TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOMMARIO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
SOMMARIO DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ASTORINO GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in VIA SAN BIAGIO, N.33 87055 SAN
GIOVANNI IN FIORE, presso il difensore avv. ASTORINO GIUSEPPE
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 20.12.18 , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Castrovillari l'Ing. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) Condannare il sig. al pagamento della somma di € 21.600,00, per Controparte_2
canone o indennità di occupazione, fino al mese di dicembre 2018, oltre ai canoni successivi fino al rilascio dell'immobile, in favore del sig. ; Parte_1
pagina 1 di 7 2) Subordinare la restituzione dei beni pignorati al pagamento della somma come sopra richiesta;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Sommario.
Esponeva, preliminarmente, che nel mese di ottobre 2008 l'Ufficiale Giudiziario, su istanza di aveva proceduto al pignoramento mobiliare dei beni di proprietà di CP_2 [...]
, per un importo di € 155.100,00, che i mobili pignorati venivano depositati presso Persona_1
l'immobile di proprietà dell' e affidati in custodia a , che al momento del Pt_1 Controparte_3 deposito dei beni pignorati nel locale dell' era stato concordato il pagamento della somma di Pt_1
€ 200,00 mensili a titolo di canone o di indennità di occupazione, che il aveva corrisposto il CP_2
canone di locazione sino a dicembre 2009 e che successivamente alcuna somma era stata versata evidenziando che allo stato l'immobile non era stato rilasciato e che il credito maturato ammontava ad € 21.600,00.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_2 evidenziando che: 1) l' Ing. , con il Decreto Ingiuntivo n. 528/2007 del Controparte_2
04.05.2007 (R.G. n. 2332/2007) emesso dal Tribunale di Cosenza, aveva ingiunto al sig.
il pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 90.153,30 Persona_1
oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e al pagamento delle spese del procedimento per complessivi € 1.523,00 e agli accessori di legge che, notificato in data
06.06.2007, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito della relativa formula in data
30.07.2008; 2) l' Ing. in mancanza di pagamento delle somme ingiunte, in data 28.08.2008, CP_2
aveva notificato al sig. atto di precetto per il pagamento della Persona_1 complessiva somma di € 119.456,71 oltre ai maggiori interessi al soddisfo, diritti, onorari e spese successive occorrende;
che l' Ing. in mancanza di pagamento delle somme precettate, in CP_2
data 09.10.2008 procedeva, in danno del sig. a pignoramento Persona_1
mobiliare con contestuale allocazione dei beni pignorati in un locale magazzino sito in Bocchigliero
(CS) alla via Vico IX n. 9 di proprietà di tale del quale, il sig. , Parte_1 Controparte_3
aveva dichiarato di avere la disponibilità di avere la disponibilità con contestuale nomina di quest'ultimo quale custode (Doc. 4 fasc. di parte); 3) -Che l' Ing. in data 08.01.2010, aveva CP_2 proceduto al pagamento, in favore di , dei canoni di locazione (€ 200,00 mensili) Parte_1 maturati sino al 31.12.2009; 4) che nelle more dell'instaurato procedimento esecutivo, iscritto davanti al Tribunale di Rossano al n. 1038/2008 R.G. Esecuzioni Mobiliari, il Tribunale di Cosenza
– Sez. Fallimentare, con Sentenza n. 02/2010 del 13.01.2010, aveva dichiarato il fallimento di titolare dell'impresa denominata “Residenza Protetta Villa Serafina” Persona_1
pagina 2 di 7 nominando quale Giudice Delegato il Dr. e quale Curatore l'APAC - associazione Persona_2
tra professionisti avvocati e dottori commercialisti;
5) Che il Tribunale di Rossano, con provvedimento del 04.03.10, aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva n.
1038/08 R.G.E. promossa in danno del sig. con conseguente ordine Persona_1 di cancellazione della causa dal ruolo e di restituzione dei titoli al creditore procedente;
6) che l'
Ing. per la registrazione del Decr. Ing. n. 528/2007 emesso dal Tribunale di Cosenza e per CP_2
le attività conseguenti al proposto pignoramento mobiliare aveva sopportato spese per complessivi
€ 8.590,70 di cui;
7) che l' Ing. aveva chiesto al Tribunale Fallimentare di Cosenza (Giudice CP_2
Delegato Dr. – Curatore APAC – associazione tra professionisti avvocati e dottori Per_2 commercialisti), l'ammissione al passivo del;
8) che l' Ing. a mezzo dell'Avv. Parte_2 CP_2
Giuseppe Astorino, con lettere Raccomandate A/R del 26.05.2010 aveva comunicato, al Curatore
“APAC”, al sig. quale proprietario dei locali e al sig. quale Parte_1 Controparte_3 custode dei beni pignorati che, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di custodia relativi ai beni pignorati allocati nei locali di proprietà di dovevano porsi a carico della curatela fallimentare a far data dalla pronuncia Parte_1
della relativa Sentenza n.2/2010; 8) che la missiva non veniva riscontratata né dalla curatela, né dal sig. , nè dal sig. ; 8) che l' Ing. con ricorso per Parte_1 Controparte_3 CP_2
insinuazione tardiva del 25.06.2012, aveva chiesto di essere ammesso al passivo, in via privilegiata, ex. art. 2755 c.c. per la somma di € 5.450,75 corrisposta all'Istituto Vendite Giudiziarie di Rossano per le attività poste in essere per la vendita dei beni pignorati;
9) che all'udienza del
20.07.2012, il Giudice delegato Dr. , aveva ammesso l'Ing. al passivo del Persona_2 CP_2 fallimento, in via privilegiata per l'importo di € 69.458,07 ex art.2751 bis n.2 c.c.; in via privilegiata per l'importo di € 6.587,95 ex art. 2755 c.c.; in via chirografaria per l'importo di € 55.493,49; 10) -
Che l'Avv. Domenico Sommario, nell'interesse del sig. , con missiva del Parte_1
12.08.2013, inviata all'Avv. Giuseppe Astorino quale legale di fiducia dell'Ing. CP_2
e al Curatore “APAC”, aveva richiesto il pagamento dei canoni di locazione da Gennaio
[...]
2010 ad Agosto 2013; 11)Che all'Udienza del 03.10.2013 il Giudice Delegato aveva ammesso la domanda di insinuazione tardiva di ammissione al passivo, proposta a mezzo dell'Avv. Giuseppe
Astorino, per l'importo di € 5.450,75 in via privilegiata ex. art. 2755 c.c.; 11) Che la curatela, con
PEC del 04.04.2016, aveva inviato avviso di vendita dei beni mobili con indicazione dell'asta per il giorno 13 maggio 2016 ; tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l' On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere come segue: “In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità, ovvero l'improcedibilità, ovvero l'improponibilità della
pagina 3 di 7 domanda per essere stata proposta in sede ordinaria atteso che, ogni diritto di credito, una volta dichiarato il fallimento, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. Legge
Fall., ovvero dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Ing. per Controparte_2
essere la curatela fallimentare subentrata automaticamente e senza condizioni nella procedura esecutiva da questo promossa in danno del fallito davanti al Tribunale Persona_1
di Rossano iscritta al n. 1038/08 RGE. 1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire, a norma dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., la chiamata in causa del terzo
Curatore fallimentare - in Controparte_4
persona del responsabile del procedimento Dr. - con sede in Cosenza alla Via Controparte_5
Don Silvestro Marano 8, (pec: ; 2) Nel merito: a) affermare la nullità del Email_1 contratto verbale di locazione per mancata registrazione del medesimo e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma, e meno che mai quella richiesta di € 21.000,00 per canoni di locazione non corrisposti sino al mese di Dicembre 2018 oltre canoni successivi, deve essere corrisposta a titolo di locazione dall' Ing. al sig. ; b) affermare e dichiarare Controparte_2 Parte_1 che nessuna somma, e meno che mai quella di € 21.000,00, deve essere corrisposta dall' Ing.
al sig. a titolo di indennità di occupazione atteso che, l' Controparte_2 Parte_1
Ing. , quando ha avuto il possesso del locale, lo ha posseduto in buona Controparte_2
fede e, comunque, atteso che non vi è prova del danno al patrimonio del proprietario sig.
