Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2020, proposto da -OMISSIS-, poi, quali eredi di quest’ultimo, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Mastrangelo, Salvatore De Simone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, Camera Penale di Vasto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera g.c. n.59 dell’11 marzo 2020, colla quale il Comune di Vasto formulava uno specifico atto di indirizzo al Dirigente del Servizio Avvocatura ai fini della ricognizione di tutte le richieste inevase di rimborso delle spese legali presentate da dipendenti ed ex dipendenti comunali, per poi istruirle secondo i criteri esistenti in materia, compendiati nella medesima delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. IO Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e TO
Con delibera g.c. n.59 dell’11 marzo 2020 il Comune di Vasto formulava uno specifico atto di indirizzo al Dirigente del Servizio Avvocatura ai fini della ricognizione di tutte le richieste inevase di rimborso delle spese legali presentate da dipendenti ed ex dipendenti comunali, per poi istruirle secondo i criteri esistenti in materia, compendiati nella medesima delibera.
I Sigg.ri -OMISSIS- dipendenti ed ex dipendenti dell’Amministrazione Vastese nonché i Sigg.ri -OMISSIS- difensori dei predetti dipendenti in vicende penali occorse in ragioni delle funzioni istituzionali dagli stessi svolte, impugnavano la cennata delibera, censurandola, dopo aver premesso la propria legittimazione e il proprio interesse al ricorso, per violazione degli artt.42, 48 del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.12 del CCNL del 12 febbraio 2002, dell’art.18 del D.L. n.67 del 1997 (conv. in Legge n.135 del 1997), degli artt.530, comma 2, 425, 533, comma 1 c.p.p., della Legge n.247 del 2012, del D.M. n.55 del 2014, dell’art.11 d.p.l., per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Il Comune di Vasto si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, per difetto di legittimazione, venendo in rilievo un ricorso collettivo proposto da soggetti portatori di interessi ben differenziati, ovvero da un lato i dipendenti comunali, dall’altro i loro difensori nei summenzionati processi penali, per difetto di interesse, vertendosi in tema di un atto di indirizzo orientativo, senza che fossero state avanzate richieste di rimborso e quindi in assenza di rigetti di tali domande, nel merito la sua infondatezza.
Con altra memoria i ricorrenti ribattevano alle eccezioni di rito e ribadivano i propri assunti nel merito.
Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità dell’impugnativa, per l’attuale carenza dell’atto applicativo.
Con ulteriori memorie i ricorrenti riaffermavano le proprie tesi difensive.
Si costituivano in giudizio, quali eredi del ricorrente Sig. -OMISSIS-, nel frattempo deceduto, le Sigg.re -OMISSIS-.
Seguivano le repliche dell’Amministrazione.
Nell’udienza del 10 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il gravame va dichiarato inammissibile per difetto di interesse diretto, concreto e attuale dei ricorrenti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che oggetto di impugnativa è una delibera di giunta comunale di mero indirizzo, diretta ad Organo Dirigenziale, con la quale ci si limita a richiamare in modo ricognitivo le norme sopraordinate in tema di rimborso di spese legali a dipendenti ed ex dipendenti, in vista di un riscontro delle relative istanze (cfr. all.1 al ricorso).
Ne consegue, con riferimento a detta delibera, che non si tratta di un provvedimento che incide in via immediata e diretta sulla posizione del singolo soggetto richiedente l’eventuale rimborso, non disponendo in concreto e nello specifico sulle singole istanze dei ricorrenti; che la stessa, in quanto tale, nemmeno vincola l’Organo Dirigenziale competente a provvedere, non ponendo di per sé le regole da seguire in argomento, bensì limitandosi a richiamare la disciplina sopraordinata vigente in materia, ovvero quella che il predetto Organo sarà tenuto ad osservare allorquando dovrà fornire riscontro alle domande in questione.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n.300/2020 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche dei ricorrenti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
IO Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.