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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1670 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), per tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULINI Parte_2
RICHARD LUIGI GIULIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO
ROMA N. 23 12037 SALUZZO;
- appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SPINARDI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO VERCELLI
N.147 13045 GATTINARA;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione di terzo all'esecuzione. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte;
ogni contraria istanza, azione, eccezione deduzione reietta;
In via di principalità:
- riformare integralmente la sentenza n. 1095/2022 pubblicata il 17.11.2022, notificata a mezzo pec il 21.11.2022, emanata dal Tribunale di Vercelli (RG 1098/2022), dichiarando la sussistenza del diritto di di procedere a esecuzione forzata sul bene oggi Parte_1
di proprietà del sig. . CP_1
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale
Dichiarare inammissibile per le ragioni di cui in atti, l'appello proposto da Parte_1
nella qualità, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Vercelli con il n. 1095/22 pubblicata il 17.11.2022.
Nel merito
Per l'inconcesso caso di reiezione delle conclusioni che precedono,
Rigettare l'appello proposto da nella qualità, avverso la pronuncia resa tra Parte_1
le parti del Tribunale di Vercelli n. 1095/22 pubblicata il 17.11.2022 confermandola per
l'effetto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio ivi compreso il pagamento del compenso liquidato al CTU oltre al rimborso delle spese del CTP dott. come Controparte_2 da notula allegata e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – Il 20.10.2006 la (poi fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
, stipulava in forma pubblica con la società il contratto di mutuo CP_4 CP_5 fondiario per l'importo di € 1.850.000, garantito da ipoteca su cinque edifici della società mutuataria tutti in Comune di Borgosesia (VC) e siti in:
2 1) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 78, sub. 1, cat. C/2, mq. 68,
r.c. € 154,52;
2) via Pietro Calderini n. 3/b, censito a C.F. fg. 550, mapp. 71, sub. 1, cat. C/1, mq. 23,
r.c. € 388,43;
3) via Sorelle Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 550, mapp. 71, cat. A/4, r.c. € 117,49;
4) via Sorelle Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 550, mapp. 72, sub. 2, cat. A/4, r.c. €
215,88;
5) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 73, sub. 4, cat. A/4, r.c. €
367,72;
6) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 73, sub. 6, cat. A/4, r.c. € 33,57;
7) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 73, sub. 7, cat. A/4, r.c. € 33,57;
8) via Pietro Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 550, mapp. 72, sub. 4, cat. A/4, r.c. € 289,22;
9) via Pietro Calderini n. 38, censiti a C.F. fg. 550, mapp.li 71, sub. 4, mapp. 72, sub. 5, e mapp. 78, sub. 4, cat. A/3, r.c. € 325,37;
10) via Sorelle Calderini n. 50, censito a C.F. fg. 550, mapp. 80, cat. C/6, r.c. € 87,38;
11) fg. 550, mapp. 111, area urbana di mq 649 (cortile di cui al n. 386 del fg. 63 del C.T.).
L'ipoteca veniva iscritta alla Conservatoria RR.II. di Vercelli in data 20.10.2006, al reg. gen.
n. 11454 e al reg. part. 2067.
1.2 - Con lettera in data 23.05.2016 la banca comunicava alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contatto di mutuo fondiario.
Essendo il credito stato ceduto a ai sensi dell'art. 58 TUB, avviava Parte_1 Parte_3 un'esecuzione immobiliare contro dinanzi al Tribunale di Vercelli, iscritta a r.g. CP_5
178/2018 e dalla predetta esecuzione ricavava la somma di € 10.374,88 sul Parte_1
maggior credito ancora vantato.
1.3 – Nelle more della procedura esecutiva, con atto in data 28.10.2021 a rogito Notaio
di Novara, la società vendeva all'avv. il box in Per_1 CP_5 CP_1
Borgosesia, sito in via Pietro Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 63, part. 385, sub. 28, cat.
C/6, mq. 31, cl. 4.