[...]
; 3) dichiarare che il chiamato in causa Curatore fallimentare Pt_1 [...]
- in persona del responsabile del procedimento Dr. Controparte_4
- con sede in Cosenza alla Via Don Silvestro Marano 8, (pec: Controparte_5
è tenuto a manlevare il convenuto da ogni Email_1 Controparte_2 pretesa attorea e, per l'effetto, condannare il curatore, Controparte_4
- in persona del responsabile del procedimento Dr.
[...] CP_5
, a pagare direttamente al sig. la somma di € 21.000,00 o quella maggiore
[...] Parte_1
o minore che dovesse essere a questo riconosciuta come dovuta a titolo di locazione od a titolo di indennità di occupazione ovvero, in subordine, condannare il curatore a rifondere all' Ing.
[...]
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. In ogni caso, con vittoria Controparte_2
di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, oltre
CPA ed IVA come per legge.
Parte convenuta non procedeva alla chiamata in garanzia della curatela fallimentare sulla scorta del rilievo che, dovendosi ritenere competente per materia il Tribunale Fallimentare di Cosenza, la chiamata in garanzia sarebbe stata illegittima con la più che probabile conseguenza, per il pagina 4 di 7 richiedente, di vedersi condannare al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese processuali, per come era accaduto in altri analoghi procedimenti.
Ammessa ed espletata la prova per testi e per interpello, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.24.
Sul merito del giudizio.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento
Deve preliminarmente ritenersi che risulta provato, che a seguito del pignoramento del
09/10/2008, eseguito dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rossano, nei confronti di
ad istanza dell'Ing. , i beni Controparte_6 Controparte_2
mobili pignorati sono stati depositati in un magazzino, sito in Bocchigliero alla Via Vico S.
Rocco n. 9, di proprietà di , trattandosi di circostanza confermata dal Parte_1
convenuto in sede di interrogatorio formale, il quale ha precisato che per il deposito dei mobili nei locali di proprietà dell' , verbalmente è stato pattuito il compenso di euro Pt_1
200,00 mensile, che il Sig. si era impegnato a corrispondere al Sig. e che ha CP_2 Pt_1 corrisposto fino al 31/12/2009…Non era stato stabilito un termine, l'immobile doveva essere liberato dopo la vendita dei mobili tramite asta giudiziaria”.
Orbene nel caso di specie, sebbene le parti parlino di deposito, appare ragionevole ritenere che l'accordo raggiunto tra le stesse integri piuttosto un contratto di locazione , atteso che il contratto di deposito per espressa dizione normativa si caratterizza per il particolare obbligo di custodia della res in capo al depositario, che nel caso di specie non viene in rilievo, essendosi le parti semplicemente accordate per l'utilizzo dell'immobile di proprietà dell'istante, da parte del affinchè questi potesse allocarvi i beni pignorati. CP_2
Si precisa ancora che per il contratto di locazione commerciale non è richiesta la forma scritta ad substantiam (come, invece, la locazione abitativa) la quale è prescritta dalla legge solo in caso di durata ultranovennale (art. 1350 n. 8 e 2643 n. 8 c.c.).
