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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2181 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Grassellini Massimo, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001927864, relativa ad atto di accertamento n° CP_1
2200.24/10/2019.0236081 del 24/10/2019 riferito all'anno 2018, notificata il 09/08/2024, con la quale gli veniva richiesto, nella qualità di legale rappresentante, responsabile della
[...]
, il pagamento di euro 3.257,18 per l'omesso versamento delle ritenute Controparte_2 previdenziali e assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2018.
Eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione avversata in quanto non gli era mai stato notificato l'atto di accertamento presupposto con conseguente violazione dell'art. 18 legge n. 689/81; nonchè la mancanza di legittimazione passiva, in quanto con atto del 28.07.2009 aveva cessato la carica di amministratore della la cui ragione sociale era stata modificata in Controparte_3
; sicché nell'anno 2018 egli non era più, il legale rappresentante di Controparte_2 quest'ultima società; chiedendo accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e di tutti gli atti presupposti, coordinati e consequenziali e, per l'effetto, revocarli;
con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze legali del CP_1
presente giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito e dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' con memoria di costituzione depositata in data 12.11.2024, che fosse CP_1 dichiarata, in via preliminare la cessata materia del contendere, considerato che l' ha proceduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e delle sanzioni amministrative comminate oggetto di causa;
con compensazione delle spese di lite.
All'udienza, del 10.01.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito si impone, per come concordemente richiesto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione del difensore, secondo un'impostazione giurisprudenziale non univoca (per tutte Cass. 17 marzo 1998, n. 2849 e Cass. 7 gennaio 1984, n. 111) si inquadra nell'ambito degli elementi di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e, come tale, è possibile che sia posta come unico fondamento della decisione, se in corso di causa non vengano fornite prove contrarie.
Non vi sono, quindi, motivi per discostarsi da tale prospettazione delle parti.
Il contrasto, sul punto residuo della controversia, le spese del giudizio, reputa il giudicante che possa essere composto ravvisando nel comportamento processuale della resistente che ha posto in essere, un comportamento conciliativo, avendo di fatto agevolato la definizione della lite – riesame della visura camerale della ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione, Controparte_2
nonchè delle sanzioni amministrative – e nella qualità dei profili controversi, ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2181 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Grassellini Massimo, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001927864, relativa ad atto di accertamento n° CP_1
2200.24/10/2019.0236081 del 24/10/2019 riferito all'anno 2018, notificata il 09/08/2024, con la quale gli veniva richiesto, nella qualità di legale rappresentante, responsabile della
[...]
, il pagamento di euro 3.257,18 per l'omesso versamento delle ritenute Controparte_2 previdenziali e assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2018.
Eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione avversata in quanto non gli era mai stato notificato l'atto di accertamento presupposto con conseguente violazione dell'art. 18 legge n. 689/81; nonchè la mancanza di legittimazione passiva, in quanto con atto del 28.07.2009 aveva cessato la carica di amministratore della la cui ragione sociale era stata modificata in Controparte_3
; sicché nell'anno 2018 egli non era più, il legale rappresentante di Controparte_2 quest'ultima società; chiedendo accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e di tutti gli atti presupposti, coordinati e consequenziali e, per l'effetto, revocarli;
con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze legali del CP_1
presente giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito e dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' con memoria di costituzione depositata in data 12.11.2024, che fosse CP_1 dichiarata, in via preliminare la cessata materia del contendere, considerato che l' ha proceduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e delle sanzioni amministrative comminate oggetto di causa;
con compensazione delle spese di lite.
All'udienza, del 10.01.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito si impone, per come concordemente richiesto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione del difensore, secondo un'impostazione giurisprudenziale non univoca (per tutte Cass. 17 marzo 1998, n. 2849 e Cass. 7 gennaio 1984, n. 111) si inquadra nell'ambito degli elementi di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e, come tale, è possibile che sia posta come unico fondamento della decisione, se in corso di causa non vengano fornite prove contrarie.
Non vi sono, quindi, motivi per discostarsi da tale prospettazione delle parti.
Il contrasto, sul punto residuo della controversia, le spese del giudizio, reputa il giudicante che possa essere composto ravvisando nel comportamento processuale della resistente che ha posto in essere, un comportamento conciliativo, avendo di fatto agevolato la definizione della lite – riesame della visura camerale della ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione, Controparte_2
nonchè delle sanzioni amministrative – e nella qualità dei profili controversi, ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro