Art. 3.
Autorita' nazionale
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell' art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154 , e ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67.
Autorita' nazionale
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell' art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154 , e ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67.