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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19953/2024 R.G.;
promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cino BENELLI del foro di Prato in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
- sede di Torino, in persona del Direttore pro tempore, dott. Fabio Pacella
[...] domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa Parte_3
Marica PIERRO a ricevere tutte le comunicazioni attinenti al ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente opponente (nelle note scritte depositate in data 05.03.2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento del ricorso in opposizione di cui in epigrafe, annullare l'ordinanza ingiunzione rif. 05 -
20 (n. 39725 del Registro Ufficiale) notificata il 14 ottobre 2024, emessa dall'
[...]
, condannando quest'ultima a Controparte_3
rifondere compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CAP e R.F., e rifusione del contributo unificato”.
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte depositate in data 19.02.2025):
“Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata (All. 10 comparsa costitutiva);
- in subordine, compensare le spese.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Ciò premesso, con ricorso datato 12.11.2024, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in pari data, la sopra indicata parte ricorrente opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore Dott. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Parte_2
ingiunzione prot. n. 39725 del 14.10.2024 (rif. 5-20) emessa dall' Controparte_4
- sede di Torino, ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n.
[...]
689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 2 di 16 1.2. Con provvedimento in data 19.11.2024 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi in materia e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte sarebbe apparsa particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 06.03.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.3. Si è costituita la parte resistente opposta
[...]
Controparte_5
nella persona del Dott. Fabio PACELLA depositando comparsa di
[...] costituzione e risposta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla pagina 3 di 16 contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 05.03.2025, discutendo la causa e chiedendo la fissazione di un'udienza (fisica) di trattazione e decisione della causa.
1.5 La parte resistente opposta Controparte_6
ha depositato le proprie note scritte in data 19.02.2025,
[...] discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Ordinanza in data 10.03.2025, il Giudice ha accolto l'istanza formulata dalla parte ricorrente con le “note scritte” del 05.03.2025, fissando a tal fine udienza fisica di discussione in presenza in data
20.03.2025.
1.7. Il Giudice ha invitato quindi le parti presenti alla discussione.
Le parti hanno discusso la causa e, all'esito della stessa, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe
Le parti hanno prestato espressamente il consenso alla lettura del dispositivo della Sentenza anche in caso di loro eventuale assenza.
1.8. Il Giudice si è quindi ritirato in camera di consiglio per deliberare.
Successivamente alle ore 15,30 il Giudice ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo e fissando
(nel dispositivo stesso) un termine di giorni quindici per il deposito della (presente) Sentenza.
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
pagina 4 di 16
3. Sull'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente.
3.1. Come si è detto, la parte ricorrente opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento del ricorso in opposizione di cui in epigrafe, annullare l'ordinanza ingiunzione rif. 05 -
20 (n. 39725 del Registro Ufficiale) notificata il 14 ottobre 2024, emessa dall'
[...]
, condannando quest'ultima a Controparte_3
rifondere compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CAP e R.F., e rifusione del contributo unificato”.
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Preliminarmente, si rileva che, dall'analisi degli atti processuali e della relativa documentazione risultano accertate le seguenti circostanze:
- In data 27.01.2020, al fine di dare esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino nell'ambito del procedimento penale n. RG. NR. 60949/2019, la Guardia di Finanza – Gruppo Orbassano - Nucleo Operativo – Nucleo
Mobile – effettuava un controllo presso i locali siti in Rivoli (TO), Corso Francia n. 180/B, gestiti dalla società e di proprietà della società che all'epoca dei fatti era CP_7 Controparte_8
legalmente rappresentata dal sig. e che, in data 26.06.2024 era stata fusa mediante CP_9
incorporazione alla società (cfr. doc. 3 della parte ricorrente opponente e doc. n. 1 Parte_1
della parte resistente opposta).
- Nel corso di tale controllo veniva rinvenuto all'interno dei locali, installato e funzionante, un apparecchio da intrattenimento (mod. Roxi Magic Money) non conforme alle caratteristiche e prescrizioni per il gioco lecito indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detto comma (cfr. doc. 3 della parte ricorrente opponente e doc. n.
1 della parte resistente opposta).
- Precisamente, l'apparecchio non rispettava le caratteristiche tecniche previste dal Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003, in quanto, all'atto della sua apertura, veniva constatata la rimozione
(mediante scollamento e successiva riapposizione) dei sigilli di garanzia del guscio interno posto a protezione della scheda di proprietà della società (cfr. doc. 3 della parte Controparte_10
ricorrente opponente e doc. n. 1 della parte resistente opposta).
pagina 5 di 16 - Veniva dunque contestata alla società legalmente rappresentata dal sig. Controparte_8 CP_9
, la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), con contestuale
[...] CP_11 sequestro dell'apparecchio e della somma di denaro di euro 213,00 rinvenuta al suo interno (cfr. doc n.
3 della parte ricorrente opponente, doc. n. 1 della parte resistente opposta).
- L'attuale parte ricorrente non provvedeva a definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta e, così, all'esito della condotta istruttoria, la emetteva l'Ordinanza Controparte_12
ingiunzione impugnata prot. n. 39725 (rif. 5-20), con la quale veniva comminata alla società
(poi fusa mediante incorporazione alla società in data Controparte_8 Parte_1
26.06.2024) la sanzione di euro 10.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di confisca (Cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente opponente, doc. n. 2 della parte resistente opposta).
3.3. Ciò chiarito, con un primo motivo di opposizione la lamenta la violazione degli Parte_1
artt. 18 e 28 Legge n. 689/1981.
Secondo la parte ricorrente opponente l'impugnata Ordinanza-ingiunzione sarebbe stata illegittimamente notificata in data il 14 ottobre 2024 a distanza di quasi cinque anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo (27 gennaio 2020), senza motivazione delle ragioni del ritardo.
