prospettiva del SI. unitamente al Pt_1
potenziamento delle sue capacità di immedesimarsi ed intercettare i suoi bisogni.
Né la correttezza e condivisibilità delle valutazioni del consulente può essere revocata in dubbio alla luce del fatto che è pervenuta al consulente la relazione della Dott.ssa Per_4
relazione che nessun rilievo ha assunto ai fini delle suddette valutazioni, così come sopra richiamate.
Ritiene pertanto, il Collegio che una statuizione di affidamento condiviso possa risultare in questa fase precoce e controproducente, e tale affermazione trova conforto anche in quanto sostenuto dal Consulente tecnico, il quale da atto che, sebbene il regime di affidamento esclusivo contribuisca ad aumentare il divario tra padre e figlio, tuttavia questo “dovrebbe essere modificato solo dopo il ristabilirsi dei rapporti fra i due, anche in considerazione del fatto che l'affido esclusivo non è da annoverarsi fra i motivi di distanza tra ed il Per_1 padre. E l'eventuale affido condiviso non modificherebbe di nulla la ritrosia del minore a rivedere il padre ma, al contrario, porterebbe il SI. a imporsi sul piano decisionale Pt_1
senza avere prima conquistato autorevolezza, con conseguente e ulteriore irrigidimento della situazione.”
Pertanto, le considerazioni suesposte, unitamente alle puntuali conclusioni rassegnate in sede di CTU, inducono a ritenere opportuno, in primo luogo, confermare la statuizione di
5 affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa e con Per_1
facoltà per il padre di incontrare il figlio, previo consenso di quest'ultimo, secondo accordi liberamente stabiliti dalle parti e, in secondo luogo, affidare il nucleo familiare al Consultorio territorialmente competente affinché attivi un percorso di cura del legame padre - figlio nell'ottica di favorire la riconciliazione e il risanamento della relazione, con obbligo di riferire ogni quattro mesi al giudice tutelare.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili e alle spese straordinarie nella misura del 50%, omettendo di considerare la riduzione delle sue capacità reddituali, riconducibile ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, a fronte delle invece maggiori disponibilità dell'appellata.
Ha infatti dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, non è mai stata data prova dello svolgimento da parte sua di attività lavorative come lattoniere o muratore e che, a partire dal 16 maggio 2023, data in cui è cessata l'attività della Social
Trinacria, società per cui ha lavorato in qualità di ex P.i.p., ha subìto un lungo periodo di disoccupazione, durante il quale ha percepito esclusivamente l'indennità Naspi, poi sostituita da un sussidio mensile erogato dalla Regione Sicilia, di pari importo, contrariamente all'appellata, dipendente pubblico a tempo indeterminato, il cui reddito mensile si attesterebbe intorno ad euro 1.400,00 oltre le mensilità aggiuntive.
12. Anche il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Occorre premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c.
Ai fini della quantificazione del contributo in parola deve osservarsi il principio di proporzionalità, il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nonché delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, e la valutazione dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (V. Cass. civ., ord. n.
9435/2024).
6 13. Nel caso di specie, dagli accertamenti tributari svolti dalla Guardia di Finanza risulta che l'appellante, ex P.i.p. e attualmente dipendente a tempo determinato presso la biblioteca regionale, abbia percepito un reddito annuo netto pari ad euro 9.500,00 circa nel 2021, ad euro 9.984,00 nel 2022 e ad euro 10.867,00 nel 2023, con un reddito mensile netto che si attesta, dunque, intorno ad euro 900,00, ai quali - si reputa opportuno precisare - non sottrae spese di locazione, risiedendo in un immobile di sua proprietà.
Quanto all'appellata, collaboratrice scolastica con contratto part-time, da cui non beneficia di tredicesima e quattordicesima mensilità (contrariamente a quanto dedotto dall'appellante), è emerso che la stessa abbia percepito redditi da lavoro dipendente netti pari ad euro 13.386,00 per il 2021, ad euro 12.237,00 per il 2022 ed, infine, ad euro 15.626,00 per il 2023, con conseguente stipendio mensile pari a circa 1.300,00 euro netti.