Neppure interessano le vicende della procedura esecutiva o fallimentare, atteso che la controversia de qua attiene esclusivamente alla disamina dell'inadempimento del rapporto locatizio, anche considerato che la procedura fallimentare interessa un terzo soggetto estraneo al giudizio, , titolare dell'Impresa denominata “Residenza Persona_1 protetta Villa Serafina”, non potendosi pertanto configurare la competenza del Tribunale
Fallimentare.
pagina 5 di 7 In punto di diritto si osserva che, in tema di inadempimento di obbligazioni, il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto gravando sul debitore l'onere, del fatto estintivo o della mancanza della colpa ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/01).
Nel caso di specie è lo stesso convenuto che ha confermato di non aver corrisposto il canone sin dal gennaio 201, sicchè il totale dovuto ad oggi ad € 36.200,00, cosi determinato prendendo come riferimento l'importo mensile di € 200,00 concordato tra le parti e moltiplicandolo per il numero di mensilità non versate (181) .
Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione, essendo l'inadempimento grave, in quanto protrattosi per anni, costituendo, peraltro ius receptum, il principio secondo cui In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l' inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (cfr. Cass. Civ. 30730/19).
Va pertanto condannato il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'istante, nonché, al pagamento della somma di € 36.200,00, corrispondente ai canoni non versati.
Considerate le ragioni del rilascio e le condizioni delle parti valutabili ai sensi dell'art. 56 della
L. 392/78 la data dell'esecuzione può essere fissata al 30.04.25.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore della causa (da 26.001 a 52.000,00) e della natura e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 Dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e per l'effetto ordina a
[...]
il rilascio dell'immobile sito in Bocchigliero, alla via Vico IX n.9 libero da Controparte_2
persone e cose, entro il 30.04.25, in favore dell'istante.
Condanna parte al pagamento della somma di € 36.200,00, per Controparte_2
canoni scaduti e non corrisposti, oltre al pagamento degli ulteriori canoni che andranno a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio (con canoni computati secondo il canone di locazione convenuto), con interessi legali calcolati dalla data delle singole scadenze e sino all'effettivo saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 237,00, per spese vive, € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 05.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOMMARIO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
SOMMARIO DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ASTORINO GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in VIA SAN BIAGIO, N.33 87055 SAN
GIOVANNI IN FIORE, presso il difensore avv. ASTORINO GIUSEPPE
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 20.12.18 , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Castrovillari l'Ing. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) Condannare il sig. al pagamento della somma di € 21.600,00, per Controparte_2
canone o indennità di occupazione, fino al mese di dicembre 2018, oltre ai canoni successivi fino al rilascio dell'immobile, in favore del sig. ; Parte_1
pagina 1 di 7 2) Subordinare la restituzione dei beni pignorati al pagamento della somma come sopra richiesta;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Sommario.
Esponeva, preliminarmente, che nel mese di ottobre 2008 l'Ufficiale Giudiziario, su istanza di aveva proceduto al pignoramento mobiliare dei beni di proprietà di CP_2 [...]
, per un importo di € 155.100,00, che i mobili pignorati venivano depositati presso Persona_1
l'immobile di proprietà dell' e affidati in custodia a , che al momento del Pt_1 Controparte_3 deposito dei beni pignorati nel locale dell' era stato concordato il pagamento della somma di Pt_1
€ 200,00 mensili a titolo di canone o di indennità di occupazione, che il aveva corrisposto il CP_2
canone di locazione sino a dicembre 2009 e che successivamente alcuna somma era stata versata evidenziando che allo stato l'immobile non era stato rilasciato e che il credito maturato ammontava ad € 21.600,00.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_2 evidenziando che: 1) l' Ing. , con il Decreto Ingiuntivo n. 528/2007 del Controparte_2
04.05.2007 (R.G. n. 2332/2007) emesso dal Tribunale di Cosenza, aveva ingiunto al sig.
il pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 90.153,30 Persona_1
oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e al pagamento delle spese del procedimento per complessivi € 1.523,00 e agli accessori di legge che, notificato in data
06.06.2007, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito della relativa formula in data
30.07.2008; 2) l' Ing. in mancanza di pagamento delle somme ingiunte, in data 28.08.2008, CP_2
aveva notificato al sig. atto di precetto per il pagamento della Persona_1 complessiva somma di € 119.456,71 oltre ai maggiori interessi al soddisfo, diritti, onorari e spese successive occorrende;
che l' Ing. in mancanza di pagamento delle somme precettate, in CP_2
data 09.10.2008 procedeva, in danno del sig. a pignoramento Persona_1
mobiliare con contestuale allocazione dei beni pignorati in un locale magazzino sito in Bocchigliero
(CS) alla via Vico IX n. 9 di proprietà di tale del quale, il sig. , Parte_1 Controparte_3
aveva dichiarato di avere la disponibilità di avere la disponibilità con contestuale nomina di quest'ultimo quale custode (Doc. 4 fasc. di parte); 3) -Che l' Ing. in data 08.01.2010, aveva CP_2 proceduto al pagamento, in favore di , dei canoni di locazione (€ 200,00 mensili) Parte_1 maturati sino al 31.12.2009; 4) che nelle more dell'instaurato procedimento esecutivo, iscritto davanti al Tribunale di Rossano al n. 1038/2008 R.G. Esecuzioni Mobiliari, il Tribunale di Cosenza
– Sez. Fallimentare, con Sentenza n. 02/2010 del 13.01.2010, aveva dichiarato il fallimento di titolare dell'impresa denominata “Residenza Protetta Villa Serafina” Persona_1
pagina 2 di 7 nominando quale Giudice Delegato il Dr. e quale Curatore l'APAC - associazione Persona_2
tra professionisti avvocati e dottori commercialisti;
5) Che il Tribunale di Rossano, con provvedimento del 04.03.10, aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva n.
1038/08 R.G.E. promossa in danno del sig. con conseguente ordine Persona_1 di cancellazione della causa dal ruolo e di restituzione dei titoli al creditore procedente;
6) che l'
Ing. per la registrazione del Decr. Ing. n. 528/2007 emesso dal Tribunale di Cosenza e per CP_2
le attività conseguenti al proposto pignoramento mobiliare aveva sopportato spese per complessivi
€ 8.590,70 di cui;
7) che l' Ing. aveva chiesto al Tribunale Fallimentare di Cosenza (Giudice CP_2
Delegato Dr. – Curatore APAC – associazione tra professionisti avvocati e dottori Per_2 commercialisti), l'ammissione al passivo del;
8) che l' Ing. a mezzo dell'Avv. Parte_2 CP_2
Giuseppe Astorino, con lettere Raccomandate A/R del 26.05.2010 aveva comunicato, al Curatore
“APAC”, al sig. quale proprietario dei locali e al sig. quale Parte_1 Controparte_3 custode dei beni pignorati che, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di custodia relativi ai beni pignorati allocati nei locali di proprietà di dovevano porsi a carico della curatela fallimentare a far data dalla pronuncia Parte_1
della relativa Sentenza n.2/2010; 8) che la missiva non veniva riscontratata né dalla curatela, né dal sig. , nè dal sig. ; 8) che l' Ing. con ricorso per Parte_1 Controparte_3 CP_2
insinuazione tardiva del 25.06.2012, aveva chiesto di essere ammesso al passivo, in via privilegiata, ex. art. 2755 c.c. per la somma di € 5.450,75 corrisposta all'Istituto Vendite Giudiziarie di Rossano per le attività poste in essere per la vendita dei beni pignorati;
9) che all'udienza del
20.07.2012, il Giudice delegato Dr. , aveva ammesso l'Ing. al passivo del Persona_2 CP_2 fallimento, in via privilegiata per l'importo di € 69.458,07 ex art.2751 bis n.2 c.c.; in via privilegiata per l'importo di € 6.587,95 ex art. 2755 c.c.; in via chirografaria per l'importo di € 55.493,49; 10) -
Che l'Avv. Domenico Sommario, nell'interesse del sig. , con missiva del Parte_1
12.08.2013, inviata all'Avv. Giuseppe Astorino quale legale di fiducia dell'Ing. CP_2
e al Curatore “APAC”, aveva richiesto il pagamento dei canoni di locazione da Gennaio
[...]
