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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 1122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UO, in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della pubblica udienza del 20.5.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione iscritta al n. 1122/2022 R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato a UO, nello studio del difensore, avv. Gianni Parte_1
Pi ta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente/opponente
contro
, in persona del legale rapp.te, Controparte_1 dott. elettivamente domiciliato a UO, presso gli Uffici territoriali dell'Ente, CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 150/2011, secondo intestazione della memoria difensiva e relative allegazioni, dai funzionari, avv. ti Fabiana Gennari e Giulia Campo;
convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.10.2022, ha evocato in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di UO, l' ando l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
96/2022 (prot. n. 7477 CONT/MN), emessa dall'Ente il 7.9.2022, notificata il successivo 1.10.2022 (dal che la tempestività dell'opposizione) ed in forza della quale all'opponente (quale trasgressore responsabile, in quanto Amministratore Unico, all'epoca dei fatti, della è stato intimato CP_3 il pagamento della somma di € 1.048,00, dovuta secondo l'Opposto quale sanzione amministrativa (ai sensi dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015; e degli art. 9, comma 1, e 18 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2003, il primo come modificato dall'art. 41, comma 5, del D. L. n. 112/2008, convertito con L. n.
133/2008 e il secondo come introdotto dal D. Lgs. n. 2013/2004 e modificato dall'art. 7 della L. n. 183/2010 e dall'art, 14, comma 1, lettera c D.L. n. 145/2013, convertito da L. n. 9/2014) per aver “infedelmente registrato sul LUL, per il periodo maggio-settembre 2019, le giornate e le ore di lavoro prestate dalla dipendent ”, avendo quest'ultima “lavorato per 8 Parte_2 ore giornaliere dal luned a nel predetto arco temporale”.
1.1. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha allegato ed esposto:
§ che la pretesa sanzionatoria trova fondamento nel verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall'Ispettorato il 14.10.2020, distinto al n. NU/2020-602-01 e notificato il 20.10.2020; Con
§ che, preliminarmente, l' non ha rispettato, nell'occasione, le disposizioni normative di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, le quali, in ossequio alla Carta Costituzionale e ai principi di ispirazione comunitaria, hanno procedimentalizzato l'attività ispettiva e previsto tutta una serie di adempimenti tesi a garantire trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa nonché leale cooperazione tra accertatore e destinatario degli accertamenti;
§ che, nella fattispecie, l'indagine ispettiva si è sostanziata in un accertamento “a tavolino”, senza preventivo accesso ai luoghi, avviato a circa un anno di distanza dalla cessazione del rapporto di lavoro tra l' e e, di fatto, sulla mera scorta delle non verificate CP_3 Parte_2 dichiarazioni rese da quest'ultima;
§ che, avverso il verbale (stilato, peraltro, da un solo funzionario, in contrasto con la circolare n. 76 del 9.5.2019), l'opponente ha presentato scritti difensivi in data 4.1.2021 e, nonostante CP_4 sa richiesta in tal senso, è stato ascoltato solo il 4.4.2022;
§ che, benché l'accertamento non fosse di particolare difficoltà, l'ordinanza impugnata è stata emessa 3 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro contestato;
§ che il verbale e l'ordinanza risultano comunque carenti anche sotto il profilo dell'indicazione delle fonti di prova, degli elementi raccolti e della puntuale enunciazione dei fatti oggetto di ispezione, oltreché della precisa esplicitazione dei parametri di calcolo attraverso cui si è pervenuti a quantificare le sanzioni;
§ che, in ogni caso, le contestazioni elevate a carico dell'opponente sono infondate nel merito, in quanto (I) durante la stagione estiva 2019 [periodo di tempo nel quale, citando il ricorso: “la Contr
, con sede in Roma, Via di Tor Vergata n. 325, affidava alla , come Parte_3 avvenuto nelle stagioni estive del 2017 e del 2018, la gestione del “ristorante”, con annessi locali cucine, mensa per il personale, locali economato, nonché locali e spazi adibiti alla preparazione e somministrazione delle bevande denominati “bar” con annessi uffici e magazzini, all'interno nella struttura sita in Cala Gonone (NU), Viale del Bue Marino, denominata “Club Esse Cala Gonone Beach Village”, successivamente formalizzato con atto Contr notarile”; concedeva con contratto di comodato a titolo gratuito ad l'utilizzo di un locale commerciale Pt_3 sito nel “Club Esse Cala Gonone Beach Village” da destinarsi a boutique, ossia alla vendita di abbigliamento e Contr articoli per il mare”; “per l'esecuzione di tali attività la ha occupato presso la struttura turistica Cala Gonone Beach Village, sito in Dorgali, i seguenti dipendenti stagionali: - , con contratto a tempo Persona_1 determinato, dal 18 maggio al 31 ottobre 2019, in qualità di “impiegato responsabile amministrativo”, con inquadramento nel Liv. A3 CCNL CISAL Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi (Doc. 13); -