1.4 – Poiché il riparto nell'esec. immobiliare r.g. n. 178/2018 non si dimostrava satisfattivo delle pretese creditorie di , che ancora vantava dalla debitrice la Parte_1 CP_5 somma complessiva di € 87.506,42, oltre interessi moratori dal 15.03.2022, la stessa CP_6
[..
[...] con notifica in data 6.05.2022, intimava precetto all'avv. come terzo acquirente
[...] CP_1
il garage censito a C.F. fg. 63, part. 385, sub. 28, cat. C/6, individuato come uno dei beni originariamente ipotecati con l'ipoteca iscritta il 20.10.2006, preannunciando l'esecuzione forzata su detto bene, che sarebbe stato vincolato a garanzia del credito verso CP_7
[.
[...
– L'avv. ha proposto opposizione a precetto chiedendo accertarsi CP_1
l'assenza del diritto di di procedere esecutivamente su quel bene, in quanto: Parte_1
- l'ipoteca originaria della non colpiva l'immobile censito a fg. 63, part. 385, sub. 28, CP_8 da lui acquistato dall'originaria debitrice sicchè esso, una volta ceduto, doveva CP_5
ritenersi uscito a tutti gli effetti dalla garanzia patrimoniale della creditrice cessionaria dalla
CP_8
- l'ipoteca non era a lui opponibile, come acquirente il bene, in quanto la cessione del credito non era stata annotata a margine dell'iscrizione, come richiesto dallo art. 2843 c.c.
1.6 – Il Tribunale di Vercelli, con sent. n. 1095/22 del 17.11.2022, ha accolto l'opposizione confermando l'assenza del diritto di di procedere esecutivamente contro l'avv. Parte_1
quale terzo proprietario ex artt. 602-604 c.p.c. dell'immobile censito a fg. 63, part. CP_1
385, sub. 28, sui seguenti rilievi:
- fonda unicamente la pretesa di individuare il bene di cui ha minacciato il Parte_1 pignoramento come tra quelli interessati dall'ipoteca iscritta il 20.10.2006 a garanzia del mutuo concesso dalla alla società dalla relazione e dai documenti CP_8 CP_5
forniti dalla società di servizi para legali di cui si serve per le consulenze in CP_9
materia esecutiva, anziché produrre certificati risultanti dai pubblici registri, unici che consentono di appurare l'esistenza di un gravame su un bene immobile;
a tal fine, la nota di iscrizione ipotecaria non consentirebbe di provare che l'iscrizione ipotecaria originaria comprendeva anche la part. n. 385, sub. 28, di proprietà ; CP_1
- per contro, l'opponente aveva allegato un'attestazione del Notaio (lo stesso Per_1 che aveva redatto l'atto di cessione dell'immobile dalla società all'avv. ), che CP_5 CP_1 dichiarava che, pur essendo mutati i dati censurati degli immobili già oggetto dell'ipoteca del
20.10.2006, il garage alla part. 385, sub. 28 non era ricompreso tra quelli ed era libero da vincoli e gravami;
- l'attestazione notarile aveva maggiore attendibilità rispetto alla relazione di una società privata di visure immobiliari, e in ogni caso, non aveva fornito piena prova che Parte_1
4 sull'immobile che intendeva aggredire esecutivamente esistesse un'ipoteca iscritta nel 2006 prima dell'acquisto da parte dell'avv. . CP_1
Il Giudicante ha inoltre condannato al risarcimento del danno ex art. 96, 1° co., Parte_1
c.p.c., conforme la richiesta di parte attrice, in misura pari al 50 % delle spese complessive di lite, comprensive della fase cautelare.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_3
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestando l'erroneità Parte_1 dell'interpretazione della documentazione in atti e della conseguente decisione di ritenere la particella al fg. 63, n. 358, sub. 28, acquistata dall'avv. , esclusa dall'ipoteca iscritta CP_1 nel 2006: detta particella era infatti ricompresa nell'iscrizione ipotecaria e non era stata interessata da alcun annotamento in restrizione, sicchè essa banca appellante aveva buon diritto di procedere in via esecutiva sull'immobile; irrilevante era, altresì, il richiamo di controparte all'art. 2843 c.c. e all'omessa annotazione della cessione del credito a margine dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di cessione di crediti in blocco ai quali era applicabile la disciplina speciale, derogatoria dell'art. 2843 c.c., contenuta nell'art. 58 TUB. ha di seguito contestato la condanna per lite temeraria, protestando di avere Parte_1 agito in perfetta buona fede ritenendo il bene acquistato dall'avv. come ricompreso CP_1
nel compendio a suo tempo ipotecato dalla . CP_5
2.1 – Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe esaurito ogni possibile aspetto e l'appello non farebbe che riproporre temi già esaustivamente trattati dal primo Giudice.