2010 ad Agosto 2013; 11)Che all'Udienza del 03.10.2013 il Giudice Delegato aveva ammesso la domanda di insinuazione tardiva di ammissione al passivo, proposta a mezzo dell'Avv. Giuseppe
Astorino, per l'importo di € 5.450,75 in via privilegiata ex. art. 2755 c.c.; 11) Che la curatela, con
PEC del 04.04.2016, aveva inviato avviso di vendita dei beni mobili con indicazione dell'asta per il giorno 13 maggio 2016 ; tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l' On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere come segue: “In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità, ovvero l'improcedibilità, ovvero l'improponibilità della
pagina 3 di 7 domanda per essere stata proposta in sede ordinaria atteso che, ogni diritto di credito, una volta dichiarato il fallimento, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. Legge
Fall., ovvero dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Ing. per Controparte_2
essere la curatela fallimentare subentrata automaticamente e senza condizioni nella procedura esecutiva da questo promossa in danno del fallito davanti al Tribunale Persona_1
di Rossano iscritta al n. 1038/08 RGE. 1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire, a norma dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., la chiamata in causa del terzo
Curatore fallimentare - in Controparte_4
persona del responsabile del procedimento Dr. - con sede in Cosenza alla Via Controparte_5
Don Silvestro Marano 8, (pec: ; 2) Nel merito: a) affermare la nullità del Email_1 contratto verbale di locazione per mancata registrazione del medesimo e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma, e meno che mai quella richiesta di € 21.000,00 per canoni di locazione non corrisposti sino al mese di Dicembre 2018 oltre canoni successivi, deve essere corrisposta a titolo di locazione dall' Ing. al sig. ; b) affermare e dichiarare Controparte_2 Parte_1 che nessuna somma, e meno che mai quella di € 21.000,00, deve essere corrisposta dall' Ing.
al sig. a titolo di indennità di occupazione atteso che, l' Controparte_2 Parte_1
Ing. , quando ha avuto il possesso del locale, lo ha posseduto in buona Controparte_2
fede e, comunque, atteso che non vi è prova del danno al patrimonio del proprietario sig.
[...]
; 3) dichiarare che il chiamato in causa Curatore fallimentare Pt_1 [...]
- in persona del responsabile del procedimento Dr. Controparte_4
- con sede in Cosenza alla Via Don Silvestro Marano 8, (pec: Controparte_5
è tenuto a manlevare il convenuto da ogni Email_1 Controparte_2 pretesa attorea e, per l'effetto, condannare il curatore, Controparte_4
- in persona del responsabile del procedimento Dr.
[...] CP_5
, a pagare direttamente al sig. la somma di € 21.000,00 o quella maggiore
[...] Parte_1
o minore che dovesse essere a questo riconosciuta come dovuta a titolo di locazione od a titolo di indennità di occupazione ovvero, in subordine, condannare il curatore a rifondere all' Ing.
[...]
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. In ogni caso, con vittoria Controparte_2
di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, oltre
CPA ed IVA come per legge.
Parte convenuta non procedeva alla chiamata in garanzia della curatela fallimentare sulla scorta del rilievo che, dovendosi ritenere competente per materia il Tribunale Fallimentare di Cosenza, la chiamata in garanzia sarebbe stata illegittima con la più che probabile conseguenza, per il pagina 4 di 7 richiedente, di vedersi condannare al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese processuali, per come era accaduto in altri analoghi procedimenti.
Ammessa ed espletata la prova per testi e per interpello, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.24.