Il motivo risulta infondato.
Com'è noto, l'art.14 della Legge n. 689/1981, prescrive testualmente quanto segue: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
L'art. 28 della Legge n. 689/1981, invece, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che l'Ordinanza ingiunzione è stata adottata e notificata nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, essendo la contestazione avvenuta in data 27.01.2020 ed essendo l'Ordinanza ingiunzione stata notificata all'attuale parte ricorrente opponente in data 14.10.2024.
Del resto, la stessa parte ricorrente opponente non solleva nessuna eccezione relativamente alla decadenza ed alla prescrizione dei termini di legge utili ai fini della notificazione del provvedimento, ma parla esclusivamente di evidente ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio e, quindi,
pagina 6 di 16 di atto adottato in prossimità della scadenza dei termini legalmente previsti, ma mai di mancato rispetto del termine quinquennale, il quale risulta pacificamente rispettato.
Infine, va richiamato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. attuaz. al c.p.c., il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e del Tribunale di Torino che sul punto ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n.
241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n.
35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n.
8763/2010 e Cass., Sezioni Unite, n. 9591/2006; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290) ed è quindi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass., Sez.
Lavoro, n. 21706/2018 e Cass., Sez. 5, n. 17526/2009; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290).
3.4. Con il secondo motivo di opposizione la parte ricorrente opponente lamenta la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. in quanto nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dello stesso poiché l'apparecchio oggetto di contestazione era munito di tutti i titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente (quali attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell' Controparte_1
A sostegno e riprova di ciò, la parte ricorrente sottolinea che il procedimento penale dal quale ha preso le mosse l'accertamento della Guardia di Finanza del 27.01. 2020 è stato archiviato dal G.I.P. presso il
Tribunale di Torino (xfr. doc. n.
4 -5 della parte ricorrente opponente), non essendo state rilevate le supposte irregolarità in relazione al suddetto apparecchio da gioco, e nello specifico, “- la copertura della porta USB, presente sul guscio protettivo della scheda di gioco, è integra e conforme al modello certificato;
- il dettaglio delle comparazioni tra le informazioni di IN e OUT costruite a partire dalle partite registrate sulle schede di gioco e i dati contabili di IN e OUT comunicati alla banca dati di
Contr
non ha evidenziato rialzi ingiustificati del contatore delle vincite. Alla luce di quanto sopra il software della scheda in parola sembrerebbe privo di alterazioni dei contatori fiscali”.
Il motivo risulta infondato.
pagina 7 di 16 Invero, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta opposta, il decreto di archiviazione del procedimento penale non rileva nel presente giudizio, dal momento che l'esclusione della rilevanza penale di una data condotta non esclude che la medesima possa assumere rilevanza quale illecito amministrativo.
Inoltre, il verbale redatto dalla Guardia di Finanza prova, fino a querela di falso, ciò che è stato accertato, nel contraddittorio tra le parti, in relazione all'apparecchio rinvenuto nell'esercizio. Dal verbale redatto in data 27.01.2020 emerge l'esplicita e puntuale indicazione dei soggetti intervenuti, dell'accertamento compiuto dagli agenti operanti e della violazione contestata, ovvero: “gli apparecchi in questione non risultano rispecchiare le caratteristiche tecniche previste dal decreto direttoriale del
04.12.2003 e succ modifiche e integrazioni, in quanto nel caso di specie il guscio esterno risulta essere alterato/manomesso (es. tagliato, rotto ecc.)”.
In presenza di un verbale attestante la manomissione/alterazione del guscio interno, l'
[...] ha proceduto alla contestazione dell'illecito, non potendo Controparte_3
sindacare la verità e/o veridicità di un atto avente fede pubblica.
Inoltre, deve condividersi il rilievo della parte resistente secondo cui se il Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003 definisce da un lato la scheda di gioco come “l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonché le interfacce ed i protocolli necessari per
l'accesso ai dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi” (art. 1 lett. j), dall'altro precisa che per manomissione si intende “l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di protezione della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio o congegno” e, pertanto, il fatto che i sigilli di garanzia del guscio interno posto a protezione della scheda siano stati rimossi (e, precisamente, scollati e poi apposti nuovamente) configura una manomissione, con conseguente integrazione della fattispecie illecita prevista dal legislatore.
In proposito, deve precisarsi che la norma di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), è integrata CP_11
dal Decreto inter-direttoriale del 04.12.2003, che ha previsto una disciplina da leggersi in combinato disposto con la normativa di rango primario (T.U.L.P.S.).
Ora, le disposizioni tecniche dei decreti inter-direttoriali prevedono che se i sigilli antieffrazione apposti a protezione della scheda di gioco (guscio interno) risultano danneggiati violano quanto previsto dall'art. 2 del D.I. 4.12.2003, come sostituito dall'art. 1, punto 5 del D.I. 19/09/2006, ai sensi del quale “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di sigilli o di CP_13 etichette antieffrazione…”
pagina 8 di 16 Con il medesimo motivo di ricorso la eccepisce che non sarebbe configurabile Parte_1
la contestata violazione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), non essendo mai CP_11 stata evidenziata una difformità delle caratteristiche dell'apparecchio sequestrato rispetto a quelle delineate dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., ma esclusivamente un contrasto con le “regole tecniche” contenute nel Decreto inter-direttoriale del 4.12.2003, così come modificato dal Decreto inter-direttoriale del 19.09.2006.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che la nuova previsione sanzionatoria è stata introdotta dal D.L. n.
4/2019 al precipuo scopo di reprimere con misure dissuasive le più gravi forme di illegalità connesse al gioco con vincita in denaro.