Ora, come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello
a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”),
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale
2.2 – Nell'incertezza della ricostruzione delle variazioni delle denominazioni censuarie e dei frazionamenti eseguiti sull'originario compendio immobiliare su cui fu concessa ipoteca, la
5 Corte ha disposto CTU per risalire ai primitivi dati censuari del box auto in Comune di
Borgosesia, via Pietro Calderini n. 38, censito a fg. 63, part. 385, sub. 28, cat. C/6, mq. 31, cl. 4, e verificare, quindi, sulla base della sola documentazione in atti (spetta, infatti, alle parti di dimostrare se e in che misura il diritto reale pignorato sia aggredibile esecutivamente, anche ai sensi degli artt. 602-602 c.p.c.), se esso facesse parte o meno del compendio
Contr immobiliare su cui era stata iscritta ipoteca dalla società a favore della in data CP_5
20.10.2006, presso la Conservatoria RR.II. di Vercelli al reg. gen. n. 11.454 e al reg. part. 2067.
Il CTU – utilizzando come base documentale i soli documenti già presenti in atti, conforme il mandato conferito - ha motivatamente e condivisibilmente concluso che l'ipoteca non comprende il box al fg. 63, par. 385, sub. 28 e che, pertanto, alla data di trascrizione della cessione dalla società all'avv. il predetto immobile non faceva CP_5 CP_1
parte dei beni gravati dalla suddetta ipoteca.
La diversa ricostruzione fornita da , per cui la dante causa della Parte_1 Parte_4 società , che ha prima concesso l'ipoteca il 20.10.2006 e poi ha ceduto il garage CP_5 per cui è causa all'avv. , avrebbe alienato un complesso edilizio in allora censito a CP_1
CT fg. n. 63, partt. nn. 868-384-385-392-870, ma questo avrebbe ricompreso la corte censita al fg. n. 63, part. n. 386 (da cui deriverebbe la part. n. 385/28, corrispondente al garage dell'avv. ), appare priva di rilievo nel caso di specie. CP_1
Anzitutto, tale ricostruzione viene fondata su documenti prodotti soltanto nel corso della CTU eseguita in questo grado di giudizio, quando ormai erano definitivamente maturate le preclusioni istruttorie (la produzione di nuovi documenti in grado d'appello è possibile solo la parte dimostri di non averle potute produrre prima, art. 345, 3° co., c.p.c., e in forza di ciò, questa Corte aveva delimitato il quesito al consulente così che le sue valutazioni venissero formulate solo sulla base della documentazione già versata in atti).
