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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.12.2026 . e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4449/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato SI ER ed elettivamente Parte_1
o legale, sito in Curti (CE), alla via Gioacchino Rossini n. 26; – opponente- E in persona del legale Controparte_1 zupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Arena, Località San Benedetto – opposti - NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_2 domiciliata presso il suo studio legale sito in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 26 – opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 28.06.2022 la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90016522 17/000, notificata in data
08.06.2022 ed avverso la cartella di pagamento richiamate n. 02820060009285690000, presuntivamente notificata in data 05.07.2006 e n. 02820080027451182000 presuntivamente notificata in data
07/10/2008, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali (IVS annualità 1999 e
2002) per la somma complessiva di euro 27.797,30, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la carenza di motivazione.
Ciò premesso concludeva chiedendo di dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione impugnato e delle cartelle di pagamento indicate contenenti crediti di natura previdenziale.
Vinte le spese di lite con distrazione CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che eccepiva, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nonché l'infondatezza dell'avversa domanda e concludeva, come in atti, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l' che resisteva in giudizio come in atti Controparte_2 deducendo l'infondatezza del ricorso e concludeva per il sui con vittoria di spese di lite.
1 Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
Ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
**********
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente giova evidenziare che sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente avendo, quest'ultima, impugnato un'intimazione di pagamento notificata, dall'Agente per la Riscossione, con la quale era stato richiesto di effettuare il pagamento dell'importo ivi indicato, entro il termine di 5 giorni con la minaccia, in caso di inadempimento, dell'esecuzione forzata.
Ciò premesso, venendo al merito, parte opponente ha eccepito in giudizio la prescrizione dei crediti contributivi successiva alla formazione e notificazione delle cartelle di pagamento impugnate.
Tale azione può essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata dai qualsivoglia termine di decadenza.
Orbene, in ordine alla prescrizione va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge
463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
2 Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Ciò premesso i contributi previdenziali omessi, indicati nella cartella esattoriale dedotta, riguardano CP_ crediti relativi all'annualità 1999 e 2002. .
Per tali ragioni, nel caso di specie, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione.
Ancora, in diritto, va rilevato che, a parere del decidente, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre
1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato, da ultimo, recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. (cfr. Corte di Cassazione n.
23397/2016)
3 Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie, quand'anche la pretesa contributiva non possa più essere messa in discussione per motivi attinenti al merito (vista la decadenza di cui al decreto legislativo n. 46/99), la stessa si è comunque inesorabilmente estinta per prescrizione.
Invero, come risulta dalla documentazione allegate, la cartella di pagamento n. 02820060009285690000, risulta notificata in data 05.07.2006 e la cartella di pagamento n. 02820080027451182000 risulta notificata in data 07/10/2008 e il primo atto interruttivo della prescrizione, come dedotto dall'opposta
, (l'intimazione di pagamento n. 02820169006731036000) risulta Controparte_2 notificato in data 22.04.2016 quando ormai il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso .
Per tali ragioni i crediti, indicati negli atti impugnati a titolo di contributi previdenziali non sono dovuti in quanto risulta estinto il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per i crediti contributivi ivi iscritti per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo – tenuto conto della serialità della controversia - con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento n. 02820060009285690000 e n. 02820080027451182000
2) annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2022 90016522 17/000 nei limiti del credito indicato nelle cartella di pagamento di cui al capo 1 del presente dispositivo
3) condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1830,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato
SI ER
Si Comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
rapp.to e difeso dall'avvocato SI ER ed elettivamente Parte_1
o legale, sito in Curti (CE), alla via Gioacchino Rossini n. 26; – opponente- E in persona del legale Controparte_1 zupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Arena, Località San Benedetto – opposti - NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_2 domiciliata presso il suo studio legale sito in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 26 – opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 28.06.2022 la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90016522 17/000, notificata in data
08.06.2022 ed avverso la cartella di pagamento richiamate n. 02820060009285690000, presuntivamente notificata in data 05.07.2006 e n. 02820080027451182000 presuntivamente notificata in data
07/10/2008, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali (IVS annualità 1999 e
2002) per la somma complessiva di euro 27.797,30, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la carenza di motivazione.
Ciò premesso concludeva chiedendo di dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione impugnato e delle cartelle di pagamento indicate contenenti crediti di natura previdenziale.
Vinte le spese di lite con distrazione CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che eccepiva, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nonché l'infondatezza dell'avversa domanda e concludeva, come in atti, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l' che resisteva in giudizio come in atti Controparte_2 deducendo l'infondatezza del ricorso e concludeva per il sui con vittoria di spese di lite.
1 Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
Ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
**********
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente giova evidenziare che sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente avendo, quest'ultima, impugnato un'intimazione di pagamento notificata, dall'Agente per la Riscossione, con la quale era stato richiesto di effettuare il pagamento dell'importo ivi indicato, entro il termine di 5 giorni con la minaccia, in caso di inadempimento, dell'esecuzione forzata.
Ciò premesso, venendo al merito, parte opponente ha eccepito in giudizio la prescrizione dei crediti contributivi successiva alla formazione e notificazione delle cartelle di pagamento impugnate.
Tale azione può essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata dai qualsivoglia termine di decadenza.
Orbene, in ordine alla prescrizione va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge
463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
2 Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Ciò premesso i contributi previdenziali omessi, indicati nella cartella esattoriale dedotta, riguardano CP_ crediti relativi all'annualità 1999 e 2002. .
Per tali ragioni, nel caso di specie, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione.
Ancora, in diritto, va rilevato che, a parere del decidente, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre
1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato, da ultimo, recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. (cfr. Corte di Cassazione n.
23397/2016)
3 Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie, quand'anche la pretesa contributiva non possa più essere messa in discussione per motivi attinenti al merito (vista la decadenza di cui al decreto legislativo n. 46/99), la stessa si è comunque inesorabilmente estinta per prescrizione.
Invero, come risulta dalla documentazione allegate, la cartella di pagamento n. 02820060009285690000, risulta notificata in data 05.07.2006 e la cartella di pagamento n. 02820080027451182000 risulta notificata in data 07/10/2008 e il primo atto interruttivo della prescrizione, come dedotto dall'opposta
, (l'intimazione di pagamento n. 02820169006731036000) risulta Controparte_2 notificato in data 22.04.2016 quando ormai il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso .
Per tali ragioni i crediti, indicati negli atti impugnati a titolo di contributi previdenziali non sono dovuti in quanto risulta estinto il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per i crediti contributivi ivi iscritti per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo – tenuto conto della serialità della controversia - con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento n. 02820060009285690000 e n. 02820080027451182000
2) annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2022 90016522 17/000 nei limiti del credito indicato nelle cartella di pagamento di cui al capo 1 del presente dispositivo
3) condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1830,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato
SI ER
Si Comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
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