In particolare, tale disposizione, - non interpretabile estensivamente né estensibile per analogia alla luce degli artt. 23 Cost. e 1, comma 2, L. n. 689/1981 - reprime le sole condotte di produzione, distribuzione ed installazione di apparecchi da gioco “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, cosicchè, come si desume dalla sua formulazione, la novellata previsione sanzionatoria si riferisce alle sole “caratteristiche” enucleate direttamente dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., senza operare alcun richiamo alle “disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, ovverosia alle “regole tecniche” contenute nella regolamentazione ministeriale e direttoriale di rango inferiore alla legge.
Anche tale eccezione non risulta fondata.
Invero, il parametro assunto come riferimento ai fini dell'erogata sanzione amministrativa è l'art. 110, comma 6, lett. a), ove vengono individuate le caratteristiche generali di liceità degli CP_11
apparecchi poi meglio specificate dalla normativa di rango secondario.
In ogni caso, nel caso di specie è stato correttamente applicato l'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
in luogo dell'art. 110, comma 9, lett. c), il quale stabilisce che: “chiunque sul CP_11 CP_11
territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S., introdotto nel 2019, prevede invece che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi
pagina 9 di 16 pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Come correttamente evidenziato dalla parte resistente, la più recente novella del 2019 riproduce la prima parte della lett. c), ma estende la fattispecie sanzionatoria alla figura del produttore (in precedenza non contemplata) ed agli apparecchi destinati, all'interno di pubblici esercizi, a qualunque forma di gioco, anche di natura non promozionale, non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e
7, ivi comprese le caratteristiche tecniche di produzione dei suddetti apparecchi. Occorre infatti ribadire che la norma di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), è integrata dal Decreto Interdirettoriale CP_11
del 04.12.2003, il quale ha dettato una disciplina tecnico-integrativa che non può che leggersi in combinato disposto con la normativa di rango primario . CP_11
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
3.5. Con il terzo motivo di opposizione la parte ricorrente opponente lamenta che la circostanza dello scollamento dei sigilli anti effrazione della scheda di gioco di proprietà della società CRISTALTEC
S.p.A. non sarebbe idonea a configurare l'illecito amministrativo di cui all'art. 110 comma 9, lettera f- quater T.U.L.P.S. poiché la rilevata carenza non trasformerebbe l'apparecchio da gioco in un congegno non corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. o alle disposizioni attuative di quest'ultimo, né le disposizioni del decreto inter-direttoriale del 04.12.2003.
In ogni caso, la società avrebbe ragionevolmente confidato sulla regolarità della Controparte_8 scheda di gioco dell'apparecchio - provvista delle necessarie autorizzazioni rilasciate a seguito delle verifiche prescritte dalla normativa vigente - fornita dalla società CRISTALTEC S.p.A. e ancora, che i sigilli di garanzia del guscio interno erano integri e che “le tracce di colla presenti non sono imputabili ad azioni illegali commesse da ma bensì riconducibili ad interventi eseguiti dal CP_8 produttore CRISTALTEC Spa” (cfr. pag. 12 del ricorso in opposizione e il doc. n. 3 della parte ricorrente opponente).
Anche tale motivo risulta infondato.
Invero, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che comportino la rimozione/sostituzione di tali sigilli vanno annotati su un apposito Registro delle manutenzioni del produttore e, nel caso di specie, nell'apparecchio sequestrato non vi era alcuna annotazione di pagina 10 di 16 manutenzione straordinaria disposta dal produttore delle schede;
pertanto, i sigilli sono stati rimossi/alterati in violazione di quanto previsto dalle disposizioni tecniche.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla resistente opposta, la circostanza secondo cui le
“tracce di colla non sono imputabili ad azioni illegali commesse da ma bensì Controparte_8 riconducibili ad interventi eseguiti dal produttore non risulta provata, non Controparte_10
risultando alcuna concreta dimostrazione su eventuali problematiche riscontrate in relazione alle etichette dell'apparecchio in questione.
In aggiunta, occorre sottolineare che i nulla osta di distribuzione vengono rilasciati solo quando gli apparecchi siano costruiti conformemente al prototipo di modello omologato e che, a seguito della vendita degli apparecchi, la ditta produttrice non si occupa della manutenzione ordinaria dello stesso consegnando all'acquirente, contestualmente all'atto della vendita, le relative password necessarie a tale compito;
pertanto, soltanto il proprietario/gestore degli apparecchi ha la possibilità di riscontrare eventuali anomalie tecniche e, conseguentemente, segnalarle.
Alla luce di quanto sopra esposto la parte ricorrente opponente non può invocare la propria buona fede.
Invero, l'art. 3 Legge n. 689/1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 7143/2001, Cass. civile n. 8343/2001, Cass. civile n. 14107/2003, Cass. civile n. 5304/2004, Cass. civile n. 5155/2005, Cass. civile n. 20930/2009,
Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare:
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla
P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n. 1873/1995, Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 10893/1996).
pagina 11 di 16 Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civile n.
6018/2019).
In particolare, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. civile n.
2307/2024; Cass. civile n. 11977/2020; Cass. civile n. 13610/2007).
Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo, circostanza che non si è verificata nel caso di specie. Nell'ambito della gestione e detenzione di apparecchi da gioco gravano sull'esercente commerciale degli specifici obblighi di informazione al fine di verificare l'eventuale presenza di irregolarità dei macchinari, oneri che nel caso concreto non sono stati adempiuti avendo la stessa ricorrente affermato di aver fatto esclusivo affidamento su quanto dichiarato dalla società promotrice.
Nel caso di specie non si è verificato nulla di tutto ciò.
Il rispetto delle regole tecniche normativamente prescritte, difatti, oltre ad essere garantito in sede di produzione ed omologazione degli apparecchi, deve essere successivamente verificato anche dal gestore che li acquista assumendosi la responsabilità di porre a disposizione della clientela apparecchi perfettamente in regola con tutte le disposizioni di legge ed amministrative.
Per la sua qualifica di operatore professionale la avrebbe dovuto conoscere e rispettare Parte_1
la normativa specifica che regolamenta gli apparecchi da intrattenimento nonché garantire la conformità degli stessi.
3.6. Con il quarto motivo di opposizione la parte ricorrente opponente eccepisce il carattere eccessivamente oneroso della sanzione amministrativa, immotivatamente ed illegittimamente discostata dal minimo edittale previsto dai parametri di commisurazione indicati dall'art. 11 L. n. 689/198.
Tele motivo risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Invero gli elementi addotti dalla parte ricorrente opposta per la riduzione della sanzione al minimo edittale così come previsto dalla normativa di riferimento sono condivisibili. Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente opponente, infatti, il pagamento in misura ridotta pagina 12 di 16 rappresenta una facoltà (e non un obbligo) per l'interessato, così come previsto dall'art. 16 Legge n.
689/1981 e la mancanza di “precedenti violazioni in materia” evidenziata nell'Ordinanza ingiunzione non può certamente assurgere ad elemento incidente negativamente sulla quantificazione della sanzione da irrogare.
Occorre inoltre prendere in considerazione la riconosciuta assenza di precedenti specifici a carico della parte ricorrente.
In considerazione di quanto precede si ritiene opportuno ridurre la sanzione amministrativa al minimo edittale (non essendo possibile scendere sotto il suddetto minino), ovvero Euro 5.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f quater del T.U.L.P.S., il quale prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00 per ciascun apparecchio non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110 T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative del predetto articolo.
3.7. Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione la parte ricorrente opponente contesta l'illegittima disposizione da parte dell'Autorità amministrativa della confisca dell'apparecchio e delle somme di denaro giacenti presso il medesimo.
Tale motivo non risulta fondato.
Invero, l'art. 20 della legge n. 689/81 prevede che “Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”, mentre l'art. 13 della medesima legge prevede che “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono… altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria”.
Da tali norme si evince che l'oggetto della confisca non è limitato alla res servita o utilizzata per commettere l'illecito amministrativo, bensì anche alle cose che ne sono il prodotto o il profitto (cfr. art. 240 c.p.).
3.8. In conclusione, in accoglimento soltanto parziale del ricorso, deve modificarsi l'Ordinanza ingiunzione impugnata prot. n. 39725 del 14.10.2024 (rif. 5-20) limitatamente alla sanzione pecuniaria dovuta, che deve rideterminarsi nella somma di Euro 5.000,00.
pagina 13 di 16 Invero, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 150/2001, con la Sentenza il giudice può anche modificare l'Ordinanza ingiunzione “limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”.
Deve confermarsi per il resto la predetta Ordinanza ingiunzione e, dunque, restano ferme le ulteriori seguenti statuizioni:
➢ “la confisca dell' apparecchio già in sequestro, ai sensi della Legge n. 689/81, art. 20, quinto comma, e il suo concentramento presso l'Autoparco di ADRIA (RO) Viale Risorgimento, n.
34/B, ove sarà distrutto mediante estrazione e taglio della scheda elettronica, demolizione del mobile e consegna alle pubbliche discariche dei materiali di risulta”;
➢ “la confisca della somma di € 213,00 contenuta all'interno dell'apparecchio che verrà quantificata, contestualmente all'esecuzione della confisca stessa, e versata su apposito conto corrente per la successiva acquisizione all'Erario”;
➢ l'ordine “alla società P.I. , all'epoca dei fatti legalmente CP_8 P.IVA_1
rappresentata dal sig. con sede legale in Torino, Via P. Micca, n. 20, in data CP_9
26/06/2024 cancellata per fusione mediante incorporazione nella società P.I. Parte_1
, con sede legale in Bolzano (BZ), Via Johann Kravogl n. 2, legalmente P.IVA_2
rappresentata dal sig. , di provvedere al pagamento della somma di € 150,00 Parte_2
(euro centocinquanta/00), per spese di trasporto e rottamazione dell'apparecchio confiscato e spese di notifica, mediante utilizzo del modello di pagamento unificato F24/Accise, (reperibile, con le relative istruzioni generali, sul sito internet www.adm.gov.it), così come disposto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, indicando il codice ente M, l'anno di riferimento 2020, con codice tributo: - 5321 per l'importo delle spese di confisca pari a €
150,00”;
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4. Sulle spese processuali della presente causa
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
4.2. In primo luogo, infatti, nel caso di specie è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti, essendo risultato fondato un unico motivo di opposizione su cinque e, comunque, come si è detto, il ricorso viene accolto soltanto in parte, con la modifica dell'Ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alla solta sanzione pecuniaria.
4.3. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico – giuridico.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
19953/2024 R.G. promossa dalla società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Dott. (parte ricorrente opponente) contro l' Parte_2 [...]
- Controparte_1 Controparte_2
-– Controparte_3 Controparte_2
- sede di Torino, in persona del Direttore pro tempore, dott. Fabio PACELLA domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa Marica PIERRO a Parte_3
ricevere tutte le comunicazioni attinenti al ricorso (parte resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) In parziale accoglimento del ricorso, modifica l'Ordinanza ingiunzione impugnata prot. n. 39725 del 14.10.2024 (rif. 5-20) limitatamente alla sanzione pecuniaria dovuta, che viene rideterminata nella somma di Euro 5.000,00.
2) Conferma nel resto la predetta Ordinanza ingiunzione.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. .