Inoltre, l'ipoteca in questione è stata iscritta nell'ottobre 2006 dalla società sui beni CP_5
individuati nella nota di iscrizione ed è a questi soli che si deve far riferimento per stabilire se tra essi vi sia anche il box auto acquistato dall'avv. col n. 385/28, senza che rilevi CP_1 il titolo di acquisto della stessa concedente l'ipoteca – la quale ben avrebbe potuto concedere la garanzia reale su una parte soltanto degli immobili acquistati nel 2003 dalla
Parte_4
2.3 – E' viceversa fondato il motivo di impugnazione riguardante la condanna ex art. 96, 1° co., c.p.c. su istanza dell'opponente avv. (non vi è stata richiesta ai sensi del 2° co. CP_1
6 di quella disposizione, che individua presupposti soggettivi differenti): i dubbi sulla lettura e sull'interpretazione dei documenti versati in atti, che hanno reso necessario l'intervento di un perito, escludono la sussistenza di una responsabilità aggravata, anche solo per colpa grave, di , e quindi i presupposti per una condanna ex art. 96, 1° co., c.p.c. Parte_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto solo per il capo di condanna ex art. 96, 1° co., c.p.c., fermo il resto.
Le spese vanno poste integralmente a carico dell'appellante , attesa l'incidenza Parte_1 minima del capo riformato rispetto all'intero impianto della sentenza di primo grado, che è stata nella parte principale confermata, vero essendo che la compensazione delle spese, pur a fronte di una soccombenza parziale, è sempre rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante (cfr. art. 92, 2° co., c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca … il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero”); esse vanno liquidate sul valore del bene controverso (€ 15.000) nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, e debbono ricomprendere i costi del CTP di parte appellata, debitamente documentati, di cui la stessa parte ha chiesto la rifusione.
Le ragioni già esposte spora al § 2.3 per accogliere l'appello sul capo riguardante la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° co., c.p.c. consentono di escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quella stessa norma anche in questa fase di gravame, secondo quanto richiesto dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite della mandataria Parte_1 Parte_2
contro avverso la sent. n. 1095/2022 emessa dal Tribunale di
[...] CP_1
Vercelli in data 17.11.2022, con atto di citazione notificato in data 20.12.2022:
a) in parziale accoglimento dell'appello, elimina il capo di condanna di per Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., fermo il resto;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre ai costi di CTP, in € 1.268,80;
c) pone definitivamente le spese del CTU, liquidate come in atti, a carico di parte
7 appellante.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1670 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), per tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULINI Parte_2
RICHARD LUIGI GIULIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO
ROMA N. 23 12037 SALUZZO;
- appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SPINARDI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO VERCELLI
N.147 13045 GATTINARA;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione di terzo all'esecuzione. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte;
ogni contraria istanza, azione, eccezione deduzione reietta;
In via di principalità:
- riformare integralmente la sentenza n. 1095/2022 pubblicata il 17.11.2022, notificata a mezzo pec il 21.11.2022, emanata dal Tribunale di Vercelli (RG 1098/2022), dichiarando la sussistenza del diritto di di procedere a esecuzione forzata sul bene oggi Parte_1
di proprietà del sig. . CP_1
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale
Dichiarare inammissibile per le ragioni di cui in atti, l'appello proposto da Parte_1
nella qualità, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Vercelli con il n. 1095/22 pubblicata il 17.11.2022.
Nel merito
Per l'inconcesso caso di reiezione delle conclusioni che precedono,
Rigettare l'appello proposto da nella qualità, avverso la pronuncia resa tra Parte_1
le parti del Tribunale di Vercelli n. 1095/22 pubblicata il 17.11.2022 confermandola per
l'effetto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio ivi compreso il pagamento del compenso liquidato al CTU oltre al rimborso delle spese del CTP dott. come Controparte_2 da notula allegata e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – Il 20.10.2006 la (poi fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
, stipulava in forma pubblica con la società il contratto di mutuo CP_4 CP_5 fondiario per l'importo di € 1.850.000, garantito da ipoteca su cinque edifici della società mutuataria tutti in Comune di Borgosesia (VC) e siti in:
2 1) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 78, sub. 1, cat. C/2, mq. 68,
r.c. € 154,52;
2) via Pietro Calderini n. 3/b, censito a C.F. fg. 550, mapp. 71, sub. 1, cat. C/1, mq. 23,
r.c. € 388,43;
3) via Sorelle Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 550, mapp. 71, cat. A/4, r.c. € 117,49;
4) via Sorelle Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 550, mapp. 72, sub. 2, cat. A/4, r.c. €
215,88;
5) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 73, sub. 4, cat. A/4, r.c. €
367,72;
6) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 73, sub. 6, cat. A/4, r.c. € 33,57;
7) via Pietro Calderini n. 3/a, censito a C.F. fg. 550, mapp. 73, sub. 7, cat. A/4, r.c. € 33,57;
8) via Pietro Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 550, mapp. 72, sub. 4, cat. A/4, r.c. € 289,22;
9) via Pietro Calderini n. 38, censiti a C.F. fg. 550, mapp.li 71, sub. 4, mapp. 72, sub. 5, e mapp. 78, sub. 4, cat. A/3, r.c. € 325,37;
10) via Sorelle Calderini n. 50, censito a C.F. fg. 550, mapp. 80, cat. C/6, r.c. € 87,38;
11) fg. 550, mapp. 111, area urbana di mq 649 (cortile di cui al n. 386 del fg. 63 del C.T.).