dal 3 maggio al 30 settembre 2019, prorogato al 31/10/2019, in qualità di “economo” con Testimone_1 inquadramento nel Liv. B2 CCNL CISAL Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi (Doc. 14); -
dal 20 maggio al 30 settembre 2019, in qualità di “ausiliaria”, con inquadramento nel Parte_2
Liv. D2 CCNL CISAL Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi”; “in particolare Persona_1
Contr e hanno prestato la loro attività alle dipendenze della , con le seguenti Testimone_1 Parte_2
Contr mansioni: - : addetto all'amministrazione e referente della nell'ambito dei rapporti con la Persona_1
Contr committenza addetto e responsabile della boutique gestita dalla;
- addetto Parte_3 Testimone_1 agli approvvigionamenti ed alle forniture relative alla ristorazione ed al bar;
- : Parte_2
Contr addetta alla vendita nella boutique gestita dall ”] la dipend ha certamente svolto, in termini di giorni e orari, le prestazioni contestate nel menzionato
Contr verbale, bensì e solo quelle indicate nelle buste paga, (II) la non ha affatto errato nel ritenere applicabile, ai fini contributivi, i minimali del CCNL CISAL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, (III) la lavoratrice ha osservato l'orario di lavoro di non più di ore 6 e 40 minuti giornaliere per sei giorni alla settimana nell'ambito dell'orario di apertura della boutique, coordinandosi di volta in volta anche con le disponibilità di e fruendo Persona_1 sempre del riposo settimanale nella giornata di lunedì e martedì mattina, giornata questa in cui chiudeva la boutique, senza aver mai lavorato la domenica;
§ che, peraltro, nel presente giudizio l'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a base delle Con sanzioni ricade sull' , e che tale prova non risulta;
§ che, in definitiva, le contestazioni sono infondate e la sanzione illegittima, con l'effetto di doversi annullare l'ordinanza ingiunzione, in tutto o, in via subordinata, in parte, se del caso con riduzione delle sanzioni irrogate (cfr. conclusioni del ricorso).
1.2. L' , costituito ritualmente con memoria difensiva depositata Controparte_1 il 28.11.2 osizione (con correlata declaratoria di conferma, anche nel quantum, dell'ordinanza ingiunzione), osservando ed eccependo (in sintesi): Con
§ che non esisteva e non esiste alcun obbligo, per l' , di effettuare un accesso diretto ai luoghi, ove ciò non risulti necessario, ed in particolare dove a tale scopo appaiano sufficienti i documenti esibiti da parte datoriale e le dichiarazioni raccolte;
§ che, nel caso di specie, l'ispezione ha tratto origine dalla richiesta di intervento avanzata dalla lavoratrice in data 13.11.2019, a cui è seguita una diffida all'esibizione documentale;
§ che l'omesso accesso non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, e che nessun termine procedimentale è stato violato (né quello, ventilato dall'opponente ma in realtà insussistente, rappresentato dal tempo trascorso tra i fatti e le prime verifiche;
né quello entro cui il destinatario dell'attività deve essere convocato per l'audizione, ove lo richieda;
né, infine, quello di prescrizione quinquennale entro cui deve essere redatta e notificata l'ordinanza-ingiunzione);
§ che neppure rileva che il verbale sia stato redatto da un solo Ispettore, nessuna normativa, anche Con di rango secondario, imponendo all' di coinvolgere in tale attività almeno 2 soggetti;
§ che non sussiste alcun difetto di motivazione, in quanto, come notorio, “il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che la parte possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale (Cass. Lav. 22.12.2003 n. 19617, ex multis). Quanto all'ordinanza ingiunzione, è altresì oramai pacifico che l'onere di motivazione possa poi essere assolto anche per relationem, con il richiamo ad atti prodromici che siano stati portati nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13.12.2010, n. 25166)” e poiché comunque, una volta instaurata l'opposizione, il giudizio ha ad oggetto la pretesa sostanziale e non già pretesi vizi formali;
§ di essere del tutto irrilevante, ai fini del presente procedimento, la questione avente ad oggetto il CCNL applicabile;
Con
§ che gli accertamenti esperiti dall' di UO hanno effettivamente consentito di appurare che ha svolto sistematicamente ore di lavoro straordinario oltre Parte_2
a quello contrattualmente previsto, (I) come riferito dalla stessa in fase amministrativa (“ho lavorato dal lunedì al sabato per 8 ore al giorno (dalle 9 alle 11,30, ritornavo alle 16:00 fino alle 19:30 e poi dalle 21:00 alle 23:00), la domenica ho lavorato per mezza giornata dalle 17:30 alle 19:30 e tornavo alle 21:00 fino alle 23:00, non ho mai fruito di un giorno intero di riposo settimanale”, (II) come confermato dal registro dei corrispettivi , acquisito in copia durante gli accertamenti, da cui è emerso che dal 22 maggio 2019 la boutique fosse aperta tutti i giorni, e dalle stesse dichiarazioni della parte datoriale, e (III) come indirettamente risulta dal fatto che, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, non è vero che nella boutique lavorasse anche , o che egli fosse “addetto e Persona_1 Contr Con responsabile della boutique gestita dalla ” (tale circostanza, secondo il medesimo , non avrebbe trovato conferma, e sarebbe anzi categoricamente smentita dal tenore del suo contratto di assunzione, essendo inquadrato come “Responsabile amministrativo di livello A3 del CCNL Anpit servizi Per_1