Sul merito del giudizio.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento
Deve preliminarmente ritenersi che risulta provato, che a seguito del pignoramento del
09/10/2008, eseguito dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rossano, nei confronti di
ad istanza dell'Ing. , i beni Controparte_6 Controparte_2
mobili pignorati sono stati depositati in un magazzino, sito in Bocchigliero alla Via Vico S.
Rocco n. 9, di proprietà di , trattandosi di circostanza confermata dal Parte_1
convenuto in sede di interrogatorio formale, il quale ha precisato che per il deposito dei mobili nei locali di proprietà dell' , verbalmente è stato pattuito il compenso di euro Pt_1
200,00 mensile, che il Sig. si era impegnato a corrispondere al Sig. e che ha CP_2 Pt_1 corrisposto fino al 31/12/2009…Non era stato stabilito un termine, l'immobile doveva essere liberato dopo la vendita dei mobili tramite asta giudiziaria”.
Orbene nel caso di specie, sebbene le parti parlino di deposito, appare ragionevole ritenere che l'accordo raggiunto tra le stesse integri piuttosto un contratto di locazione , atteso che il contratto di deposito per espressa dizione normativa si caratterizza per il particolare obbligo di custodia della res in capo al depositario, che nel caso di specie non viene in rilievo, essendosi le parti semplicemente accordate per l'utilizzo dell'immobile di proprietà dell'istante, da parte del affinchè questi potesse allocarvi i beni pignorati. CP_2
Si precisa ancora che per il contratto di locazione commerciale non è richiesta la forma scritta ad substantiam (come, invece, la locazione abitativa) la quale è prescritta dalla legge solo in caso di durata ultranovennale (art. 1350 n. 8 e 2643 n. 8 c.c.).
Neppure interessano le vicende della procedura esecutiva o fallimentare, atteso che la controversia de qua attiene esclusivamente alla disamina dell'inadempimento del rapporto locatizio, anche considerato che la procedura fallimentare interessa un terzo soggetto estraneo al giudizio, , titolare dell'Impresa denominata “Residenza Persona_1 protetta Villa Serafina”, non potendosi pertanto configurare la competenza del Tribunale
Fallimentare.
pagina 5 di 7 In punto di diritto si osserva che, in tema di inadempimento di obbligazioni, il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto gravando sul debitore l'onere, del fatto estintivo o della mancanza della colpa ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/01).
Nel caso di specie è lo stesso convenuto che ha confermato di non aver corrisposto il canone sin dal gennaio 201, sicchè il totale dovuto ad oggi ad € 36.200,00, cosi determinato prendendo come riferimento l'importo mensile di € 200,00 concordato tra le parti e moltiplicandolo per il numero di mensilità non versate (181) .
Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione, essendo l'inadempimento grave, in quanto protrattosi per anni, costituendo, peraltro ius receptum, il principio secondo cui In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l' inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (cfr. Cass. Civ. 30730/19).
Va pertanto condannato il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'istante, nonché, al pagamento della somma di € 36.200,00, corrispondente ai canoni non versati.
Considerate le ragioni del rilascio e le condizioni delle parti valutabili ai sensi dell'art. 56 della
L. 392/78 la data dell'esecuzione può essere fissata al 30.04.25.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore della causa (da 26.001 a 52.000,00) e della natura e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 Dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e per l'effetto ordina a
[...]
il rilascio dell'immobile sito in Bocchigliero, alla via Vico IX n.9 libero da Controparte_2
persone e cose, entro il 30.04.25, in favore dell'istante.
Condanna parte al pagamento della somma di € 36.200,00, per Controparte_2
canoni scaduti e non corrisposti, oltre al pagamento degli ulteriori canoni che andranno a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio (con canoni computati secondo il canone di locazione convenuto), con interessi legali calcolati dalla data delle singole scadenze e sino all'effettivo saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 237,00, per spese vive, € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 05.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 7 di 7