L'ipoteca veniva iscritta alla Conservatoria RR.II. di Vercelli in data 20.10.2006, al reg. gen.
n. 11454 e al reg. part. 2067.
1.2 - Con lettera in data 23.05.2016 la banca comunicava alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contatto di mutuo fondiario.
Essendo il credito stato ceduto a ai sensi dell'art. 58 TUB, avviava Parte_1 Parte_3 un'esecuzione immobiliare contro dinanzi al Tribunale di Vercelli, iscritta a r.g. CP_5
178/2018 e dalla predetta esecuzione ricavava la somma di € 10.374,88 sul Parte_1
maggior credito ancora vantato.
1.3 – Nelle more della procedura esecutiva, con atto in data 28.10.2021 a rogito Notaio
di Novara, la società vendeva all'avv. il box in Per_1 CP_5 CP_1
Borgosesia, sito in via Pietro Calderini n. 38, censito a C.F. fg. 63, part. 385, sub. 28, cat.
C/6, mq. 31, cl. 4.
1.4 – Poiché il riparto nell'esec. immobiliare r.g. n. 178/2018 non si dimostrava satisfattivo delle pretese creditorie di , che ancora vantava dalla debitrice la Parte_1 CP_5 somma complessiva di € 87.506,42, oltre interessi moratori dal 15.03.2022, la stessa CP_6
[..
[...] con notifica in data 6.05.2022, intimava precetto all'avv. come terzo acquirente
[...] CP_1
il garage censito a C.F. fg. 63, part. 385, sub. 28, cat. C/6, individuato come uno dei beni originariamente ipotecati con l'ipoteca iscritta il 20.10.2006, preannunciando l'esecuzione forzata su detto bene, che sarebbe stato vincolato a garanzia del credito verso CP_7
[.
[...
– L'avv. ha proposto opposizione a precetto chiedendo accertarsi CP_1
l'assenza del diritto di di procedere esecutivamente su quel bene, in quanto: Parte_1
- l'ipoteca originaria della non colpiva l'immobile censito a fg. 63, part. 385, sub. 28, CP_8 da lui acquistato dall'originaria debitrice sicchè esso, una volta ceduto, doveva CP_5
ritenersi uscito a tutti gli effetti dalla garanzia patrimoniale della creditrice cessionaria dalla
CP_8
- l'ipoteca non era a lui opponibile, come acquirente il bene, in quanto la cessione del credito non era stata annotata a margine dell'iscrizione, come richiesto dallo art. 2843 c.c.