4) Fissa termine di giorni 15 per il deposito della Sentenza, ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19953/2024 R.G.;
promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cino BENELLI del foro di Prato in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
- sede di Torino, in persona del Direttore pro tempore, dott. Fabio Pacella
[...] domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa Parte_3
Marica PIERRO a ricevere tutte le comunicazioni attinenti al ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente opponente (nelle note scritte depositate in data 05.03.2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento del ricorso in opposizione di cui in epigrafe, annullare l'ordinanza ingiunzione rif. 05 -
20 (n. 39725 del Registro Ufficiale) notificata il 14 ottobre 2024, emessa dall'
[...]
, condannando quest'ultima a Controparte_3
rifondere compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CAP e R.F., e rifusione del contributo unificato”.
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte depositate in data 19.02.2025):
“Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata (All. 10 comparsa costitutiva);
- in subordine, compensare le spese.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Ciò premesso, con ricorso datato 12.11.2024, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in pari data, la sopra indicata parte ricorrente opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore Dott. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Parte_2
ingiunzione prot. n. 39725 del 14.10.2024 (rif. 5-20) emessa dall' Controparte_4
- sede di Torino, ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n.
[...]
689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 2 di 16 1.2. Con provvedimento in data 19.11.2024 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi in materia e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte sarebbe apparsa particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 06.03.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.3. Si è costituita la parte resistente opposta
[...]
Controparte_5
nella persona del Dott. Fabio PACELLA depositando comparsa di
[...] costituzione e risposta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla pagina 3 di 16 contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 05.03.2025, discutendo la causa e chiedendo la fissazione di un'udienza (fisica) di trattazione e decisione della causa.
1.5 La parte resistente opposta Controparte_6
ha depositato le proprie note scritte in data 19.02.2025,
[...] discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Ordinanza in data 10.03.2025, il Giudice ha accolto l'istanza formulata dalla parte ricorrente con le “note scritte” del 05.03.2025, fissando a tal fine udienza fisica di discussione in presenza in data
20.03.2025.
1.7. Il Giudice ha invitato quindi le parti presenti alla discussione.
Le parti hanno discusso la causa e, all'esito della stessa, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe
Le parti hanno prestato espressamente il consenso alla lettura del dispositivo della Sentenza anche in caso di loro eventuale assenza.
1.8. Il Giudice si è quindi ritirato in camera di consiglio per deliberare.
Successivamente alle ore 15,30 il Giudice ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo e fissando
(nel dispositivo stesso) un termine di giorni quindici per il deposito della (presente) Sentenza.
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
pagina 4 di 16
3. Sull'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente.
3.1. Come si è detto, la parte ricorrente opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, in accoglimento del ricorso in opposizione di cui in epigrafe, annullare l'ordinanza ingiunzione rif. 05 -
20 (n. 39725 del Registro Ufficiale) notificata il 14 ottobre 2024, emessa dall'
[...]
, condannando quest'ultima a Controparte_3
rifondere compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CAP e R.F., e rifusione del contributo unificato”.
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Preliminarmente, si rileva che, dall'analisi degli atti processuali e della relativa documentazione risultano accertate le seguenti circostanze:
- In data 27.01.2020, al fine di dare esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino nell'ambito del procedimento penale n. RG. NR. 60949/2019, la Guardia di Finanza – Gruppo Orbassano - Nucleo Operativo – Nucleo
Mobile – effettuava un controllo presso i locali siti in Rivoli (TO), Corso Francia n. 180/B, gestiti dalla società e di proprietà della società che all'epoca dei fatti era CP_7 Controparte_8
legalmente rappresentata dal sig. e che, in data 26.06.2024 era stata fusa mediante CP_9
incorporazione alla società (cfr. doc. 3 della parte ricorrente opponente e doc. n. 1 Parte_1
della parte resistente opposta).
- Nel corso di tale controllo veniva rinvenuto all'interno dei locali, installato e funzionante, un apparecchio da intrattenimento (mod. Roxi Magic Money) non conforme alle caratteristiche e prescrizioni per il gioco lecito indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detto comma (cfr. doc. 3 della parte ricorrente opponente e doc. n.
1 della parte resistente opposta).
- Precisamente, l'apparecchio non rispettava le caratteristiche tecniche previste dal Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003, in quanto, all'atto della sua apertura, veniva constatata la rimozione
(mediante scollamento e successiva riapposizione) dei sigilli di garanzia del guscio interno posto a protezione della scheda di proprietà della società (cfr. doc. 3 della parte Controparte_10
ricorrente opponente e doc. n. 1 della parte resistente opposta).
pagina 5 di 16 - Veniva dunque contestata alla società legalmente rappresentata dal sig. Controparte_8 CP_9
, la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), con contestuale
[...] CP_11 sequestro dell'apparecchio e della somma di denaro di euro 213,00 rinvenuta al suo interno (cfr. doc n.
3 della parte ricorrente opponente, doc. n. 1 della parte resistente opposta).
- L'attuale parte ricorrente non provvedeva a definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta e, così, all'esito della condotta istruttoria, la emetteva l'Ordinanza Controparte_12
ingiunzione impugnata prot. n. 39725 (rif. 5-20), con la quale veniva comminata alla società
(poi fusa mediante incorporazione alla società in data Controparte_8 Parte_1
26.06.2024) la sanzione di euro 10.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di confisca (Cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente opponente, doc. n. 2 della parte resistente opposta).
3.3. Ciò chiarito, con un primo motivo di opposizione la lamenta la violazione degli Parte_1
artt. 18 e 28 Legge n. 689/1981.
Secondo la parte ricorrente opponente l'impugnata Ordinanza-ingiunzione sarebbe stata illegittimamente notificata in data il 14 ottobre 2024 a distanza di quasi cinque anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo (27 gennaio 2020), senza motivazione delle ragioni del ritardo.
