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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza I Maggio n. 18, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carolina Verre che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia
Di LA - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente al riconoscimento alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti maturata
e sopra ben quantificata in € 546,88 oltre emolumenti, somme spettanti maturate e maturande in
ragione della liquidazione del suddetto credito da lavoro non tempestiva, s.e.o. o nella somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a
corrispondere in favore del ricorrente l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di
differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o
minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione
1 del diritto … Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore
dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver svolto supplenze brevi per l'anno scolastico 2021/2022; che non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001; che la mancata erogazione della prestazione ai docenti supplenti costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva
1999/70/CE, non sussistendo ragioni oggettive per il diverso trattamento rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché con ordinanza del 22.5.2025 è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce
del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché
il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
2 trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
predetto contratto collettivo integrativo”.
Su tale premessa, considerato che la parte ricorrente ha dato sufficiente dimostrazione dei periodi di supplenza indicati e ritenendosi corretto il conteggio allegato, la domanda deve essere accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €. CP_1
546,88, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, della somma di €. 546,88, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 11.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza I Maggio n. 18, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carolina Verre che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia
Di LA - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente al riconoscimento alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti maturata
e sopra ben quantificata in € 546,88 oltre emolumenti, somme spettanti maturate e maturande in
ragione della liquidazione del suddetto credito da lavoro non tempestiva, s.e.o. o nella somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a
corrispondere in favore del ricorrente l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di
differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o
minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione
1 del diritto … Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore
dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver svolto supplenze brevi per l'anno scolastico 2021/2022; che non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001; che la mancata erogazione della prestazione ai docenti supplenti costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva
1999/70/CE, non sussistendo ragioni oggettive per il diverso trattamento rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché con ordinanza del 22.5.2025 è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce
del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché
il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
2 trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
predetto contratto collettivo integrativo”.
Su tale premessa, considerato che la parte ricorrente ha dato sufficiente dimostrazione dei periodi di supplenza indicati e ritenendosi corretto il conteggio allegato, la domanda deve essere accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €. CP_1
546,88, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, della somma di €. 546,88, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 11.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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