1.6 – Il Tribunale di Vercelli, con sent. n. 1095/22 del 17.11.2022, ha accolto l'opposizione confermando l'assenza del diritto di di procedere esecutivamente contro l'avv. Parte_1
quale terzo proprietario ex artt. 602-604 c.p.c. dell'immobile censito a fg. 63, part. CP_1
385, sub. 28, sui seguenti rilievi:
- fonda unicamente la pretesa di individuare il bene di cui ha minacciato il Parte_1 pignoramento come tra quelli interessati dall'ipoteca iscritta il 20.10.2006 a garanzia del mutuo concesso dalla alla società dalla relazione e dai documenti CP_8 CP_5
forniti dalla società di servizi para legali di cui si serve per le consulenze in CP_9
materia esecutiva, anziché produrre certificati risultanti dai pubblici registri, unici che consentono di appurare l'esistenza di un gravame su un bene immobile;
a tal fine, la nota di iscrizione ipotecaria non consentirebbe di provare che l'iscrizione ipotecaria originaria comprendeva anche la part. n. 385, sub. 28, di proprietà ; CP_1
- per contro, l'opponente aveva allegato un'attestazione del Notaio (lo stesso Per_1 che aveva redatto l'atto di cessione dell'immobile dalla società all'avv. ), che CP_5 CP_1 dichiarava che, pur essendo mutati i dati censurati degli immobili già oggetto dell'ipoteca del
20.10.2006, il garage alla part. 385, sub. 28 non era ricompreso tra quelli ed era libero da vincoli e gravami;
- l'attestazione notarile aveva maggiore attendibilità rispetto alla relazione di una società privata di visure immobiliari, e in ogni caso, non aveva fornito piena prova che Parte_1
4 sull'immobile che intendeva aggredire esecutivamente esistesse un'ipoteca iscritta nel 2006 prima dell'acquisto da parte dell'avv. . CP_1
Il Giudicante ha inoltre condannato al risarcimento del danno ex art. 96, 1° co., Parte_1
c.p.c., conforme la richiesta di parte attrice, in misura pari al 50 % delle spese complessive di lite, comprensive della fase cautelare.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_3
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestando l'erroneità Parte_1 dell'interpretazione della documentazione in atti e della conseguente decisione di ritenere la particella al fg. 63, n. 358, sub. 28, acquistata dall'avv. , esclusa dall'ipoteca iscritta CP_1 nel 2006: detta particella era infatti ricompresa nell'iscrizione ipotecaria e non era stata interessata da alcun annotamento in restrizione, sicchè essa banca appellante aveva buon diritto di procedere in via esecutiva sull'immobile; irrilevante era, altresì, il richiamo di controparte all'art. 2843 c.c. e all'omessa annotazione della cessione del credito a margine dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di cessione di crediti in blocco ai quali era applicabile la disciplina speciale, derogatoria dell'art. 2843 c.c., contenuta nell'art. 58 TUB. ha di seguito contestato la condanna per lite temeraria, protestando di avere Parte_1 agito in perfetta buona fede ritenendo il bene acquistato dall'avv. come ricompreso CP_1
nel compendio a suo tempo ipotecato dalla . CP_5
2.1 – Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe esaurito ogni possibile aspetto e l'appello non farebbe che riproporre temi già esaustivamente trattati dal primo Giudice.
Ora, come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello
a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”),
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale
2.2 – Nell'incertezza della ricostruzione delle variazioni delle denominazioni censuarie e dei frazionamenti eseguiti sull'originario compendio immobiliare su cui fu concessa ipoteca, la
5 Corte ha disposto CTU per risalire ai primitivi dati censuari del box auto in Comune di
Borgosesia, via Pietro Calderini n. 38, censito a fg. 63, part. 385, sub. 28, cat. C/6, mq. 31, cl. 4, e verificare, quindi, sulla base della sola documentazione in atti (spetta, infatti, alle parti di dimostrare se e in che misura il diritto reale pignorato sia aggredibile esecutivamente, anche ai sensi degli artt. 602-602 c.p.c.), se esso facesse parte o meno del compendio
Contr immobiliare su cui era stata iscritta ipoteca dalla società a favore della in data CP_5
20.10.2006, presso la Conservatoria RR.II. di Vercelli al reg. gen. n. 11.454 e al reg. part. 2067.
