TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 345 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Libertà, n. 143, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Roberto Scalfari (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pizzo, via Nazionale, n. 75, presso lo studio dell'Avv. Sganga Leonardo e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Antonella Propato (PEC:
. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Pignorabilità della pensione di invalidità. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/02/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, instaurando il giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione, rappresentando di essere titolare della pensione di invalidità perché affetto da una malattia psicofisica neurodegenerativa (sindrome di Marchiafava – Bignami) che ha diminuito totalmente le sue capacità di svolgere attività lavorative e, persino, a svolgere le funzioni quotidiane della vita. Il ricorrente deduceva: I) di ricevere, a titolo di pensione, l'importo pari a € 845,63, sul quale gravava una trattenuta mensile (per prestito personale) di importo pari a € 246,00; II) di essere stato ingiunto dalla a pagare la somma di € 17.951,99; III) Controparte_1
1 di aver proposto opposizione all'esecuzione (dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Ufficio Esecuzione, n. RG. 757/14) al fine di ottenere la dichiarazione di impignorabilità del beneficio dovuto, conclusasi con il provvedimento di rigetto;
IV) la nullità della procedura esecutiva, in ragione dell'inesistenza di una somma, al netto delle ritenute, che potesse risultare pignorabile e, dunque, sufficiente a soddisfare il credito della . Controparte_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva promossa dalla Parte_2
del contro il ricorrente alla stregua delle
[...] Controparte_2 motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, compresa l'annullamento e/o sostituzione e/o riforma dell'ordinanza emessa a seguito del procedimento cautelare e la restituzione delle somme trattenute/pignorate sulla pensione dell'opponente. Condannare la per il Personale Parte_2 del al pagamento delle spese in favore dell'opponente. In via subordinata, nella Controparte_2 denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste: Accertare e dichiarare che la somma pignorabile sulla pensione dell'opponente è pari ad €19,45 o a quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto comunque ridurre il pagamento operato sulla pensione del Sig. , con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, Parte_1 compresa l'annullamento e/o sostituzione e/o riforma dell'ordinanza emessa a seguito del procedimento cautelare e la restituzione delle somme maggiori trattenute/pignorate sulla pensione dell'opponente. Condannare la per il Personale Parte_2 del al pagamento delle spese in favore dell'opponente. In tutti i casi, Controparte_2 modificare/sostituire/riformare/annullare il provvedimento pronunciato a seguito della conclusione della fase cautelare (RG n. 757/2014 Trib. Vibo Valentia, Sez. Esecuzione Mobiliare) sia nel merito della questione che nella parte in cui si condanna il Sig. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della Società opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il Giudice dell'Esecuzione, nel respingere l'opposizione avanzata da , disponendo Pt_1 quanto di seguito riportato: «assegna in pagamento al creditore procedente, salva esazione, la trattenuta mensile di 1/5 sulla pensione corrisposta al debitore al netto delle ritenute di legge e delle trattenute evidenziate nella dichiarazione resa, previa verifica del rispetto della quota di acquiescenza necessaria ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita, pari alla somma di € 502,38 corrispondente al trattamento minimo mensile per l'anno 2015, il tutto fino alla concorrenza del credito vantato, consistente nella somma precettata di € 17.951,99, oltre interessi e spese legali della presente procedura […]», provvedeva in conformità al principio secondo cui, l'importo della pensione che può essere sottoposto a pignoramento deve essere limitato conformemente alla salvaguardia del c.d. minimo vitale, corrispondente a quanto necessario al pensionato per soddisfare le esigenze primarie di vita.
2 3. In tal senso, anche la Cassazione, che con sent. n. 18755 del 7.08.2013, ha statuito che: «Il principio di diritto che si intende confermare allora non può che essere quello di cui alla sentenza appena citata, per il quale l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata».
4. Allo stesso modo, il D.L. n. 115/2022, ha stabilito che «Le somme dovute a titolo di pensione, indennità sostitutive della pensione o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate fino a un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché delle disposizioni speciali di legge».
5. Pertanto, sarebbe pignorabile solo l'importo corrispondente alla parte eccedente il “minimo vitale”.
6.
Considerato che
l'importo trattenuto sulla pensione di invalidità a titolo di prestito personale, pari a € 246,00, non può essere utilmente impiegato per ridurre il netto su cui calcolare il c.d.
“minimo vitale”, dall'importo della pensione erogata al ricorrente al netto delle ritenute erariali, pari a 845,63€, occorre dedurre l'importo corrispondente al “minimo vitale”, permettendo la pignorabilità del credito nella parte eccedente residuante, al fine di soddisfare la pretesa creditoria.
7. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, e il creditore deve essere soddisfatto, sulla base di quanto anche detto dal Giudice dell'Esecuzione, mediante una trattenuta mensile di 1/5 sull'eccedente la pensione corrisposta al netto, nel rispetto del minimo edittale.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Libertà, n. 143, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Roberto Scalfari (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pizzo, via Nazionale, n. 75, presso lo studio dell'Avv. Sganga Leonardo e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Antonella Propato (PEC:
. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Pignorabilità della pensione di invalidità. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/02/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, instaurando il giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione, rappresentando di essere titolare della pensione di invalidità perché affetto da una malattia psicofisica neurodegenerativa (sindrome di Marchiafava – Bignami) che ha diminuito totalmente le sue capacità di svolgere attività lavorative e, persino, a svolgere le funzioni quotidiane della vita. Il ricorrente deduceva: I) di ricevere, a titolo di pensione, l'importo pari a € 845,63, sul quale gravava una trattenuta mensile (per prestito personale) di importo pari a € 246,00; II) di essere stato ingiunto dalla a pagare la somma di € 17.951,99; III) Controparte_1
1 di aver proposto opposizione all'esecuzione (dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Ufficio Esecuzione, n. RG. 757/14) al fine di ottenere la dichiarazione di impignorabilità del beneficio dovuto, conclusasi con il provvedimento di rigetto;
IV) la nullità della procedura esecutiva, in ragione dell'inesistenza di una somma, al netto delle ritenute, che potesse risultare pignorabile e, dunque, sufficiente a soddisfare il credito della . Controparte_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva promossa dalla Parte_2
del contro il ricorrente alla stregua delle
[...] Controparte_2 motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, compresa l'annullamento e/o sostituzione e/o riforma dell'ordinanza emessa a seguito del procedimento cautelare e la restituzione delle somme trattenute/pignorate sulla pensione dell'opponente. Condannare la per il Personale Parte_2 del al pagamento delle spese in favore dell'opponente. In via subordinata, nella Controparte_2 denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste: Accertare e dichiarare che la somma pignorabile sulla pensione dell'opponente è pari ad €19,45 o a quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto comunque ridurre il pagamento operato sulla pensione del Sig. , con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, Parte_1 compresa l'annullamento e/o sostituzione e/o riforma dell'ordinanza emessa a seguito del procedimento cautelare e la restituzione delle somme maggiori trattenute/pignorate sulla pensione dell'opponente. Condannare la per il Personale Parte_2 del al pagamento delle spese in favore dell'opponente. In tutti i casi, Controparte_2 modificare/sostituire/riformare/annullare il provvedimento pronunciato a seguito della conclusione della fase cautelare (RG n. 757/2014 Trib. Vibo Valentia, Sez. Esecuzione Mobiliare) sia nel merito della questione che nella parte in cui si condanna il Sig. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della Società opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il Giudice dell'Esecuzione, nel respingere l'opposizione avanzata da , disponendo Pt_1 quanto di seguito riportato: «assegna in pagamento al creditore procedente, salva esazione, la trattenuta mensile di 1/5 sulla pensione corrisposta al debitore al netto delle ritenute di legge e delle trattenute evidenziate nella dichiarazione resa, previa verifica del rispetto della quota di acquiescenza necessaria ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita, pari alla somma di € 502,38 corrispondente al trattamento minimo mensile per l'anno 2015, il tutto fino alla concorrenza del credito vantato, consistente nella somma precettata di € 17.951,99, oltre interessi e spese legali della presente procedura […]», provvedeva in conformità al principio secondo cui, l'importo della pensione che può essere sottoposto a pignoramento deve essere limitato conformemente alla salvaguardia del c.d. minimo vitale, corrispondente a quanto necessario al pensionato per soddisfare le esigenze primarie di vita.
2 3. In tal senso, anche la Cassazione, che con sent. n. 18755 del 7.08.2013, ha statuito che: «Il principio di diritto che si intende confermare allora non può che essere quello di cui alla sentenza appena citata, per il quale l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata».
4. Allo stesso modo, il D.L. n. 115/2022, ha stabilito che «Le somme dovute a titolo di pensione, indennità sostitutive della pensione o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate fino a un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché delle disposizioni speciali di legge».
5. Pertanto, sarebbe pignorabile solo l'importo corrispondente alla parte eccedente il “minimo vitale”.
6.
Considerato che
l'importo trattenuto sulla pensione di invalidità a titolo di prestito personale, pari a € 246,00, non può essere utilmente impiegato per ridurre il netto su cui calcolare il c.d.
“minimo vitale”, dall'importo della pensione erogata al ricorrente al netto delle ritenute erariali, pari a 845,63€, occorre dedurre l'importo corrispondente al “minimo vitale”, permettendo la pignorabilità del credito nella parte eccedente residuante, al fine di soddisfare la pretesa creditoria.
7. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, e il creditore deve essere soddisfatto, sulla base di quanto anche detto dal Giudice dell'Esecuzione, mediante una trattenuta mensile di 1/5 sull'eccedente la pensione corrisposta al netto, nel rispetto del minimo edittale.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3