Turismo”;
§ che la fondatezza della ricostruzione del convenuto emerge, chiaramente, ove solo si consideri che era l'unica addetta alla boutique e che quest'ultima, dal 22 Parte_2 maggio 2019, era aperta tutti i giorni.
1.3. La causa, istruita con produzioni documentali e prova per interrogatorio libero (ci si riferisce all'audizione di , – sentito, in tale veste, su iniziativa del Parte_1 Persona_1
Giudice ma su i lavoratrice , la Parte_2 cui posizione non può che esser qualificata in tali termini, non essendo, in senso stretto, di carattere testimoniale), è stata decisa con sentenza in data odierna, 20.5.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e previa discussione orale.
1.5. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2. Circa la dedotta violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 (cfr. verbale udienza del 14.2.2023), con conseguente eccepita decadenza dell'Ente convenuto dalla facoltà di contestare le trasgressioni e irrogare sanzioni, valga e basti osservare che, secondo il costante orientamento sia del Consiglio di Stato (ex plurimis, Cons. St., V, 29 settembre 2020, n. 5723, e sentenze ivi richiamate) sia della Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. Civ., ord. 29 ottobre 2019, n. 27702, con ulteriori richiami), in tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione recato dall'art. 14, l. n. 689 del 1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e consistenza della infrazione e dei suoi effetti, sicché, per un verso, il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi prendere in considerazione anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa, e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa. Così essendo, e non risultando, in causa, elementi oggettivi che inducano il Giudice a ritenere, con ragionevole valutazione, che l'istruttoria procedimentale avrebbe potuto, e quindi dovuto, svolgersi con maggiore rapidità (o con minore numero di adempimenti, tale da poterne sveltire il compimento), il dies a quo non può che essere fatto coincidere con la data del 12.10.2020, allorché l'Ufficio, dopo attenta e accurata ponderazione di tutti i dati, documentali e/o dichiarativi, raccolti, ha tratto le sue conclusioni e ritenuto di verbalizzare l'accertamento delle violazioni, notificando l'atto di contestazione pochi giorni dopo e quindi ampiamente entro i termini previsti dalla L. n. 689/1981. La prospettazione del ricorrente, stando alla quale l'iter amministrativo si sarebbe dispiegato per un lasso di tempo eccessivamente dilatato (cfr., oltreché il verbale della prima udienza, le note conclusive), non è persuasiva: a meno di non voler ritenere che, in casi simili, l'Amministrazione deve sempre e comunque “fare in fretta” (anche, per paradosso, a scapito del trasgressore e del suo sacrosanto diritto di esser sanzionato soltanto all'esito e in forza di accertamenti ponderati, pensati, sostenuti da prove ed elementi fattuali legittimamente acquisiti), non è proprio dato comprendere sulla base di quali valutazioni la parte ricorrente ritenga, con tale e tanta perentorietà, che il periodo Con impiegato dall' per svolgere tutti gli accertamenti, sia eccessivo. Al Tribunale, a onor del vero, quel periodo sembra (alla luce, ovviamente, della specifica tipologia e degli adempimenti istruttori esperiti – ivi compresa la richiesta documentale avanzata ad agosto 2020, la cui strumentalità non è dimostrata in alcun modo –) congruo, ragionevole e in linea con i tempi ordinariamente occorrenti non solo a raccogliere le necessarie fonti di prova ma, altresì, a determinarsi in ordine agli esiti del procedimento. Tanto più che, in una valutazione di questo genere, e per stabilire se i tempi di conclusione del procedimento siano stati ragionevoli, deve tenersi conto del fatto che l'Amministrazione, la quale deve attendere a compiti disparati (e che, comunque, deve curare molteplici procedimenti ispettivi e/o accertativi, di diversa complessità e vario rilievo), è dotata di una qual certa discrezionalità anche sotto il profilo dell'organizzazione del suo lavoro, dovendo ponderatamente valutare, tra le altre cose, le priorità. Dire, come dice la parte ricorrente, che il tempo impiegato per decidere di contestare le violazioni, nella specie, è stato troppo, significa non tener in conto ciascuna delle varie esigenze segnalate, prima tra tutte proprio quella di consentire il formarsi di un giudizio finale attento, ponderato, compiuto, corretto. L'eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, pertanto, deve essere decisamente respinta.