Si precisa, altresì, che l'appellata risiede attualmente presso l'immobile di proprietà della madre insieme a e , figlio nato da precedente matrimonio. Per_1 Per_5
Sebbene dal confronto della situazione reddituale delle parti emerga una maggiore disponibilità mensile dell'appellata rispetto alle più ridotte disponibilità dell'appellante, deve tuttavia, affermarsi che le spese di mantenimento della prole non possono ricadere interamente sul genitore collocatario, specie quando, come nel caso che ci occupa, il figlio viva esclusivamente con la madre, la quale dunque si fa carico dei compiti domestici e di cura, elementi, questi, previsti dall'art. 337 ter c.c. quali indici per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli e che inducono a ritenere congrua la somma di euro 250,00 mensili, posta a carico dell'appellante a titolo di mantenimento del minore , unitamente alla Per_1
ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
14. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002. Devono infine essere definitivamente poste a carico dell'appellante le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 7 aprile 2023; CP_1
Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare territorialmente competente e lo onera di riferire ogni quattro mesi al Giudice tutelare;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 26 marzo 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti ConSIliere
Dott.ssa Donatella Draetta ConSIliere relatore riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1910/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bianco, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 dall'avv. Emanuele Maggio e dall'avv. Donatella Calì,
PEC: e Email_2 Email_3
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
Accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformulare nei capi impugnati e per i motivi spiegati la Sentenza n. 1735/2023 (R.G. 764/2019) depositata il 7
Aprile 2023 del Tribunale di Palermo e per effetto della superiore riforma, nel merito
Disporre l'affidamento condiviso del piccolo adottando ogni provvedimento volto Per_1
1 a garantire il diritto alla bi-genitorialità nel superiore interesse del minore, ed adottando ogni altro opportuno e consequenziale provvedimento. Porre a carico del SI. quale Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore un importo non superiore ad € 150,00 Per_1
mensili oltre spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il minore da porre al
70% a carico della ed al 30% a carico del SI. disponendo che l'Assegno Unico CP_1 Pt_1
sia ripartito in parti uguali tra i genitori Condannare la resistente alle spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
- rigettare l'appello promosso dal SI. in quanto inammissibile e/o Parte_1
improcedibile e/o comunque assolutamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1735/2023 resa dal
Tribunale di Palermo, Prima Sezione Civile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 7 aprile 2023, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 CP_1
Palermo ha definitivamente pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Palermo il 28/04/2011; ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore (nato a [...] il [...]) alla madre, Persona_2
con collocamento presso la stessa e facoltà di visita del padre secondo accordi liberamente stretti dalle parti;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo CP_1 mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero importo del c.d. Assegno Unico;
ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 7 novembre 2023, lamentando in due motivi l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1
in violazione del diritto alla bigenitorialità costituzionalmente garantito;
nonché nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere all'appellata un assegno a titolo di
2 contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 250,00 mensili, e ha Per_1
ripartito le spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuna delle parti, erroneamente valutandone le capacità economiche.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'11 giugno 2024, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 marzo 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento e deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1
alla madre, in violazione del diritto alla bigenitorialità costituzionalmente garantito.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe basato la suddetta statuizione esclusivamente sul rifiuto del minore di incontrare il padre Per_1
presso lo Spazio Neutro, in mancanza di istruttoria o nuovi approfondimenti, ritenuta esaustiva la CTU espletata nel corso del giudizio di separazione, quando il minore aveva quattro anni.
8. L'appellante ha, altresì, dedotto l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'atteggiamento ostruzionistico della rispetto all'instaurazione di un rapporto padre CP_1
- figlio, che avrebbe determinato e alimentato il rifiuto del minore alla frequentazione con il padre, nonché l'omessa motivazione sull' inidoneità educativa dell'appellante stesso, necessaria ai fini della statuizione di affidamento esclusivo.
9. Appare opportuno premettere che, “in tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore,
3 richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio” (v. Cass. civ. Sez. I Ord., n. 21425/2022).
Pertanto, in tema di affidamento dei figli minorenni, può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. Civ. ord. n. 1645/2022).
10. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve rilevarsi che la CTU disposta da questa Corte ed espletata dal Dott. , giusta nomina del 26/07/2024, con Persona_3
argomentazioni puntuali e condivisibili, ha dato atto che nessuno dei due genitori presenta profili impeditivi rispetto all'esercizio della genitorialità, seppur con le differenze del caso.
Invero, con riferimento all'odierna appellata il Consulente tecnico afferma che “La SI.ra
ha dimostrato con i fatti di essere stata in grado di crescere in modo adeguato. CP_1 Per_1
Il minore, oltre che sano, è infatti molto gentile e ben educato e presenta un carattere pacato
e sensibile, che gli consentirà un pieno accesso nella società degli adulti se adeguatamente seguito anche nel corso delle superiori.”
Quanto all'appellante, se, da un lato, non si rileva la sussistenza di caratteristiche impeditive rispetto alla possibilità di svolgere adeguatamente il ruolo di genitore, dall'altro è evidente che lo stesso sia meno capace ed autorevole della SI.ra , la quale si dimostra adeguata CP_1 al suo ruolo. Ed invero, la CTU dà atto che “le competenze genitoriali del SI. sono Pt_1 decisamente più limitate in confronto a quelle della SI.ra ”, una differenza, questa, CP_1
riconducibile oltre che al modo in cui la storia familiare si è sviluppata, alla limitata capacità dell'appellante di comprendere le reali eSIenze di e fornire risposte adeguate. Per_1
Nel corso dei colloqui che il minore ha svolto con il Consulente tecnico, infatti, ha Per_1
avuto modo di raccontare episodi della sua vita che hanno contribuito a fondare e alimentare il suo rifiuto di relazionarsi con il padre e con la relativa famiglia d'origine, tra cui si annoverano i racconti di presunti maltrattamenti subìti dalla zia e dalla cugina, di incontri con il padre durante i quali veniva portato in “grotte buie”, di un episodio di macellazione di un animale a cui si è rifiutato di assistere o ancora dei rifiuti del padre a concedergli semplici autorizzazioni, come quella per partecipare alla foto di classe.
4 L'appellante tende a considerare i fatti raccontati dal figlio come falsità indotte dall'appellata, dimostrando un'inadeguatezza ed incapacità che, secondo il Consulente tecnico, “si concretizza nell'assenza di strategie adeguate nel riavvicinamento a e nella Per_1
tendenza ad assegnare alla tutte le colpe e a sé stesso il solo ruolo di vittima. Mentre CP_1
la SI.ra riconosce i propri difetti e i limiti che caratterizzano la sua posizione rispetto CP_1
al rapporto padre-figlio, il SI. appare incapace ad assegnarsi qualsivoglia limite o Pt_1
difetto, essendo il suo pensiero del tutto saturato dalla convinzione che tutto si sia originato dall'opera della ex moglie”.
La CTU evidenzia, altresì, che il SI. “presenta limiti nella sua capacità di Pt_1
comprendere la prospettiva del figlio e per questo rischia di non essere in grado di affrontare in modo adeguato la sfida del riconquistare la sua fiducia.”
Appare comunque opportuno rilevare che il minore nel corso dei colloqui con il Per_1
Consulente tecnico ha aperto alla possibilità di tornare a relazionarsi con il padre, subordinandola, tuttavia, ad un cambio di prospettiva del SI. unitamente al Pt_1
potenziamento delle sue capacità di immedesimarsi ed intercettare i suoi bisogni.
Né la correttezza e condivisibilità delle valutazioni del consulente può essere revocata in dubbio alla luce del fatto che è pervenuta al consulente la relazione della Dott.ssa Per_4
relazione che nessun rilievo ha assunto ai fini delle suddette valutazioni, così come sopra richiamate.
Ritiene pertanto, il Collegio che una statuizione di affidamento condiviso possa risultare in questa fase precoce e controproducente, e tale affermazione trova conforto anche in quanto sostenuto dal Consulente tecnico, il quale da atto che, sebbene il regime di affidamento esclusivo contribuisca ad aumentare il divario tra padre e figlio, tuttavia questo “dovrebbe essere modificato solo dopo il ristabilirsi dei rapporti fra i due, anche in considerazione del fatto che l'affido esclusivo non è da annoverarsi fra i motivi di distanza tra ed il Per_1 padre. E l'eventuale affido condiviso non modificherebbe di nulla la ritrosia del minore a rivedere il padre ma, al contrario, porterebbe il SI. a imporsi sul piano decisionale Pt_1
senza avere prima conquistato autorevolezza, con conseguente e ulteriore irrigidimento della situazione.”