Il CTU – utilizzando come base documentale i soli documenti già presenti in atti, conforme il mandato conferito - ha motivatamente e condivisibilmente concluso che l'ipoteca non comprende il box al fg. 63, par. 385, sub. 28 e che, pertanto, alla data di trascrizione della cessione dalla società all'avv. il predetto immobile non faceva CP_5 CP_1
parte dei beni gravati dalla suddetta ipoteca.
La diversa ricostruzione fornita da , per cui la dante causa della Parte_1 Parte_4 società , che ha prima concesso l'ipoteca il 20.10.2006 e poi ha ceduto il garage CP_5 per cui è causa all'avv. , avrebbe alienato un complesso edilizio in allora censito a CP_1
CT fg. n. 63, partt. nn. 868-384-385-392-870, ma questo avrebbe ricompreso la corte censita al fg. n. 63, part. n. 386 (da cui deriverebbe la part. n. 385/28, corrispondente al garage dell'avv. ), appare priva di rilievo nel caso di specie. CP_1
Anzitutto, tale ricostruzione viene fondata su documenti prodotti soltanto nel corso della CTU eseguita in questo grado di giudizio, quando ormai erano definitivamente maturate le preclusioni istruttorie (la produzione di nuovi documenti in grado d'appello è possibile solo la parte dimostri di non averle potute produrre prima, art. 345, 3° co., c.p.c., e in forza di ciò, questa Corte aveva delimitato il quesito al consulente così che le sue valutazioni venissero formulate solo sulla base della documentazione già versata in atti).
Inoltre, l'ipoteca in questione è stata iscritta nell'ottobre 2006 dalla società sui beni CP_5
individuati nella nota di iscrizione ed è a questi soli che si deve far riferimento per stabilire se tra essi vi sia anche il box auto acquistato dall'avv. col n. 385/28, senza che rilevi CP_1 il titolo di acquisto della stessa concedente l'ipoteca – la quale ben avrebbe potuto concedere la garanzia reale su una parte soltanto degli immobili acquistati nel 2003 dalla
Parte_4
2.3 – E' viceversa fondato il motivo di impugnazione riguardante la condanna ex art. 96, 1° co., c.p.c. su istanza dell'opponente avv. (non vi è stata richiesta ai sensi del 2° co. CP_1
6 di quella disposizione, che individua presupposti soggettivi differenti): i dubbi sulla lettura e sull'interpretazione dei documenti versati in atti, che hanno reso necessario l'intervento di un perito, escludono la sussistenza di una responsabilità aggravata, anche solo per colpa grave, di , e quindi i presupposti per una condanna ex art. 96, 1° co., c.p.c. Parte_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto solo per il capo di condanna ex art. 96, 1° co., c.p.c., fermo il resto.
Le spese vanno poste integralmente a carico dell'appellante , attesa l'incidenza Parte_1 minima del capo riformato rispetto all'intero impianto della sentenza di primo grado, che è stata nella parte principale confermata, vero essendo che la compensazione delle spese, pur a fronte di una soccombenza parziale, è sempre rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante (cfr. art. 92, 2° co., c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca … il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero”); esse vanno liquidate sul valore del bene controverso (€ 15.000) nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, e debbono ricomprendere i costi del CTP di parte appellata, debitamente documentati, di cui la stessa parte ha chiesto la rifusione.
Le ragioni già esposte spora al § 2.3 per accogliere l'appello sul capo riguardante la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° co., c.p.c. consentono di escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quella stessa norma anche in questa fase di gravame, secondo quanto richiesto dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite della mandataria Parte_1 Parte_2
contro avverso la sent. n. 1095/2022 emessa dal Tribunale di
[...] CP_1
Vercelli in data 17.11.2022, con atto di citazione notificato in data 20.12.2022:
a) in parziale accoglimento dell'appello, elimina il capo di condanna di per Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., fermo il resto;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre ai costi di CTP, in € 1.268,80;
c) pone definitivamente le spese del CTU, liquidate come in atti, a carico di parte
7 appellante.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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