Il motivo risulta infondato.
Com'è noto, l'art.14 della Legge n. 689/1981, prescrive testualmente quanto segue: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
L'art. 28 della Legge n. 689/1981, invece, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che l'Ordinanza ingiunzione è stata adottata e notificata nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, essendo la contestazione avvenuta in data 27.01.2020 ed essendo l'Ordinanza ingiunzione stata notificata all'attuale parte ricorrente opponente in data 14.10.2024.
Del resto, la stessa parte ricorrente opponente non solleva nessuna eccezione relativamente alla decadenza ed alla prescrizione dei termini di legge utili ai fini della notificazione del provvedimento, ma parla esclusivamente di evidente ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio e, quindi,
pagina 6 di 16 di atto adottato in prossimità della scadenza dei termini legalmente previsti, ma mai di mancato rispetto del termine quinquennale, il quale risulta pacificamente rispettato.
Infine, va richiamato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. attuaz. al c.p.c., il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e del Tribunale di Torino che sul punto ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n.
241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n.
35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n.
8763/2010 e Cass., Sezioni Unite, n. 9591/2006; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290) ed è quindi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass., Sez.
Lavoro, n. 21706/2018 e Cass., Sez. 5, n. 17526/2009; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290).
3.4. Con il secondo motivo di opposizione la parte ricorrente opponente lamenta la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. in quanto nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dello stesso poiché l'apparecchio oggetto di contestazione era munito di tutti i titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente (quali attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell' Controparte_1
A sostegno e riprova di ciò, la parte ricorrente sottolinea che il procedimento penale dal quale ha preso le mosse l'accertamento della Guardia di Finanza del 27.01. 2020 è stato archiviato dal G.I.P. presso il
Tribunale di Torino (xfr. doc. n.
4 -5 della parte ricorrente opponente), non essendo state rilevate le supposte irregolarità in relazione al suddetto apparecchio da gioco, e nello specifico, “- la copertura della porta USB, presente sul guscio protettivo della scheda di gioco, è integra e conforme al modello certificato;
- il dettaglio delle comparazioni tra le informazioni di IN e OUT costruite a partire dalle partite registrate sulle schede di gioco e i dati contabili di IN e OUT comunicati alla banca dati di
Contr
non ha evidenziato rialzi ingiustificati del contatore delle vincite. Alla luce di quanto sopra il software della scheda in parola sembrerebbe privo di alterazioni dei contatori fiscali”.
Il motivo risulta infondato.
pagina 7 di 16 Invero, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta opposta, il decreto di archiviazione del procedimento penale non rileva nel presente giudizio, dal momento che l'esclusione della rilevanza penale di una data condotta non esclude che la medesima possa assumere rilevanza quale illecito amministrativo.
Inoltre, il verbale redatto dalla Guardia di Finanza prova, fino a querela di falso, ciò che è stato accertato, nel contraddittorio tra le parti, in relazione all'apparecchio rinvenuto nell'esercizio. Dal verbale redatto in data 27.01.2020 emerge l'esplicita e puntuale indicazione dei soggetti intervenuti, dell'accertamento compiuto dagli agenti operanti e della violazione contestata, ovvero: “gli apparecchi in questione non risultano rispecchiare le caratteristiche tecniche previste dal decreto direttoriale del
04.12.2003 e succ modifiche e integrazioni, in quanto nel caso di specie il guscio esterno risulta essere alterato/manomesso (es. tagliato, rotto ecc.)”.
In presenza di un verbale attestante la manomissione/alterazione del guscio interno, l'
[...] ha proceduto alla contestazione dell'illecito, non potendo Controparte_3
sindacare la verità e/o veridicità di un atto avente fede pubblica.
Inoltre, deve condividersi il rilievo della parte resistente secondo cui se il Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003 definisce da un lato la scheda di gioco come “l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonché le interfacce ed i protocolli necessari per
l'accesso ai dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi” (art. 1 lett. j), dall'altro precisa che per manomissione si intende “l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di protezione della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio o congegno” e, pertanto, il fatto che i sigilli di garanzia del guscio interno posto a protezione della scheda siano stati rimossi (e, precisamente, scollati e poi apposti nuovamente) configura una manomissione, con conseguente integrazione della fattispecie illecita prevista dal legislatore.
In proposito, deve precisarsi che la norma di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), è integrata CP_11
dal Decreto inter-direttoriale del 04.12.2003, che ha previsto una disciplina da leggersi in combinato disposto con la normativa di rango primario (T.U.L.P.S.).
Ora, le disposizioni tecniche dei decreti inter-direttoriali prevedono che se i sigilli antieffrazione apposti a protezione della scheda di gioco (guscio interno) risultano danneggiati violano quanto previsto dall'art. 2 del D.I. 4.12.2003, come sostituito dall'art. 1, punto 5 del D.I. 19/09/2006, ai sensi del quale “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di sigilli o di CP_13 etichette antieffrazione…”
pagina 8 di 16 Con il medesimo motivo di ricorso la eccepisce che non sarebbe configurabile Parte_1
la contestata violazione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), non essendo mai CP_11 stata evidenziata una difformità delle caratteristiche dell'apparecchio sequestrato rispetto a quelle delineate dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., ma esclusivamente un contrasto con le “regole tecniche” contenute nel Decreto inter-direttoriale del 4.12.2003, così come modificato dal Decreto inter-direttoriale del 19.09.2006.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che la nuova previsione sanzionatoria è stata introdotta dal D.L. n.
4/2019 al precipuo scopo di reprimere con misure dissuasive le più gravi forme di illegalità connesse al gioco con vincita in denaro.