2.1. Né è fondata l'eccezione relativa alla pretesa tardività della successiva notifica dell'ordinanza ingiuntiva, in quanto non supportata da elementi normativi che ne possano confermare la correttezza e dovendosi aver riguardo al solo termine di prescrizione, che nell'ipotesi ha durata quinquennale ed è stato pacificamente osservato.
2.2. In relazione all'eccepito difetto di motivazione, anche al di là della circostanza, invero dirimente, che è comunque potere e dovere del Giudice, in questo procedimento (che non ha, in senso stretto e tecnico, natura impugnatoria), a cognizione piena, delibare nel merito la sussistenza delle violazioni e la legittimità delle sanzioni irrogate (il che significa, in termini pratici, che neppure ove tale difetto di motivazione fosse realmente riscontrato, l'opponente potrebbe lamentare una effettiva e irreversibile violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce del fatto che l'onere della prova, in subiecta materia, grava interamente sull'Ente accertatore), è da rilevarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza,
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) e evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Civ. sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16316). Anche tale rilievo, quindi, merita di essere disatteso.
3. Venendo al merito, l'opposizione deve ciònondimeno essere accolta.
3.1. Deve essere condiviso, preliminarmente, l'assunto secondo cui, nella fattispecie, l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che si sia atteggiato esattamente nei termini (modali e orari) ipotizzati dagli accertatori, gravasse e gravi sull' : essendo, Controparte_1
i tempi e modi del rapporto di lavoro, il “fatto costitutivo” sul quale le pretese sanzionatorie si fondano e son state elaborate, nell'an e quantum, una declaratoria di fondatezza degli addebiti e dell'ingiunzione non può che presupporre il riscontro e la verifica di quelle precise circostanze, così come indicate dal convenuto. E' invero consolidato, e risponde alla lettera delle disposizioni normative del codice civile, l'orientamento secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere” Con Spettava quindi all' , in definitiva, dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Spettava all'Ente, in particolare, provare che tra maggio e settembre Parte_2
2019, ha “lavorato per 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato e n. 4 la domenica”. Qualora, all'esito di causa, persista una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il Giudice deve non già propendere per l'accoglimento della tesi degli Ispettori, bensì ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto (Cass. Civ. n. 21028/2006). Ebbene, il Tribunale si trova, oggi, a prendere e dare atto che, nella fattispecie, all'onere probatorio richiesto dalla Legge l'Ispettorato non è riuscito ad assolvere. Si osserva, in proposito ed in primo luogo, che i verbali redatti dagli ispettori del Lavoro sono sussumibili entro la fattispecie degli atti redatti da un pubblico ufficiale, e fanno piena prova, sino a querela di falso, dei soli fatti che essi attestino essere avvenuti in loro presenza o che siano stati compiuti dai medesimi verbalizzanti, ma non hanno chiaramente valore probatorio precostituito, neanche sub specie di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze indicate. In particolare deve escludersi che il materiale raccolto nella fase ispettiva e trasfuso nel verbale di accertamento (e, poi, nell'ordinanza ingiunzione), in primis le dichiarazioni rese da Parte_2
, esoneri il Giudice dal potere e/o dovere di valutare tale materiale.
[...]