Pertanto, le considerazioni suesposte, unitamente alle puntuali conclusioni rassegnate in sede di CTU, inducono a ritenere opportuno, in primo luogo, confermare la statuizione di
5 affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa e con Per_1
facoltà per il padre di incontrare il figlio, previo consenso di quest'ultimo, secondo accordi liberamente stabiliti dalle parti e, in secondo luogo, affidare il nucleo familiare al Consultorio territorialmente competente affinché attivi un percorso di cura del legame padre - figlio nell'ottica di favorire la riconciliazione e il risanamento della relazione, con obbligo di riferire ogni quattro mesi al giudice tutelare.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili e alle spese straordinarie nella misura del 50%, omettendo di considerare la riduzione delle sue capacità reddituali, riconducibile ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, a fronte delle invece maggiori disponibilità dell'appellata.
Ha infatti dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, non è mai stata data prova dello svolgimento da parte sua di attività lavorative come lattoniere o muratore e che, a partire dal 16 maggio 2023, data in cui è cessata l'attività della Social
Trinacria, società per cui ha lavorato in qualità di ex P.i.p., ha subìto un lungo periodo di disoccupazione, durante il quale ha percepito esclusivamente l'indennità Naspi, poi sostituita da un sussidio mensile erogato dalla Regione Sicilia, di pari importo, contrariamente all'appellata, dipendente pubblico a tempo indeterminato, il cui reddito mensile si attesterebbe intorno ad euro 1.400,00 oltre le mensilità aggiuntive.
12. Anche il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Occorre premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c.
Ai fini della quantificazione del contributo in parola deve osservarsi il principio di proporzionalità, il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nonché delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, e la valutazione dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (V. Cass. civ., ord. n.
9435/2024).
6 13. Nel caso di specie, dagli accertamenti tributari svolti dalla Guardia di Finanza risulta che l'appellante, ex P.i.p. e attualmente dipendente a tempo determinato presso la biblioteca regionale, abbia percepito un reddito annuo netto pari ad euro 9.500,00 circa nel 2021, ad euro 9.984,00 nel 2022 e ad euro 10.867,00 nel 2023, con un reddito mensile netto che si attesta, dunque, intorno ad euro 900,00, ai quali - si reputa opportuno precisare - non sottrae spese di locazione, risiedendo in un immobile di sua proprietà.
Quanto all'appellata, collaboratrice scolastica con contratto part-time, da cui non beneficia di tredicesima e quattordicesima mensilità (contrariamente a quanto dedotto dall'appellante), è emerso che la stessa abbia percepito redditi da lavoro dipendente netti pari ad euro 13.386,00 per il 2021, ad euro 12.237,00 per il 2022 ed, infine, ad euro 15.626,00 per il 2023, con conseguente stipendio mensile pari a circa 1.300,00 euro netti.
Si precisa, altresì, che l'appellata risiede attualmente presso l'immobile di proprietà della madre insieme a e , figlio nato da precedente matrimonio. Per_1 Per_5
Sebbene dal confronto della situazione reddituale delle parti emerga una maggiore disponibilità mensile dell'appellata rispetto alle più ridotte disponibilità dell'appellante, deve tuttavia, affermarsi che le spese di mantenimento della prole non possono ricadere interamente sul genitore collocatario, specie quando, come nel caso che ci occupa, il figlio viva esclusivamente con la madre, la quale dunque si fa carico dei compiti domestici e di cura, elementi, questi, previsti dall'art. 337 ter c.c. quali indici per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli e che inducono a ritenere congrua la somma di euro 250,00 mensili, posta a carico dell'appellante a titolo di mantenimento del minore , unitamente alla Per_1
ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
14. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002. Devono infine essere definitivamente poste a carico dell'appellante le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 7 aprile 2023; CP_1
Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare territorialmente competente e lo onera di riferire ogni quattro mesi al Giudice tutelare;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 26 marzo 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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