In particolare, tale disposizione, - non interpretabile estensivamente né estensibile per analogia alla luce degli artt. 23 Cost. e 1, comma 2, L. n. 689/1981 - reprime le sole condotte di produzione, distribuzione ed installazione di apparecchi da gioco “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, cosicchè, come si desume dalla sua formulazione, la novellata previsione sanzionatoria si riferisce alle sole “caratteristiche” enucleate direttamente dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., senza operare alcun richiamo alle “disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, ovverosia alle “regole tecniche” contenute nella regolamentazione ministeriale e direttoriale di rango inferiore alla legge.
Anche tale eccezione non risulta fondata.
Invero, il parametro assunto come riferimento ai fini dell'erogata sanzione amministrativa è l'art. 110, comma 6, lett. a), ove vengono individuate le caratteristiche generali di liceità degli CP_11
apparecchi poi meglio specificate dalla normativa di rango secondario.
In ogni caso, nel caso di specie è stato correttamente applicato l'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
in luogo dell'art. 110, comma 9, lett. c), il quale stabilisce che: “chiunque sul CP_11 CP_11
territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S., introdotto nel 2019, prevede invece che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi
pagina 9 di 16 pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Come correttamente evidenziato dalla parte resistente, la più recente novella del 2019 riproduce la prima parte della lett. c), ma estende la fattispecie sanzionatoria alla figura del produttore (in precedenza non contemplata) ed agli apparecchi destinati, all'interno di pubblici esercizi, a qualunque forma di gioco, anche di natura non promozionale, non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e
7, ivi comprese le caratteristiche tecniche di produzione dei suddetti apparecchi. Occorre infatti ribadire che la norma di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), è integrata dal Decreto Interdirettoriale CP_11
del 04.12.2003, il quale ha dettato una disciplina tecnico-integrativa che non può che leggersi in combinato disposto con la normativa di rango primario . CP_11
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
3.5. Con il terzo motivo di opposizione la parte ricorrente opponente lamenta che la circostanza dello scollamento dei sigilli anti effrazione della scheda di gioco di proprietà della società CRISTALTEC
S.p.A. non sarebbe idonea a configurare l'illecito amministrativo di cui all'art. 110 comma 9, lettera f- quater T.U.L.P.S. poiché la rilevata carenza non trasformerebbe l'apparecchio da gioco in un congegno non corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. o alle disposizioni attuative di quest'ultimo, né le disposizioni del decreto inter-direttoriale del 04.12.2003.
In ogni caso, la società avrebbe ragionevolmente confidato sulla regolarità della Controparte_8 scheda di gioco dell'apparecchio - provvista delle necessarie autorizzazioni rilasciate a seguito delle verifiche prescritte dalla normativa vigente - fornita dalla società CRISTALTEC S.p.A. e ancora, che i sigilli di garanzia del guscio interno erano integri e che “le tracce di colla presenti non sono imputabili ad azioni illegali commesse da ma bensì riconducibili ad interventi eseguiti dal CP_8 produttore CRISTALTEC Spa” (cfr. pag. 12 del ricorso in opposizione e il doc. n. 3 della parte ricorrente opponente).
Anche tale motivo risulta infondato.
Invero, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che comportino la rimozione/sostituzione di tali sigilli vanno annotati su un apposito Registro delle manutenzioni del produttore e, nel caso di specie, nell'apparecchio sequestrato non vi era alcuna annotazione di pagina 10 di 16 manutenzione straordinaria disposta dal produttore delle schede;
pertanto, i sigilli sono stati rimossi/alterati in violazione di quanto previsto dalle disposizioni tecniche.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla resistente opposta, la circostanza secondo cui le
“tracce di colla non sono imputabili ad azioni illegali commesse da ma bensì Controparte_8 riconducibili ad interventi eseguiti dal produttore non risulta provata, non Controparte_10
risultando alcuna concreta dimostrazione su eventuali problematiche riscontrate in relazione alle etichette dell'apparecchio in questione.
In aggiunta, occorre sottolineare che i nulla osta di distribuzione vengono rilasciati solo quando gli apparecchi siano costruiti conformemente al prototipo di modello omologato e che, a seguito della vendita degli apparecchi, la ditta produttrice non si occupa della manutenzione ordinaria dello stesso consegnando all'acquirente, contestualmente all'atto della vendita, le relative password necessarie a tale compito;
pertanto, soltanto il proprietario/gestore degli apparecchi ha la possibilità di riscontrare eventuali anomalie tecniche e, conseguentemente, segnalarle.
Alla luce di quanto sopra esposto la parte ricorrente opponente non può invocare la propria buona fede.
Invero, l'art. 3 Legge n. 689/1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 7143/2001, Cass. civile n. 8343/2001, Cass. civile n. 14107/2003, Cass. civile n. 5304/2004, Cass. civile n. 5155/2005, Cass. civile n. 20930/2009,
Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare:
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla
P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n. 1873/1995, Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 10893/1996).
pagina 11 di 16 Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civile n.
6018/2019).
In particolare, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. civile n.
2307/2024; Cass. civile n. 11977/2020; Cass. civile n. 13610/2007).
Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo, circostanza che non si è verificata nel caso di specie. Nell'ambito della gestione e detenzione di apparecchi da gioco gravano sull'esercente commerciale degli specifici obblighi di informazione al fine di verificare l'eventuale presenza di irregolarità dei macchinari, oneri che nel caso concreto non sono stati adempiuti avendo la stessa ricorrente affermato di aver fatto esclusivo affidamento su quanto dichiarato dalla società promotrice.
Nel caso di specie non si è verificato nulla di tutto ciò.