Benché la giurisprudenza di legittimità abbia in diverse occasioni condivisibilmente affermato che le dichiarazioni in parola possono, a seconda dei casi, spiccare per particolare genuinità (specie se provenienti da lavoratori diversi dal denunciante) in quanto rese a caldo e, per quanto precipuamente concerne i dipendenti, senza condizionamenti datoriali (cfr. tra le varie Cass. Civ. n.2929/2020, n. 14965/2012, n. 19762/2008 e n. 22862/2010), deve pure essere detto che le medesime pronunce hanno chiarito che il contenuto delle deposizioni rese in fase amministrativa è sempre liberamente valutabile dal Giudice, in concorso con gli altri elementi probatori. Il Tribunale, una volta investito, con l'atto di opposizione, dell'esame di fondatezza della pretesa sanzionatoria, non può certo limitarsi a prendere acriticamente atto delle risultanze degli accertamenti, comprese le dichiarazioni dei soggetti escussi dall'Ente accertatore (nel caso, della sola Parte_2
), ma deve valutare, caso per caso, se le stesse, insieme agli ulteriori elementi emersi in
[...] causa, depongano univocamente nel senso della piena fondatezza dell'addebito e/o della pretesa azionata. In altri termini, se è vero che il Giudice “può” fondare la decisione sulle inferenze documentali e dichiarative di fase amministrativa, non è sempre e comunque “tenuto” a farlo, dovendo ponderare tali risultanze e confrontarle con tutte le altre emergenze processuali. Ragionare diversamente, infatti, altro non significherebbe che sovvertire i principi in tema di onere probatorio e addossare all'opponente il difficile compito di fornire prova dell'insussistenza dei fatti contestati (cfr Cass. n. 2275/2000; in termini Cass. n. 11900/2003; Cass. n. 1946/2005; Cass. n. 9251/2010): anzi, a ben vedere, simile opzione interpretativa si risolverebbe, niente di meno, che nella implicita negazione della stessa funzione giurisdizionale, che ne sortirebbe del tutto svirilizzata ove si affermasse (come, pure, a volte, si è affermato in dottrina e giurisprudenza) che il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori (scritte o orali che esse siano) è, per definizione, più genuino e più veritiero di quello delle deposizioni rese davanti al Giudice nel corso del successivo giudizio. Il vero compito del Tribunale, pertanto, consiste nell'esaminare e pesare tutti gli elementi di prova acquisiti all'esito della causa, valutandoli nel loro complesso e traendone le dovute conclusioni di Legge, anche alla luce del più volte menzionato principio dell'onere della prova, che, come detto, nel caso di specie grava sull' . CP_1
Ora, nel finalmente effettuare tale necessario esame, non si può francamente non notare che la deposizione di , che pure è la principale protagonista della vicenda Parte_2
e ha personalmente indotto gli Ispettori a occuparsi dei fatti che hanno poi condotto all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, è rimasta estremamente lacunosa e finanche contraddittoria, di certo non bastevole (anche perché isolata, non essendo stati indicati ulteriori testimoni) a sostenere una pronuncia di responsabilità dell'opponente. La lavoratrice ha dichiarato, all'udienza del 19.12.2023:
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“ADR: Io ricordo di essere stata io a denunciare al , nel 2019, perché dopo aver lavorato non mi avevano dato la disoccupazione perché non risultavo assicurata dalla ditta
[...] CP_
siccome dopo i contributi mi sono stati versati ed anche il TFR, ad oggi io non ho più alcun credito nei confronti della società ho lavorato nella stagione estiva 2019, facevo 8 ore al giorno CP_3 in 3 turni, e precisamente negli orari di cui mi si chiede e indicati nel capo 1 di parte convenuta; questo dal lunedì al sabato; ho dei dubbi circa il fatto che avessi o meno una giornata libera settimanale; non ricordo gli orari di preciso ma capitava di lavorare anche la domenica; ADR del Giudice: preciso meglio quanto detto, io generalmente lavoravo la domenica, forse non sempre ma quasi, non ricordo gli orari precisi della domenica, non so dire se lavorassi per tutto il giorno o solo qualche ora; siccome il Giudice mi chiede se lavoravo la domenica dalle 17,30 alle 19,30 e dalle 21 alle 23, ricordo che quelli erano gli orari di apertura anche durante gli altri giorni della settimana;
il Giudice chiede di precisare e l dice che in realtà Pt_2 alcune cose a distanza di tempo le sfuggono, e che magari non ricorda esattamente le fasce orarie delle singole giornate; il Giudice, ancora, chiede nuovamente se Pt_2 la domenica lavorasse, e la risponde di non ricordare la circostanza; vista la Pt_2 contraddizione con quanto detto sopra fatta notare dal Giudice, precisa che probabilmente lavorava anche la domenica; l'unica commessa della boutique;
ho conosciuto Per_1
era uno dei direttori, lavorava nell'Ufficio del Villaggio;
col negozio lui non aveva alcun rapporto, neppure
[...] quando io non c'ero, quindi non è possibile ch aprisse il negozio quando io Persona_1 non c'ero, e comunque non la domenica dalle 17,30 alle 21,00; quando io non c'ero il negozio era chiuso;
non mi risulta che quando il negozio era chiuso andasse lì a Persona_1 lavorare, me ne sarei accorta; conferma la dichiarazione di cui al doc. 7 del fascicolo di parte convenuta, Con anche con riguardo alle differenze retributive, ma preciso che il motivo principale per cui mi sono rivolta all' erano i contributi.
…>> Ritiene il Giudice che l'andamento dell'audizione parli da sé: la lavoratrice è stata Pt_2 più volte invitata a precisare, a dettagliare, e in altrettante occasioni è caduta in contraddizione, negando affermazioni appena fatte e, ove nuovamente indotta a specificare quanto dichiarato (in riferimento, in particolare, al lavoro domenicale e agli orari osservati: i fatti, cioè, su cui si fonda la pretesa creditoria dell' ), esprimendosi con termini dubitativi (“probabilmente”, “non sempre”, “ho dei dubbi”) CP_1
o ri proprie risposte con rappresentazioni ipotetiche e del tutto generiche (ad esempio allorché ha riferito non essere possibile – senza chiarire perché – che si possa Persona_1 essere occupato del negozio di domenica e/o quando lei non era presente). Il tutto, va detto, mentre il ricorrente e , anch'essi sentiti dal Giudice liberamente Persona_1
e che non v'è motivo di ritenere meno sinceri della lavoratrice (di tale minor attendibilità non vi è dimostrazione di sorta), si sono invece proposti al Tribunale con dichiarazioni nettamente più precise e assertive. Con In queste condizioni, ritenere raggiunta la prova gravante sull' sulla sola scorta della richiesta di intervento dell'ex dipendente, oppure sulla circostanza, del estrinseca (perché spiegabile in altri numerosi modi, diversi dalla presenza di in tutte le giornate correnti Parte_2 dal 22 maggio al 30 settembre 2019) che il registro dei corrispettivi attesterebbe, a dire del convenuto (la relativa documentazione è in larga parte illeggibile), che la boutique sia rimasta sempre aperta, per tutti i giorni della stagione, risulterebbe, ad avviso del Giudice, erroneo. Vero è che l'Ente non è riuscito (in ragione, soprattutto, del carattere scarsamente circostanziato e finanche contraddittorio delle dichiarazioni rese dall'unico soggetto sentito dal Giudice su iniziativa del convenuto: ciò, in specie, con riguardo ai profili cronologici, qui assolutamente decisivi, dell'attività espletata, non avendo la lavoratrice saputo dire se lei stessa abbia lavorato esattamente nelle giornate e con gli orari dedotti) a dimostrare, col grado di pregnanza e specificità che la legge impone, l'esistenza del rapporto di lavoro specificamente spiegato in lite e che costituisce la base fattuale della sanzione irrogata.
3.2. Per tutto quanto enunciato, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione dichiarata illegittima ed annullata. Ogni altro rilievo, di tipo formale o procedurale, è invero assorbito dall'accoglimento del ricorso per profili di merito.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n 55 e ss. mm (cfr., da ultimo d.m. n. 147 del 13.8.2022), tenendo conto della materia e del valore della lite, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta e della non elevata complessità della causa, ciò a cui consegue l'applicazione di parametri prossimi ai medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di UO, definitivamente pronunciando nella causa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accogliendo l'opposizione avanzata da , dichiara per l'effetto illegittima, Parte_1 contestualmente annullandola, l'ordinanza/ingiunzione n. 96/2022 - prot. n. 7477 CONT, emessa dal convenuto il 7.9.2022;
2) Condanna il convenuto a pagare al ricorrente le spese di giudizio, liquidandole in 650,00 per compensi di avvocato, oltre euro 43,00 per esborsi di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge,
UO, 20.5.2025 Il Giudice, dott. Paolo Dau