Il rispetto delle regole tecniche normativamente prescritte, difatti, oltre ad essere garantito in sede di produzione ed omologazione degli apparecchi, deve essere successivamente verificato anche dal gestore che li acquista assumendosi la responsabilità di porre a disposizione della clientela apparecchi perfettamente in regola con tutte le disposizioni di legge ed amministrative.
Per la sua qualifica di operatore professionale la avrebbe dovuto conoscere e rispettare Parte_1
la normativa specifica che regolamenta gli apparecchi da intrattenimento nonché garantire la conformità degli stessi.
3.6. Con il quarto motivo di opposizione la parte ricorrente opponente eccepisce il carattere eccessivamente oneroso della sanzione amministrativa, immotivatamente ed illegittimamente discostata dal minimo edittale previsto dai parametri di commisurazione indicati dall'art. 11 L. n. 689/198.
Tele motivo risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Invero gli elementi addotti dalla parte ricorrente opposta per la riduzione della sanzione al minimo edittale così come previsto dalla normativa di riferimento sono condivisibili. Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente opponente, infatti, il pagamento in misura ridotta pagina 12 di 16 rappresenta una facoltà (e non un obbligo) per l'interessato, così come previsto dall'art. 16 Legge n.
689/1981 e la mancanza di “precedenti violazioni in materia” evidenziata nell'Ordinanza ingiunzione non può certamente assurgere ad elemento incidente negativamente sulla quantificazione della sanzione da irrogare.
Occorre inoltre prendere in considerazione la riconosciuta assenza di precedenti specifici a carico della parte ricorrente.
In considerazione di quanto precede si ritiene opportuno ridurre la sanzione amministrativa al minimo edittale (non essendo possibile scendere sotto il suddetto minino), ovvero Euro 5.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f quater del T.U.L.P.S., il quale prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00 per ciascun apparecchio non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110 T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative del predetto articolo.
3.7. Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione la parte ricorrente opponente contesta l'illegittima disposizione da parte dell'Autorità amministrativa della confisca dell'apparecchio e delle somme di denaro giacenti presso il medesimo.
Tale motivo non risulta fondato.
Invero, l'art. 20 della legge n. 689/81 prevede che “Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”, mentre l'art. 13 della medesima legge prevede che “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono… altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria”.
Da tali norme si evince che l'oggetto della confisca non è limitato alla res servita o utilizzata per commettere l'illecito amministrativo, bensì anche alle cose che ne sono il prodotto o il profitto (cfr. art. 240 c.p.).
3.8. In conclusione, in accoglimento soltanto parziale del ricorso, deve modificarsi l'Ordinanza ingiunzione impugnata prot. n. 39725 del 14.10.2024 (rif. 5-20) limitatamente alla sanzione pecuniaria dovuta, che deve rideterminarsi nella somma di Euro 5.000,00.
pagina 13 di 16 Invero, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 150/2001, con la Sentenza il giudice può anche modificare l'Ordinanza ingiunzione “limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”.
Deve confermarsi per il resto la predetta Ordinanza ingiunzione e, dunque, restano ferme le ulteriori seguenti statuizioni:
➢ “la confisca dell' apparecchio già in sequestro, ai sensi della Legge n. 689/81, art. 20, quinto comma, e il suo concentramento presso l'Autoparco di ADRIA (RO) Viale Risorgimento, n.
34/B, ove sarà distrutto mediante estrazione e taglio della scheda elettronica, demolizione del mobile e consegna alle pubbliche discariche dei materiali di risulta”;
➢ “la confisca della somma di € 213,00 contenuta all'interno dell'apparecchio che verrà quantificata, contestualmente all'esecuzione della confisca stessa, e versata su apposito conto corrente per la successiva acquisizione all'Erario”;
➢ l'ordine “alla società P.I. , all'epoca dei fatti legalmente CP_8 P.IVA_1
rappresentata dal sig. con sede legale in Torino, Via P. Micca, n. 20, in data CP_9
26/06/2024 cancellata per fusione mediante incorporazione nella società P.I. Parte_1
, con sede legale in Bolzano (BZ), Via Johann Kravogl n. 2, legalmente P.IVA_2
rappresentata dal sig. , di provvedere al pagamento della somma di € 150,00 Parte_2
(euro centocinquanta/00), per spese di trasporto e rottamazione dell'apparecchio confiscato e spese di notifica, mediante utilizzo del modello di pagamento unificato F24/Accise, (reperibile, con le relative istruzioni generali, sul sito internet www.adm.gov.it), così come disposto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, indicando il codice ente M, l'anno di riferimento 2020, con codice tributo: - 5321 per l'importo delle spese di confisca pari a €
150,00”;
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4. Sulle spese processuali della presente causa
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
4.2. In primo luogo, infatti, nel caso di specie è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti, essendo risultato fondato un unico motivo di opposizione su cinque e, comunque, come si è detto, il ricorso viene accolto soltanto in parte, con la modifica dell'Ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alla solta sanzione pecuniaria.
4.3. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico – giuridico.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
19953/2024 R.G. promossa dalla società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Dott. (parte ricorrente opponente) contro l' Parte_2 [...]
- Controparte_1 Controparte_2
-– Controparte_3 Controparte_2
- sede di Torino, in persona del Direttore pro tempore, dott. Fabio PACELLA domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa Marica PIERRO a Parte_3
ricevere tutte le comunicazioni attinenti al ricorso (parte resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) In parziale accoglimento del ricorso, modifica l'Ordinanza ingiunzione impugnata prot. n. 39725 del 14.10.2024 (rif. 5-20) limitatamente alla sanzione pecuniaria dovuta, che viene rideterminata nella somma di Euro 5.000,00.
2) Conferma nel resto la predetta Ordinanza ingiunzione.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. .
4) Fissa termine di giorni 15 per il deposito della Sentenza, ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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